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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Istruttore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G.2094/2023, promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiberio Baroni (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA , C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di CP_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele G. Discepolo (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
(P.IVA , C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio in qualità di procuratrice di (P.IVA , C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele G. Discepolo (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 del difensore, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
all'udienza del 20.5.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1.Con atto di citazione in opposizione a precetto con richiesta di contestuale sospensione, conveniva avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_3
Arezzo, proponendo opposizione al precetto notificatole in data 18.11.2020 con il quale l'istituto di credito, rappresentato da le intimava il pagamento della Parte_2 somma complessiva di € 213.664,91 in virtù del decreto ingiuntivo n. 2891/2008, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.7.2008, nella sua qualità di fideiussore di dichiarata fallita, unitamente ai Parte_3 soci, con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 31/2008 depositata il 22.10.2008. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: 1) la nullità del precetto ex art. 654 c.p.c. per l'omessa menzione in esso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; 2) la nullità della fideiussione prestata, su modulo prestampato, a garanzia dei contratti di prestito d'uso d'oro, di conto corrente e di conto anticipi stipulati da Parte_3 on in quanto contenenti clausole che, ai
[...] Controparte_5 sensi del provvedimento di BA d'IT n. 55/2005, risultavano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, o comunque l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti del condebitore in solido non si sarebbe estesa al diverso condebitore il cui obbligo era stato accertato con forza di giudicato;
3) l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto l'istituto di credito non avrebbe preventivamente escusso il debitore principale nel termine di legge, e sarebbe quindi decaduto dal poter agire contro il fideiussore. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in via principale, di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto e, in via subordinata, di dichiarare la prescrizione del credito e di accertare la decadenza di da qualsiasi azione nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c. Controparte_3
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_3 Parte_2 contestando i motivi di opposizione e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di respingere le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, di confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a Parte_1 in data 18.11.2020. Deduceva che: 1) il precetto era valido, atteso che la norma di cui all'art. 654 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione e non già al momento dell'emanazione, e dunque il decreto ingiuntivo de quo, già munito di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., mai revocata, non necessitava di una dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c.; 2) il decreto ingiuntivo era stato notificato al fideiussore in data 3.10.2008 e Parte_1
l'istanza di ammissione al fallimento della società e dei soci fideiussori era stata depositata in data 15.12.2008, momento dal quale si era verificato l'effetto interruttivo permanente anche nei confronti della coobbligata sino alla data di chiusura del fallimento avvenuta in data 19.01.2016 e dalla data di chiusura del fallimento era ripreso a decorrere nuovamente il termine prescrizionale, che non era ancora scaduto;
3) in merito alla contestazione relativa all'invalidità della fideiussione, il giudicato che si era formato a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo aveva riguardato non solo la condanna al pagamento delle somme, ma anche i titoli e le garanzie posti a fondamento della condanna, ivi compresa la fideiussione prestata da
Parte_1
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio
[...]
deducendo di essere divenuta titolare del credito nelle more del Controparte_6 giudizio, in forza di contratto di cessione in blocco pro soluto stipulato in data 25.06.2021 con come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Controparte_3 parte seconda n. 118 del 5 ottobre 2021, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla cedente. Nella propria comparsa conclusionale di replica, - rilevato che Parte_1 era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito già Controparte_1 di rappresentata da - chiedeva al Tribunale di Controparte_3 Parte_2 accertare d'ufficio se il cessionario fosse l'attuale ed effettivo titolare del credito reclamato. Il Tribunale di Arezzo, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.794/2023 del 13.9.2023, rigettava le domande proposte da e la condannava alla Parte_1 rifusione, in favore del cessionario delle spese di giudizio, Controparte_6 liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Argomentava il giudice di primo grado che la fattispecie in esame esulava dall'ambito di applicazione dell'art. 654 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. dal Tribunale al momento della sua emissione, era stato munito di formula esecutiva in data 5.8.2008, ed era divenuto definitivo, non essendo stato oggetto di opposizione ex artt. 645 s.s. c.p.c. Rilevava inoltre che la banca aveva notificato il decreto ingiuntivo a Parte_1 in data 3.10.2008, ed aveva depositato, in data 15.12.2008, l'istanza di ammissione al fallimento della società e dei soci fideiussori;
da tale momento si era verificato l'effetto interruttivo permanente sino alla data di chiusura del fallimento avvenuta in data 19.1.2016, con la conseguenza che il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere da tale ultima data, ed era stato interrotto mediante la notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 18.11.2020. Circa l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da per Parte_1 violazione della normativa antitrust, rilevava che la medesima, oltre a non aver prodotto il contratto di fideiussione, non aveva allegato agli atti neppure il provvedimento della BA d'IT n. 55/2005, documento amministrativo non valutabile dal giudice se non tempestivamente prodotto dalla parte prima che si realizzino le preclusioni di legge. Alla luce di ciò, riteneva priva di rilievo anche la contestazione in ordine all'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non viola principi di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. 2. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Arezzo n. Parte_1
n.794/2023 del 13.9.2023, chiedendo, preliminarmente, di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, in via istruttoria di ammettere le prove così come articolate e trascritte, e in tesi di riformare la sentenza impugnata, per i seguenti motivi: I) Titolarità del credito Il giudice di primo grado non avrebbe motivato in ordine all'eccezione, peraltro rilevabile anche d'ufficio, della carenza di legittimazione o di titolarità del credito in capo a costituitasi con comparsa ex art 111 c.p.c. e Controparte_6 qualificatasi quale cessionaria del credito vantato nei confronti di in Parte_1 virtù del solo estratto della Gazzetta Ufficiale ex art 58 TUB Parte Seconda n.118 del 5.10.2021, dal quale però non si identificherebbe con certezza che il credito di
[...] nei confronti del fideiussore ed ancor prima nei confronti Controparte_3 Parte_1 del debitore principale, rientri tra quelli oggetto di cessione. II) Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La sentenza di primo grado sarebbe errata laddove ha respinto l'eccezione dell'odierna appellante per non avere la medesima prodotto né il contratto di fideiussione né il provvedimento BA d'IT n. 55/2005. Infatti, il contratto di fideiussione avrebbe dovuto essere prodotto dall'istituto di credito, che però lo ha posto solamente a fondamento del decreto ingiuntivo, ma non lo ha riprodotto nel successivo giudizio di opposizione. Il provvedimento della BA d'IT n.55/2005, invece, doveva essere considerato ormai come “fatto noto/notorio”, e in ogni caso il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale connessa alla controversia, come da sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il controllo sulla natura abusiva delle clausole contrattuali va effettuato dal giudice anche se il consumatore (nella fattispecie, la che aveva prestato fideiussione ma non era mai stata socio/amministratore Parte_1 di non si è opposto all'ingiunzione, quando nel corpo del decreto Parte_3 ingiuntivo non si trovi alcuna motivazione al riguardo. III) Violazione dell'art. 1957 c.c. L'eccezione di violazione, da parte dell'istituto di credito, del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art.1957 c.c. avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente liberazione del fideiussore. IV) Prescrizione. Nessun atto interruttivo del credito sarebbe stato posto in essere dall'istituto di credito nei confronti del fideiussione nè la domanda di ammissione al passivo nei confronti del condebitore/debitore principale avrebbe esteso i suoi effetti “al diverso condebitore il cui obbligo sia stato accertato con forza di giudicato”; nel caso di specie, quindi, l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione non si sarebbe verificato perché si era già formato un giudicato nei confronti del condebitore solidale. V) Prove. Avrebbero dovuto essere ammesse le richieste istruttorie già avanzate in primo grado, e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato e cioè l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria citato tra gli allegati da controparte ma non depositato, e l'espletamento delle prove testimoniali. Si costituiva in giudizio non in proprio ma nella sua qualità Controparte_1 di procuratrice di quale cessionaria del credito in forza di atto d CP_2 scissione parziale, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione della esecutività della sentenza e nel merito, la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello perché infondato, opponendosi alla richiesta di rinnovo della fase istruttoria avanzata da parte appellante, evidenziando: 1) la tardività dell'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva in capo a proposta per la prima volta in appello, e in ogni caso Controparte_1 infondata, essendo sufficiente l'allegazione alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. dell'avviso in G.U. ex art. 58 TUB, nel quale si identificavano, come richiesto dalla Suprema Corte, i requisiti dei crediti ceduti;
2) l'onere del fideiussore, che agisca in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI, di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale, producendo il provvedimento della BA d'IT e dimostrando che l'istituto di credito abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate e che le clausole del contratto a valle siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust: oneri non assolti dall'odierna appellante, fermo restando che, anche se singole clausole dovessero intendersi nulle, si tratterebbe di nullità parziale, che non si estenderebbe all'intero contratto di garanzia, a meno che non venga dimostrata, desumendola dal contratto o provandola altrimenti, una diversa volontà delle parti;
3) l'istituto di credito, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo nel 2008, contro la debitrice principale e i garanti, tra i quali l'appellante si Parte_1 insinuava nel passivo del fallimento della debitrice, istanza ritenuta pacificamente valida per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. dalla giurisprudenza, e coltivata sino alla chiusura del fallimento avvenuta in data 19.1.2016, in ogni caso, ben potendo la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. essere oggetto di deroga convenzionale;
4) la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, avrebbe determinato l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma, c.c., e con effetti anche nei confronti dei condebitori solidali rimasti estranei al giudizio, principio espresso dalla concorde giurisprudenza di legittimità;
5) circa la richiesta di rimessione in istruttoria, l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria sarebbe irrilevante rispetto al thema decidendum nel primo grado di giudizio, originante da un'opposizione a precetto e non da un'opposizione a decreto ingiuntivo, così come sarebbero irrilevanti i capitoli di prova testimoniale, peraltro inammissibili in quanto vertenti su circostanze generiche prive di indicazione di tempo e di luogo, oltrechè rivolti a testimoni aventi un interesse diretto all'esito della causa, in quanto destinatari dell'ingiunzione di pagamento o titolari del diritto di usufrutto sull'immobile appartenente all'appellante. Con successiva comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., interveniva nel presente giudizio nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
nella quale si è fusa per incorporazione. Controparte_4 CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.5.2024 entrambe le parti depositavano note scritte;
con ordinanza del 9.5.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e, dichiarata la contumacia di disattese le istanze istruttorie della parte Controparte_3 appellante e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20.5.2025 dinanzi al collegio per la discussione orale e la decisione della causa ex art.281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note scritte. Nelle note conclusionali depositate l'8.5.2025, l'appellante estendeva l'eccezione in ordine al difetto di titolarità del credito a costituitasi in appello a mezzo CP_2 della procuratrice quale cessionaria del credito in virtù di Controparte_1 atto di scissione parziale stipulato tra le parti, e a costituita Controparte_4 ex art. 111 c.p.c. tramite la procuratrice quale cessionaria Controparte_1 del credito in virtù di atto di fusione. Dopo un primo rinvio ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Ritenuto in diritto
Va in primo luogo rilevato che la difesa della parte appellante, all'udienza del 17.6.2025, pur insistendo in tutti i motivi di appello (e, dunque, anche sul difetto di legittimazione o titolarità del credito in capo a intervenuta Controparte_1 in primo grado quale cessionaria del credito di ha dato atto che, Controparte_3 sulla base della documentazione depositata dalla controparte con nota del 13.6.2025, risulta in effetti accertata la titolarità del credito oggetto di causa da parte di e, CP_2 CP quindi, di : non vi è dunque luogo a provvedere in ordine alle eccezioni in tal senso sollevate dalla parte appellante, che, peraltro, se accolte, avrebbero inciso soltanto sulla statuizione relativa alle spese del secondo grado (nel senso di escludere la condanna della alla refusione delle spese di lite della controparte, in caso di sua Parte_1 soccombenza), senza esimere la Corte dal valutare la fondatezza dell'appello. L'appello non merita di essere accolto. I) Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che la questione relativa alla carenza di legittimazione o di titolarità del credito in capo a costituitasi in primo grado ex art. 111 Controparte_6
c.p.c. quale cessionaria del credito già vantato da rileva soltanto Controparte_3 con riguardo al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna della Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore della società intervenuta nel giudizio, va altresì evidenziato che trattasi di questione rilevabile d'ufficio, e dunque non soggetta a termini preclusivi, non potendo dunque essere dichiarata tardiva per il fatto di essere stata proposta dalla per la prima volta nella comparsa conclusionale di Parte_1 replica del giudizio di primo grado. Tuttavia, nel merito l'eccezione è infondata. E' noto che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. Cass. n. 4116-16, Cass. n. 24798 del 2020). La più recente giurisprudenza ha precisato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'IT”. (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10860; nello stesso senso: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409). Nel caso di specie, la cessione del credito in blocco da a Controparte_3
è stata documentata tramite la produzione dell'avviso Controparte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.118 del 5.10.2021 (doc.2 comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c. primo grado , dove si dà Controparte_1 atto dell'intervenuta cessione da parte di a Controparte_3 Controparte_1
di “un portafoglio di crediti pecuniari per capitale, interessi anche di mora e
[...] accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative invocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) i contratti di finanziamento che, alla data del 31 dicembre 2020 (la “Data di Cut-Off”) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri: omissis …”; l'avviso indica quindi a seguire i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti e rinvia, per una loro più puntuale identificazione, del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.mbcreditsolutions.it. Ciò appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario nel corso del giudizio di primo grado. Del resto, essa è Controparte_1 comprovata dalla stessa condotta processuale di la quale, dopo Controparte_7
l'intervento di ha rinunciato a coltivare il giudizio di primo Controparte_1 grado (così come ha omesso di costituirsi in appello). Peraltro, prendendo atto che ha effettivamente acquisito la titolarità del credito oggetto di causa da CP_2
la parte appellante ha implicitamente riconosciuto anche che Controparte_1 esso fosse compreso, a monte, nella cessione in blocco da parte di Controparte_3
[...]
II) Anche il secondo motivo è infondato. Lamenta l'appellante che la censura relativa alla nullità della fideiussione non avrebbe dovuto essere disattesa dal primo grado per l'omessa produzione del provvedimento della BA d'IT n.55/2005 in quanto “fatto noto/notorio”, e quindi verificabile anche se non allegato agli atti. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto esaminare d'ufficio la natura abusiva della clausola contrattuale connessa alla controversia, analizzando il contratto di fideiussione, che avrebbe dovuto essere prodotto dall'istituto di credito. Invero, sul punto, la valutazione del primo giudice è corretta. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della BA d'IT e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità”. (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n.30383). Infatti, va escluso che i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla BA d'IT possano essere considerati come “fatti notori”, in quanto “restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie”, tenuto conto anche del fatto che il ricorso al “fatto notorio”, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, “va inteso in senso restrittivo” (Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2019, n. 33154; cfr. anche Cass. n.863/2025). In ogni caso – premesso che la aveva in primo grado eccepito la nullità della Parte_1 fideiussione per violazione della c.d. legge antitrust, rilevando di aver sottoscritto il contratto su un modulo prestampato ABI somministrato dall'istituto di credito, contestandone solo in modo generico l'invalidità sulla scorta del provvedimento di BA d'IT n.55/2005 e che in appello ha evidenziato che comunque la nullità del contratto costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio – si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive dello schema ABI censurate dalla BA d'IT, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2024, n. 31991; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2024, n. 26376; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6685; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2023, n. 15146). In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui chi ha interesse alla caducazione totale del contratto deve dimostrare che la clausola colpita da invalidità è in correlazione inscindibile con il resto del contratto, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2023, n. 18794). Peraltro, secondo la Suprema Corte, il potere di rilevazione della nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI richiede che dalle allegazioni delle parti e dai documenti ritualmente acquisiti emergano delle imprescindibili circostanze fattuali, ovvero l'esistenza del provvedimento della BA d'IT, la natura della fideiussione - posto che il provvedimento della BA d'IT riguarda solo le fideiussioni omnibus - il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità nonchè l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'IT e la compresenza delle stesse. Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto il provvedimento della BA d'IT n. 55/2005 né del contratto di fideiussione, non vi è prova che abbia sottoscritto una fideiussione omnibus e non una fideiussione specifica nè provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione in mancanza delle clausole oggetto di censura;
inoltre, il provvedimento di BA d'IT n. 55/2005 ha sanzionato le banche che hanno utilizzato lo schema ABI per le fideiussioni omnibus nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, mentre la fideiussione oggetto di causa risale al 1996, e non vengono specificati i motivi di nullità del contratto, se non per quanto riguarda la questione di cui al motivo di appello successivo, cioè la deroga alla decadenza del 1957 c.c. Tutti i sopra esposti motivi sono ostativi a qualsiasi accertamento d'ufficio del giudice in ordine all'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali inerenti la fideiusssione. III) E' pure infondato il terzo motivo. L'appellante insiste nell'eccezione di violazione, da parte dell'istituto di credito, del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art.1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore. In assenza della produzione del contratto di fideiussione, non è possibile accertare se il contratto sottoscritto dalla prevedesse un clausola Parte_1 derogatoria ai sensi dell'art. 1957, ed in che termini la stessa fosse formulata. Risulta tuttavia dirimente considerare che, come sopra ricordato, il precetto opposto è fondato su un provvedimento monitorio. Dunque, sarebbe stato onere del fideiussore eccepire l'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità: "Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024). In particolare: "Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017). Pertanto, è in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che il fideiussore avrebbe dovuto eccepire la decadenza dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. In mancanza di opposizione, il credito del fideiussore nei confronti della banca deve ritenersi definitivamente accertato, salva ovviamente la possibilità di far valere, anche tramite opposizione a precetto, eventuali eventi modificativi o estintivi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo. E' infatti pacifico che "la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito" (così, da ultimo, per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024). IV) Anche il quarto motivo non merita di essere accolto. Risulta che l'istituto di credito, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo nel 2008 contro la debitrice principale ed i garanti, tra i quali la Parte_1 si insinuava nel passivo del fallimento della debitrice principale (sentenza dichiarativa del fallimento Tribunale di Arezzo del 22.10.2008 - doc. 2 fascicolo di primo grado
- domanda di ammissione al passivo depositata in cancelleria il Controparte_3
15.12.2008 - doc. 3 fascicolo di primo grado , con conseguente Controparte_3 interruzione della prescrizione, rimasta sospesa fino alla chiusura del fallimento avvenuta in data 19.01.2016 (doc. 5 fascicolo di primo grado . Controparte_3
Ciò sulla base della giurisprudenza, pacifica, secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cassazione n. 9638 del 19.04.2018). Secondo la parte appellante, l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione non si sarebbe verificato riguardo la perché si era già formato un giudicato nei Parte_1 confronti del condebitori in solido. Tale assunto non risulta fondato, dovendo al contrario ritenersi che l'atto interruttivo nei confronti del debitore principale spieghi efficacia nei confronti dei fideiussori anche se rispetto ai medesimi il creditore abbia ottenuto decreto ingiuntivo passato in giudicato. Infatti, come spiega la Suprema Corte nella ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 - premesso che “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” e che “la formazione del giudicato nei confronti di uno dei condebitori solidali impedisce che questi possa avvalersi del successivo giudicato favorevole ad altri condebitori, proprio perché la caratteristica del giudicato è quella di non venire meno per effetto di successive pronunce tra altre parti”- “l'autorità del giudicato fa sì che la pronuncia non possa venire meno per effetto di successive pronunce tra le altre parti, ma non rende l'obbligazione solidale impermeabile rispetto agli atti interruttivi della prescrizione. Ed infatti, una volta accertata con efficacia di giudicato l'esistenza di un'obbligazione solidale, diviene applicabile integralmente la disciplina dell'art. 1310 cod. civ. (…); ciò perché il giudicato, come s'è appena detto, rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., ma non all'applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali”; sarebbe infatti illogico, osserva la Suprema Corte, che “il creditore che ha visto accertato con efficacia di giudicato il suo credito nei confronti di uno dei condebitori in solido ve(nga) a trovarsi, quanto agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, in una situazione peggiore di quella nella quale si troverebbe se non avesse ottenuto tale accertamento.” V) E' infine infondato il quinto motivo. Considerate le ragioni della decisione, risulta irrilevante sia l'acquisizione del fascicolo monitorio sia l'escussione dei testi indicati dalla parte appellante sui seguenti capitoli:
1. VC “La banca pretendeva che apponesse la firma Controparte_3 Parte_1 di un contratto di fideiussione su modulo prestampato risalente al 1996 per ben 400.000,00 euro in favore della ” 2. VC “Se ebbe mai a Parte_3 Parte_1 ricevere richieste di pagamento da parte della banca prima della notifica dell'atto di precetto opposto”, capitoli peraltro inammissibili, essendo il primo generico e valutativo, e il secondo generico e di contenuto negativo. Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 794/2023;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di nella spiegata qualità, liquidate in € 6.946,46 per compensi Controparte_1 professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 17.6.2025
La cons. est. La Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Dott.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Istruttore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G.2094/2023, promossa da (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Tiberio Baroni (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA , C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di procuratrice di CP_2
(P.IVA e C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele G. Discepolo (C.F. , C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLATA
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
(P.IVA , C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, non in proprio in qualità di procuratrice di (P.IVA , C.F. ), in Controparte_4 P.IVA_4 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele G. Discepolo (C.F. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 del difensore, giusta procura in atti;
INTERVENUTA
all'udienza del 20.5.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
1.Con atto di citazione in opposizione a precetto con richiesta di contestuale sospensione, conveniva avanti al Tribunale di Parte_1 Controparte_3
Arezzo, proponendo opposizione al precetto notificatole in data 18.11.2020 con il quale l'istituto di credito, rappresentato da le intimava il pagamento della Parte_2 somma complessiva di € 213.664,91 in virtù del decreto ingiuntivo n. 2891/2008, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 24.7.2008, nella sua qualità di fideiussore di dichiarata fallita, unitamente ai Parte_3 soci, con sentenza del Tribunale di Arezzo n. 31/2008 depositata il 22.10.2008. A sostegno dell'opposizione, eccepiva: 1) la nullità del precetto ex art. 654 c.p.c. per l'omessa menzione in esso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio ai sensi dell'art. 647 c.p.c.; 2) la nullità della fideiussione prestata, su modulo prestampato, a garanzia dei contratti di prestito d'uso d'oro, di conto corrente e di conto anticipi stipulati da Parte_3 on in quanto contenenti clausole che, ai
[...] Controparte_5 sensi del provvedimento di BA d'IT n. 55/2005, risultavano in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, o comunque l'intervenuta prescrizione del credito, atteso che l'efficacia dell'atto interruttivo della prescrizione compiuto nei confronti del condebitore in solido non si sarebbe estesa al diverso condebitore il cui obbligo era stato accertato con forza di giudicato;
3) l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto l'istituto di credito non avrebbe preventivamente escusso il debitore principale nel termine di legge, e sarebbe quindi decaduto dal poter agire contro il fideiussore. Chiedeva quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in via principale, di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto e, in via subordinata, di dichiarare la prescrizione del credito e di accertare la decadenza di da qualsiasi azione nei confronti del fideiussore ex art. 1957 c.c. Controparte_3
Si costituiva in giudizio rappresentata da Controparte_3 Parte_2 contestando i motivi di opposizione e chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di respingere le domande avanzate dalla parte opponente e, per l'effetto, di confermare la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato a Parte_1 in data 18.11.2020. Deduceva che: 1) il precetto era valido, atteso che la norma di cui all'art. 654 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione e non già al momento dell'emanazione, e dunque il decreto ingiuntivo de quo, già munito di provvisoria esecutività ex art. 642 c.p.c., mai revocata, non necessitava di una dichiarazione di esecutorietà ex art. 654 c.p.c.; 2) il decreto ingiuntivo era stato notificato al fideiussore in data 3.10.2008 e Parte_1
l'istanza di ammissione al fallimento della società e dei soci fideiussori era stata depositata in data 15.12.2008, momento dal quale si era verificato l'effetto interruttivo permanente anche nei confronti della coobbligata sino alla data di chiusura del fallimento avvenuta in data 19.01.2016 e dalla data di chiusura del fallimento era ripreso a decorrere nuovamente il termine prescrizionale, che non era ancora scaduto;
3) in merito alla contestazione relativa all'invalidità della fideiussione, il giudicato che si era formato a seguito della mancata opposizione del decreto ingiuntivo aveva riguardato non solo la condanna al pagamento delle somme, ma anche i titoli e le garanzie posti a fondamento della condanna, ivi compresa la fideiussione prestata da
Parte_1
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., si costituiva in giudizio
[...]
deducendo di essere divenuta titolare del credito nelle more del Controparte_6 giudizio, in forza di contratto di cessione in blocco pro soluto stipulato in data 25.06.2021 con come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Controparte_3 parte seconda n. 118 del 5 ottobre 2021, e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dalla cedente. Nella propria comparsa conclusionale di replica, - rilevato che Parte_1 era intervenuta nel giudizio quale cessionaria del credito già Controparte_1 di rappresentata da - chiedeva al Tribunale di Controparte_3 Parte_2 accertare d'ufficio se il cessionario fosse l'attuale ed effettivo titolare del credito reclamato. Il Tribunale di Arezzo, istruita documentalmente la causa, con sentenza n.794/2023 del 13.9.2023, rigettava le domande proposte da e la condannava alla Parte_1 rifusione, in favore del cessionario delle spese di giudizio, Controparte_6 liquidate in € 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge. Argomentava il giudice di primo grado che la fattispecie in esame esulava dall'ambito di applicazione dell'art. 654 c.p.c., in quanto il decreto ingiuntivo posto alla base dell'atto di precetto era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. dal Tribunale al momento della sua emissione, era stato munito di formula esecutiva in data 5.8.2008, ed era divenuto definitivo, non essendo stato oggetto di opposizione ex artt. 645 s.s. c.p.c. Rilevava inoltre che la banca aveva notificato il decreto ingiuntivo a Parte_1 in data 3.10.2008, ed aveva depositato, in data 15.12.2008, l'istanza di ammissione al fallimento della società e dei soci fideiussori;
da tale momento si era verificato l'effetto interruttivo permanente sino alla data di chiusura del fallimento avvenuta in data 19.1.2016, con la conseguenza che il termine prescrizionale aveva iniziato a decorrere da tale ultima data, ed era stato interrotto mediante la notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 18.11.2020. Circa l'eccezione di nullità della fideiussione rilasciata da per Parte_1 violazione della normativa antitrust, rilevava che la medesima, oltre a non aver prodotto il contratto di fideiussione, non aveva allegato agli atti neppure il provvedimento della BA d'IT n. 55/2005, documento amministrativo non valutabile dal giudice se non tempestivamente prodotto dalla parte prima che si realizzino le preclusioni di legge. Alla luce di ciò, riteneva priva di rilievo anche la contestazione in ordine all'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 c.c., ben può essere oggetto di deroga convenzionale, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non viola principi di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. 2. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Arezzo n. Parte_1
n.794/2023 del 13.9.2023, chiedendo, preliminarmente, di sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, in via istruttoria di ammettere le prove così come articolate e trascritte, e in tesi di riformare la sentenza impugnata, per i seguenti motivi: I) Titolarità del credito Il giudice di primo grado non avrebbe motivato in ordine all'eccezione, peraltro rilevabile anche d'ufficio, della carenza di legittimazione o di titolarità del credito in capo a costituitasi con comparsa ex art 111 c.p.c. e Controparte_6 qualificatasi quale cessionaria del credito vantato nei confronti di in Parte_1 virtù del solo estratto della Gazzetta Ufficiale ex art 58 TUB Parte Seconda n.118 del 5.10.2021, dal quale però non si identificherebbe con certezza che il credito di
[...] nei confronti del fideiussore ed ancor prima nei confronti Controparte_3 Parte_1 del debitore principale, rientri tra quelli oggetto di cessione. II) Nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. La sentenza di primo grado sarebbe errata laddove ha respinto l'eccezione dell'odierna appellante per non avere la medesima prodotto né il contratto di fideiussione né il provvedimento BA d'IT n. 55/2005. Infatti, il contratto di fideiussione avrebbe dovuto essere prodotto dall'istituto di credito, che però lo ha posto solamente a fondamento del decreto ingiuntivo, ma non lo ha riprodotto nel successivo giudizio di opposizione. Il provvedimento della BA d'IT n.55/2005, invece, doveva essere considerato ormai come “fatto noto/notorio”, e in ogni caso il giudice di primo grado avrebbe dovuto esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale connessa alla controversia, come da sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il controllo sulla natura abusiva delle clausole contrattuali va effettuato dal giudice anche se il consumatore (nella fattispecie, la che aveva prestato fideiussione ma non era mai stata socio/amministratore Parte_1 di non si è opposto all'ingiunzione, quando nel corpo del decreto Parte_3 ingiuntivo non si trovi alcuna motivazione al riguardo. III) Violazione dell'art. 1957 c.c. L'eccezione di violazione, da parte dell'istituto di credito, del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art.1957 c.c. avrebbe dovuto essere accolta, con conseguente liberazione del fideiussore. IV) Prescrizione. Nessun atto interruttivo del credito sarebbe stato posto in essere dall'istituto di credito nei confronti del fideiussione nè la domanda di ammissione al passivo nei confronti del condebitore/debitore principale avrebbe esteso i suoi effetti “al diverso condebitore il cui obbligo sia stato accertato con forza di giudicato”; nel caso di specie, quindi, l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione non si sarebbe verificato perché si era già formato un giudicato nei confronti del condebitore solidale. V) Prove. Avrebbero dovuto essere ammesse le richieste istruttorie già avanzate in primo grado, e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato e cioè l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria citato tra gli allegati da controparte ma non depositato, e l'espletamento delle prove testimoniali. Si costituiva in giudizio non in proprio ma nella sua qualità Controparte_1 di procuratrice di quale cessionaria del credito in forza di atto d CP_2 scissione parziale, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'istanza di sospensione della esecutività della sentenza e nel merito, la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello perché infondato, opponendosi alla richiesta di rinnovo della fase istruttoria avanzata da parte appellante, evidenziando: 1) la tardività dell'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva in capo a proposta per la prima volta in appello, e in ogni caso Controparte_1 infondata, essendo sufficiente l'allegazione alla comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. dell'avviso in G.U. ex art. 58 TUB, nel quale si identificavano, come richiesto dalla Suprema Corte, i requisiti dei crediti ceduti;
2) l'onere del fideiussore, che agisca in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modello ABI, di provare l'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale, producendo il provvedimento della BA d'IT e dimostrando che l'istituto di credito abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate e che le clausole del contratto a valle siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto contrastanti con la normativa antitrust: oneri non assolti dall'odierna appellante, fermo restando che, anche se singole clausole dovessero intendersi nulle, si tratterebbe di nullità parziale, che non si estenderebbe all'intero contratto di garanzia, a meno che non venga dimostrata, desumendola dal contratto o provandola altrimenti, una diversa volontà delle parti;
3) l'istituto di credito, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo nel 2008, contro la debitrice principale e i garanti, tra i quali l'appellante si Parte_1 insinuava nel passivo del fallimento della debitrice, istanza ritenuta pacificamente valida per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c. dalla giurisprudenza, e coltivata sino alla chiusura del fallimento avvenuta in data 19.1.2016, in ogni caso, ben potendo la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. essere oggetto di deroga convenzionale;
4) la presentazione dell'istanza di ammissione del credito al passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio, avrebbe determinato l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio fissato dall'art. 2945, secondo comma, c.c., e con effetti anche nei confronti dei condebitori solidali rimasti estranei al giudizio, principio espresso dalla concorde giurisprudenza di legittimità;
5) circa la richiesta di rimessione in istruttoria, l'acquisizione del fascicolo della fase monitoria sarebbe irrilevante rispetto al thema decidendum nel primo grado di giudizio, originante da un'opposizione a precetto e non da un'opposizione a decreto ingiuntivo, così come sarebbero irrilevanti i capitoli di prova testimoniale, peraltro inammissibili in quanto vertenti su circostanze generiche prive di indicazione di tempo e di luogo, oltrechè rivolti a testimoni aventi un interesse diretto all'esito della causa, in quanto destinatari dell'ingiunzione di pagamento o titolari del diritto di usufrutto sull'immobile appartenente all'appellante. Con successiva comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c., interveniva nel presente giudizio nella sua qualità di procuratrice di Controparte_1 [...]
nella quale si è fusa per incorporazione. Controparte_4 CP_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 7.5.2024 entrambe le parti depositavano note scritte;
con ordinanza del 9.5.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata e, dichiarata la contumacia di disattese le istanze istruttorie della parte Controparte_3 appellante e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 20.5.2025 dinanzi al collegio per la discussione orale e la decisione della causa ex art.281 sexies c.p.c., assegnando termine per il deposito di note scritte. Nelle note conclusionali depositate l'8.5.2025, l'appellante estendeva l'eccezione in ordine al difetto di titolarità del credito a costituitasi in appello a mezzo CP_2 della procuratrice quale cessionaria del credito in virtù di Controparte_1 atto di scissione parziale stipulato tra le parti, e a costituita Controparte_4 ex art. 111 c.p.c. tramite la procuratrice quale cessionaria Controparte_1 del credito in virtù di atto di fusione. Dopo un primo rinvio ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 17.6.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
Ritenuto in diritto
Va in primo luogo rilevato che la difesa della parte appellante, all'udienza del 17.6.2025, pur insistendo in tutti i motivi di appello (e, dunque, anche sul difetto di legittimazione o titolarità del credito in capo a intervenuta Controparte_1 in primo grado quale cessionaria del credito di ha dato atto che, Controparte_3 sulla base della documentazione depositata dalla controparte con nota del 13.6.2025, risulta in effetti accertata la titolarità del credito oggetto di causa da parte di e, CP_2 CP quindi, di : non vi è dunque luogo a provvedere in ordine alle eccezioni in tal senso sollevate dalla parte appellante, che, peraltro, se accolte, avrebbero inciso soltanto sulla statuizione relativa alle spese del secondo grado (nel senso di escludere la condanna della alla refusione delle spese di lite della controparte, in caso di sua Parte_1 soccombenza), senza esimere la Corte dal valutare la fondatezza dell'appello. L'appello non merita di essere accolto. I) Il primo motivo di appello è infondato e non merita accoglimento. Premesso che la questione relativa alla carenza di legittimazione o di titolarità del credito in capo a costituitasi in primo grado ex art. 111 Controparte_6
c.p.c. quale cessionaria del credito già vantato da rileva soltanto Controparte_3 con riguardo al capo della sentenza impugnata relativo alla condanna della Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore della società intervenuta nel giudizio, va altresì evidenziato che trattasi di questione rilevabile d'ufficio, e dunque non soggetta a termini preclusivi, non potendo dunque essere dichiarata tardiva per il fatto di essere stata proposta dalla per la prima volta nella comparsa conclusionale di Parte_1 replica del giudizio di primo grado. Tuttavia, nel merito l'eccezione è infondata. E' noto che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (v. Cass. n. 4116-16, Cass. n. 24798 del 2020). La più recente giurisprudenza ha precisato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della BA d'IT”. (Cassazione civile sez. I, 22/04/2024, n.10860; nello stesso senso: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”. Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409). Nel caso di specie, la cessione del credito in blocco da a Controparte_3
è stata documentata tramite la produzione dell'avviso Controparte_1 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n.118 del 5.10.2021 (doc.2 comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c. primo grado , dove si dà Controparte_1 atto dell'intervenuta cessione da parte di a Controparte_3 Controparte_1
di “un portafoglio di crediti pecuniari per capitale, interessi anche di mora e
[...] accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative invocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) i contratti di finanziamento che, alla data del 31 dicembre 2020 (la “Data di Cut-Off”) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri: omissis …”; l'avviso indica quindi a seguire i criteri per l'individuazione dei crediti ceduti e rinvia, per una loro più puntuale identificazione, del credito a quanto pubblicato sul sito internet www.mbcreditsolutions.it. Ciò appare sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario nel corso del giudizio di primo grado. Del resto, essa è Controparte_1 comprovata dalla stessa condotta processuale di la quale, dopo Controparte_7
l'intervento di ha rinunciato a coltivare il giudizio di primo Controparte_1 grado (così come ha omesso di costituirsi in appello). Peraltro, prendendo atto che ha effettivamente acquisito la titolarità del credito oggetto di causa da CP_2
la parte appellante ha implicitamente riconosciuto anche che Controparte_1 esso fosse compreso, a monte, nella cessione in blocco da parte di Controparte_3
[...]
II) Anche il secondo motivo è infondato. Lamenta l'appellante che la censura relativa alla nullità della fideiussione non avrebbe dovuto essere disattesa dal primo grado per l'omessa produzione del provvedimento della BA d'IT n.55/2005 in quanto “fatto noto/notorio”, e quindi verificabile anche se non allegato agli atti. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto esaminare d'ufficio la natura abusiva della clausola contrattuale connessa alla controversia, analizzando il contratto di fideiussione, che avrebbe dovuto essere prodotto dall'istituto di credito. Invero, sul punto, la valutazione del primo giudice è corretta. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte, “In relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della BA d'IT e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità”. (Cassazione civile sez. I, 25/11/2024, n.30383). Infatti, va escluso che i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla BA d'IT possano essere considerati come “fatti notori”, in quanto “restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie”, tenuto conto anche del fatto che il ricorso al “fatto notorio”, comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, “va inteso in senso restrittivo” (Cass. civ., sez. II, 16 dicembre 2019, n. 33154; cfr. anche Cass. n.863/2025). In ogni caso – premesso che la aveva in primo grado eccepito la nullità della Parte_1 fideiussione per violazione della c.d. legge antitrust, rilevando di aver sottoscritto il contratto su un modulo prestampato ABI somministrato dall'istituto di credito, contestandone solo in modo generico l'invalidità sulla scorta del provvedimento di BA d'IT n.55/2005 e che in appello ha evidenziato che comunque la nullità del contratto costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio – si osserva quanto segue. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità delle clausole del contratto di fideiussione riproduttive dello schema ABI censurate dalla BA d'IT, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza (Cass. civ., sez. I, 11 dicembre 2024, n. 31991; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2024, n. 26376; Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2024, n. 6685; Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2023, n. 15146). In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui chi ha interesse alla caducazione totale del contratto deve dimostrare che la clausola colpita da invalidità è in correlazione inscindibile con il resto del contratto, essendo precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass. civ., sez. III, 4 luglio 2023, n. 18794). Peraltro, secondo la Suprema Corte, il potere di rilevazione della nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI richiede che dalle allegazioni delle parti e dai documenti ritualmente acquisiti emergano delle imprescindibili circostanze fattuali, ovvero l'esistenza del provvedimento della BA d'IT, la natura della fideiussione - posto che il provvedimento della BA d'IT riguarda solo le fideiussioni omnibus - il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità nonchè l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della BA d'IT e la compresenza delle stesse. Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto il provvedimento della BA d'IT n. 55/2005 né del contratto di fideiussione, non vi è prova che abbia sottoscritto una fideiussione omnibus e non una fideiussione specifica nè provato che le parti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione in mancanza delle clausole oggetto di censura;
inoltre, il provvedimento di BA d'IT n. 55/2005 ha sanzionato le banche che hanno utilizzato lo schema ABI per le fideiussioni omnibus nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, mentre la fideiussione oggetto di causa risale al 1996, e non vengono specificati i motivi di nullità del contratto, se non per quanto riguarda la questione di cui al motivo di appello successivo, cioè la deroga alla decadenza del 1957 c.c. Tutti i sopra esposti motivi sono ostativi a qualsiasi accertamento d'ufficio del giudice in ordine all'eventuale natura abusiva delle clausole contrattuali inerenti la fideiusssione. III) E' pure infondato il terzo motivo. L'appellante insiste nell'eccezione di violazione, da parte dell'istituto di credito, del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art.1957 c.c., con conseguente liberazione del fideiussore. In assenza della produzione del contratto di fideiussione, non è possibile accertare se il contratto sottoscritto dalla prevedesse un clausola Parte_1 derogatoria ai sensi dell'art. 1957, ed in che termini la stessa fosse formulata. Risulta tuttavia dirimente considerare che, come sopra ricordato, il precetto opposto è fondato su un provvedimento monitorio. Dunque, sarebbe stato onere del fideiussore eccepire l'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. in sede di Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo. Infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità: "Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25180 del 19/09/2024). In particolare: "Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione” (Sez. 6 - 3, n. 19113 del 18.7.2018; Sez. 3, n. 28318 del 28.11.2017). Pertanto, è in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che il fideiussore avrebbe dovuto eccepire la decadenza dalla garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c. In mancanza di opposizione, il credito del fideiussore nei confronti della banca deve ritenersi definitivamente accertato, salva ovviamente la possibilità di far valere, anche tramite opposizione a precetto, eventuali eventi modificativi o estintivi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo. E' infatti pacifico che "la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori alla formazione del giudicato sulla sussistenza del credito" (così, da ultimo, per tutte, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13949 del 20/05/2024). IV) Anche il quarto motivo non merita di essere accolto. Risulta che l'istituto di credito, dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, divenuto definitivo nel 2008 contro la debitrice principale ed i garanti, tra i quali la Parte_1 si insinuava nel passivo del fallimento della debitrice principale (sentenza dichiarativa del fallimento Tribunale di Arezzo del 22.10.2008 - doc. 2 fascicolo di primo grado
- domanda di ammissione al passivo depositata in cancelleria il Controparte_3
15.12.2008 - doc. 3 fascicolo di primo grado , con conseguente Controparte_3 interruzione della prescrizione, rimasta sospesa fino alla chiusura del fallimento avvenuta in data 19.01.2016 (doc. 5 fascicolo di primo grado . Controparte_3
Ciò sulla base della giurisprudenza, pacifica, secondo cui “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cassazione n. 9638 del 19.04.2018). Secondo la parte appellante, l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione non si sarebbe verificato riguardo la perché si era già formato un giudicato nei Parte_1 confronti del condebitori in solido. Tale assunto non risulta fondato, dovendo al contrario ritenersi che l'atto interruttivo nei confronti del debitore principale spieghi efficacia nei confronti dei fideiussori anche se rispetto ai medesimi il creditore abbia ottenuto decreto ingiuntivo passato in giudicato. Infatti, come spiega la Suprema Corte nella ordinanza n. 9638 del 19/04/2018 - premesso che “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” e che “la formazione del giudicato nei confronti di uno dei condebitori solidali impedisce che questi possa avvalersi del successivo giudicato favorevole ad altri condebitori, proprio perché la caratteristica del giudicato è quella di non venire meno per effetto di successive pronunce tra altre parti”- “l'autorità del giudicato fa sì che la pronuncia non possa venire meno per effetto di successive pronunce tra le altre parti, ma non rende l'obbligazione solidale impermeabile rispetto agli atti interruttivi della prescrizione. Ed infatti, una volta accertata con efficacia di giudicato l'esistenza di un'obbligazione solidale, diviene applicabile integralmente la disciplina dell'art. 1310 cod. civ. (…); ciò perché il giudicato, come s'è appena detto, rappresenta un ostacolo all'applicazione dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ., ma non all'applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali”; sarebbe infatti illogico, osserva la Suprema Corte, che “il creditore che ha visto accertato con efficacia di giudicato il suo credito nei confronti di uno dei condebitori in solido ve(nga) a trovarsi, quanto agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, in una situazione peggiore di quella nella quale si troverebbe se non avesse ottenuto tale accertamento.” V) E' infine infondato il quinto motivo. Considerate le ragioni della decisione, risulta irrilevante sia l'acquisizione del fascicolo monitorio sia l'escussione dei testi indicati dalla parte appellante sui seguenti capitoli:
1. VC “La banca pretendeva che apponesse la firma Controparte_3 Parte_1 di un contratto di fideiussione su modulo prestampato risalente al 1996 per ben 400.000,00 euro in favore della ” 2. VC “Se ebbe mai a Parte_3 Parte_1 ricevere richieste di pagamento da parte della banca prima della notifica dell'atto di precetto opposto”, capitoli peraltro inammissibili, essendo il primo generico e valutativo, e il secondo generico e di contenuto negativo. Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 794/2023;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di nella spiegata qualità, liquidate in € 6.946,46 per compensi Controparte_1 professionali, oltre 15% spese generali, Iva e Cap come per legge
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 17.6.2025
La cons. est. La Presidente
Dott.ssa Alessandra Guerrieri Dott.ssa Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.