Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 18738/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 18738/2024 R.G. promossa da
(di seguito ), C.F. spagnolo con il Parte_1 Pt_1 C.F._1 patrocinio degli Avv.ti PIERALLINI LAURA, SPERATI LORENZO,
BALLIRANO FRANCESCO PAOLO e PEPE PAOLO
OPPONENTE contro
(di seguito , C.F. Controparte_1 CP_2
, con il patrocinio degli avv.ti DI GIUGNO MARCO e SICILIANO P.IVA_1
VALENTINA
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione sulle seguenti conclusioni per parte opponente
“disporre l'annullamento e/o la revoca, siccome illegittimi, dell'ordinanza ingiunzione N. 20/2024 e di ogni ulteriore atto ad essa presupposto o comunque precedente, incluso il verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. N 0040291-P del 20/04/2020 elevato dalla Direzione
Aeroportuale Nord - Est, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite ed al rimborso degli importi versati a titolo di contributo unificato e pagina 1 di 10
“nel merito: respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e/o in diritto, e conseguentemente confermare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione N. 20/2024; con vittoria di spese (anche generali) e onorari, inclusi oneri riflessi”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024, notificato tramite cancelleria il
08/10/2024, ha opposto l'ordinanza-ingiunzione N. 20/2024, notificata Parte_1 il 28/08/2024, con cui il Parte_2
di seguito aveva
[...] CP_2 ingiunto il pagamento di € 5.000,00, quale sanzione pecuniaria amministrativa ex artt. 6 e 7 del Regolamento n. 261/2004/CE.
Nello specifico, aveva elevato la sanzione sulla scorta del verbale di CP_2 accertamento e contestazione prot. N. 0040291-p dd. 20/04/2020 della Direzione
Aeroportuale Nord-Est, poiché l'odierna opponente aveva “negato la corresponsione della compensazione pecuniaria in favore della passeggera reclamante in occasione del ritardo prolungato del volo v71212 con partenza in data 08/06/2018, sulla tratta Venezia – Olbia, in violazione dell'art. 6 in combinato disposto con l'art. 7 del
Regolamento (ce) N. 261/2004”.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha asserito che la partenza in ritardo del volo non sarebbe imputabile al fatto e/o alla volontà di ma Pt_1 sarebbe stata determinata da uno sciopero nazionale del settore del trasporto aereo indetto per il 08/06/2018. Lo sciopero del personale dei prestatori dei servizi essenziali per il trasporto aereo sarebbe pacificamente riconosciuto quale circostanza eccezionale, come tale esimente ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n.
261/2004.
La ricorrente, pur sostenendo l'infondatezza della domanda di compensazione pecuniaria avanzata, in virtù delle anzidette ritenute circostanze eccezionali, ha dato atto di aver pagato la compensazione in favore del reclamante, sig. Controparte_3 sostenendo, altresì, di aver attuato le azioni necessarie a mitigare il disagio a carico del passeggero. pagina 2 di 10 Per tale motivo la ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Pt_1 esecutiva, l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Con comparsa di costituzione e risposta dd. 19/11/2024 si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 12/12/2024, il giudice, rigettata l'istanza di provvisoria sospensione del provvedimento impugnato per carenza del requisito del periculum in mora, in assenza di richieste istruttorie delle parti, ha rinviato la causa all'udienza del
08/04/2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
********
L'opposizione è infondata per i motivi di séguito esposti.
Il giudizio verte sulla legittimità della sanzione portata dall'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. N. 69/2006 per la mancata corresponsione, da parte del vettore aereo, della compensazione pecuniaria prevista in favore dei passeggeri dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Regolamento N.
261/2004/CE per il caso di ritardo prolungato del volo.
Così delineato il thema decidendum, occorre osservare quanto segue.
Secondo l'art 5 del D.Lgs. 69/2006 “Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500 ad euro 10.000”.
L'articolo 6 del Regolamento N. 261/2004/CE, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, prevede per il caso di ritardo del volo che “qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto: a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km;
[…] il vettore aereo operativo presta ai passeggeri: i)
l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e nell'articolo 9, paragrafo
2”.
L'art. 9, paragrafo 1, lett a) prevede che il passeggero ha diritto a “pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa”, mentre l'assistenza prevista dall'art. 9, paragrafo 2, attiene al diritto di effettuare “a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica”. pagina 3 di 10 L'art. 7 Regolamento cit., rubricato come “diritto a compensazione pecuniaria”, statuisce, poi, che: “quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri”.
A tale ultimo riguardo la Corte di Giustizia Europea (C-402/07 e C-432/07) ha precisato che “gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”. Tale evenienza si è verificata nel caso di specie.
Dalla ricostruzione sistematica delle norme in parola, per come interpretate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, emerge che il diritto alla compensazione sorge ipso iure al verificarsi di un ritardo prolungato, cioè a prescindere dalla circostanza che il vettore fornisca o meno l'assistenza prevista dall'art. 9 del Regolamento europeo, che a sua volta integra le tutele offerte al passeggero.
Tanto premesso in diritto, si osserva che la ricorrente non ha mai negato il ritardo – in particolare il volo Volotea V71212 previsto in partenza dall'Aeroporto di Venezia Marco Polo il 08/06/2018 alle ore 08.30 con destinazione Oblia decollò ad ore 22.25 – ma ha invocato, quale circostanza esimente, lo sciopero nazionale del settore del trasporto aereo, aggiungendo di aver fornito adeguata comunicazione ed assistenza in favore del passeggero, comunque giunto a destinazione, e, in ogni caso, di aver pagato la compensazione pecuniaria.
Secondo quindi, lo sciopero di uno dei servizi essenziali per il traffico Pt_1 aereo rientrerebbe tra le “circostanze eccezionali” che esimono dal pagamento della compensazione ex art 5 co. 3 reg. EU 241/2004.
Invero, ai sensi dell'art. 5, paragrafo. 3 del Regolamento "il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'art. 7, se pagina 4 di 10 può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso". Inoltre, ai sensi del paragrafo 4, "l'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo"
La nozione di “circostanze eccezionali” richiama eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso (Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021, n.28).
A mente del Considerando 14 del Regolamento n. 261/2004 possono ricorrere circostanze eccezionali in caso di scioperi che si ripercuotano sull'attività di un vettore aereo operativo, cioè nell'ipotesi di scioperi esterni all'attività del vettore aereo interessato, quali movimenti di sciopero seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto (cfr. CGUE C-22/11). Invero, simili movimenti di sciopero non rientrano nell'esercizio dell'attività di tale vettore e sfuggono, quindi, all'effettivo controllo di quest'ultimo.
Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell'impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento interno a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato che questi intervengono nell'interesse dei lavoratori di detta impresa (cfr. Corte giustizia UE sez. III, 17/04/2018, n.195, Corte giustizia UE sez. IX , 06/10/2021 , n. 613). Non si tratta, infatti, di fatti obiettivamente imprevedibili, come possono essere eventi naturalistici improvvisi o estremi, sicché la mera allegazione dello sciopero da parte del vettore non vale l'esenzione dall'obbligo del pagamento della compensazione.
Ad ogni buon conto, anche ove ricorrano evenienze qualificabili alla stregua di
“circostanze eccezionali”, ugualmente occorrerà che la compagnia aerea associ, all'allegazione dell'evento esterno (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo pagina 5 di 10 ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera allegazione del ricorso di detto evento esterno in sé astrattamente considerato.
Per tali ragioni la Cassazione ha precisato che “le raccomandazioni che è opportuno trarre dall'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea (…) invitano a sottrarsi al vano tentativo di orientare la ricerca delle circostanze di carattere eccezionale rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit. in corrispondenza di categorie generali e astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordine tecnico, etc.), per valorizzare, piuttosto, l'esame concreto della maggiore o minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione delle sopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni dei viaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circostanze (idonee ad assolvere la compagnia dal dovere di corrispondere una compensazione economica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagnia interessata abbia effettivamente fornito
(necessariamente in concreto) una completa e adeguata dimostrazione dell'insussistenza di alcun spazio di intervento per l'adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all'utenza interessata” (cfr.
Cass. Civ. n. 4261/2023)
Detto onere non risulta assolto nel caso di specie, in quanto il ricorso introduttivo è incentrato sulla qualificazione dello sciopero come circostanza eccezionale (cfr. p. 2 ricorso “lo sciopero in questione ha avuto importanti ripercussioni sulla regolare operatività del traffico aereo, coinvolgendo con effetti a catena anche i voli programmati dall'odierna esponente, inclusi quelli con partenza prevista nelle ore antecedenti e nelle ore immediatamente successive alla cessazione dello sciopero. Lo sciopero del personale dei prestatori dei servizi essenziali per il trasporto aereo è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza quale circostanza eccezionale e, come tale, esimente ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n.
261/2004”), mentre è del tutto carente la specifica allegazione delle circostanze di fatto da cui inferire che non residuava alcun potere di intervento per la compagnia aerea.
Si osserva, del resto, che l'allegato 4 della ricorrente, il c.d. Notam, è datato
01/06/2018: se ne desume, quindi, che già sette giorni prima dello sciopero vi era pagina 6 di 10 stata notizia della relativa proclamazione;
tale circostanza rendeva ancora più gravoso l'onere in capo alla compagnia, che avrebbe dovuto dimostrare che alcuna misura era attuabile al fine di evitare il disagio per i passeggeri, nonostante il tempo a disposizione ed in rapporto alle capacità aziendali.
D'altro canto, non può ritenersi che i comunicati depositati in atti possano sollevare da responsabilità la compagnia ai sensi dell'art. 5 co. 1 lett. c) del
Regolamento, tenuto conto, in particolare, che non è stato in alcun modo provato che tali comunicazioni abbiano raggiunto la sfera di conoscibilità del singolo passeggero nei termini previsti dal medesimo Regolamento. È evidente, in proposito, che un comunicato, diversamente da un avviso indirizzato personalmente ai passeggeri, manca della caratteristica della recettizietà necessaria ad assolvere alla funzione di garanzia e tutela prevista dalla norma” (cfr. Trib. Venezia sent. n.
3562/2024).
Come si evince dal reclamo contrassegnato con il n. 44395 dd. 05/09/2018, inoltrato dal Sig. (doc. 1 , costui non ricevette la comunicazione CP_3 CP_2 prevista dall'art. 14 reg. EU 241/2004, quindi una informazione diretta al medesimo. Sul punto non ha preso alcuna posizione né in fase di reclamo, né Pt_1 in occasione dell'odierno giudizio, limitandosi a sostenere di aver prestato assistenza al passeggero mediante la corresponsione di un credito per il pasto e per aver consentito al passeggero di raggiungere la destinazione.
Le superiori circostanze non valgono, quindi, ad escludere l'illiceità del contegno complessivamente tenuto dalla ricorrente, che non ha corrisposto la compensazione prevista dall'art. 6 e 7 reg. EU 241/2004, se non dopo i solleciti di fra l'altro mai riscontrati, come non è contestato. In particolare, l'opponente CP_2 non ha contestato che, in data 05/09/2018, cioè tre mesi dopo la data del volo, il Sig.
presentò reclamo ad lamentando la mancata corresponsione della CP_5 CP_2 compensazione pecuniaria. Né risulta contestato che, con nota prot. n. 141315 dd.
11/12/2019 inviò al vettore una prima richiesta di chiarimenti, rimasta priva CP_2 di riscontro (cfr. doc. 2 opposta “Quale Ente nazionale designato all'attuazione, la cui funzione è di quella di attuare il Regolamento, intendiamo portare la vostra attenzione al vostro obbligo, previsto dall'art. 5.3, di fornire una giustificazione motivata e comprovata nel caso in cui vogliate rifiutare il pagamento della pagina 7 di 10 compensazione per il volo ritardato invocando circostanze eccezionali (…)), e che, con successiva nota prot. n. 16329 dd. 12/02/2020, inviò al vettore una CP_2 seconda richiesta di chiarimenti (cfr. doc. 3 opposta nota dd. 12/02/2020 “Pertanto, considerato che il ritardo non è imputabile a cause eccezionali;
si concede un ulteriore termine perentorio di due settimane trascorse le quali laddove non fosse fornita risposta alcuna o la stessa non risultasse essere esaustiva, la scrivente attiverà gli opportuni provvedimenti”), rimasta anch'essa priva di riscontro
Dunque, è evidente che il presupposto della contestazione – oggi pienamente confermato nel giudizio – è costituito dall'omesso ingiustificato versamento della compensazione pecuniaria al passeggero, cioè dalla condotta di diniego del diritto economico dell'utente posta in essere dal vettore sino all'intervento determinante dell' a nulla valendo che il pagamento sia intervenuto in data 22/01/2020, CP_2 non essendo venuti meno gli elementi costitutivi dell'illecito concretamente contestato al vettore ed integranti la fattispecie sanzionata dall'art. 5 D.Lgs. N.
69/2006 (cfr. Trib. Civitavecchia sent. 22/06/2023, n. 706 “Dunque, è evidente che il presupposto della contestazione non è costituito dall'omesso versamento della compensazione pecuniaria alla passeggera al momento dell'emissione del verbale di accertamento, ma da tutta quella condotta di diniego del diritto economico dell'utente posta in essere dal vettore, senza giustificazione alcuna, sino all'intervento dell' Che il pagamento sia poi intervenuto in data 16.11.2018 non CP_2 elide gli elementi costitutivi dell'illecito concretamente contestato al vettore ed integranti l'illecito sanzionato dall'art. 4 del D.Lgs n. 69/2006. Vale anche evidenziare che, in seguito alla costituzione di non risulta essere oggetto di CP_2 specifica contestazione la ricostruzione dei vari passaggi della corrispondenza intercorsa tra la passeggera e il vettore, nella quale emerge che la compagnia ha frapposto un ingiustificato rifiuto per oltre due mesi dal volo al pagamento pecuniario prospettando una motivazione per “circostanze straordinarie” che poi non ha trovato il ben che minimo supporto oggettivo nella fase del reclamo e nel presente giudizio. Anzi, non appena interveniva la compagnia provvedeva al CP_2 pagamento senza eccepire alcunché in ordine alla sussistenza della circostanza straordinaria invece riportata al cliente. La condotta di Controparte_6 costituisce, quindi, una violazione 4 del D.Lgs n. 69/2006 e dell'art. 5 del pagina 8 di 10 Regolamento CE per avere omesso, sino all'intervento di la compensazione CP_2 pecuniaria, prospettando al passeggero una ragione del diniego del tutto insussistente e risultata priva del ben che minimo riscontro fattuale che potesse supportare quel diniego anche utilizzando una prospettiva interpretativa delle circostanze di parte”).
Per le ragioni sin qui compendiate, e considerato che, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs.
N. 69/2006, il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'art. 5
Regolamento N. 241/2004/CE, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 ad € 50.000,00,
l'ordinanza-ingiunzione opposta dovrà essere confermata, anche con riferimento all'entità della sanzione, posto che non sono emersi dagli atti di causa, né sono stati dedotti, specifici elementi per giustificare una rimodulazione del quantum che, peraltro, nemmeno è stata richiesta dalla ricorrente
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 55/2014, valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto che la controversia non ha richiesto la risoluzione di questioni giuridiche o di fatto di rilevante complessità, che non si è espletata attività istruttoria, che la decisione è stata pronunciata in esito a discussione orale, senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide:
1. RESPINGE l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione N. 20/2024, emessa dal di Parte_2 nei confronti di CP_2 CP_7
2. CONDANNA la ricorrente rifondere le spese di costituzione e
[...] Parte_1 patrocinio sostenute dal resistente Controparte_1
, liquidate in € 1.278,00 per compensi;
15% spese generali;
iva e cpa come
[...] per legge
Venezia, così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol pagina 9 di 10 [Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Agatino Di Blasi, Funzionario
UPP]
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