Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2025, n. 8076
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Sentenza 27 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2709/2024, affronta la questione dell'anticipo pensionistico (Ape sociale) e la modalità di calcolo dell'importo spettante a un soggetto con contribuzione in più gestioni. Le parti in causa sono l'INPS, che ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Firenze, e il soggetto richiedente l'Ape sociale, che ha sostenuto il diritto a ricevere l'indennità calcolata secondo il sistema retributivo. L'INPS, invece, ha richiesto l'applicazione di criteri diversi, sostenendo che il calcolo dovesse avvenire secondo il regime del "pro rata".

La Corte ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha argomentato che la normativa di riferimento, in particolare l'art. 1, comma 181, della legge n. 232 del 2016, stabilisce chiaramente che l'importo dell'Ape sociale deve corrispondere al rateo pensionistico calcolato al momento della domanda, senza deroga per i soggetti con contribuzione in più gestioni. La Corte ha sottolineato che il calcolo dell'Ape deve seguire le stesse modalità di determinazione del rateo pensionistico, applicando il regime di cumulo, poiché il soggetto aveva maturato oltre 18 anni di contribuzione. Pertanto, la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme alla normativa vigente, giustificando il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese.

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Massime1

In tema di prestazione denominata APE sociale, l'art. 1, comma 181, della l. 232 del 2016 fissa la regola della corrispondenza tra il suo importo e quello del rateo pensionistico calcolato al momento dell'accesso a tale prestazione, sicché ove il rateo di pensione sia stato calcolato con il metodo retributivo, cumulando contributi versati in diverse gestioni previdenziali, la misura dell'APE sociale va calcolata con gli stessi criteri e non secondo la regola del "pro quota" di cui all'art. 3 del d.P.C.M. n. 88 del 2017. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto illegittimo il comportamento dell'INPS, il quale aveva prima liquidato l'importo dell'APE sulla base del rateo pensionistico calcolato con il metodo retributivo, cumulando i contributi versati in due diverse gestioni al 31 dicembre 1995, e poi lo aveva rideterminato commisurandolo ad un rateo di pensione composto da due quote, ciascuna calcolata con il sistema cd. misto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2025, n. 8076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8076
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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