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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250034474608004 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella di pagamento N. 100 2025 0034474608004 dell'importo complessivo di euro 1.258,90, emessa dal competente concessionario, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che l'atto impugnato è relativo all'omesso pagamento della imposta di registro per l'anno 2022 asseritamente dovuta su un atto giudiziario della Corte di Appello di Salerno. Rappresenta che in qualità di coamministratrice della società Società_1 SS autorizzava per conto della società il pagamento dell'importo relativo all'atto impugnato.
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione quale conseguenza anche della mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 241/90 ed art. 7 legge n.
212/2000; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, DPR n.
600/1973. Ribadisce che il principio del ne bis in idem è un principio cardine del nostro ordinamento, valido anche in ambito tributario. Precisa a riguardo che lo stesso reddito è stato tassato due volte, prima in capo alla società e, successivamente in capo a i soci senza applicare nei confronti di questi idonei controlli finalizzati ad evitare la doppia imposizione economica.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, del DPR
n. 131/1986 e l'inesistenza della pretesa controversa. Nel merito della richiesta di pagamento deduce l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per avere l'A.F. provveduto ad una richiesta di pagamento infondata a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme inesistenti, in quanto già pagate da altro coobbligato solidale. Rileva che tale debito è stato estinto dalla società Società_1 SS (già Società_1 SRL) mediante regolare pagamento dell'importo. Conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, rileva l'inammissibilità del ricorso ex artt. 18 e 19 del D.lgvo 546/92 in quanto inviato ad ufficio incompetente e il difetto di legittimazione passiva essendo le eccezioni riconducibili alle specifiche competenze dell'Agente della riscossione. Conclude per l'inammissibilità del ricorso e l'estromissione dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa, il presente giudizio promosso dalla parte ricorrente è da dichiararsi fondato.
L'importo iscritto a ruolo con la cartella di pagamento impugnata risulta pagato da altro coobbligato solidale.
L'art. 57, comma 1, del DPR 131/1986 stabilisce che per gli atti giudiziari, tutte le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, indipendentemente dall'esito del giudizio.
Questo obbligo solidale comporta che l'RI può chiedere l'intera somma a una qualsiasi delle parti, le quali poi possono tra loro esercitare il diritto di rivalsa in base a quanto stabilito nel giudizio. Pertanto dal momento che lo scopo della solidarietà è quello di garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria il pagamento eseguito da uno dei debitori estingue l'obbligazione stessa.
La produzione della quietanza di pagamento influisce sul diritto sostanziale e produce effetti per l'accoglimento del presente gravame.
Ciò posto gli elementi forniti dalla parte ricorrente appaiono idonei a contrastare il quadro dell'evidenza fornito dall'Ufficio finanziario.
Gli argomenti di doglianza, non espressamente esaminati, sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre a una conclusione di segno diverso. La decisione assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Giudice monocratico: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CERVINO FILOMENA EGIDIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250034474608004 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 327/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso cartella di pagamento N. 100 2025 0034474608004 dell'importo complessivo di euro 1.258,90, emessa dal competente concessionario, propone formale e rituale ricorso Ricorrente_1, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Difensore_1, eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
La parte ricorrente premette che l'atto impugnato è relativo all'omesso pagamento della imposta di registro per l'anno 2022 asseritamente dovuta su un atto giudiziario della Corte di Appello di Salerno. Rappresenta che in qualità di coamministratrice della società Società_1 SS autorizzava per conto della società il pagamento dell'importo relativo all'atto impugnato.
Eccepisce la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione quale conseguenza anche della mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 241/90 ed art. 7 legge n.
212/2000; la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, DPR n.
600/1973. Ribadisce che il principio del ne bis in idem è un principio cardine del nostro ordinamento, valido anche in ambito tributario. Precisa a riguardo che lo stesso reddito è stato tassato due volte, prima in capo alla società e, successivamente in capo a i soci senza applicare nei confronti di questi idonei controlli finalizzati ad evitare la doppia imposizione economica.
Eccepisce la nullità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 1, del DPR
n. 131/1986 e l'inesistenza della pretesa controversa. Nel merito della richiesta di pagamento deduce l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata per avere l'A.F. provveduto ad una richiesta di pagamento infondata a seguito dell'iscrizione a ruolo di somme inesistenti, in quanto già pagate da altro coobbligato solidale. Rileva che tale debito è stato estinto dalla società Società_1 SS (già Società_1 SRL) mediante regolare pagamento dell'importo. Conclude per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno, a sua volta, ritualmente costituita in giudizio, rileva l'inammissibilità del ricorso ex artt. 18 e 19 del D.lgvo 546/92 in quanto inviato ad ufficio incompetente e il difetto di legittimazione passiva essendo le eccezioni riconducibili alle specifiche competenze dell'Agente della riscossione. Conclude per l'inammissibilità del ricorso e l'estromissione dal giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione versata agli atti di causa, il presente giudizio promosso dalla parte ricorrente è da dichiararsi fondato.
L'importo iscritto a ruolo con la cartella di pagamento impugnata risulta pagato da altro coobbligato solidale.
L'art. 57, comma 1, del DPR 131/1986 stabilisce che per gli atti giudiziari, tutte le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro, indipendentemente dall'esito del giudizio.
Questo obbligo solidale comporta che l'RI può chiedere l'intera somma a una qualsiasi delle parti, le quali poi possono tra loro esercitare il diritto di rivalsa in base a quanto stabilito nel giudizio. Pertanto dal momento che lo scopo della solidarietà è quello di garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria il pagamento eseguito da uno dei debitori estingue l'obbligazione stessa.
La produzione della quietanza di pagamento influisce sul diritto sostanziale e produce effetti per l'accoglimento del presente gravame.
Ciò posto gli elementi forniti dalla parte ricorrente appaiono idonei a contrastare il quadro dell'evidenza fornito dall'Ufficio finanziario.
Gli argomenti di doglianza, non espressamente esaminati, sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre a una conclusione di segno diverso. La decisione assorbe e supera tutte le domande formulate nel giudizio.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, Sezione VI, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Così deciso in Salerno li 19 gennaio 2026 Il Giudice monocratico: Dott.ssa Filomena Egidia Cervino