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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/06/2025, n. 4731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4731 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12211/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12211/2022 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_3
Parte_4
[...] [...]
[...]
Parte_5
ATTORI
e
MILANO Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_1
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Controparte_2
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_4
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Controparte_3
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_5
Per 'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_5
Per l'avv. BATTAGLIA MARIO e l'avv. , oggi Controparte_4 sostituito dall'avv. Chiara Imbrosciano
E' altresì presente ai fini della pratica forense il laureando dott Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12211/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_1 C.F._1 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Controparte_2 C.F._2 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_4 C.F._3 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Controparte_3 C.F._4 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI SEBASTIAN Parte_5 C.F._5 IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_5 C.F._6 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1 BATTAGLIA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA, 17 20122 MILANOpresso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2022, gli attori convenivano in giudizio il
[...]
per ottenere la declaratoria di nullità, inesistenza o inefficacia della delibera Controparte_5 assembleare adottata in data 27 ottobre 2021, punto 4 dell'ordine del giorno, con cui veniva approvato il rifacimento dell'intonaco della fascia superiore dei box esterni e il riparto della relativa spesa tra tutti i condomini secondo i millesimi generali.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano la presunta violazione dell'art. 1123 c.c. e del regolamento condominiale, ritenendo che l'assemblea avesse deliberato in materia al di fuori delle proprie competenze e avesse modificato arbitrariamente i criteri di riparto delle spese condominiali.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e CP_4 improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza degli attori dal termine per proporre impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto tutti gli attori risultavano presenti in assemblea ed avevano espresso voto favorevole alla delibera. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, rilevando che la spesa era stata legittimamente deliberata ai sensi del regolamento condominiale e sulla base dei millesimi generali, senza alcuna modifica dei criteri di ripartizione.
All'udienza dell'11 settembre 2023, le parti rinunciavano alle richieste istruttorie e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della delibera per mancanza di indicazione delle votazioni nel verbale. La giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. S.U. n. 4806/2005) ha chiarito che tale vizio, ove sussistente, determinerebbe tutt'al più l'annullabilità della delibera, con conseguente applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. Gli attori, presenti all'assemblea, avrebbero dovuto impugnare entro 30 giorni dalla data della riunione, e non possono dunque giovarsi della diversa decorrenza del termine dalla ricezione del verbale.
Nel merito, la delibera contestata risulta pienamente conforme al dettato normativo e regolamentare. In primo luogo, l'art. 2 del regolamento condominiale individua espressamente tra i beni comuni le strutture in cemento armato, i piazzali di accesso ai boxes e le coperture degli stabili. Tali elementi comprendono indubitabilmente la fascia superiore della struttura contenente i box, oggetto dell'intervento deliberato.
In secondo luogo, il criterio di riparto applicato dall'assemblea è quello previsto dall'art. 10 del medesimo regolamento, il quale dispone che le spese deliberate dall'assemblea vadano ripartite proporzionalmente ai millesimi di proprietà attribuiti ad ogni unità immobiliare. Le tabelle millesimali pagina 3 di 5 allegate al regolamento non distinguono tra appartamenti e box pertinenziali, prevedendo un'unica millesimazione complessiva per ciascun condomino.
Ne consegue che non vi è stata alcuna innovazione o modifica dei criteri di riparto, ma una mera applicazione delle regole preesistenti. Inoltre, risulta documentalmente provato che il ha CP_4 sempre adottato tale criterio anche negli esercizi precedenti, senza che vi siano mai state impugnazioni o rilievi. L'adozione costante e consolidata di tale prassi rafforza la legittimità della deliberazione impugnata.
Tale interpretazione è conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui “la deliberazione assembleare che dispone la ripartizione delle spese tra i condomini sulla base dei criteri legali o regolamentari è valida e vincolante, anche se alcuni condomini ritengano che detta ripartizione non corrisponda all'effettivo uso delle parti comuni” (Cass. civ., sez. II, 11/11/1996, n. 9839). Parimenti, la Corte ha stabilito che “la ripartizione delle spese condominiali in base ai millesimi di proprietà costituisce il criterio generale che può essere derogato solo con il consenso unanime dei condomini” (Cass. civ., sez. II, 15/12/2004, n. 23315).
Quanto alla presunta assenza di espressione di voto, è opportuno rilevare che il verbale dell'assemblea del 27 ottobre 2021 riporta chiaramente l'approvazione all'unanimità dei presenti, i quali comprendevano anche gli odierni attori, intervenuti personalmente o per delega. Detta unanimità risulta attestata con l'indicazione del numero dei partecipanti e dei relativi millesimi, e non è mai stata contestata formalmente dai ricorrenti nella sede propria. L'allegata dichiarazione di dissenso, priva di sottoscrizione e di riferibilità certa ai condomini attori, è priva di efficacia probatoria.
Per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ., sez. II, 17/10/2018, n. 26042), la mancata verbalizzazione nominativa dei votanti può dar luogo ad annullabilità, non a nullità della delibera, e ciò solo ove la mancata indicazione incida sulla possibilità di accertare il raggiungimento dei quorum o la regolarità della votazione. Nel caso di specie, il quorum costitutivo e deliberativo risulta ampiamente raggiunto e l'approvazione è stata inequivocabilmente registrata.
In conclusione le domande attoree vanno rigettate
Si rigetta altresì la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto infondata.
Nonostante l'accertata infondatezza della domanda proposta dagli attori, non si ravvisano elementi idonei a configurare un abuso del processo o una condotta temeraria. Gli attori hanno agito esercitando un diritto previsto dall'ordinamento, sulla base di una interpretazione soggettivamente plausibile, ancorché giuridicamente non condivisibile. Non sussistono pertanto i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma per la condanna al risarcimento dei danni derivanti da lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_2 Parte_4
, , nei confronti del Parte_5 Controparte_3 Parte_5 Controparte_5
;
[...]
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del , che liquida in CP_4 euro 40,00 per spese ed € 5600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) dichiara che non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12211/2022 tra
Parte_1
Pt_2 Parte_3
Parte_4
[...] [...]
[...]
Parte_5
ATTORI
e
MILANO Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per 'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_1
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Controparte_2
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_4
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Controparte_3
Per l'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_5
Per 'avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN Parte_5
Per l'avv. BATTAGLIA MARIO e l'avv. , oggi Controparte_4 sostituito dall'avv. Chiara Imbrosciano
E' altresì presente ai fini della pratica forense il laureando dott Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12211/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_1 C.F._1 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Controparte_2 C.F._2 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_4 C.F._3 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Controparte_3 C.F._4 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI SEBASTIAN Parte_5 C.F._5 IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRUCITTI Parte_5 C.F._6 SEBASTIAN IVAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MANZONI 2/G 20024 GARBAGNATE MILANESEpresso il difensore avv. CRUCITTI SEBASTIAN IVAN
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_1 BATTAGLIA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RUGABELLA, 17 20122 MILANOpresso il difensore avv. BATTAGLIA MARIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Con atto di citazione notificato in data 28 marzo 2022, gli attori convenivano in giudizio il
[...]
per ottenere la declaratoria di nullità, inesistenza o inefficacia della delibera Controparte_5 assembleare adottata in data 27 ottobre 2021, punto 4 dell'ordine del giorno, con cui veniva approvato il rifacimento dell'intonaco della fascia superiore dei box esterni e il riparto della relativa spesa tra tutti i condomini secondo i millesimi generali.
A sostegno della domanda, gli attori deducevano la presunta violazione dell'art. 1123 c.c. e del regolamento condominiale, ritenendo che l'assemblea avesse deliberato in materia al di fuori delle proprie competenze e avesse modificato arbitrariamente i criteri di riparto delle spese condominiali.
Il si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e CP_4 improcedibilità della domanda per intervenuta decadenza degli attori dal termine per proporre impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto tutti gli attori risultavano presenti in assemblea ed avevano espresso voto favorevole alla delibera. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, rilevando che la spesa era stata legittimamente deliberata ai sensi del regolamento condominiale e sulla base dei millesimi generali, senza alcuna modifica dei criteri di ripartizione.
All'udienza dell'11 settembre 2023, le parti rinunciavano alle richieste istruttorie e la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della delibera per mancanza di indicazione delle votazioni nel verbale. La giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. S.U. n. 4806/2005) ha chiarito che tale vizio, ove sussistente, determinerebbe tutt'al più l'annullabilità della delibera, con conseguente applicazione del termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. Gli attori, presenti all'assemblea, avrebbero dovuto impugnare entro 30 giorni dalla data della riunione, e non possono dunque giovarsi della diversa decorrenza del termine dalla ricezione del verbale.
Nel merito, la delibera contestata risulta pienamente conforme al dettato normativo e regolamentare. In primo luogo, l'art. 2 del regolamento condominiale individua espressamente tra i beni comuni le strutture in cemento armato, i piazzali di accesso ai boxes e le coperture degli stabili. Tali elementi comprendono indubitabilmente la fascia superiore della struttura contenente i box, oggetto dell'intervento deliberato.
In secondo luogo, il criterio di riparto applicato dall'assemblea è quello previsto dall'art. 10 del medesimo regolamento, il quale dispone che le spese deliberate dall'assemblea vadano ripartite proporzionalmente ai millesimi di proprietà attribuiti ad ogni unità immobiliare. Le tabelle millesimali pagina 3 di 5 allegate al regolamento non distinguono tra appartamenti e box pertinenziali, prevedendo un'unica millesimazione complessiva per ciascun condomino.
Ne consegue che non vi è stata alcuna innovazione o modifica dei criteri di riparto, ma una mera applicazione delle regole preesistenti. Inoltre, risulta documentalmente provato che il ha CP_4 sempre adottato tale criterio anche negli esercizi precedenti, senza che vi siano mai state impugnazioni o rilievi. L'adozione costante e consolidata di tale prassi rafforza la legittimità della deliberazione impugnata.
Tale interpretazione è conforme alla consolidata giurisprudenza secondo cui “la deliberazione assembleare che dispone la ripartizione delle spese tra i condomini sulla base dei criteri legali o regolamentari è valida e vincolante, anche se alcuni condomini ritengano che detta ripartizione non corrisponda all'effettivo uso delle parti comuni” (Cass. civ., sez. II, 11/11/1996, n. 9839). Parimenti, la Corte ha stabilito che “la ripartizione delle spese condominiali in base ai millesimi di proprietà costituisce il criterio generale che può essere derogato solo con il consenso unanime dei condomini” (Cass. civ., sez. II, 15/12/2004, n. 23315).
Quanto alla presunta assenza di espressione di voto, è opportuno rilevare che il verbale dell'assemblea del 27 ottobre 2021 riporta chiaramente l'approvazione all'unanimità dei presenti, i quali comprendevano anche gli odierni attori, intervenuti personalmente o per delega. Detta unanimità risulta attestata con l'indicazione del numero dei partecipanti e dei relativi millesimi, e non è mai stata contestata formalmente dai ricorrenti nella sede propria. L'allegata dichiarazione di dissenso, priva di sottoscrizione e di riferibilità certa ai condomini attori, è priva di efficacia probatoria.
Per giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ., sez. II, 17/10/2018, n. 26042), la mancata verbalizzazione nominativa dei votanti può dar luogo ad annullabilità, non a nullità della delibera, e ciò solo ove la mancata indicazione incida sulla possibilità di accertare il raggiungimento dei quorum o la regolarità della votazione. Nel caso di specie, il quorum costitutivo e deliberativo risulta ampiamente raggiunto e l'approvazione è stata inequivocabilmente registrata.
In conclusione le domande attoree vanno rigettate
Si rigetta altresì la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto infondata.
Nonostante l'accertata infondatezza della domanda proposta dagli attori, non si ravvisano elementi idonei a configurare un abuso del processo o una condotta temeraria. Gli attori hanno agito esercitando un diritto previsto dall'ordinamento, sulla base di una interpretazione soggettivamente plausibile, ancorché giuridicamente non condivisibile. Non sussistono pertanto i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma per la condanna al risarcimento dei danni derivanti da lite temeraria.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 4 di 5 1) rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Controparte_2 Parte_4
, , nei confronti del Parte_5 Controparte_3 Parte_5 Controparte_5
;
[...]
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore del , che liquida in CP_4 euro 40,00 per spese ed € 5600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
3) dichiara che non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5