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Sentenza 6 agosto 2024
Sentenza 6 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/08/2024, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1020 del R.G.A.C. dell'anno 2015 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tiriolo n. 35/2014 del 12 giugno 2014, depositata in data 11 luglio 2014 vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Marcellinara Parte_1 C.F._1
(CZ) alla Via M. Pagano, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Sabatino che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme CP_1 C.F._2
(CZ), alla Via G. Carducci, n. 18, presso lo studio dell'Avv. Elio Scaramuzzino che la rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia il Tribunale di Catanzaro adito, rigettata ogni contraria richiesta, eccezione ed istanza, accogliere lo spiegato appello per i motivi sopra esposti e per
l'effetto, annullare l'impugnata sentenza ovvero riformarla integralmente dichiarando inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta in primo grado da parte appellata per illiceità dell'oggetto; condannare parte appellata al pagamento delle spese di CTU. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PER L'APPELLATA: “Voglia l'On.le Tribunale adito rigettare il gravame principale ed in accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza in epigrafe nelle parti specificamente indicate nel presente atto e, per l'effetto, adottare una statuizione con la quale confermare il rigetto delle domande attoree e condanna il Sig. alla refusione Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 1 di 13 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva innanzi al Giudice di CP_1
Pace di Tiriolo Maviglia Nicola al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al rimborso della somma di € 1.680,00 sostenuta per la messa in sicurezza del muro di contenimento insistente sulla strada di comproprietà dell'attrice, del convenuto e di altri soggetti, “denominata Via
Scopelliti, riportata in catasto al foglio n. 6, particella n. 390 sub 1 del Comune di Marcellinara che, dalla strada provinciale SP 167/1 conduce alle rispettive residenze dei suddetti comproprietari”.
Deduceva a sostegno della domanda che l'esecuzione dei lavori si era resa necessaria in quanto i suddetti comproprietari erano stati diffidati dal a provvedere alla Controparte_2
messa in sicurezza di detto muro di contenimento entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento dell'8 giugno 2010, prot. n. 3619, atteso che questo mostrava “evidenti segni di cedimento e visibili fratture” che ne avevano compromesso la stabilità e lo rendevano pericolante.
Rappresentava che, “dopo numerose riunioni finalizzate alla ricerca del miglior preventivo” i lavori – divenuti nel frattempo ancor più urgenti a causa del progressivo peggioramento delle condizioni del muro – venivano affidati alla ditta edile “ Controparte_3
”, che provvedeva alla loro regolare esecuzione in forza del contratto stipulato
[...] in data 10 marzo 2011 con il quale veniva complessivamente pattuito un corrispettivo pari ad €
13.800,00. Importo che veniva, dunque, ripartito tra i comproprietari in otto quote uguali di €
1.680,00, fatta eccezione per e che essendo proprietarie di CP_1 Parte_2
lotti di estensione doppia rispetto a quella degli altri, corrispondevano quota raddoppiata.
Esponeva che, nonostante l'urgenza dei lavori, il convenuto manifestava un totale disinteresse, per cui i comproprietari tutti con lettera raccomandata comunicavano e trasmettevano in copia al il contratto stipulato con la ditta e, a fronte della perdurante inadempienza dello Pt_1
stesso nel corrispondere la propria quota, l'attrice – al sol fine di evitare possibili azioni giudiziarie da parte della – provvedeva al pagamento anche della quota dovuta dal CP_3
convenuto.
Costituitosi tardivamente in giudizio, censurava la fondatezza della domanda Parte_1
attorea, eccependo la non corrispondenza al vero del suo disinteressamento dedotto da controparte, avendo egli delegato altro comproprietario per la riunione volta alla scelta del miglior preventivo.
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 2 di 13 Nel merito, contestava i criteri di ripartizione della spesa stabiliti nella relativa riunione, alla quale non partecipava poiché non gli veniva comunicata.
Asseriva, in particolare, che il muro di contenimento insisteva solo per circa la metà della sua estensione sulla strada comune, mentre per la rimanente parte ricadeva in altre proprietà private
(Terranova e Fralonardo); di talché – essendo egli tenuto al pagamento di una quota corrispondente alla sola parte di muro insistente sulla strada comunale – contestava l'importo richiesto sotto il solo profilo del quantum, giacché erroneamente calcolato.
1.2. Istruita la causa mediante interrogatorio formale del convenuto ed espletamento di CTU, il
Giudice di Pace di Tiriolo accoglieva la domanda attorea e condannava al Parte_1 pagamento della somma di € 1.680,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Poneva definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido e compensava integralmente le spese di lite.
1.3. Avverso la sentenza n. 35/2014 proponeva appello eccependo l'erroneità Parte_1
della decisione del Giudice di pace di Tiriolo per violazione degli artt. 1346 e 1421 c.c., in quanto questo non aveva tenuto conto delle risultanze della CTU che accertavano l'abusività dell'opera.
Deduceva, nel dettaglio, che il nominato consulente aveva evidenziato nell'elaborato peritale che per detta opera non vi era alcun progetto autorizzato e/o depositato, “né in fase di costruzione che di ripristino” ed il muro risultava anche sprovvisto di autorizzazione regionale prevista dalla normativa vigente in materia di costruzione in zona sismica;
di talché essendo illecito l'oggetto dell'obbligazione, l'appellante non poteva essere condannato a nessuna ripetizione della somma di € 1680,00 in favore dell'attrice, in quanto tale richiesta si fondava su un contratto nullo per illiceità dell'oggetto, vale a dire per opere abusivamente realizzate.
Rappresentava, inoltre, che l'unico incontro tra i comproprietari era avvenuto per la scelta del miglior preventivo e non anche per l'elaborazione delle tabelle millesimali, nomina del progettista e del Direttore dei Lavori, tant'è che il contratto stipulato con la ditta esecutrice dei lavori era stato sottoscritto da tutti i comproprietari, ad eccezione di . Parte_1
1.4. Con comparsa di risposta depositata il 26 giugno 2015 si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità
[...] dell'appello proposto da controparte ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in quanto generico e mancante della specifica indicazione delle parti della sentenza che si intendeva impugnare, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di prime cure, delle
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 3 di 13 circostanze da cui derivava la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, nonché privo della ragionevole probabilità di essere accolto.
Deduceva, in particolare, l'infondatezza in fatto ed in diritto e la pretestuosità delle doglianze di controparte, in quanto fondate sulla asserita nullità del rapporto obbligatorio intercorso tra la ditta appaltatrice e i committenti (tra cui vi è anche il non in contestazione e non Pt_1
oggetto del presente giudizio, costituito non già dal pagamento del prezzo dell'opera eseguita ma dalla ripetizione della somma che l'odierna appellata aveva anticipato per conto dell'appellante “consapevole dell'opera da realizzare, dei termini e dei modi in cui la stessa doveva essere realizzata”.
Esponeva, altresì, che l'infondatezza e la pretestuosità del gravame si evincevano dalle stesse contestazioni del giacché nel momento in cui quest'ultimo aveva contestato il Pt_1 disinteressamento alla vicenda dedotto dall'attrice, affermando al riguardo di aver partecipato alla riunione per la scelta del preventivo di spesa mediante delega ad altro comproprietario, aveva palesato la propria volontà di realizzare l'opera “secondo le modalità e i termini a lui ben noti”, tant'è che nella comparsa di risposta depositata per il giudizio di primo grado egli affermava di contestare solamente i criteri di ripartizione della spesa.
Di conseguenza, il “presunto abusivismo” era – ad avviso dell'appellata - dallo stesso eccepito al sol “fine strumentale di sottrarsi alla restituzione delle somme anticipate dalla sig.ra
. CP_1
Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame e, in via incidentale, la modifica della sentenza impugnata per violazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. nella parte in cui – pur accogliendo integralmente la domanda attorea – il Giudice di Pace aveva posto a carico delle parti in solido le spese di CTU e compensato quelle di lite.
1.5. Disposta all'udienza di prima comparizione del 17 settembre 2015 l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'esito della successiva udienza del 12 novembre 2015 la causa veniva differita al 17 ottobre 2016 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, il presente giudizio di appello era assegnato in data 18 gennaio 2022 allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice. Quindi, precisate nuovamente le conclusioni, in seguito ad alcuni differimenti dovuti al gravoso carico di ruolo, la causa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21 dicembre 2023, giusta ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale erano altresì concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 4 di 13 2. In via preliminare, devono scrutinarsi le eccezioni relative all'inammissibilità dell'appello di cui agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., atteso che - quantunque proposte da parte appellata – esse si pongono, sia da un punto di vista logico che giuridico, preliminari a tutti i motivi di appello, essendo afferenti all'ammissibilità dello stesso gravame.
2.1. Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., il Tribunale ritiene che questa debba intendersi ormai superata.
La norma in commento, nel prevedere (nel testo vigente ante riforma applicabile al presente giudizio) che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, introduce una udienza filtro in cui il giudice di secondo grado è chiamato a valutare la ragionevole possibilità di accoglimento dell'appello.
Atteso che nel caso di specie tale udienza non ha avuto luogo ed il giudizio è proseguito fino alla sua naturale conclusione, la scrivente non può che ritenere l'eccezione superata.
2.2. Quanto, invece, all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., il
Tribunale ritiene che l'eccezione sia infondata.
Con la riforma del 2012 operata con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto
2012, n. 143, il Legislatore ridefinisce il contenuto dell'atto di appello, sostituendo all'esposizione sommaria dei fatti quella dell'esatta indicazione delle parti della sentenza appellata, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La motivazione dell'atto di appello è richiesta, dunque, a pena di inammissibilità dello stesso e la sua assenza preclude l'esame nel merito.
La specificità dei motivi non deve, tuttavia, essere intesa in senso rigido o formalistico, nel senso che non si richiede una sorta di elaborazione di progetto di sentenza, essendo sufficiente un'esposizione chiara e puntuale dei motivi di gravame, che consenta di delimitare il perimetro della proposta impugnazione.
In tal senso si esprime la Corte di Cassazione affermando che “Ai fini della specificità dei motivi
d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (cfr.
Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 5 di 13 E ancora, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Facendo, dunque, applicazione dei richiamati principi di diritto, il Tribunale ritiene che l'odierno appellante si sia attenuto alle statuizioni della norma, nell'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, atteso che l'atto di gravame, non generico o limitato alla sola enunciazione dei vizi della sentenza impugnata, indica con sufficiente chiarezza e specificità le parti del provvedimento gravato e i motivi di doglianza, esponendo le ragioni di dissenso dell'appellante rispetto al convincimento espresso dal primo giudice.
3. Nell'impugnare la sentenza n 35/2014, deduce l'erroneità della statuizione Parte_1
con la quale il Giudice di Pace di Tiriolo, in accoglimento della domanda attorea, lo condanna alla restituzione della somma di € 1.680,00 in favore di;
erroneità determinata da CP_1
una non corretta valutazione delle risultanze della CTU espletata in corso di causa dalla quale emergeva la natura abusiva del muro per cui è causa.
In altri termini, l'appellante afferma che nessuna condanna alla restituzione del suddetto importo può e deve essere pronunciata nei suoi confronti, in quanto la richiesta attorea trae origine ed è connessa ad una obbligazione nulla per illiceità dell'oggetto, di talché il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere fondato il diritto dell'attrice ad ottenere la ripetizione di quanto comunque dovuto dal convenuto.
L'appello è infondato.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 1104 c.c. prevede che ciascun partecipante debba contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e a quelle deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto
(comma 1). Rinuncia che, tuttavia, non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa (comma 2).
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 6 di 13 Laddove sussista trascuratezza degli altri compartecipi o dell'amministratore, l'art. 1110 c.c. attribuisce al partecipante che abbia sostenuto le spese necessarie per la conservazione della cosa comune, il diritto ad ottenere il rimborso delle stesse.
La norma, dunque, subordina il diritto alla restituzione del comproprietario che ha anticipato gli importi alla ricorrenza di due condizioni che devono essere dimostrate dal partecipante che chiede il rimborso, gravando su di esso il relativo onere probatorio: 1) deve trattarsi di spese necessarie per la conservazione della cosa comune, vale a dire di spese indispensabili per custodire e mantenere l'integrità della res;
2) deve sussistere la trascuratezza degli altri compartecipanti o dell'amministratore. Non è, invece, richiesta l'urgenza dei lavori.
L'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione è uniforme e constante nel ribadire che “in tema di spese di conservazione della cosa comune, l'art. 1110 c.c. esclude ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilendo, piuttosto, che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune (ossia per il mantenimento della sua integrità), ha diritto al rimborso, purché abbia precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti, sicché, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo su di lui soltanto l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. (Cass. Sez. 2, 09/09/2013, n. 20652; Cass. Sez. 2, 08/01/2013, n. 253)” (Cass. civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5465 del 18 febbraio 2022).
Ed invero, “l'art. 1110 cod. civ. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di trascuranza degli altri, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità
(Cass. 253/2013). Al riguardo vanno annoverati quegli interventi che si rendano necessari perché il bene sia idoneo alla destinazione al quale è obiettivamente adibito ovvero siano indispensabili per assicurare il servizio comune, in quanto incidano sulla stessa esistenza o permanenza del bene o del servizio che altrimenti verrebbero meno. (…). L'art. 1110 cod. civ., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 7 di 13 comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere della prova sia della trascuranza che della necessità dei lavori.”
Applicando tali principi di diritto al caso di specie, nessuna censura può muoversi alla sentenza impugnata avendo il Giudice di prime cure correttamente fondato la propria decisione sulla consapevolezza e conoscenza del della necessità di eseguire i lavori (avendo egli preso Pt_1 parte alla riunione del 3.11.2010 in cui era rappresentato da , all'esito della quale Parte_3
i comproprietari approvavano all'unanimità il preventivo dei lavori della ditta
[...]
, alla quale venivano affidati i lavori) e sulla dimostrazione da parte Controparte_3 dell'attrice, , della indispensabilità dei lavori suddetti, giacché la messa in CP_1
sicurezza del muro di contenimento della strada era stata intimata dal Controparte_2
a tutti i comproprietari (ivi compreso ) con nota prot. 3619 dell'8 giugno 2010 Parte_1 con cui l'Amministrazione comunale evidenziava la sussistenza di “problemi di stabilità” e di
“un effettivo pericolo per la pubblica incolumità”.
Diffida riversata in atti nel giudizio di primo grado unitamente alla relazione tecnica di perizia redatta dall'Ing. alla documentazione fotografica riproducente lo stato lei Persona_1
luoghi antecedente e successivo all'esecuzione dei lavori ed al rapporto di intervento del 25 marzo 2010 dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, accertante la presenza di “vistose lesioni verticali” in grado di pregiudicare nel tempo la stabilità del muro.
Deve ritenersi, altresì, dimostrata la trascuratezza dell'odierno appellante, il quale – nonostante fosse ben a conoscenza delle precarie condizioni del muro, della diffida con cui l'Ente Locale intimava la messa in sicurezza da realizzare nel breve termine di 15 giorni dalla notifica della medesima, nonché dell'entità dell'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori, avendo egli approvato il preventivo, quantunque non ancora ripartito – ometteva di partecipare alle spese nonostante gli altri comproprietari avessero sollecitato il suo intervento.
Dall'istruttoria della causa compiuta nel giudizio di primo grado emerge, invero, che il dopo aver approvato il preventivo di spesa della ditta a cui sono stati conferiti i lavori Pt_1
di ristrutturazione è rimasto del tutto inattivo, omettendo di partecipare alla stessa.
Ne consegue che è del tutto irrilevante il fatto che alla riunione del 3 novembre 2010 non sia seguita altra adunanza per il calcolo e l'approvazione delle quote da versare giacché, come
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 8 di 13 correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure, l'appellante - che aveva partecipato all'assemblea e conosceva il preventivo per averlo egli stesso approvato – non ha mai contestato
(se non genericamente e solo con la costituzione nel presente giudizio), la ripartizione della spesa e l'importo richiesto, pur avendo regolarmente ricevuto con la citata comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il sollecito di pagamento con allegato il contratto contenente la descrizione dei lavori, la ripartizione per ciascun comproprietario e la fattura n. 07 del 28 giugno 2011 della avente ad oggetto Parte_4
la quota del Pt_1
Infondato deve ritenersi, pertanto, il presente motivo di appello con cui Parte_1
contesta la propria condanna alla restituzione della somma per cui è causa sul presupposto che dalla CTU sarebbe emersa la natura abusiva del muro e dei conseguenti lavori di ripristino.
Deve rilevarsi a tal fine che nel costituirsi nel giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, l'appellante mai ha contestato l'an debeatur, vale a dire la necessità dei lavori o la sua partecipazione alle spese, né tanto meno la natura abusiva dell'opera, ma solamente l'entità della somma che era chiamato a corrispondere per i lavori eseguiti, manifestando peraltro la propria disponibilità a versare quanto dovuto in proporzione della propria quota.
La natura abusiva dell'opera - che ad avviso dell'appellante renderebbe nullo per illiceità dell'oggetto il contratto stipulato per i lavori di ripristino del muro, con la conseguenza di non dover rimborsare alcunché alla per l'esecuzione dei medesimi – non è mai stata oggetto CP_1
di contestazione tra le odierne parti in causa né ha costituito oggetto di domanda nel giudizio di primo grado, vertente unicamente sul diritto dell'attrice al rimborso della quota del convenuto.
Ne consegue che la CTU deve ritenersi in merito a tale profilo meramente esplorativa, vertendo su una questione che va oltre quello che era il thema decidendum del giudizio e sulla quale, pertanto, non può fondarsi in detta sede la contestazione del quantum dovuto dall'appellante.
Inoltre, l'argomentazione offerta da quest'ultimo non si presta ad essere condivisa, giacché - come correttamente affermato da parte appellata – la questione oggetto del motivo di appello è del tutto estranea al rapporto esistente tra le odierne parti in causa. Laddove Parte_1 avesse voluto contestare la validità e l'efficacia del contratto per illiceità dell'oggetto avrebbe dovuto agire mediante azione di nullità del contratto, esperibile da chiunque vi abbia interesse.
Nullità mai eccepita dall'appellante nel giudizio di primo grado avente ad oggetto non l'an debeatur ma il quantum debeautur.
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 9 di 13 Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto da deve essere respinto, con Parte_1
conseguente conferma della sentenza impugnata.
4. Deve, parimenti, respingersi l'appello proposto in via incidentale da in ordine CP_1
alle spese di CTU.
L'odierna appellata lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 91 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado ripartito le spese della consulenza tecnica, espletata in corso di causa, tra le parti in solido nonostante la soccombenza del convenuto.
Il motivo è infondato.
La Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16074/2023 ribadisce il principio di diritto, cui questo Tribunale aderisce, in base al quale “La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo
l'esclusione del rimborso (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016).”
Ne consegue che nessuna censura può muoversi alla impugnata sentenza per la parte in cui il
Giudice di prime cure ha definitivamente posto le spese di CTU a carico sia di parte attrice che di parte convenuta nella misura del 50% ciascuna.
4.1. Deve, invece, trovare integrale accoglimento l'appello proposto da in via CP_1
incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Come è noto, infatti, con la sentenza che definisce il giudizio, il giudice deve pronunciarsi anche sulle spese di lite sostenute dalle parti, per le quali vige il principio della soccombenza: ed invero, corollario del fondamentale principio di tutela dell'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., è quello che prevede la condanna alle spese di lite del soccombente, non potendosi far gravare sulla parte vittoriosa le spese sostenute per la causa. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per pregiudicare chi ha agito in giudizio per il riconoscimento di un proprio diritto.
Laddove, tuttavia, vi sia soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il comma secondo dell'art. 92 c.p.c. prevede la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, ovvero – come chiarito dal Giudice delle Leggi con sentenza n.
77/2018 - qualora ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle tipizzate
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 10 di 13 espressamente nell'art. 92, comma 2, c.p.c., da indicarsi esplicitamente nella motivazione della sentenza che definisce il giudizio.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità ritiene la decisione del giudice viziata da errore di diritto laddove questi, con motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, abbia disposto la compensazione delle spese di lite, posto che le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (C.
26956/2019; C. 10042/2018; C. 8458/2018; C. 8090/2018).
Ed invero, come più di recente affermato: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (cfrr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del
24/01/2022).
Alla luce degli enunciati principi, ritiene il Tribunale che il presente motivo di appello proposto in via incidentale da debba essere accolto. CP_1
Nel caso di specie, infatti, deve rilevarsi che il Giudice di Pace di Tiriolo, nel pronunciare la sentenza qui impugnata, disattende la disposizione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., avendo omesso di motivare compiutamente le ragioni sottese alla operata compensazione ed essendosi, invero, limitato ad affermare nella parte motiva della decisione che “gli argomenti trattati costituiscono motivo per compensare tra le parti le spese del giudizio”.
Orbene, l'espressione adoperata dal primo Giudice configura chiaramente una mera formula di stile che non consente in alcun modo di individuare i motivi sottesi all'adottata statuizione.
Peraltro, deve escludersi che il giudizio di primo grado abbia comportato per il Giudicante la risoluzione di questioni di particolare complessità ed opinabilità, tali da poter giustificare una statuizione di compensazione delle spese di lite, non potendosi oltretutto non considerare che – all'esito del giudizio di primo grado è risultata interamente vittoriosa. CP_1
Conclusivamente, alla luce dei principi sopra richiamati, deve ritenersi che il Giudice di prime cure, nel momento in cui ha disposto l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali adoperando una mera clausola di stile dalla quale non è possibile evincere le motivazioni poste a fondamento dell'adottata statuizione, abbia disatteso la previsione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.
Non versandosi, infatti, nella fattispecie in esame in un'ipotesi di soccombenza reciproca e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, il Giudice, di primo grado avrebbe dovuto, in
RGAC n. 1020/2015 - Pagina 11 di 13 applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., condannare Parte_1
alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite.
[...]
Pertanto, in accoglimento dell'appello dispiegato ed in riforma della sentenza impugnata,
deve essere condannato al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
del primo grado del giudizio, liquidate, tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause dinnanzi al Giudice di Pace, in euro 98,00 per esborsi ed euro 671,00 (di cui euro 113,00 per la fase di studio, euro 120,00 per la fase introduttiva, euro 235,00 per quella istruttoria ed euro 203,00 per quella decisionale) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Secondo il richiamato principio della soccombenza, l'appellante deve essere, altresì, condannato a rifondere in favore dell'appellata le spese del presente grado del giudizio, liquidate - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della causa e dei parametri minimi previsti per i giudizi dinanzi al Tribunale - in euro 852,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio, euro
213,00 per la fase introduttiva ed euro 426,00 per quella decisionale, esclusa la non espletata fase istruttoria), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
In considerazione dell'integrale rigetto del gravame, il Tribunale dà invece atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico sulle Spese di Giustizia - introdotto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 228 de1 24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Tiriolo n. 35/2014 del 12 giugno 2014 e depositata in data 11 luglio 2014, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata;
2. rigetta integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, nel confermare Parte_1 la sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento in favore di della CP_1 somma di € 1.680,00, oltre interessi nella misura legale, dal dovuto al soddisfo;
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3. rigetta l'appello incidentale proposto da in relazione alla compensazione delle CP_1 spese di CTU e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
4. accoglie l'appello incidentale relativo alla statuizione delle spese e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna alla refusione in favore dell'appellata delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 671,00 per compensi professionali, oltre rimb. Spese forf., CPA ed IVA come per legge;
5. condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellata del Parte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimb.
Spese forf., CPA ed IVA come per legge;
6. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 228 de1 24 dicembre 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, 27 luglio 2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elais Mellace
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