Art. 2.
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
c) l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
c) l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.