Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00782/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio ex art. 23 cod. proc. amm., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del provvedimento trasmesso a mezzo p.e.c. il-OMISSIS-, con cui l’Università di Perugia non ha compiutamente adempiuto l'istanza di accesso trasmessale a mezzo p.e.c. il -OMISSIS-;
nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione della documentazione richiesta con la predetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dottorando di ricerca presso l’Università “-OMISSIS-” di Napoli, a seguito di dissidi insorti con i propri tutor e con alcuni docenti dell’Università ospitante nel corso di un soggiorno di studio/ricerca presso l’ateneo di -OMISSIS-, in Scozia, dopo alterne vicende veniva escluso dal corso di dottorato. I predetti dissidi sarebbero originati, secondo il ricorrente, dalla sua richiesta di sostituzione degli stessi tutor per asserita incongruenza delle loro professionalità con l’oggetto del dottorato.
2. Il Dott. -OMISSIS- impugnava il predetto provvedimento di esclusione e, al fine di reperire documentazione che dimostrasse l’infondatezza degli argomenti a sostegno di tale esito (imperniato sullo scarso impegno e la mancanza di risultati nel progetto di ricerca) da addebitarsi, invece, secondo il ricorrente, ad una illegittima “cospirazione” operata dai docenti in suo danno, presentava in data -OMISSIS- istanza di accesso a mezzo pec all’Università di Perugia (alla quale apparteneva uno dei due tutor, il Prof. -OMISSIS-, che lo seguiva in regime di co-tutela con il prof. -OMISSIS- dell’Università “-OMISSIS-”).
2.1. Segnatamente il Dott. -OMISSIS- richiedeva all’ateneo umbro di mettergli a disposizione:
1) una comunicazione e-mail del 3 agosto 2022 trasmessa dal prof. -OMISSIS- al prof. -OMISSIS- con la quale veniva richiesta una relazione sul comportamento del ricorrente in sede di dottorato;
2) il cd. database contenente i dati sanitari dell’impatto sul sistema pensionistico e lavorativo italiano dei pazienti affetti da insufficienza renale (argomento oggetto del contestato dottorato di ricerca), che secondo quanto affermato dal prof. -OMISSIS-, la Società Italiana di Nefrologia avrebbe messo a
disposizione del ricorrente - per il tramite del prof. -OMISSIS- - per le finalità del dottorato di ricerca finanziato dall’INPS.
2.2. Il ricorrente motivava l’interesse all’ostensione sulla necessità di difendersi nei contenziosi pendenti presso il TAR Napoli (R.G. 3289/2023) ed il TAR Perugia (NRG. 117/2025). In particolare tra i motivi alla base dell’esclusione dal dottorato vi sarebbe l’argomento per cui il ricorrente, nonostante avesse a disposizione il predetto database della Società Italiana di Nefrologia, non avrebbe saputo trarne del materiale utile per il suo progetto di ricerca: il dott. -OMISSIS-, dunque, mirava a dimostrare l’inesistenza materiale di tale database o comunque l’inidoneità dello stesso ai fini della sua ricerca.
3. L’Università forniva riscontro all’istanza di accesso il 19 maggio 2025, inoltrando al ricorrente apposita comunicazione email a firma del prof. -OMISSIS-, a cui allegava il documento email richiesto sub 1). Quanto al documento sub 2), il docente allegava copia dell’email del 9 agosto 2022 (già indirizzata al ricorrente all’epoca) del Segretario della Società Italiana di Nefrologia (SIN) Dott. -OMISSIS-, il quale, in merito alla richiesta di tale database affermava “ purtroppo non abbiamo in Italia un registro così puntuale come quello scozzese su dati disaggregati ”, affermando però " devo provvedere a verificare se è possibile effettuare una comparazione tra dati demografici pubblicati dal Registro Scozzese (report del 2020 con dati del 2019; i dati riguardano incidenza, prevalenza, ed età media) e quelli eventualmente pubblicati da quello Italiano (file -OMISSIS--richiesta di informazioni sui pazienti in trattamento in dialisi in italia.pdf)”. Inoltre si sottolineava che i dati del Registro Italiano erano e sono tuttora accessibili al link https://ridt.sinitaly.org/2021/10/12/report2019/: all’epoca gli ultimi dati disponibili erano relativi al 2019, ma vi erano anche i report precedenti. Quanto a tali dati il Dott. -OMISSIS- (all’epoca Responsabile del Registro Dialisi e Trapianto) affermava " rispetto allo scorso anno, la completezza dei dati è risultata ancor più problematica, per cui non sono possibili elaborazioni più complesse ”.
Inoltre l’università allegava all’email di riscontro copia della relazione inviata dal Prof. -OMISSIS- al Collegio della Scuola di Dottorato in Scienze Mediche Cliniche e Sperimentali (file allegato
Relazione co-tutela.pdf) nonchè copia delle e-mail inviate dal ricorrente alla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e ricevuta dal prof. -OMISSIS-.
4. Con ricorso notificato in proprio ai sensi dell’art. 23 cod. proc. amm. il Dott. -OMISSIS- ha impugnato il riscontro dell’Università alla sua istanza ostensiva, affermando che l’ateneo non aveva adempiuto alle sue richieste, non essendo stato messo a disposizione il cd. database, né l’Amministrazione aveva affermato la sua inesistenza materiale o giuridica; si concludeva quindi chiedendo l’ordine di esibizione della documentazione non trasmessa ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm..
5. Si è costituita in giudizio l’Università di Perugia, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili:
- per violazione dell’art. 22 cod. proc. amm., essendo ammessa la difesa in proprio solo nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, e non in quelli in cui si chieda l’annullamento di un atto, come quello in oggetto;
- per carenza di interesse all’annullamento del provvedimento gravato, in quanto la nota del 19 maggio 2025 di adempimento dell’accesso non arrecherebbe alcun concreto pregiudizio al ricorrente;
- per carenza di legittimazione ad agire, a fronte della completa messa a disposizione dei documenti richiesti, in quanto il ricorrente contestava la “forma di tali dati”, ovvero la forma aggregata, o meno, ma non l’inerzia dell’Università.
6. All’udienza in camera di consiglio del 7 ottobre 2025 il ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata il 03 ottobre 2025 dall'Amministrazione statale; la difesa erariale si è riportata ai relativi contenuti ribadendo l'inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse azionato risultava soddisfatto al momento della proposizione del ricorso. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile.
8. Deve essere preliminarmente statuita l’ammissibilità del patrocinio legale in proprio da parte del ricorrente nella presente controversia. Il rito sull’accesso, pur essendo strutturalmente imperniato come un giudizio impugnatorio nei confronti dell’inerzia (cd. silenzio- rigetto) dell’Amministrazione, ovvero di una sua determinazione negativa, da incardinarsi a pena di decadenza entro 30 giorni, ha
natura di giudizio sul rapporto, essendo rivolto all’accertamento della sussistenza del diritto di accesso, ed eventualmente alla condanna all’esibizione dei documenti richiesti (cfr. ex multis , T.A.R. Basilicata, sez. I , 21 novembre 2023, n. 679, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 13 novembre 2023, n. 16942, id., sez. III, 02 ottobre 2023 , n. 14525). In questo senso la domanda di annullamento spiegata dal ricorrente risente della natura “mista” del presente giudizio, e non vale ad introdurre domande ulteriori di natura impugnatoria che esulerebbero dal perimetro applicativo dell’art. 23 cod. proc. amm..
9. Occorre altresì chiarire la pacifica sussistenza, in astratto, dell’interesse all’accesso da parte del Dott. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90, avendo costui necessità di difendersi nel procedimento giudiziario pendente avverso il provvedimento di esclusione dal dottorato di ricerca (giudizio attualmente in grado di appello, al n. di ruolo 7100/2025 dopo il rigetto in primo grado con sentenza n. -OMISSIS- del T.A.R. Napoli) ed avendo la documentazione richiesta potenziale rilevanza in tale sede.
10. Senonchè il ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto la pretesa ostensiva del ricorrente risultava già integralmente soddisfatta alla data di instaurazione del presente giudizio.
Non è contestato che il documento di cui al n. 1) della richiesta del ricorrente del 9 aprile 2025 sia stato messo a disposizione in allegato alla nota dell’Università del 19 maggio 2025.
Quanto al documento sub 2), ovvero il cd. database, come condivisibilmente argomentato dalla difesa erariale, lo stesso è stato messo a disposizione con la medesima nota di cui sopra, pur trattandosi di documentazione non in possesso dell’Ateneo. Ed infatti il prof. -OMISSIS-, inoltrando l’email del 9 agosto 2022 del Prof. -OMISSIS- (peraltro già in possesso del ricorrente perchè indirizzata anche a costui) forniva il link di accesso all’ultimo report disponibile, contenente “ dati sui pazienti prevalenti ed incidenti in dialisi sul sito del Registro di dialisi e trapianto della Società Italiana di Nefrologia ”: tali contenuti appaiono corrispondenti alla definizione di database data dal Dott. -OMISSIS- nel ricorso: “ un database di dati (scientifici) è una sequenza di dati numerici “grezzi” impilati uno di seguito
all’altro ed immagazzinata in un dispositivo di archiviazione”. Né il ricorrente ha contestato che tale link non conducesse materialmente al predetto report.
11. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante l’integrale soddisfazione della pretesa ostensiva in data precedente all’instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione in favore dell’Università delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | FR AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.