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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5550/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Sara Zaccaria
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Maurizio Santori e Giulia Montuoro
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, premesso di aver lavorato dal 01.03.2018 al 03.02.2025 Parte_1 alle dipendenze della parte resistente, con qualifica di di “Operatore
Polivalente Servizi Logistici e di Emergenza – Elettricista” di cui al livello C3 del CCNL CRI, ha esposto che, con nota del 09.01.2025, la società resistente gli contestava quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 29 Maggio 1970 n.
300, degli artt. 41 e 42 del CCNL per il personale dipendente da Croce Rossa
Italiana - Enti del Terzo Settore - Organizzazioni di Volontariato -
Fondazioni, nonché del Titolo IX del Codice dell'organizzazione "Norme
1 disciplinari per i lavoratori dell'Associazione", con la presente Le contestiamo la violazione di quanto disposto dall'art. 42, comma 4, lettere c), d), h), i), del CCNL, dal succitato Codice dell'organizzazione, nonché dal Codice Etico, i quali sanciscono il dovere di correttezza e lealtà cui sono tenute le parti nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
A seguito della comunicazione pervenuta all Parte_2
già oggetto della contestazione trasmessaLe con protocollo
[...]
2024/23839/CN/U del 18/10/2024, la scrivente Associazione ha indirizzato ai diversi soggetti (persone fisiche e giuridiche) a carico dei quali è ascrivibile l'utilizzo improprio di dispositivi Telepass della CRI.
Tra i soggetti risultanti in possesso degli apparati Telepass della
CRI, secondo le contestazioni formulate da è risultata anche Pt_3
l CF con sede in via G. Controparte_2 P.IVA_1
Rossetti n. 27 - Ostuni, la quale avrebbe adoperato il telepass 00653985598
(lo stesso dispositivo registrato sul suo mezzo privato, il cui utilizzo è stato oggetto del precedente procedimento disciplinare) sul veicolo con targa
DX 136JZ, alla stessa intestato.
A seguito della diffida inoltrata dalla scrivente Associazione, in data
28/12/2024, l , rappresentava a mezzo pec di Controparte_2 aver ricevuto il dispositivo Telepass direttamente da Lei precisando "In data 26/11/2023 l'Associazione organizzava una gita alla Fiera dell'Elettronica di Pescara con alcuni soci tra cui il socio
[...]
, Vs. dipendente e socio del Comitato di Ostuni, il quale offriva Parte_1 di utilizzare il telepass in suo possesso per viaggiare in autostrada.
L'associazione, ritenendo che il detenesse legittimamente il telepass, Pt_1 acconsentì ad utilizzarlo per entrare in autostrada. Solo con la Vs. comunicazione del 06/12/2024 apprendevamo con sorpresa che il telepass, utilizzato per transitare in autostrada, non appartenesse personalmente al ma fosse intestato alla ." Pt_1 CP_1
Tali comportamenti, inoltre, appaiono tanto più gravi costituendo una recidiva rispetto ai fatti già contestati con nota prot. 2024/23839/CN/U del
18/10/2024 alla quale è seguita l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni.
2 Tale condotta appare contraria alla correttezza e alla fiducia che dovrebbero improntare il rapporto di lavoro oltre che determinante un pregiudizio economico e di immagine a danno dell . CP_2
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 29 Maggio
1970 n. 300, dell'art. 42 del CCNL vigente, La invitiamo a fornire le Sue giustificazioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione.
Le ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 7 Legge 29 Maggio 1970
n. 300, entro il medesimo termine ha facoltà di chiedere anche di essere sentito personalmente e di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o al quale vorrà conferire mandato.
Resta inteso che ci si riserva, sin da ora, come premesso, l'adozione di qualunque provvedimento, anche disciplinare, che l'Associazione riterrà di adottare all'esito delle giustificazioni fornite e, comunque, in mancanza di un tempestivo riscontro”.
Il ricorrente riscontrava la contestazione formulando richiesta di audizione personale.
Nel corso dell'audizione del 24.01.2025 il sig. spiegava “di Pt_1 aver chiesto di essere ascoltato per chiarire la vicenda. Conferma di aver utilizzato i telepass su più mezzi, di cui uno per trasporto disabili e altri mezzi a noleggio, producendo i contratti con le società di noleggio ed i relativi bonifici, documentazione che viene acquisita agli atti.
Il dott. chiede le ragioni per cui ha utilizzato il telepass. Per_1
Il dipendente ammette l'utilizzo e a tal fine produce anche la documentazione relativa al pagamento da imputare alla ditta . CP_3
chiede perché non ha detto la verità nel corso della precedente Per_1 audizione e il risponde di aver avuto paura delle conseguenze. Pt_1
spiega che la situazione è molto grave, tenuto conto anche del Per_1 precedente di novembre, prendendo atto delle dichiarazioni e dell'ammissione del fatto.
3 Il dipendente è consapevole della gravità e teme solo per il posto di lavoro e si scusa per il comportamento sostenuto;
consapevole di aver commesso un grave errore”.
Successivamente con lettera del 31.01.2025, ricevuta in data
03.02.2025, la società resistente lo licenziava per giusta causa, nei termini che seguono:
“Si fa seguito e riferimento alla nota prot. 2025/50376/CN/U del
09/01/2025, mediante la quale Le è stato contestato la cessione volontaria di dispositivi Telepass, intestati all'Associazione, a soggetti terzi, oltre che la recidiva per aver utilizzato personalmente uno dei dispositivi di cui sopra, Le rappresentiamo quanto segue.
Tenuto conto dell'audizione richiesta dalla S.V., tenutasi in presenza in data 24 gennaio 2025, all'esito, della quale la S.V. ha ammesso gli addebito contestati, Le intimiamo il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 codice civile e art. 42 del CCNL CRI.
Tale decisione è stata, infatti, presa a seguito della condotta gravissima da Lei posta in essere e reiterata nel tempo, tale da compromettere in maniera insanabile il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
La condotta tenuta costituisce, infatti, una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, non potendo essere ammissibili atti e comportamenti scorretti, contrari alle ordinarie norme del vivere civile e, soprattutto, dei Principi e Valori fondanti la Nostra Associazione, oltre che lesivi dell'economia e dell'immagine dell'Associazione.
Risulta pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro conseguendone che il licenziamento intimatoLe ha effetto immediato dalla sua recezione”.
Inoltre, prima della contestazione che ha portato al licenziamento, con nota del 18.10.2024 la società resistente contestava al ricorrente, quanto segue:
4 “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 29 Maggio 1970 n.
300, degli artt. 41 e 42 del CCNL per il personale dipendente da Croce Rossa
Italiana - Enti del Terzo Settore - Organizzazioni di Volontariato -
Fondazioni, nonché del Titolo IX del Codice dell'organizzazione "Norme disciplinari per i lavoratori dell'Associazione", adottato dall CP_2
e modificato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.53 dell'8 giugno 2024, con la presente Le contestiamo la violazione di quanto disposto dall'art. 42, comma 4, lettere e), d), h), i), del CCNL, dal succitato Codice dell'organizzazione, nonché dal Codice Etico, i quali sanciscono il dovere di correttezza e lealtà cui sono tenute le parti nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
A seguito di comunicazione pervenuta all Parte_2
, risulta un utilizzo improprio del telepass 00653985598 abbinato al
[...] veicolo avente targa CRIA077B che sarebbe stato utilizzato e rilevato a bordo del veicolo targato FH983CT, a Lei intestato come da visura presso . Pt_4
Tale condotta appare contraria alla correttezza e alla fiducia che dovrebbero improntare il rapporto di lavoro oltre che determinante un pregiudizio economico a danno dell . CP_2
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 29 Maggio
1970 n. 300, dell'art. 42 del CCNL vigente, La invitiamo a fornire le Sue giustificazioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione.
Le ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 7 Legge 29 Maggio 1970
n. 300, entro il medesimo termine ha facoltà di chiedere anche di essere sentito personalmente e di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o al quale vorrà conferire mandato.
Resta inteso che ci si riserva, sin da ora, come premesso, l'adozione di qualunque provvedimento, anche disciplinare, che l'Associazione riterrà di adottare all'esito delle giustificazioni fornite e, comunque, in mancanza di un tempestivo riscontro”.
Il ricorrente riscontrava la contestazione con giustificazioni del
24.10.2024 formulando richiesta di audizione personale.
5 Nel corso dell'audizione del 08.11.2024 il sig. forniva le Pt_1 seguenti giustificazioni:
“Il dott. passa quindi la parola al dipendente Per_1 Parte_1 chiedendo maggiori specifiche sull'arco temporale in cui il dipendente sarebbe stato in possesso dell'apparato telepass dopo averlo rinvenuto e riposto nella propria auto.
Il dipendente riferisce di averlo rinvenuto nel mese di luglio 2023 nel parcheggio ove si trovano vari mezzi dell tra cui mezzi del CP_2
Corpo Militare, e di averlo messo in macchina. In seguito, prosegue il dipendente, è partito per Lampedusa e lo ha dimenticato in macchina.
Il dott. chiede quindi fino a quando il telepass è stato nel Per_1 veicolo di proprietà del dipendente e lo stesso riferisce di averlo riconsegnato nel mese di ottobre 2023, essendosi ravveduto della dimenticanza, ad alcuni volontari lì presenti.
Il dott. chiede quindi al dipendente se ha un apparato telepass Per_1 di sua proprietà e, a risposta negativa, domanda se vedendo le sbarre alzarsi il dipendente non abbia avuti dubbi sulla cosa. Il dipendente conferma di aver visto la sbarra alzarsi e di essere passato avendo una macchina davanti.
Interviene il rappresentante sindacale, al fine di Parte_5 fornire ulteriori dettagli utili a contestualizzare i fatti. In particolare, con riferimento alle date, precisa che il telepass è stato rinvenuto a fine luglio inizi agosto e che confrontandosi con il dipendente hanno identificato quale periodo in cui il telepass è stato riposto all'interno dell'auto dello stesso, quei passaggi che vanno esattamente dal 14 settembre al 16 ottobre.
Il dott. precisa che uno dei passaggi contestali, però, è del 5 Per_1 luglio, rilevando una certa incoerenza nelle date fornite nel corso dell'audizione e informando che lo stesso apparato risulta essere stato utilizzato a metà ottobre anche su un altro veicolo civile, intestato ad altro soggetto giuridico del quale, per normativa privacy, non è possibile riferire il nome.
Il dott. interviene precisando che al momento della riconsegna Pt_5 del telepass, il dipendente non avrebbe sottoscritto nessun verbale di riconsegna non essendo prevista nessuna procedura per casi simili.
Sembrerebbe che in quella sede il personale presente
6 sia sempre volontario e che il dipendente ha consegnato il telepass senza farsi consegnare una ricevuta.
Il dipendente interviene ribadendo di essere consapevole di aver commesso una grave negligenza.
Il dott. specifica che nei fatti riportati ci sono un po' di Per_1 lacune e che gli eventi non riguardano solo il dipendente che in quanto tale
è stato destinatario di procedimento disciplinare, ma anche altri soggetti e altri eventi per cui è possibile che l'Associazione deferisca all'Autorità giudiziaria l'esame complessivo. Per questa ragione il dott. chiede Per_1 al dipendente se abbia qualcosa da aggiungere a quanto già Parte_1 dichiarato o se confermasse quanto già detto o scritto, a sua maggior tutela.
Il dott. aggiunge, inoltre, che l sta procedendo Per_1 CP_2 alla esatta quantificazione dei costi dovuti ai passaggi impropri effettuati dal dipendente con mezzo proprio, ai fini dell'addebito, specificando che il quadro complessivo fa emergere una situazione particolarmente grave.
Il dipendente conferma di essere disponibile al Parte_1 pagamento dell'indebito ed esprime preoccupazione rispetto alla conservazione del posto di lavoro.
Il rappresentante sindacale, , specifica di aver già Parte_5 delineato la gravità del quadro al dipendente e invita l CP_2 tuttavia, a tener conto anche dell'intera carriera lavorativa del dipendente che salvo questo episodio non ha altre note negative nel suo stato di servizio”.
Con nota del 19.11.2024, a conclusione del procedimento disciplinare, parte resistente comunicava:
“Facendo seguito e riferimento alla nota prot. 2024/23839/CN/U del
18/10/2024, mediante la quale Le è stata contestata Le è stato contestato l'utilizzo improprio di un dispositivo Telepass, condotta che qui si intende integralmente richiamata, tenuto conto della Sua nota difensiva dello scorso
24 ottobre nonché dell'audizione tenutasi in data 8 novembre u.s., si rappresenta quanto segue.
7 Preso atto che la S. V. ha ammesso i fatti oggetto della contestazione disciplinare di cui sopra, che avrebbe compiuto per mera negligenza, considerato che non sono emerse motivazioni atte a giustificare la condotta oggetto dell'addebito e rilevata l'assenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico della S.V., con la presente Le comunichiamo che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 42 del CCNL CRI,
è disposto nei suoi confronti il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di 10 giorni”.
Pertanto, chiede: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 31.01.2025, pervenuta il 03.02.2025, per insussistenza della giusta causa e/o violazione della procedura disciplinare e per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto.
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, ordinare alla resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
3) condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.150,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
4) nell'ipotesi in cui non ricorrano gli estremi per la tutela reintegratoria, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.150,00 ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia”.
costituitasi in giudizio, Controparte_1 afferma la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
8
Nel merito della questione, bisogna valutare se le condotte sopraindicate possano considerarsi motivo di giusta causa del licenziamento irrogato con lettera del 31.01.2025.
Quanto alla legittimità dei procedimenti disciplinari posti in essere dalla resistente, si ritiene che la stessa abbia applicato tutte le tutele a difesa del ricorrente rispettando le varie fasi del procedimento disciplinate dalla normativa vigente.
In ogni caso, le vicende legate all'utilizzo improprio del dispositivo
Telepass associato al mezzo dell' prima Controparte_1 sul mezzo intestato al e successivamente sui mezzi intestati Pt_1 all e alla Vasta Maria srls, sono state Controparte_2 confermate in maniera chiara dal ricorrente con le giustificazioni fornite al proprio datore di lavoro.
L'articolo 42 del CCNL applicabile alla presente fattispecie, avente ad oggetto “provvedimenti disciplinari”, prevede:
“L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente CCNL, alla contrattazione integrativa di secondo livello, ai regolamenti interni a ciascun Ente e del contratto individuale di lavoro dà luogo, a seconda della gravità dell'infrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 1 O giorni;
5) licenziamento con o senza preavviso.
9 4. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente art. 41 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dall'Ente;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g. tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
h. violi il segreto professionale e d'ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria dell'Ente;
i. compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno dell'Ente, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine ed alla immagine dell'Ente;
j. ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all'art. 74 (attività di volontariato) del presente accordo;
k. ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
10 Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a. nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
……
6. La predetta elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo dei casi che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti disciplinari”.
Il Codice dell'organizzazione della CRI, nella parte dedicata ai doveri del personale, specifica che “ciascun lavoratore è tenuto nell'espletamento delle proprie funzioni e mansioni a tenere, sia verso i colleghi sia verso terzi, un contegno rispettoso e tale da non arrecare nocumento neppure potenziale al buon nome, all'immagine, all'economia e all'ordine dell . In relazione alle particolari esigenze del servizio CP_2 prestato, il lavoratore deve subordinare ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro, rispettando l'impostazione,
l'idealità, i valori e la fisionomia propria dell'Associazione”.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Allo stesso modo, si ritiene che le condotte poste in essere dal ricorrente nei confronti della resistente, tutte confermate, sono causa per l' che non consentiva la prosecuzione Controparte_1 anche provvisoria del rapporto di lavoro in questione, atteso il venir meno del vincolo fiduciario che legava le parti.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
11 Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 5550/2025 R.G., proposto da
[...]
nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 3.500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15%.
Bari, 02 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
12
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 2 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 5550/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. da Avv. Sara Zaccaria
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Maurizio Santori e Giulia Montuoro
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
, premesso di aver lavorato dal 01.03.2018 al 03.02.2025 Parte_1 alle dipendenze della parte resistente, con qualifica di di “Operatore
Polivalente Servizi Logistici e di Emergenza – Elettricista” di cui al livello C3 del CCNL CRI, ha esposto che, con nota del 09.01.2025, la società resistente gli contestava quanto segue:
“Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 29 Maggio 1970 n.
300, degli artt. 41 e 42 del CCNL per il personale dipendente da Croce Rossa
Italiana - Enti del Terzo Settore - Organizzazioni di Volontariato -
Fondazioni, nonché del Titolo IX del Codice dell'organizzazione "Norme
1 disciplinari per i lavoratori dell'Associazione", con la presente Le contestiamo la violazione di quanto disposto dall'art. 42, comma 4, lettere c), d), h), i), del CCNL, dal succitato Codice dell'organizzazione, nonché dal Codice Etico, i quali sanciscono il dovere di correttezza e lealtà cui sono tenute le parti nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
A seguito della comunicazione pervenuta all Parte_2
già oggetto della contestazione trasmessaLe con protocollo
[...]
2024/23839/CN/U del 18/10/2024, la scrivente Associazione ha indirizzato ai diversi soggetti (persone fisiche e giuridiche) a carico dei quali è ascrivibile l'utilizzo improprio di dispositivi Telepass della CRI.
Tra i soggetti risultanti in possesso degli apparati Telepass della
CRI, secondo le contestazioni formulate da è risultata anche Pt_3
l CF con sede in via G. Controparte_2 P.IVA_1
Rossetti n. 27 - Ostuni, la quale avrebbe adoperato il telepass 00653985598
(lo stesso dispositivo registrato sul suo mezzo privato, il cui utilizzo è stato oggetto del precedente procedimento disciplinare) sul veicolo con targa
DX 136JZ, alla stessa intestato.
A seguito della diffida inoltrata dalla scrivente Associazione, in data
28/12/2024, l , rappresentava a mezzo pec di Controparte_2 aver ricevuto il dispositivo Telepass direttamente da Lei precisando "In data 26/11/2023 l'Associazione organizzava una gita alla Fiera dell'Elettronica di Pescara con alcuni soci tra cui il socio
[...]
, Vs. dipendente e socio del Comitato di Ostuni, il quale offriva Parte_1 di utilizzare il telepass in suo possesso per viaggiare in autostrada.
L'associazione, ritenendo che il detenesse legittimamente il telepass, Pt_1 acconsentì ad utilizzarlo per entrare in autostrada. Solo con la Vs. comunicazione del 06/12/2024 apprendevamo con sorpresa che il telepass, utilizzato per transitare in autostrada, non appartenesse personalmente al ma fosse intestato alla ." Pt_1 CP_1
Tali comportamenti, inoltre, appaiono tanto più gravi costituendo una recidiva rispetto ai fatti già contestati con nota prot. 2024/23839/CN/U del
18/10/2024 alla quale è seguita l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni.
2 Tale condotta appare contraria alla correttezza e alla fiducia che dovrebbero improntare il rapporto di lavoro oltre che determinante un pregiudizio economico e di immagine a danno dell . CP_2
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 29 Maggio
1970 n. 300, dell'art. 42 del CCNL vigente, La invitiamo a fornire le Sue giustificazioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione.
Le ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 7 Legge 29 Maggio 1970
n. 300, entro il medesimo termine ha facoltà di chiedere anche di essere sentito personalmente e di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o al quale vorrà conferire mandato.
Resta inteso che ci si riserva, sin da ora, come premesso, l'adozione di qualunque provvedimento, anche disciplinare, che l'Associazione riterrà di adottare all'esito delle giustificazioni fornite e, comunque, in mancanza di un tempestivo riscontro”.
Il ricorrente riscontrava la contestazione formulando richiesta di audizione personale.
Nel corso dell'audizione del 24.01.2025 il sig. spiegava “di Pt_1 aver chiesto di essere ascoltato per chiarire la vicenda. Conferma di aver utilizzato i telepass su più mezzi, di cui uno per trasporto disabili e altri mezzi a noleggio, producendo i contratti con le società di noleggio ed i relativi bonifici, documentazione che viene acquisita agli atti.
Il dott. chiede le ragioni per cui ha utilizzato il telepass. Per_1
Il dipendente ammette l'utilizzo e a tal fine produce anche la documentazione relativa al pagamento da imputare alla ditta . CP_3
chiede perché non ha detto la verità nel corso della precedente Per_1 audizione e il risponde di aver avuto paura delle conseguenze. Pt_1
spiega che la situazione è molto grave, tenuto conto anche del Per_1 precedente di novembre, prendendo atto delle dichiarazioni e dell'ammissione del fatto.
3 Il dipendente è consapevole della gravità e teme solo per il posto di lavoro e si scusa per il comportamento sostenuto;
consapevole di aver commesso un grave errore”.
Successivamente con lettera del 31.01.2025, ricevuta in data
03.02.2025, la società resistente lo licenziava per giusta causa, nei termini che seguono:
“Si fa seguito e riferimento alla nota prot. 2025/50376/CN/U del
09/01/2025, mediante la quale Le è stato contestato la cessione volontaria di dispositivi Telepass, intestati all'Associazione, a soggetti terzi, oltre che la recidiva per aver utilizzato personalmente uno dei dispositivi di cui sopra, Le rappresentiamo quanto segue.
Tenuto conto dell'audizione richiesta dalla S.V., tenutasi in presenza in data 24 gennaio 2025, all'esito, della quale la S.V. ha ammesso gli addebito contestati, Le intimiamo il licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 codice civile e art. 42 del CCNL CRI.
Tale decisione è stata, infatti, presa a seguito della condotta gravissima da Lei posta in essere e reiterata nel tempo, tale da compromettere in maniera insanabile il vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro.
La condotta tenuta costituisce, infatti, una palese violazione dei doveri di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, non potendo essere ammissibili atti e comportamenti scorretti, contrari alle ordinarie norme del vivere civile e, soprattutto, dei Principi e Valori fondanti la Nostra Associazione, oltre che lesivi dell'economia e dell'immagine dell'Associazione.
Risulta pertanto impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro conseguendone che il licenziamento intimatoLe ha effetto immediato dalla sua recezione”.
Inoltre, prima della contestazione che ha portato al licenziamento, con nota del 18.10.2024 la società resistente contestava al ricorrente, quanto segue:
4 “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 29 Maggio 1970 n.
300, degli artt. 41 e 42 del CCNL per il personale dipendente da Croce Rossa
Italiana - Enti del Terzo Settore - Organizzazioni di Volontariato -
Fondazioni, nonché del Titolo IX del Codice dell'organizzazione "Norme disciplinari per i lavoratori dell'Associazione", adottato dall CP_2
e modificato con Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n.53 dell'8 giugno 2024, con la presente Le contestiamo la violazione di quanto disposto dall'art. 42, comma 4, lettere e), d), h), i), del CCNL, dal succitato Codice dell'organizzazione, nonché dal Codice Etico, i quali sanciscono il dovere di correttezza e lealtà cui sono tenute le parti nella costituzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
A seguito di comunicazione pervenuta all Parte_2
, risulta un utilizzo improprio del telepass 00653985598 abbinato al
[...] veicolo avente targa CRIA077B che sarebbe stato utilizzato e rilevato a bordo del veicolo targato FH983CT, a Lei intestato come da visura presso . Pt_4
Tale condotta appare contraria alla correttezza e alla fiducia che dovrebbero improntare il rapporto di lavoro oltre che determinante un pregiudizio economico a danno dell . CP_2
Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 29 Maggio
1970 n. 300, dell'art. 42 del CCNL vigente, La invitiamo a fornire le Sue giustificazioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione.
Le ricordiamo altresì che, ai sensi dell'art. 7 Legge 29 Maggio 1970
n. 300, entro il medesimo termine ha facoltà di chiedere anche di essere sentito personalmente e di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o al quale vorrà conferire mandato.
Resta inteso che ci si riserva, sin da ora, come premesso, l'adozione di qualunque provvedimento, anche disciplinare, che l'Associazione riterrà di adottare all'esito delle giustificazioni fornite e, comunque, in mancanza di un tempestivo riscontro”.
Il ricorrente riscontrava la contestazione con giustificazioni del
24.10.2024 formulando richiesta di audizione personale.
5 Nel corso dell'audizione del 08.11.2024 il sig. forniva le Pt_1 seguenti giustificazioni:
“Il dott. passa quindi la parola al dipendente Per_1 Parte_1 chiedendo maggiori specifiche sull'arco temporale in cui il dipendente sarebbe stato in possesso dell'apparato telepass dopo averlo rinvenuto e riposto nella propria auto.
Il dipendente riferisce di averlo rinvenuto nel mese di luglio 2023 nel parcheggio ove si trovano vari mezzi dell tra cui mezzi del CP_2
Corpo Militare, e di averlo messo in macchina. In seguito, prosegue il dipendente, è partito per Lampedusa e lo ha dimenticato in macchina.
Il dott. chiede quindi fino a quando il telepass è stato nel Per_1 veicolo di proprietà del dipendente e lo stesso riferisce di averlo riconsegnato nel mese di ottobre 2023, essendosi ravveduto della dimenticanza, ad alcuni volontari lì presenti.
Il dott. chiede quindi al dipendente se ha un apparato telepass Per_1 di sua proprietà e, a risposta negativa, domanda se vedendo le sbarre alzarsi il dipendente non abbia avuti dubbi sulla cosa. Il dipendente conferma di aver visto la sbarra alzarsi e di essere passato avendo una macchina davanti.
Interviene il rappresentante sindacale, al fine di Parte_5 fornire ulteriori dettagli utili a contestualizzare i fatti. In particolare, con riferimento alle date, precisa che il telepass è stato rinvenuto a fine luglio inizi agosto e che confrontandosi con il dipendente hanno identificato quale periodo in cui il telepass è stato riposto all'interno dell'auto dello stesso, quei passaggi che vanno esattamente dal 14 settembre al 16 ottobre.
Il dott. precisa che uno dei passaggi contestali, però, è del 5 Per_1 luglio, rilevando una certa incoerenza nelle date fornite nel corso dell'audizione e informando che lo stesso apparato risulta essere stato utilizzato a metà ottobre anche su un altro veicolo civile, intestato ad altro soggetto giuridico del quale, per normativa privacy, non è possibile riferire il nome.
Il dott. interviene precisando che al momento della riconsegna Pt_5 del telepass, il dipendente non avrebbe sottoscritto nessun verbale di riconsegna non essendo prevista nessuna procedura per casi simili.
Sembrerebbe che in quella sede il personale presente
6 sia sempre volontario e che il dipendente ha consegnato il telepass senza farsi consegnare una ricevuta.
Il dipendente interviene ribadendo di essere consapevole di aver commesso una grave negligenza.
Il dott. specifica che nei fatti riportati ci sono un po' di Per_1 lacune e che gli eventi non riguardano solo il dipendente che in quanto tale
è stato destinatario di procedimento disciplinare, ma anche altri soggetti e altri eventi per cui è possibile che l'Associazione deferisca all'Autorità giudiziaria l'esame complessivo. Per questa ragione il dott. chiede Per_1 al dipendente se abbia qualcosa da aggiungere a quanto già Parte_1 dichiarato o se confermasse quanto già detto o scritto, a sua maggior tutela.
Il dott. aggiunge, inoltre, che l sta procedendo Per_1 CP_2 alla esatta quantificazione dei costi dovuti ai passaggi impropri effettuati dal dipendente con mezzo proprio, ai fini dell'addebito, specificando che il quadro complessivo fa emergere una situazione particolarmente grave.
Il dipendente conferma di essere disponibile al Parte_1 pagamento dell'indebito ed esprime preoccupazione rispetto alla conservazione del posto di lavoro.
Il rappresentante sindacale, , specifica di aver già Parte_5 delineato la gravità del quadro al dipendente e invita l CP_2 tuttavia, a tener conto anche dell'intera carriera lavorativa del dipendente che salvo questo episodio non ha altre note negative nel suo stato di servizio”.
Con nota del 19.11.2024, a conclusione del procedimento disciplinare, parte resistente comunicava:
“Facendo seguito e riferimento alla nota prot. 2024/23839/CN/U del
18/10/2024, mediante la quale Le è stata contestata Le è stato contestato l'utilizzo improprio di un dispositivo Telepass, condotta che qui si intende integralmente richiamata, tenuto conto della Sua nota difensiva dello scorso
24 ottobre nonché dell'audizione tenutasi in data 8 novembre u.s., si rappresenta quanto segue.
7 Preso atto che la S. V. ha ammesso i fatti oggetto della contestazione disciplinare di cui sopra, che avrebbe compiuto per mera negligenza, considerato che non sono emerse motivazioni atte a giustificare la condotta oggetto dell'addebito e rilevata l'assenza di precedenti sanzioni disciplinari a carico della S.V., con la presente Le comunichiamo che, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell'art. 42 del CCNL CRI,
è disposto nei suoi confronti il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di 10 giorni”.
Pertanto, chiede: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE:
1) Accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità, l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 31.01.2025, pervenuta il 03.02.2025, per insussistenza della giusta causa e/o violazione della procedura disciplinare e per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente atto.
2) per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, ordinare alla resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro.
3) condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari ad € 2.150,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
IN VIA SUBORDINATA:
4) nell'ipotesi in cui non ricorrano gli estremi per la tutela reintegratoria, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare la resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 2.150,00 ovvero alla somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia”.
costituitasi in giudizio, Controparte_1 afferma la legittimità del suo operato e chiede il rigetto del ricorso.
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Nel merito della questione, bisogna valutare se le condotte sopraindicate possano considerarsi motivo di giusta causa del licenziamento irrogato con lettera del 31.01.2025.
Quanto alla legittimità dei procedimenti disciplinari posti in essere dalla resistente, si ritiene che la stessa abbia applicato tutte le tutele a difesa del ricorrente rispettando le varie fasi del procedimento disciplinate dalla normativa vigente.
In ogni caso, le vicende legate all'utilizzo improprio del dispositivo
Telepass associato al mezzo dell' prima Controparte_1 sul mezzo intestato al e successivamente sui mezzi intestati Pt_1 all e alla Vasta Maria srls, sono state Controparte_2 confermate in maniera chiara dal ricorrente con le giustificazioni fornite al proprio datore di lavoro.
L'articolo 42 del CCNL applicabile alla presente fattispecie, avente ad oggetto “provvedimenti disciplinari”, prevede:
“L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente CCNL, alla contrattazione integrativa di secondo livello, ai regolamenti interni a ciascun Ente e del contratto individuale di lavoro dà luogo, a seconda della gravità dell'infrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, all'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) richiamo scritto;
3) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 1 O giorni;
5) licenziamento con o senza preavviso.
9 4. Secondo la gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del precedente art. 41 o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio o irregolarità nell'espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni impartite, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla Direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dall'Ente;
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
g. tenga un contegno scorretto od offensivo verso gli utenti, il pubblico, i volontari, gli associati e gli altri dipendenti, compia atti o molestie che siano lesivi delle persone;
h. violi il segreto professionale e d'ufficio, non rispetti l'impostazione e la fisionomia propria dell'Ente;
i. compia in genere atti, sia all'esterno che all'interno dell'Ente, che possano arrecare pregiudizio all'economia, all'ordine ed alla immagine dell'Ente;
j. ometta di comunicare all'amministrazione ogni mutamento, anche di carattere temporaneo di cui all'art. 74 (attività di volontariato) del presente accordo;
k. ponga in essere atti, comportamenti, molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale.
10 Nel rispetto delle normative vigenti e sempre che si configuri un notevole inadempimento è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
a. nei punti previsti dal precedente comma qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
……
6. La predetta elencazione ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo dei casi che possono dar luogo all'adozione dei provvedimenti disciplinari”.
Il Codice dell'organizzazione della CRI, nella parte dedicata ai doveri del personale, specifica che “ciascun lavoratore è tenuto nell'espletamento delle proprie funzioni e mansioni a tenere, sia verso i colleghi sia verso terzi, un contegno rispettoso e tale da non arrecare nocumento neppure potenziale al buon nome, all'immagine, all'economia e all'ordine dell . In relazione alle particolari esigenze del servizio CP_2 prestato, il lavoratore deve subordinare ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro, rispettando l'impostazione,
l'idealità, i valori e la fisionomia propria dell'Associazione”.
Ai sensi dell'art. 2119 c.c. “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Allo stesso modo, si ritiene che le condotte poste in essere dal ricorrente nei confronti della resistente, tutte confermate, sono causa per l' che non consentiva la prosecuzione Controparte_1 anche provvisoria del rapporto di lavoro in questione, atteso il venir meno del vincolo fiduciario che legava le parti.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
11 Ogni altra questione è assorbita dalla presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
in relazione al ricorso rubricato al n. 5550/2025 R.G., proposto da
[...]
nei confronti di , disattesa Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite che liquida in € 3.500, oltre iva, cpa e rimborso spese generali 15%.
Bari, 02 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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