Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
OGGETTO: opposizione
ad avviso di addebito –
REPUBBLICA ITALIANA prescrizione – domicilio digitale IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito di scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 21.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 131/2024 R.G. promossa
DA
• (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PETRONELLI SUSANNA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito – prescrizione – domicilio digitale
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 29/02/2024 roponeva opposizione Parte_1 all'avviso di addebito n. 339 2023 0001176527000 formato il 9.12.2023, notificato il CP_
9.2.2024 con il quale l' aveva ingiunto il pagamento della somma di € 14.442,06 a titolo di contributi sul reddito dovuti per l'anno 2016 alla Gestione Separata, oltre interessi e sanzioni.
Eccepiva la prescrizione del credito contributivo avvenuta in data 22.8.2022, evidenziando che il termine ultimo per il saldo delle imposte era previsto per il giorno
06/07/2017 con la possibilità di effettuare il versamento del saldo fino al 22/08/2017 con una maggiorazione.
1
2. Si costituiva in giudizio l'ente previdenziale resistendo alla proposta azione, chiedendone il rigetto.
Deduceva di avere posto in essere attività interruttiva del decorso del termine prescrizionale, avendo notificato alla ricorrente l'atto di diffida del 18.11.2022, per compiuta giacenza, in data 4.1.2023, cioè decorsi 30 giorni dal lasciato avviso del
5.12.2022.
Soggiungeva che il decorso del termine quinquennale risultava altresì sospeso ex lege per complessivi 311 giorni, in forza della normativa speciale introdotta durante l'emergenza epidemiologica dal Covid-19.
3. A seguito di concessione alle parti di termine per il deposito di memoria autorizzata ex art. 420 c.p.c., la ricorrente replicava alla difesa avversaria, eccependo la nullità, inefficacia o irritualità della notifica della diffida dedotta dall' CP_1
Deduceva nello specifico che prima della notifica, in data 6.2.2020, ella aveva eletto domicilio digitale speciale presso l'indirizzo PEC “ ed Email_1
CP_ aveva così richiesto e accettato che tutte le comunicazioni e notifiche dall' riguardanti la propria posizione previdenziale e contributiva fossero inviate esclusivamente al citato indirizzo PEC, come espressamente precisato dall'ente sulla sua piattaforma internet.
Soggiungeva che, secondo la speciale normativa che disciplina il domicilio digitale, la relativa elezione di domicilio rappresenta una deroga al domicilio legale se fatta per iscritto e circoscritta a determinati “atti, procedimenti e affari” in quanto espressamente dedicata a ricevere comunicazioni e notifiche dall' in ordine alla CP_1 propria posizione previdenziale e contributiva. Sicché l'ente previdenziale era tenuto ad utilizzare esclusivamente il canale telematico per tutte le relative comunicazioni, avendo peraltro la circostanza ingenerato un legittimo affidamento di essa ricorrente circa le modalità di comunicazione utilizzate dall'ente.
Deduceva infine la inidoneità della notifica dell'atto di diffida del 18.11.2022 anche sotto ulteriore diverso profilo, avendo ella contestato di avere ricevuto l'avviso di giacenza (come espressamente dichiarato alla prima udienza di comparizione dalla parte) e, non essendo prevista la CAD (comunicazione di
2 avvenuto deposito presso l'ufficio postale), era onere dell' dimostrare che la CP_1 destinataria ne avesse avuto effettiva conoscenza o conoscibilità.
A tali difese l' replicava contestando l'interpretazione proposta dalla parte CP_1 ricorrente sulle norme in materia di domicilio digitale.
Il convenuto contestava altresì le ulteriori deduzioni difensive di controparte richiamando la disciplina della notifica degli atti recettizi non giudiziali, alla quale si applicano le norme che regolamentano il servizio postale, in particolare il D.P.R.
655/1982 e il D.M. 1.10.2008.
4. La causa viene decisa, dopo lo scambio tra le parti di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulla base delle seguenti considerazioni.
5. Partendo dall'ultima deduzione difensiva, si osserva che, come correttamente evidenziato dall' la notifica degli atti recettizi non giudiziali CP_1 avviene sulla base delle norme che regolamentano il servizio postale, richiamate al paragrafo 3.
Come osservato da Cass. n. 10850/2020, “la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un'apposita relazione di notificazione, né inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982 (v., tra le tante, Cass., Sez.
6-5 civ., n. 10037 del 10/04/2019; Cass., Sez.
6-5 civ., n. 29710 del 19/11/2018; Cass., Sez.
6-5 civ., n. 28872 del 12/11/2018; Cass., Sez. L, n. 19270 del
19/07/2018; Cass., Sez. 5, n. 8293 del 04/04/2018; Cass., Sez.
6-5 civ., n. 12083 del 13/06/2016)”. Il principio trova applicazione anche per gli AVA.
Come più volte osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “ai sensi dell'art. 1335 cod. civ. ogni dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo di questa. Si tratta di presunzione che opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione in detto luogo, sicché ne consegue che, ove l'invio avvenga con lettera
raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (cfr. Cass. 28/09/2018 n. 23589) con la conseguenza che incombe al destinatario l'onere di superare la presunzione di conoscenza provando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di avere conoscenza della dichiarazione medesima, fornendo la dimostrazione di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà quale la
3 forzata lontananza in luogo non conosciuto o non raggiungibile” (Cass. Sez. L -, Sentenza n.
20519 del 30/07/2019, Rv. 654792 – 01; si v. anche Cass. Sez. Trib. civile -, Sentenza n.
12832 del 22.4.2022).
Secondo la disciplina in esame, dunque, l'avviso di giacenza è obbligatorio ex art. 40 DPR n. 655/1982 (regolamento postale) ed è condizione necessaria e sufficiente affinché si possa dire regolarmente effettuata la notifica in oggetto.
Nel caso in esame l'agente postale ha chiaramente annotato: “LA 5.12.2022”; il che significa che egli ha lasciato l'avviso di giacenza del plico nella casella postale della destinataria, il che fa scattare la presunzione di conoscenza di quanto contenuto nel plico.
Parte ricorrente infatti non ha dedotto alcuna specifica circostanza eccezionale ed estranea alla sua volontà che possa vincere la presunzione in oggetto, ed anzi, a dichiarato all'udienza del 14.6.2024 che l'indirizzo Parte_1 sulla diffida corrisponde alla sua residenza, che ella abitualmente ritira sempre la posta e che, verosimilmente, in quel periodo era assente da casa.
Pertanto, le difese della ricorrente sul punto devono ritenersi destituite di fondamento.
6. Venendo alla questione del domicilio digitale, si rileva tuttavia quanto segue.
La notifica della diffida è avvenuta pacificamente presso la residenza della destinataria, luogo che può dirsi corrispondente alla sede principale degli affari ed interessi della persona e che rientra nella sua sfera di controllo e dominio (art. 43 c.c.;
Cass. Sez. 2, 24/10/1998, n. 10564, Rv. 520048 – 01).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di elezione di domicilio ex art. 47 c.c. questa non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima (Cass.
Sez. 3, 12/10/2023, n. 28513, Rv. 668950 - 01). Tale principio potrebbe dunque applicarsi anche ai rapporti tra l' e l'assicurato, trattandosi di rapporto che, CP_1 sempre per giurisprudenza di legittimità, ha natura lato sensu contrattuale.
Senonché, nel caso in esame, come si evince chiaramente dalle pagine del sito prodotte in formato .pdf, è proprio l'ente ad avere esplicitamente assegnato al domicilio digitale scelto ed indicato dall'assicurata una valenza di tipo esclusivo. Lo si legge chiaramente dalla seguente frase, contenuta nella sezione “Gestione dei CP_ contatti personali”: “Se comunichi un indirizzo PEC, l' ti invierà tutta la corrispondenza personale, anche se raccomandata A.R., esclusivamente alla PEC
4 indicata e non più tramite lettere cartacee” … Nella sezione “Finalità di utilizzo dei contatti” si legge quanto segue: “I contatti da te sopra indicati sono utilizzati per comunicare con te nell'ambito della gestione del ciclo di vita della tua identità CP_ digitale e per l'erogazione dei servizi richiesti. Inoltre, allo scopo di renderti un più completo ed efficace servizio, i contatti forniti potranno essere ulteriormente utilizzati CP_ CP_ da parte dell' per inviarti: comunicazioni inerenti tue richieste presentate all' attraverso tutti i diversi canali di contatto con l'Istituto; informazioni riguardanti la tua posizione assicurativa e contributiva ed eventuali servizi di tuo interesse;
invio di proposte di servizi o prestazioni di interesse, nel caso in cui si sia proceduto ad aderire alla ricezione dei servizi proattivi da parte dell' attraverso l'apposita CP_1 funzionalità messa a disposizione.
Se hai specificato la PEC, ti invieremo tutta la corrispondenza personale, quali certificazioni e documenti personali, a tale indirizzo in sostituzione di lettere ordinarie
o raccomandate A/R all'indirizzo di residenza”.
Non solo: nella sezione Gestione dei contatti personali non si rinviene affatto l'indicazione della residenza, ma solo gli indirizzi di PEC e di posta elettronica semplice, nonché il numero di telefono della ricorrente. Ciò a riprova della scelta operata dall'ente e, in ultima analisi, anche dell'assicurata che ha scelto di comunicare la sua PEC accettando, quindi, di assegnare a quest'ultima la valenza di domicilio esclusivo per i rapporti con l CP_1
Si rinviene, in particolare, con chiarezza, che il domicilio digitale verrà utilizzato per informazioni riguardanti la posizione assicurativa e contributiva, anche in forma sostitutiva di raccomandata. Debbono pertanto farsi rientrare in tali comunicazioni anche le notifiche degli avvisi di addebito, atti recettizi unilaterali non giudiziali.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, la fattispecie appena descritta rientra nella figura della elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari, che deve farsi per iscritto, come previsto dall'art. 47 c.c.
L'art. 3 bis comma 4 quinquies D. Lgs n. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, nella formulazione vigente in data 6.2.2020 già prevedeva espressamente la possibilità di effettuare l'elezione di domicilio digitale per determinati atti o affari, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 c.c. (articolo che veniva espressamente richiamato nella disposizione), distinguendolo dal domicilio digitale generale di cui ai commi 1, 1 bis e 1 ter del medesimo articolo e prevedendone espressamente “la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.
5 La norma, seppure senza più l'espresso richiamo all'art. 47 c.c., è ancora in vigore. Alla data della diffida, il comma 4 quinquies aveva già la sua attuale formulazione: “È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate”.
Si ritiene pertanto fondata l'eccezione di controparte, stante l'esclusività dell'elezione di domicilio digitale speciale operata dalla ricorrente, la quale ha come effetto principale che non possa più dirsi operativa la presunzione ex art. 1335
c.c. di conoscenza o conoscibilità dell'atto comunicato attraverso la raccomandata ordinaria presso la residenza.
7. Il ricorso deve dunque essere accolto, essendosi realizzata la fattispecie estintiva del diritto fatto valere attraverso la notifica dell'avviso di addebito, non potendo esplicare effetti interruttivi l'atto di diffida de 18.11.2022.
Questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento consolidato della
Suprema Corte secondo cui «In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (così Cass. Sez. L -, Sentenza n. 27950 del
31/10/2018, cui ha inteso dare continuità Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19403 del
18/07/2019).
Per la contribuzione relativa alla Gestione separata per l'anno 2016 il D.P.C.M. del 20.7.2017 ha stabilito il differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi sino al 20.7.2017. Il termine quinquennale di prescrizione sarebbe quindi maturato il 20.7.2022. Anche applicando la sospensione ex lege della prescrizione invocata dall per complessivi 311 giorni, l'effetto estintivo si è comunque CP_1 verificato, in quanto il dies ad quem verrebbe differito al 13 maggio 2023, mentre l'avviso di addebito risulta formato il 9.12.2023, ben dopo la scadenza del termine di prescrizione e, stando all'esito della spedizione prodotto da entrambe le parti, sarebbe stato notificato il 9 febbraio 2024, data che non è stata posta in discussione dall'ente previdenziale.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e l'attività processuale espletata.
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara prescritto il credito contributivo più accessori di € 14.442,06 portato dall'avviso di addebito dell n. 339 2023 0001176527000 formato il 9.12.2023, emesso nei CP_1 confronti della ricorrente per l'effetto annulla l'atto di riscossione. Parte_1
Condanna l a rifondere le spese di lite della ricorrente che liquida in complessivi CP_1
€ 5.391,00 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Ferrara il 20/02/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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