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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 19/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1625/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 16.11.2023 da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Eugenio Galassi del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv.
Barbara Gagliardi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07.02.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 23.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 05.05.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 CP_1
05.04.1953, alle condizioni concordate tra gli stessi e provvedeva sulla prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con separata ordinanza.
Nella medesima data, il Collegio fissava l'udienza del 23.01.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice istruttore.
In data 14.01.2025 le parti depositavano note congiunte di trattazione scritta, con le quali confermavano di non aver ripreso la convivenza né alcuna forma di comunione;
dichiaravano di non volersi riconciliare;
confermavano le condizioni già espresse nella separazione legale e di essere economicamente autosufficienti;
dichiaravano, altresì, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile. Da ultimo, i coniugi dichiaravano definita ogni altra questione tra i medesimi.
In data 23.01.2025, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., stante la definizione consensuale della controversia. Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il
[...] CP_1
05.04.1953;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio, contratto in data 15.09.1984 a Roma, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, Anno 1984, Atto n. 01188, Parte 2, Serie A06;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1625/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 16.11.2023 da:
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Eugenio Galassi del Foro di Teramo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso dall' avv.
Barbara Gagliardi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 07.02.2025 dichiarava “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno chiesto che venga pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nelle note congiunte di trattazione scritta dell'udienza del 23.01.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In data 05.05.2024 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il Parte_1 CP_1
05.04.1953, alle condizioni concordate tra gli stessi e provvedeva sulla prosecuzione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con separata ordinanza.
Nella medesima data, il Collegio fissava l'udienza del 23.01.2025 per la comparizione delle parti dinanzi al Giudice istruttore.
In data 14.01.2025 le parti depositavano note congiunte di trattazione scritta, con le quali confermavano di non aver ripreso la convivenza né alcuna forma di comunione;
dichiaravano di non volersi riconciliare;
confermavano le condizioni già espresse nella separazione legale e di essere economicamente autosufficienti;
dichiaravano, altresì, di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile. Da ultimo, i coniugi dichiaravano definita ogni altra questione tra i medesimi.
In data 23.01.2025, letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., stante la definizione consensuale della controversia. Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Tenuto conto dell'intervenuto accordo tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato ad [...] il
[...] CP_1
05.04.1953;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Roma così che possa procedere all'annotazione della presente sentenza, in quanto il matrimonio, contratto in data 15.09.1984 a Roma, è stato trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, Anno 1984, Atto n. 01188, Parte 2, Serie A06;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 18.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo