Articolo 12 della Legge 12 agosto 1962, n. 1391
Articolo 11Articolo 13
Versione
12 ottobre 1962
Art. 12.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1962-63 una assegnazione da parte del Tesoro di lire 8.000.000.000 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso e per far fronte alle spese del personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .
Entrata in vigore il 12 ottobre 1962