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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9451 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E A I T A L I A N A CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento ex art. 445 bis comma 6° cpc n. 36346/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 5, Parte_1 presso lo studio degli Avv.ti Sonia Franzese e Raffaella Cugnetto che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Intrametropolitana Roma dell' medesimo, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2
Paola Tortato giusta procura alle liti a rogito del notaio in Fiumicino del Persona_1
22/03/2024, rep. n.37875 e Racc. n.7313 CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente l'8.10.2024 e successivamente iscritto a ruolo il ricorrente in epigrafe nominato deduceva: di avere presentato istanza di Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. n.18/1980 dalla domanda amministrativa del 20.6.2023; che il ctu nominato non riconosceva il requisito sanitario per la prestazione invocata;
che il giudizio del ctu è errato per i motivi di cui in ricorso.
Tanto esposto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “ 1) accertare e dichiarare che il signor per le causali in premessa, è in possesso dei requisiti che danno Parte_1 diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 13.06.2023, ovvero da quell'altra data, dalla quale risulterà dovuta;
(…) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, maggiorati di IVA e CPA, come per legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari”. L' si costituiva in giudizio chiedendo di volere” rigettare l'avverso ricorso in quanto CP_2 inammissibile e comunque infondato e non provato, per tutto quanto esposto nel presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Disposta ed eseguita ctu medico-legale, all'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 445 comma 6 cpc “Nel caso di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione deve essere concepito come una sorta di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto in quella sede dall'art. 434 cpc); non è sufficiente, quindi, semplicemente enunciare le patologie da cui è affetta la parte ricorrente, ma occorre specificare le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal ctu in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
in difetto il giudizio terminerà con un giudizio di inammissibilità. Nella fattispecie il ricorso specifica in maniera puntuale i motivi della contestazione avverso la ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ctu nominato dott.ssa con motivazione immune da vizi, all'esito di adeguati Persona_2 accertamenti, ha concluso che “ che le infermità di cui soffre il Sig. Parte_1 rappresentino condizioni medico-legali tali da configurare il diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza sin dall'epoca della domanda amministrativa (20.6.2023)”. Non può essere pronunciata alcuna sentenza di accertamento del diritto e/o di condanna atteso che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9876/2019 del 9.4.2019 ha confermato l'orientamento espresso con le sentenze n. 6010/2014, n. 8533/2015, n.27010/2018, secondo le quali il procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc ha il fine di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere: la pronuncia resa per legge è dunque "destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018). 44.E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo" (cfr. Cass. 9876/19 cit.). In conseguenza deve essere dichiarato che il ricorrente possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. n.18/80 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.6.2023. Le spese per consulenza tecnica d'ufficio, separatamente liquidate, vanno definitivamente poste a carico dell' . CP_2 Le spese di lite, comprese quelle della fase di a.t.p., seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
visti gli artt. 445 bis c.p.c., 152 disp. att. c.p.c. 1) accerta e dichiara che possiede il requisito sanitario di cui all'art. 1 L. Parte_1
18/1980 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 20.6.2023; 2) condanna l' al pagamento dei compensi di lite che liquida in complessivi € 3.779,00, di cui CP_2
€ 1.528,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ed € 2.251,00 per il procedimento di opposizione, oltre spese generali in misura pari al 15% , iva e cpa da distrarsi. CP_ 3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu separatamente liquidate. Roma, 29.9.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi