Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4827/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nella persona dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 4827/2024 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FATTORI Parte_1 C.F._1
FABRIZIA
OL ZI ( ), con il patrocinio dell'Avv. BARABINI ZI CodiceFiscale_2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza ed il loro domicilio, fermo l'obbligo per ciascuno, ex art. 337-sexies, 2°
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2) Il figlio minore (di 9 anni) è affidato congiuntamente alla madre ed al padre, i quali Per_1
eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute ed alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Ciascun genitore dovrà educare il figlio nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in buoni e significativi Per_1 rapporti con l'altro e con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) Il figlio sarà prevalentemente collocato ed avrà la residenza, anche anagrafica, presso la Per_1
madre che resterà ad abitare nella ex casa coniugale, mentre il sig. ha convenuto in Parte_1
accordo con la moglie, a mezzo di scrittura privata sottoscritta dalle parti, il suo trasferimento a far data dal mese di agosto 2024 in altra abitazione sempre in Modena, Via Carlo Sigonio n. 482.
4) I coniugi hanno dato altresì atto nella scrittura privata datata 06-08-2024 che la sig.ra LO nel medesimo giorno del trasferimento del marito sarebbe subentrata nelle utenze dell'abitazione e che le medesime sarebbero state a suo carico, oltre che si sarebbe fatta carico del canone di locazione dell'abitazione familiare da agosto 2024.
5) Il sig. si impegna a lasciare tutti gli arredi ed elettrodomestici e suppellettili nella casa Parte_1
coniugale, ad eccezione del e centrifugatore che ha già prelevato. Per quanto riguarda Pt_2
lavatrice, asciugatrice, tv LG, grattugia e depuratore le parti concordano che il Sig. Parte_1
provvederà al ritiro di detti elettrodomestici subito prima del trasloco della LO in una nuova abitazione ove - a dicembre 2024 - trasferirà la propria residenza e del minore o in ogni caso nel momento in cui la stessa non ne avrà più bisogno.
6) Il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità, Per_1
tenendo presente che il sig. , pizzaiolo, lavora il sabato e la domenica mattina, oltre che tutte Parte_1
le sere eccezion fatta per il giorno di riposo, mentre la signora LO lavora in una caffetteria/ristorante dalle 05,30 del mattino:
-Il padre prenderà il figlio da scuola il lunedì ore 16,30 e lo terrà con sé fino all'indomani quando verrà riaccompagnato a scuola;
il martedì, il mercoledì e giovedì il figlio verrà prelevato alle 16,30 a scuola dalla madre che lo terrà con sé fino alle 21,00 per poi pernottare dal padre, il quale lo riporterà a scuola. -Il venerdì verrà preso a scuola alle 16,30 dalla mamma, con la quale starà fino pagina 2 di 7 alla domenica sera alle 21,00 allorchè tornerà a pernottare presso l'abitazione paterna. Il padre potrà accordarsi con la madre, al fine di recarsi anch'egli a prendere il figlio all'uscita di scuola.
-I coniugi concordano, però, che due sabati alternati al mese il figlio verrà prelevato dalla casa Per_1
materna alle ore 20,00 dalla baby sitter che lo accompagnerà a casa del padre e starà con il bambino fino al rientro del sig. dal lavoro intorno alle ore 01,00. La Sig.ra LO la mattina Parte_1
successiva preleverà il bambino dalla casa paterna alle ore 09,00 e lo terrà con sè per il resto della giornata. Le parti concordano che la spesa per la baby sitter sarà a carico di ambedue per la quota di metà ciascuno ad eccezione della spesa relativa alla persona di fiducia per l'ora dalle 20,00 alle 21,00 del sabato che resterà a carico della madre. I coniugi sono concordi nel fatto che le sere del martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 21,00 alle 23,00, starà nella casa paterna unitamente ad Per_1
una baby-sitter, già individuata e conosciuta da entrambi i coniugi, in attesa del rientro del padre dal lavoro, questa spesa fissa mensile sarà divisa a metà tra i coniugi, i quali verseranno alla baby- sitter/persona di fiducia ciascuno la propria quota.
a)Vacanze scolastiche natalizie starà con il padre durante le vacanze scolastiche natalizie Per_1
almeno 4 giorni consecutivi e ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale o il giorno del Santo Natale alternativamente con il papà o la mamma. Il 31/12 di ogni anno verrà trascorso alternativamente un anno con la mamma e un anno con il padre. Per l'anno 2024 Per_1
trascorrerà il giorno della Vigilia con la mamma e il giorno di Natale e Santo Stefano con il padre, il
31/12 IO lo trascorrerà con la madre, mentre dal 01-01-25 il minore starà con il padre fino al 06-
01-25.
b)Vacanze scolastiche pasquali starà con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì Per_1 dell'Angelo e in modo che possa trascorrere il giorno di Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno del precedente Natale. Per l'anno 2025, pertanto, il figlio starà con la madre il giorno di Pasqua.
c)Vacanze scolastiche estive Per le vacanze scolastiche estive trascorrerà con il padre due Per_1
settimane, anche non consecutive. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con il figlio, gli stessi si impegnano a concordare l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 15 maggio di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre o alla madre ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 31 maggio successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso. Per la prossima estate 2025, in caso di mancato accordo, il diritto di scelta sul proprio periodo di vacanza spetterà al padre. Nel corso delle altre festività dell'anno diverse da quelle sopra pagina 3 di 7 indicate, ivi compresi eventuali ponti, seguirà il normale calendario. Almeno 5 giorni prima Per_1
della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno la vacanza con il figlio, nonché il recapito telefonico. Quando sarà in una località di villeggiatura con il figlio ciascun genitore consentirà un contatto telefonico con il minore. In caso di malattia il figlio starà preferibilmente con la madre;
in caso di malattia superiore a 2 giorni il Per_1
padre potrà visitare nella abitazione materna previo accordo con la madre e potrà recuperare Per_1
gli eventuali turni saltati nei giorni e nei tempi che saranno appositamente concordati tra i coniugi di volta in volta. Le Parti stabiliscono, altresì, che trascorrerà il giorno del compleanno della Per_1
mamma e del papà con il rispettivo genitore interessato dal genetliaco. Per tutto quanto qui non espressamente previsto il diritto del padre di frequentare dovrà essere esercitato tenendo Per_1
prioritariamente conto sia del diritto del bambino ad un ordinato e sereno programma di vita confacente alla sua età, sia dei suoi impegni scolastici, parascolastici, educativi, sportivi e formativi, sia dei suoi ritmi ed abitudini esistenziali.
7) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , il sig. , si obbliga a Per_1 Parte_1
corrispondere alla sig.ra LO, a far tempo dal mese di sottoscrizione congiunta dell'accordo, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00), da versare in dodici mensilità annue ed a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che la medesima gli indicherà, con valuta fissa di accredito il giorno 20 (venti) di ogni mese.
Le parti concordano che la madre percepirà per intero l'assegno unico universale. A decorrere dal mese di novembre 2025 tale somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come indice base quello del mese di ottobre 2024.
8) Le spese straordinarie relative al figlio saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il seguente schema in applicazione del Protocollo del Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese mediche urgenti;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 4 di 7 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
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spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature.
Le suddette spese dovranno essere rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della spesa e dalla contestuale esibizione della documentazione giustificativa degli esborsi sostenuti.
La documentazione giustificativa delle spese mediche e/o farmaceutiche dovrà essere intestata al figlio onde consentire ad entrambi i genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno. Le spese della baby sitter di cui al punto 6) andranno divise tra i coniugi in parti uguali e in tal caso ognuno verserà la propria quota direttamente alla persona scelta per l'accudimento del minore, salvo due ore al mese del sabato sera che saranno solo a carico della madre. Le spese per le vacanze del figlio saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 50% Per_1
(cinquanta per cento) ciascuno, quelle relative alle vacanze che il figlio trascorrerà con terzi (es.: scout, vacanze studio, campi estivi etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.
9) La signora LO detiene da tempo in comodato l'auto Peugeot 207 targata DK782TS di proprietà del sig. e le parti si impegnano e si obbligano ad effettuare il passaggio di proprietà in Parte_1 favore della signora LO a cure e spese di quest'ultima entro e non oltre il 28-02-2025.Qualora la signora LO non effettui questo adempimento entro la data del 28-02-2025 il sig. si riterrà Parte_1 libero di vendere l'autovettura Peugeot 207 anche a terzi. La Sig.ra LO si impegna, inoltre, a pagare tutti i verbali che dovessero pervenire al Sig. per contravvenzioni commesse dalla stessa, o Parte_1
nel caso in cui non li pagasse si obbliga a rifondere la somma al marito e così per qualsivoglia spesa riguardante l'autovettura (assicurazione, bollo, spese di carrozzeria ecc). Il sig. è altresì Parte_1 proprietario dell'autoveicolo Ford modello Puma targato GT135BN, del motociclo BMW R 1200 GS
pagina 5 di 7 targato DG04955E, nonché di uno scooter Malaguti Password 300 targato DV 52193, i quali tutti resteranno di sua proprietà esclusiva.
10) La signora IA LO si impegna e si obbliga a rimettere la querela sporta in data 14-04-2024 nei confronti del marito entro 7 giorni dal deposito del presente ricorso, oltre a non opporsi in caso di archiviazione, e nel caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del marito si impegna a non costituirsi parte civile. Il sig. si impegna ad accettare la rimessione di querela. Parte_1
11) Entrambi i coniugi dichiarano di avere mezzi propri, più che adeguati, a consentire loro la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di convivenza coniugale e rinunciano pertanto reciprocamente a qualunque pretesa di assegno di separazione.
12) Le parti dichiarano che in data 06.08.2024 hanno sottoscritto scrittura privata in forza della quale, oltre ad aver autorizzato il Sig. all'uscita dalla casa coniugale, hanno regolato parzialmente Parte_1
i propri rapporti patrimoniali. Pertanto, detta scrittura e le relative obbligazioni assunte dai coniugi devono intendersi qui integralmente richiamate. Con il puntuale ed integrale adempimento di quanto previsto nella scrittura del 06.08.2024 e nel presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale, anche discendente direttamente e/o indirettamente dalla loro convivenza, dal rapporto matrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo e/o ragione, salvo la dazione di euro 180,00 da parte della signora LO al sig. che la stessa si impegna a corrispondere entro il 10 novembre 2024. Parte_1
13) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
14) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali;
mentre quelle legali saranno tra le stesse integralmente compensate.
15) Le parti danno atto che le suestese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
16) I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia, sin dal momento della sottoscrizione del presente verbale, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 6 di 7 - considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e OL ZI, nata a [...]
NAPOLI (NA) il 15/04/1974 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 3/3/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASORIA (NA) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 7 Parte II Serie B sez. ZI
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/3/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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