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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 04/11/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 896/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 aprile 2023
da
(C.F. rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Alberto Fenos ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone viale Cossetti n. 22
- attrice opponente -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per
[...] P.IVA_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Renato Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Regina Margherita n. 93 CP_1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 261/2023.
Causa iscritta a ruolo il 27 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 maggio 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 29 maggio 2025:
“Voglia il Tribunale di Pordenone, ogni contraria eccezione e difesa respinta, revocato il decreto ingiuntivo opposto e comunque negata la sua efficacia esecutiva, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o l'inefficacia della cessione del credito o, in subordine, dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
In ogni caso, il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui testi contrattuali fonte dell'asserito credito di cui non è seguita la produzione dei CP_1 documenti in originale e/o la richiesta probatoria di verificazione delle scritture, impedisce di ritenere provata la conclusione di un valido negozio;
va quindi revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato ed interamente accolta la domanda di opposizione.
Con vittoria dei compensi professionali da liquidarsi ai sensi del DM 54/2014”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 30 maggio
2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_2
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...]
e/o di inefficacia della cessione perché infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito ed in via principale:
2) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con l'atto di citazione introduttivo della presente lite l'attrice opponente Pt_1
Pagina 2 di 7 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Pt_1 [...]
(di seguito solo Controparte_1 convenuta opposta o , proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. CP_1
261/2023 emesso il 3-6 marzo 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di €
5.300,00 complessivi (oltre interessi e spese) quale saldo della retta scolastica dovuta per l'iscrizione e la frequenza del figlio alla classe 5a del Liceo Scientifico Persona_1
V. Alfieri per l'anno scolastico 2012/2013, come da domanda sottoscritta il 30 luglio 2012.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia il Tribunale di Pordenone, ogni contraria eccezione e difesa respinta, revocato il decreto ingiuntivo opposto e comunque negata la sua efficacia esecutiva, sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva e/o l'inefficacia della cessione del credito o, in subordine, sia dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
La convenuta in senso sostanziale disconosce formalmente ai sensi degli artt. 214 e ss.
c.p.c. e chiede siano prodotti gli originali dei documenti allegati sub 1 del fascicolo monitorio.
Con vittoria dei compensi professionali da liquidarsi ai sensi del DM 54/2014”.
1.2 Si è costituita formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che non sia di pronta soluzione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
In via ulteriormente preliminare
2) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_2
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...]
e/o di inefficacia della cessione perché infondata sia in fatto che in diritto;
Pagina 3 di 7 Nel merito ed in via principale:
3) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
1.3 All'udienza del 10 novembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla convenuta opposta, ritenendo la prova da quest'ultima complessivamente offerta insufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda, e ha, quindi, assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza cartolare del 30 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta per le assorbenti ragioni di seguito illustrate.
Com'è ampiamente risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n.
24815 del 24 novembre 2005), “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”.
Calando, allora, il principio che precede nel caso di specie, se ne ha che spettava ad nella sua veste di attrice, fornire la prova della conclusione fra le parti CP_1 interessate di un valido negozio, in forza del quale la signora si sarebbe obbligata Pt_1
Pagina 4 di 7 a corrisponderle il complessivo importo di € 9.000,00 per l'iscrizione del figlio Per_1
all'ultimo anno dell'Istituto Alfieri e per la relativa frequenza.
[...]
E proprio tale prova è del tutto mancata, giacché, pur avendo la signora Pt_1 tempestivamente e ritualmente disconosciuto, sin dal suo atto costitutivo, le sottoscrizioni apposte sui testi contrattuali fonte dell'asserito credito, non ha dichiarato di volersi CP_1 avvalere delle scritture così disconosciute e non ne ha chiesto la verificazione.
Invero, l'attrice opponente, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha espressamente negato di aver sottoscritto il contratto costituente titolo dell'altrui pretesa creditoria, sostenendo in termini inequivocabilmente chiari:
- che “L'importo azionato in giudizio non è dovuto e … il contratto che lo individua riporta una sottoscrizione che non appartiene alla sig.ra ” (così testualmente a pagina Pt_1
9 di tale citazione);
- che “Estrema sorpresa ha pertanto destato la ricezione di una richiesta di 9.000 euro per
l'anno 2012/2013, per altro contenuta in una convenzione contrattuale che la sig.ra
è certa di non avere mai sottoscritto” (vedasi la citata pagina 9 della citazione); Pt_1
- che “In ogni caso, la sig.ra disconosce” (si noti che il verbo è declinato nel Pt_1 tempo presente, a riprova dell'attualità del disconoscimento) “ex artt. 214 e ss. c.p.c. la propria firma apposta sui documenti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ossia sulla
"domanda di iscrizione e frequenza-proposta irrevocabile", sulle "condizioni generali particolari", sulle "condizioni generali e particolari concordate tra le parti relativamente alla proposta irrevocabile presentata" nonché su “Il regolamento Interno”, tutti recanti la data del 30 luglio 2012 (all. 1 fascicolo monitorio)” (vedasi pagina 10 della suddetta citazione);
- che “Ne dovrà seguire, in ossequio alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova,
l'esibizione degli originali dei documenti e, confermato il disconoscimento, la verificazione dell'originalità, genuinità e paternità della sottoscrizione” (vedasi la pagina 10 della citazione).
Se ne ricava, con ogni evidenza, che l'attrice opponente ha tempestivamente e formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione, ossia uno specifico elemento grafico e non il contenuto degli scritti ex adverso allegati;
e ciò ella ha fatto in relazione a
Pagina 5 di 7 documenti specificatamente indicati, preannunciando che, nel caso in cui la convenuta opposta avesse prodotto gli originali di tali documenti, vi sarebbe stata, da parte sua, la mera conferma del già eseguito disconoscimento.
Di contro, non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta CP_1 né ha proposto istanza di verificazione, ma si è limitata a sostenere da un lato che le firme apposte sul contratto fossero della signora , poiché il figlio di quest'ultima aveva Pt_1 frequentato l'Istituto scolastico nell'anno in questione, conseguendo la maturità scientifica,
e dall'altro lato che il disconoscimento effettuato dalla controparte avesse valenza solo in merito al costo di quell'annualità, a dire della medesima signora ammontante a Pt_1 somma inferiore all'importo di € 9.000,00 annui e comunque già corrisposta.
Da quanto si è appena esposto deve, quindi, escludersi che la convenuta opposta abbia manifestato la volontà di avvalersi dei documenti disconosciuti, giacché le sole argomentazioni difensive che essa ha articolato al riguardo vertono su circostanze non decisive, ben potendo la frequentazione dell'anno scolastico ed il parziale pagamento della retta coesistere con il disconoscimento delle firme presenti sul contratto.
Ne discende l'inutilizzabilità del documento contrattuale costituente il titolo della pretesa di che trattasi.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50 per
Pagina 6 di 7 anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 4 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 aprile 2023
da
(C.F. rappresentata e difesa, per mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Alberto Fenos ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone viale Cossetti n. 22
- attrice opponente -
contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso per
[...] P.IVA_1 decreto ingiuntivo, dall'avv. Renato Di Felice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in viale Regina Margherita n. 93 CP_1
- convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 261/2023.
Causa iscritta a ruolo il 27 aprile 2023 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 maggio 2025.
Pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 29 maggio 2025:
“Voglia il Tribunale di Pordenone, ogni contraria eccezione e difesa respinta, revocato il decreto ingiuntivo opposto e comunque negata la sua efficacia esecutiva, dichiarare il difetto di legittimazione attiva e/o l'inefficacia della cessione del credito o, in subordine, dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
In ogni caso, il tempestivo disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui testi contrattuali fonte dell'asserito credito di cui non è seguita la produzione dei CP_1 documenti in originale e/o la richiesta probatoria di verificazione delle scritture, impedisce di ritenere provata la conclusione di un valido negozio;
va quindi revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato ed interamente accolta la domanda di opposizione.
Con vittoria dei compensi professionali da liquidarsi ai sensi del DM 54/2014”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 30 maggio
2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare
1) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_2
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...]
e/o di inefficacia della cessione perché infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito ed in via principale:
2) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con l'atto di citazione introduttivo della presente lite l'attrice opponente Pt_1
Pagina 2 di 7 ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta opposta Pt_1 [...]
(di seguito solo Controparte_1 convenuta opposta o , proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. CP_1
261/2023 emesso il 3-6 marzo 2023, col quale le era stato intimato il pagamento di €
5.300,00 complessivi (oltre interessi e spese) quale saldo della retta scolastica dovuta per l'iscrizione e la frequenza del figlio alla classe 5a del Liceo Scientifico Persona_1
V. Alfieri per l'anno scolastico 2012/2013, come da domanda sottoscritta il 30 luglio 2012.
L'attrice opponente ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“Voglia il Tribunale di Pordenone, ogni contraria eccezione e difesa respinta, revocato il decreto ingiuntivo opposto e comunque negata la sua efficacia esecutiva, sia dichiarato il difetto di legittimazione attiva e/o l'inefficacia della cessione del credito o, in subordine, sia dichiarata la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio.
La convenuta in senso sostanziale disconosce formalmente ai sensi degli artt. 214 e ss.
c.p.c. e chiede siano prodotti gli originali dei documenti allegati sub 1 del fascicolo monitorio.
Con vittoria dei compensi professionali da liquidarsi ai sensi del DM 54/2014”.
1.2 Si è costituita formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone adito, contrariis reiectis:
In via preliminare:
1) Accertare e dichiarare che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che non sia di pronta soluzione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
In via ulteriormente preliminare
2) Accertare e dichiarare la titolarità del credito in capo ad Controparte_2
e, per l'effetto, rigettare la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva
[...]
e/o di inefficacia della cessione perché infondata sia in fatto che in diritto;
Pagina 3 di 7 Nel merito ed in via principale:
3) Rigettare in ogni sua parte l'avversa domanda perché infondata sia in fatto che in diritto
e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con espressa condanna alle spese di lite in favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.
1.3 All'udienza del 10 novembre 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avanzata dalla convenuta opposta, ritenendo la prova da quest'ultima complessivamente offerta insufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda, e ha, quindi, assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.4 Indi, la causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza cartolare del 30 maggio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va accolta per le assorbenti ragioni di seguito illustrate.
Com'è ampiamente risaputo (cfr., per tutte, Cassazione civile, sez. III, sentenza n.
24815 del 24 novembre 2005), “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni”.
Calando, allora, il principio che precede nel caso di specie, se ne ha che spettava ad nella sua veste di attrice, fornire la prova della conclusione fra le parti CP_1 interessate di un valido negozio, in forza del quale la signora si sarebbe obbligata Pt_1
Pagina 4 di 7 a corrisponderle il complessivo importo di € 9.000,00 per l'iscrizione del figlio Per_1
all'ultimo anno dell'Istituto Alfieri e per la relativa frequenza.
[...]
E proprio tale prova è del tutto mancata, giacché, pur avendo la signora Pt_1 tempestivamente e ritualmente disconosciuto, sin dal suo atto costitutivo, le sottoscrizioni apposte sui testi contrattuali fonte dell'asserito credito, non ha dichiarato di volersi CP_1 avvalere delle scritture così disconosciute e non ne ha chiesto la verificazione.
Invero, l'attrice opponente, nella citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha espressamente negato di aver sottoscritto il contratto costituente titolo dell'altrui pretesa creditoria, sostenendo in termini inequivocabilmente chiari:
- che “L'importo azionato in giudizio non è dovuto e … il contratto che lo individua riporta una sottoscrizione che non appartiene alla sig.ra ” (così testualmente a pagina Pt_1
9 di tale citazione);
- che “Estrema sorpresa ha pertanto destato la ricezione di una richiesta di 9.000 euro per
l'anno 2012/2013, per altro contenuta in una convenzione contrattuale che la sig.ra
è certa di non avere mai sottoscritto” (vedasi la citata pagina 9 della citazione); Pt_1
- che “In ogni caso, la sig.ra disconosce” (si noti che il verbo è declinato nel Pt_1 tempo presente, a riprova dell'attualità del disconoscimento) “ex artt. 214 e ss. c.p.c. la propria firma apposta sui documenti posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ossia sulla
"domanda di iscrizione e frequenza-proposta irrevocabile", sulle "condizioni generali particolari", sulle "condizioni generali e particolari concordate tra le parti relativamente alla proposta irrevocabile presentata" nonché su “Il regolamento Interno”, tutti recanti la data del 30 luglio 2012 (all. 1 fascicolo monitorio)” (vedasi pagina 10 della suddetta citazione);
- che “Ne dovrà seguire, in ossequio alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova,
l'esibizione degli originali dei documenti e, confermato il disconoscimento, la verificazione dell'originalità, genuinità e paternità della sottoscrizione” (vedasi la pagina 10 della citazione).
Se ne ricava, con ogni evidenza, che l'attrice opponente ha tempestivamente e formalmente disconosciuto la propria sottoscrizione, ossia uno specifico elemento grafico e non il contenuto degli scritti ex adverso allegati;
e ciò ella ha fatto in relazione a
Pagina 5 di 7 documenti specificatamente indicati, preannunciando che, nel caso in cui la convenuta opposta avesse prodotto gli originali di tali documenti, vi sarebbe stata, da parte sua, la mera conferma del già eseguito disconoscimento.
Di contro, non ha dichiarato di volersi avvalere della scrittura disconosciuta CP_1 né ha proposto istanza di verificazione, ma si è limitata a sostenere da un lato che le firme apposte sul contratto fossero della signora , poiché il figlio di quest'ultima aveva Pt_1 frequentato l'Istituto scolastico nell'anno in questione, conseguendo la maturità scientifica,
e dall'altro lato che il disconoscimento effettuato dalla controparte avesse valenza solo in merito al costo di quell'annualità, a dire della medesima signora ammontante a Pt_1 somma inferiore all'importo di € 9.000,00 annui e comunque già corrisposta.
Da quanto si è appena esposto deve, quindi, escludersi che la convenuta opposta abbia manifestato la volontà di avvalersi dei documenti disconosciuti, giacché le sole argomentazioni difensive che essa ha articolato al riguardo vertono su circostanze non decisive, ben potendo la frequentazione dell'anno scolastico ed il parziale pagamento della retta coesistere con il disconoscimento delle firme presenti sul contratto.
Ne discende l'inutilizzabilità del documento contrattuale costituente il titolo della pretesa di che trattasi.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, accolta, dovendo, per l'effetto, essere revocato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice opponente, che liquida in € 5.077,00 per compenso ed € 145,50 per
Pagina 6 di 7 anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 4 novembre 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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