Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11888 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego alla concessione della cittadinanza K10/-OMISSIS- del Ministero dell’Interno del 7 ottobre 2021, notificato il 4 novembre 2021, e di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o comunque connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 23 dicembre 2016.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 7 ottobre 2021 ha respinto la domanda, sussistendo dubbi Sull’integrazione del nucleo familiare della richiedente, essendo emersi a carico del coniuge della stessa i seguenti elementi di controindicazione di carattere penale: in data 06.09.2008 violazione di cui all’art.4 L.110/1975; in data 02.10.2008 violazione di cui all’art. 624 c.p.; in data 17.10.2008 violazione di cui all’art. 485 c.p.; in data 14.10.2009 violazione di cui all’art.612 c.p. ed in data 04.08.2010 violazione di cui all’art.648 c.p. Per tali motivi è stata respinta anche la domanda di cittadinanza dello stesso interessato.
III. - Avverso detto provvedimento l’interessato insorge chiedendone l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:
1) nullità del decreto per violazione di legge del procedimento amministrativo – mancata notificazione del preavviso di rigetto della cittadinanza ;
2) nullità del decreto per violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 05/02/1992 - eccesso di potere, travisamento dei fatti - difetto di istruttoria - difetto di motivazione ed illogicità del provvedimento impugnato , in quanto evidenzia che gli elementi ostativi al rilascio dello status individuati dalla p.a., risalenti, riguardano il marito, con cui l’interessata non conviveva al tempo della presentazione della domanda di cittadinanza.
IV. - L’Amministrazione, costituita in giudizio, ha prodotto in atti una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. - All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. - Deve essere, innanzitutto, esclusa la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la lesione delle proprie prerogative partecipative, in ragione della ritenuta omessa comunicazione del preavviso di rigetto, che in ogni caso, non integrerebbe una causa di nullità del provvedimento bensì di annullabilità (le ipotesi di nullità del provvedimento di cui all'art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 - che non ricorrono nel caso di specie - costituiscono un numero chiuso).
Il Collegio ritiene che il preavviso di rigetto sia stato legittimamente effettuato con comunicazione telematica del 23 dicembre 2020 nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2- bis del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, per una più rapida gestione dei fascicoli dei richiedenti la naturalizzazione italiana - comunicazione che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, d. lgs. n. 82/2005, art. 3- bis , rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico.
Detto in altri termini, la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d. lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
A tal proposito, si consideri che, stanti le esigenze rappresentate dalla p.a. di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni che, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza, implementando l’informatizzazione del procedimento –, dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale.
La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1990 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 ( Procedimento e fascicolo informatico ) prevede che le “[l] e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ” e che “[l] a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati ” nonché che detto fascicolo informatico sia “ costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità .. , sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento ”.
A fronte dell’esistenza di un siffatto domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3- bis e 41 del d. lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale.
III. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta la correttezza della valutazione di inidoneità effettuata dalla p.a. in ragione delle condotte penalmente rilevanti del marito, risalenti e prive di conseguenze sul piano processuale, senza tenere conto della convivenza al momento della presentazione della domanda dell’interessata viveva con la famiglia di origine né del percorso di integrazione nel tessuto sociale italiano compiuto.
Rilevato anche in questo caso che i vizi dedotti non configurano un’ipotesi di nullità del provvedimento, bensì di annullabilità, il Collegio ne deduce comunque l’infondatezza.
La valutazione della singola domanda di cittadinanza è fatta oggetto di un giudizio di opportunità discrezionale, teso a valutare le prospettive di ottimale inserimento, che correttamente e ragionevolmente si estende anche ai componenti del nucleo familiare del richiedente.
E nel caso di specie il diniego di rilascio dello status civitatis si fonda sulla presenza di plurimi pregiudizi penali emersi sul conto del marito, che hanno determinato anche il respingimento della domanda di cittadinanza di questi. Si tratta in particolare delle seguenti violazioni:
- in data 06.09.2008 violazione di cui all’art. 4 L.110/1975 ( porto d’armi );
- in data 02.10.2008 violazione di cui all’art. 624 c.p. ( furto );
- in data 17.10.2008 violazione di cui all’art. 485 c.p. ( falsità in scrittura privata );
- in data 14.10.2009 violazione di cui all’art. 612 c.p. ( minaccia );
- in data 04.08.2010 violazione di cui all’art.648 c.p. ( ricettazione ).
Con specifico rifermento alla dedotta assenza di pregiudizi in capo all’aspirante cittadina, appare ragionevole la rilevanza attribuita dall’amministrazione procedente al rapporto di parentela stabile e al legame affettivo, in quanto suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni affettive, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica. In proposito questo Tribunale, che ha ritenuto “[ i] due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono… elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati ” (Tar Lazio, sez. I ter, n. 13300/2020; V bis, n. 16216/2022).
All’autorità procedente si richiede quindi di estendere la valutazione circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta anche al nucleo familiare.
D'altronde, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez. II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti, riguardanti l’istante, che possano essere indicativi della sua effettiva e piena integrazione.
I comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, di legami stabili, dunque possono essere considerati ragionevolmente ostativi al rilascio della cittadinanza italiana della moglie, in quanto espressione dell’integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Quindi, le condotte contestate al coniuge convivente sono state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, senza contare la possibilità dell'acquisto della cittadinanza per effetto della cittadinanza del coniuge ovvero dei benefici in favore dei familiari conviventi previsti dal legislatore. In questa prospettiva, non può essere attribuito valore dirimente alla circostanza, evidenziata nel ricorso, che al momento della presentazione della domanda, l’interessata viveva ancora con la famiglia di origine.
In altre parole, il diniego adottato, lungi peraltro dal violare il principio della personalità della responsabilità penale, vista la limitazione dei relativi effetti al piano amministrativo, si innesta sul pericolo di danno alla comunità nazionale in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza iure matrimonii .
Invero, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In tale prospettiva è stato disatteso il tentativo di vanificare tali considerazione invocando il principio delle responsabilità personale, introducendo categorie logiche d’origine penalistica: “ ove la condotta non sia riferibile direttamente al soggetto che richiede la cittadinanza, bensì ad un suo congiunto è stato precisato che “è del tutto condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che “il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico ”, cosicché “ non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4704/2022 e 6522/2017).
La pluralità di condotte penalmente rilevanti poste in essere durante un arco temporale superiore ad un anno (tra il 2008 e il 2010) a carico del marito della ricorrente, temporalmente collocabili nel c.d. “periodo di osservazione” (vale a dire all’interno di un frangente che coincide con il decennio antecedente la domanda – presentata nel caso di specie nel 2016 - assunto dalla giurisprudenza prevalente quale periodo di riferimento per valutare l’effettiva integrazione, cfr. Parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 635/2022; Tar Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024) si caratterizzano dunque nel loro complesso per il forte disvalore sociale, tanto da aver ragionevolmente spinto la p.a. a determinarsi negativamente nella formulazione del giudizio prognostico di opportunità della concessione della cittadinanza alla coniuge.
Il quadro complessivo, emergente dalla riconducibilità in capo al coniuge dell’istante di una pluralità di condotte, a prescindere dagli eventuali esiti pregiudizievoli sul piano processuale, indicative di una inclinazione a violare norme a fondamento del nostro sistema giuridico e della civile convivenza, hanno condivisibilmente indotto l’autorità procedente ad escludere l’opportunità di concedere uno status giuridico irreversibile quale la cittadinanza, che postula non soltanto l’interesse da parte del richiedente e il suo inserimento nella collettività che lo ospita ma anche un interesse da parte di quest’ultima ad accogliere lo stesso.
VI. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui la ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta il complesso degli elementi, positivi e negativi, che raccoglie sul conto dell’istante è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento consente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VII. - Tanto premesso, il Collegio ritiene il provvedimento impugnato esente dai vizi dedotti con l’atto introduttivo del giudizio.
VIII. - Il ricorso va conclusivamente respinto.
IX. – Sussistono giustificate ragioni, attesa la specificità della fattispecie trattata per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.