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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. n. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, sottosezione crisi di impresa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 81/2025, avente ad oggetto RICORSO PER L'APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 E SS. CCII, su ricorso proposto da Parte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e (C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, nata ad [...], il [...], entrambi residenti in [...]a Cancello C.F._2
(CE), alla Via Manzoni n.3, elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Vittorio
Emanuele II n. 130, presso lo studio dell'Avv. Rosario D'Isep che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
***
Udita la relazione del Giudice estensore;
letto il ricorso proposto dai coniugi e per l'apertura della Parte_2 Parte_1
procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII;
ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che i ricorrenti risiedono in San Felice a Cancello, tal che il centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla
1 disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità;
ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF
(cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che, nel caso di specie, non appaiono identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
ritenuto, quindi, che possa essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuto, ancora, in via preliminare, che non sia ostativa alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, la declaratoria di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti nel 2023 (P.U. R.G. n. 220/2023), fondata dal Giudice della procedura sulla colpa grave dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni;
rilevato, infatti, che con l'entrata in vigore del codice della crisi è venuto meno il limite di cinque anni previsto originariamente dall'art. 7 legge n. 3/2012 a norma del quale doveva dichiararsi l'inammissibilità della proposta quando il debitore, anche consumatore, avesse fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per l'apertura di una procedura familiare, in considerazione del rapporto di coniugio esistente tra i ricorrenti e in considerazione della parziale comunanza della debitoria;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere: il presupposto soggettivo in quanto i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e), in quanto trattasi di soggetti che svolgono attività da lavoro dipendente e che hanno contratto i debiti per i quali chiedono accesso alla liquidazione controllata per scopi estranei all'attività di impresa;
2 il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII
e, più precisamente di uno stato di crisi, stante l'incapacità dei ricorrenti di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi: ed invero: la TOTALE DEBITORIA facente capo a è pari ad € 187.602,99 e la Parte_1
TOTALE DEBITORIA facente capo a è pari ad € 788,51 mentre la debitoria comune Parte_2 rappresentata dall'obbligazione nascente dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario con
[...]
e dalle spese di lite maturate in capo ai ricorrenti per il giudizio di reclamo incardinato Parte_3
nei confronti di e avverso il decreto di rigetto Parte_3 Controparte_1 CP_2 dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore definito dalla Corte di Appello di Napoli n. 117/2025, è pari complessivamente ad € 209.518,01; rilevato che l'attuale capacità di reddito di è fondata su uno stipendio di Parte_1
€3.140,06, sul quale gravano € 379,00 per cessione del quinto;
€ 368,00 per delegazione di pagamento;
€ 15,53 quota sindacale;
€ 346,91 per pignoramento c/o terzi € Parte_3
2.069,06, così che residua uno stipendio netto mensile € 1.071,00 derivante dal lavoro di infermiere svolto presso l' Controparte_3 rilevato che l'attuale capacità di reddito di è pari ad € 850,00 mensili e deriva da un Parte_2
contratto di lavoro a tempo determinato come cuoca, al momento in scadenza al 14.05.2025; rilevato che la rata media mensile dei debiti è pari a € 1.820,00; rilevato che il nucleo familiare è composto dai due coniugi e che le spese mensili ammontano ad €
1.270,00 a fronte di entrate nette complessive di € 1.450,00; rilevato che i ricorrenti sono proprietari dell'appartamento in cui risiedono in San Felice a Cancello;
rilevato che in relazione a tale unità immobiliare è stata iscritta ad istanza di presso il CP_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 134/2023 all'interno della quale l'immobile è stato valutato in € 229.000,00 con offerta minima di € 171.750,00; rilevato che è intestataria dell'autovettura Pegeout 107 tg. DT246WB stimata in circa € Parte_2
4.000,00 che, tuttavia, ha chiesto di escludere dalla procedura, trattandosi dell'unico mezzo deputato agli spostamenti lavorativi e familiari;
rilevato che i ricorrenti hanno inteso mettere a disposizione della procedura l'immobile costituente la casa familiare facendo riferimento alla stima redatta dal perito nella procedura esecutiva e l'ulteriore somma mensile di euro 180,00 ovvero quella di euro 423,91 mensili qualora sia disposto il divieto di trattenere dalla busta paga del le somme dovute a titolo di cessione del quinto dello stipendio Pt_1
e per effetto della delegazione di pagamento;
ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno
3 versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese per il sostentamento, come quantificate nel dispositivo;
rilevato che le vendite in sede di liquidazione controllata sono soggette alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili (cfr. art. 275 CCII); rilevato che il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura;
rilevato che con la liquidazione controllata ha come effetto conseguente l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la restituzione delle somme assegnate dal Giudice dell'esecuzione per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa il 28.01.2025 a conclusione della procedura di pignoramento presso terzi iscritta al R.G.E. n. 909/2023;
ritenuto che
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi e che l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
rilevato che tale principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che “il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta
l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui
l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento”(Cfr. Cass.
1078/2017; Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838);
4 rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva;
considerato pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268,
270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI), con l'unico limite che le somme materialmente già corrisposte al creditore cessionario non possono essere restituite;
rilevato per contro che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (cfr. Trib. Reggio Emilia, sent. N. 2/2024); ritenuto quindi che, a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e cessioni volontarie gravanti sullo stipendio della debitrice non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
5 rilevato che dalla relazione del gestore della crisi non emergono atti in fronde ai creditori negli ultimi cinque anni né atti di straordinaria amministrazione;
rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, al pagamento del creditore ipotecario nella misura del 72,93%, al pagamento dei privilegiati mobiliari nella misura del 100% e al pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5,41%; considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari e che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
Letti gli artt. 268 e ss. CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico di Parte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, nata ad [...], il [...], entrambi residenti in [...]a Cancello (CE), alla
[...]
Via Manzoni n.3 nomina giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;
Nomina Liquidatrice la Dr.ssa , già nominata Gestore della Crisi dall'OCC; Persona_1
Dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
Assegna ai debitori termine di giorni 7 per il deposito dell'elenco dei creditori, ove non già effettuato;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili acquisiti alla procedura presso i registri competenti;
6 Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo al pignoramento presso terzi operante sulla retribuzione da parte poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Dispone che la somma mensile percepita dai debitori a titolo di reddito (a qualsivoglia titolo) che non
è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.270,00 mensili;
Dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
Dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
Dispone che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori risultanti dall'elenco e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Santa Maria Capua Vetere, 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, sottosezione crisi di impresa, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Enrico Quaranta Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Giudice est.
Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. 81/2025, avente ad oggetto RICORSO PER L'APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ART. 268 E SS. CCII, su ricorso proposto da Parte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e (C.F.
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, nata ad [...], il [...], entrambi residenti in [...]a Cancello C.F._2
(CE), alla Via Manzoni n.3, elettivamente domiciliati in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Vittorio
Emanuele II n. 130, presso lo studio dell'Avv. Rosario D'Isep che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
ricorrenti
***
Udita la relazione del Giudice estensore;
letto il ricorso proposto dai coniugi e per l'apertura della Parte_2 Parte_1
procedura di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 66 e 268 CCII;
ritenuta, in primo luogo, la competenza per territorio ex art. 27, c. 2 C., atteso che i ricorrenti risiedono in San Felice a Cancello, tal che il centro degli interessi principali appare collocato nell'ambito del circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
ritenuto, sempre in linea preliminare, che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, c. 2 CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata debba essere soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del CCII e, in particolare, alla
1 disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, tuttavia nei limiti di stretta compatibilità;
ritenuto, a tal proposito - in adesione alla giurisprudenza formatasi al riguardo, sia in tema di strumenti di regolazione della crisi e del sovraindebitamento, sia in tema di procedure concorsuali ante riforma introdotte dal debitore - che non sia necessaria la fissazione di apposita udienza di convocazione delle parti ex artt. 40 e 41 CCII ove ricorrano le seguenti condizioni: a) si verta in ipotesi di ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal debitore;
b) non siano individuabili specifici contraddittori, alla stessa stregua di quanto sostenuto dalla Suprema Corte in relazione all'art. 14 LF
(cfr. Cass. n. 20187/17); rilevato che, nel caso di specie, non appaiono identificabili specifici creditori che abbiano in corso iniziative a tutela delle relative ragioni che, in quanto tali, potrebbero essere interessati al contraddittorio preventivo sull'istanza di accesso al rimedio in esame stanti, in caso di accoglimento di accoglimento della domanda, i divieti derivanti dall'apertura del concorso ex art. 150 CCII;
ritenuto, quindi, che possa essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuto, ancora, in via preliminare, che non sia ostativa alla proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, la declaratoria di rigetto dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti nel 2023 (P.U. R.G. n. 220/2023), fondata dal Giudice della procedura sulla colpa grave dei debitori nell'assunzione delle obbligazioni;
rilevato, infatti, che con l'entrata in vigore del codice della crisi è venuto meno il limite di cinque anni previsto originariamente dall'art. 7 legge n. 3/2012 a norma del quale doveva dichiararsi l'inammissibilità della proposta quando il debitore, anche consumatore, avesse fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei cinque anni antecedenti;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per l'apertura di una procedura familiare, in considerazione del rapporto di coniugio esistente tra i ricorrenti e in considerazione della parziale comunanza della debitoria;
vista la documentazione allegata al ricorso;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
considerato che
, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere: il presupposto soggettivo in quanto i ricorrenti rivestono la qualifica di consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e), in quanto trattasi di soggetti che svolgono attività da lavoro dipendente e che hanno contratto i debiti per i quali chiedono accesso alla liquidazione controllata per scopi estranei all'attività di impresa;
2 il presupposto oggettivo della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII
e, più precisamente di uno stato di crisi, stante l'incapacità dei ricorrenti di far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi: ed invero: la TOTALE DEBITORIA facente capo a è pari ad € 187.602,99 e la Parte_1
TOTALE DEBITORIA facente capo a è pari ad € 788,51 mentre la debitoria comune Parte_2 rappresentata dall'obbligazione nascente dalla stipula del contratto di mutuo ipotecario con
[...]
e dalle spese di lite maturate in capo ai ricorrenti per il giudizio di reclamo incardinato Parte_3
nei confronti di e avverso il decreto di rigetto Parte_3 Controparte_1 CP_2 dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore definito dalla Corte di Appello di Napoli n. 117/2025, è pari complessivamente ad € 209.518,01; rilevato che l'attuale capacità di reddito di è fondata su uno stipendio di Parte_1
€3.140,06, sul quale gravano € 379,00 per cessione del quinto;
€ 368,00 per delegazione di pagamento;
€ 15,53 quota sindacale;
€ 346,91 per pignoramento c/o terzi € Parte_3
2.069,06, così che residua uno stipendio netto mensile € 1.071,00 derivante dal lavoro di infermiere svolto presso l' Controparte_3 rilevato che l'attuale capacità di reddito di è pari ad € 850,00 mensili e deriva da un Parte_2
contratto di lavoro a tempo determinato come cuoca, al momento in scadenza al 14.05.2025; rilevato che la rata media mensile dei debiti è pari a € 1.820,00; rilevato che il nucleo familiare è composto dai due coniugi e che le spese mensili ammontano ad €
1.270,00 a fronte di entrate nette complessive di € 1.450,00; rilevato che i ricorrenti sono proprietari dell'appartamento in cui risiedono in San Felice a Cancello;
rilevato che in relazione a tale unità immobiliare è stata iscritta ad istanza di presso il CP_2
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere procedura esecutiva iscritta al R.G.E. n. 134/2023 all'interno della quale l'immobile è stato valutato in € 229.000,00 con offerta minima di € 171.750,00; rilevato che è intestataria dell'autovettura Pegeout 107 tg. DT246WB stimata in circa € Parte_2
4.000,00 che, tuttavia, ha chiesto di escludere dalla procedura, trattandosi dell'unico mezzo deputato agli spostamenti lavorativi e familiari;
rilevato che i ricorrenti hanno inteso mettere a disposizione della procedura l'immobile costituente la casa familiare facendo riferimento alla stima redatta dal perito nella procedura esecutiva e l'ulteriore somma mensile di euro 180,00 ovvero quella di euro 423,91 mensili qualora sia disposto il divieto di trattenere dalla busta paga del le somme dovute a titolo di cessione del quinto dello stipendio Pt_1
e per effetto della delegazione di pagamento;
ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero i debitori dovranno
3 versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese per il sostentamento, come quantificate nel dispositivo;
rilevato che le vendite in sede di liquidazione controllata sono soggette alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili (cfr. art. 275 CCII); rilevato che il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura;
rilevato che con la liquidazione controllata ha come effetto conseguente l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;
rilevato che i ricorrenti hanno chiesto la restituzione delle somme assegnate dal Giudice dell'esecuzione per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa il 28.01.2025 a conclusione della procedura di pignoramento presso terzi iscritta al R.G.E. n. 909/2023;
ritenuto che
l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi e che l'attuazione dell'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario;
rilevato che tale principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che “il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta
l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui
l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento”(Cfr. Cass.
1078/2017; Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838);
4 rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva;
considerato pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268,
270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI), con l'unico limite che le somme materialmente già corrisposte al creditore cessionario non possono essere restituite;
rilevato per contro che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (cfr. Trib. Reggio Emilia, sent. N. 2/2024); ritenuto quindi che, a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e cessioni volontarie gravanti sullo stipendio della debitrice non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;
5 rilevato che dalla relazione del gestore della crisi non emergono atti in fronde ai creditori negli ultimi cinque anni né atti di straordinaria amministrazione;
rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione, al pagamento del creditore ipotecario nella misura del 72,93%, al pagamento dei privilegiati mobiliari nella misura del 100% e al pagamento dei creditori chirografari nella misura del 5,41%; considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari e che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;
P.Q.M.
Letti gli artt. 268 e ss. CCII;
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico di Parte_1
(C.F. ), nato a [...], il [...] e (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
, nata ad [...], il [...], entrambi residenti in [...]a Cancello (CE), alla
[...]
Via Manzoni n.3 nomina giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;
Nomina Liquidatrice la Dr.ssa , già nominata Gestore della Crisi dall'OCC; Persona_1
Dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
Assegna ai debitori termine di giorni 7 per il deposito dell'elenco dei creditori, ove non già effettuato;
Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
Ordina la trascrizione della sentenza sui beni immobili acquisiti alla procedura presso i registri competenti;
6 Dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo al pignoramento presso terzi operante sulla retribuzione da parte poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;
Dispone che la somma mensile percepita dai debitori a titolo di reddito (a qualsivoglia titolo) che non
è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.270,00 mensili;
Dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
Dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
Dispone che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec, a cura del Liquidatore, ai debitori, ai creditori risultanti dall'elenco e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Santa Maria Capua Vetere, 10.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Marta Sodano Dr. Enrico Quaranta
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