Articolo 3 della Legge 1 marzo 1975, n. 44
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 marzo 1975
Art. 3.
I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale.
Ai soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali, le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.
Entrata in vigore il 28 marzo 1975