Versione
14 dicembre 1962
14 dicembre 1962
Art. 2.
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
c) l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.
Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:
a) le malattie infettive nel periodo di contagiosita':
b) le malattie mentali che abbiano dato luogo ai ricoveri in luoghi di cura, finche' non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.
Non puo' comunque essere reimbarcato ed e' dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;
c) l'epilessia con crisi accertata.
Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano piu' volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessita' di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile col regolare servizio a bordo, nonche' quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravita' tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attivita' di bordo.
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza breve 20/01/2022, n. 660Provvedimento: […] Con il proposto gravame parte ricorrente, riferendo in via preliminare di possedere la qualifica di terzo ufficiale di macchina, impugna il provvedimento con il quale – all'esito della valutazione condotta dalla Commissione medica centrale, dinanzi alla quale aveva presentato ricorso avverso il giudizio negativo reso dalla Commissione medica locale di primo grado – è stato ritenuto “ permanentemente non idoneo al servizio della navigazione ” ex articolo 2 della Legge n. 1602/1962, unitamente agli atti connessi. […] elenco “B” delle Infermità allegato al Regio decreto-legge 1933 n. 1773/1933, convertito nella Legge n. 244/1934, e art. 2 Legge n. 1602/1962).Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- permanente non idoneità·
- non idoneità al servizio di navigazione·
- commissione medica centrale·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- risarcimento danni patrimoniali·
- sospensione del servizio marittimo·
- art. 2 Legge 1602/1962·
- privacy e protezione dei dati personali·
- istruttoria amministrativa·
- valutazione sanitaria·
- alcolismo cronico·
- eccesso di potere·
- violazione art. 3 L. 241/1990·
- carenza di motivazione