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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/02/2024, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5567 /2019 R.G.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Marina Righi, ha pronunciato.
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 5567 /2019 R.G. promossa da:
.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. MASCHIO LUIGI ANTONIO giusta mandato allegato all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
- attore –
Con l'intervento di
Parte_2
con l'avv. Luigi Antonio Maschio
Intervenuta
contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. LUNARDELLI NICOLA , giusta mandato allegato all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- convenuto – , società con sede in UR (Gran _2
Ducato del UR) Avenue J.F. Kennedy n. 35D e sede secondaria in Milano, alla Via Della
Chiusa N.2 c.a.p. 20123 - C.F. e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi - P.I.: , in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
CP_3
rapp.ta e difesa, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato, dall'Avv. Francesco Napolitano,
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice ed intervenuta:
NEL MERITO: respinta ogni avversaria domanda ed eccezione, accertata la responsabilità della
, a qualunque titolo, contrattuale Controparte_4
ed extracontrattuale, ex art. 2050 c.c. ovvero, in via gradata, ex art. 2052 c.c. ovvero, in via
ulteriormente gradata, ex art. 2043 c.c., per i motivi tutti di cui in narrativa della citazione,
condannare la stessa, in persona del rappresentante legale pro tempore, a risarcire a parte attrice
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in relazione ai fatti per cui è causa e risultanti di
giustizia alla luce dell'espletata ed espletanda istruttoria, ivi comprese quelle poste di danno che
nelle more del giudizio dovessero essere individuate ed elaborate da dottrina e giurisprudenza e
quelle poste di danno emerse dagli esiti dell'istruttoria oltre a quelle citate in atti.
Il tutto con vittoria di spese e onorari del presente giudizio con distrazione a favore del sottoscritto
procuratore ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da memorie istruttorie dirette e
contrarie di data10 novembre 2020 e 10 dicembre 2020 e verbali d'udienza.
Per parte convenuta:
In via principale di merito: rigettarsi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate
in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, ridursi l'obbligo risarcitorio alla misura che sarà accertata in corso di causa e,
comunque, ritenuta di giustizia. In ogni caso: dichiararsi la compagnia assicuratrice terza chiamata
in causa (in cui si è fusa per incorporazione ) _2 ON
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, obbligata _2
a tenere l' manlevata e indenne da Controparte_1
ogni domanda che, per capitale, interessi, rivalutazione e spese legali, fosse accolta nei suoi confronti
e, in generale, da qualsivoglia esito negativo ed esborso di questa causa, provvedendo direttamente
al pagamento, in ogni caso e per l'intero, nei limiti di polizza, con condanna alla rifusione delle
spese, anche di quelle ex art. 1917 c.c.. Condannarsi inoltre la compagnia assicuratrice terza
chiamata in causa (in cui si è fusa per incorporazione ) _2 ON
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al _2
risarcimento in favore dell' dei Controparte_1
danni ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa e secondo giustizia, entro i limiti di valore
dello scaglione per cui è stato versato il contributo unificato. Sempre e comunque con vittoria di
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento
delle prove richieste con la memoria ex art. 183 VI° co. n. 2 c.p.c. depositata il 23.11.2020 e non
ammesse, nonché per l'assunzione, sui capitoli ammessi, dei testi indicati e non sentiti, con rinnovo
dell'eccezione di incapacità a testimoniare della teste sentita all'udienza del Tes_1
18.04.2023.
Per parte intervenuta:
In via preliminare:
1. accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione del diritto alla manleva ex adverso invocato ai
sensi dell'art. 2952, co. 2° cod.civ., per i rilevanti motivi esposti in atti;
2. dichiarare nullo l'atto di
citazione per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito
3. rigettare la domanda di manleva come proposta perché assolutamente destituita di fondamento logico e giuridico ed, in ogni caso, non provata con vittoria di spese diritti ed onorari;
4. in subordine
ricalcolare l'indennità dovuta nel rispetto delle Condizioni di Polizza, ovvero ad esaurimento del
massimale RC garantito da 5. rigettare la domanda attorea come Controparte_6
proposta perché assolutamente non provata la responsabilità risarcitoria 6. condannare l'attore e
il convenuto alla refusione, nei confronti della comparente delle spese di lite, nonché al risarcimento
dei danni patiti per l'istruzione del sinistro e la costituzione nel presente giudizio;
7. nella denegata
ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre severamente il quantum debeatur in ragione di tutte
le osservazioni effettuate nel corpo del presente atto;
8. con vittoria di spese e compensi professionali.
In via istruttoria si chiede che controparte sia onerato al deposito di tutta la documentazione relativa
alla polizza sottoscritta con la nonché le Condizioni Generali e la Controparte_6
perizia medica, unitamente alla perizia medica espletata dal fiduciario della Compagnia;
9. si chiede
l'acquisizione in copia conforme all'originale del certificato di P.S. emesso dal P.S. dell'Ospedale
ove la minore ebbe a ricevere le prime cure in formato integrale ex art. 213 cpc;
- si chiede ordinare
all'istante ex art. 210 c.p.c. il deposito di copia conforme della cartella clinica emessa dal P.S.
dell'Ospedale ove la minore ebbe a ricevere le prime cure;
2
- si chiede ordinare all'istante ex art. 210 c.p.c. il deposito degli originali delle fatture attestanti il
pagamento delle prestazioni mediche ricevute;
- si chiede essere ammessi alla prova per testi, come
si articolerà e con riserva di indicare i testi, nonché con gli stessi testi indicati da parte attrice. Con
riserva di meglio precisare, variare ed emendare le proprie difese, nonché articolare i mezzi istruttori
ed effettuare correlati depositi documentali in conseguenza del richieste avverse ed all'atto del
comportamento processuale delle parti avverse, entro i termini di cui all'art. 183 co. 6, c.p.c., che
sin d'ora si richiedono.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ. Il Sig. quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla allora figlia minore Parte_1 Pt_2
che, divenuta maggiorenne, si è costituita in giudizio, ha convenuto in giudizio l'
[...]
, nella persona del presidente signora Controparte_4 [...]
, al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dalla piccola n Parte_3 Pt_2
conseguenza della rovinosa caduta durante una lezione di cavallo presso il predetto maneggio.
Si è costituita in giudizio il , con domanda di chiamata in causa della propria compagnia CP_4
assicuratrice per la RC, che veniva autorizzata dal Giudice.
All'esito della costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice le parti hanno _2
provveduto al regolare deposito, nei termini, delle proprie memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c..
Il Giudice, ha disposto la CTU medico legale sull'attrice, affidandone l'incarico alla Dott.ssa Per_1
e dato ingresso, successivamente, alle prove orali richieste e in parte ammesse.
[...]
Successivamente le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'attore espone che il giorno 11 febbraio 2018 la minore si trovava in in Parte_2 CP_4
Via Calpena n. 13 presso il maneggio dell' di Controparte_4
, dove era impegnata in sella ad un cavallo in una lezione di equitazione collettiva con CP_4
altri due allievi. Si trattava, in particolare, della seconda lezione di un corso di equitazione di complessive dieci lezioni, che veniva svolta in un recinto di sabbia con l'istruttrice (nonché Presidente del ) Signora . CP_4 Parte_3
Alla minore era stato assegnato dalla istruttrice il cavallo di nome (diverso rispetto a quello Per_2 montato da lla prima lezione), in quanto tale cavallo era già pronto e sellato all'arrivo della Pt_2
minore presso il maneggio.
Quasi al termine della lezione alla minore veniva richiesto dall'istruttrice l'esecuzione di Parte_3
un “cambio di volta” (ossia l'esecuzione di un movimento di maneggio che consiste nel lasciare la pista alla metà del lato corto del campo e riprenderla alla metà del lato lungo appena percorso, cambiando di mano).
Nel mentre ra impegnata ad eseguire la manovra richiesta dalla istruttrice, sarebbero entrati Pt_2
nel recinto dei cani ed il cavallo avrebbe disarcionato la minore facendola violentemente rovinare a terra di schiena: in particolare, come si dà atto anche nel “rapporto d'indagine d'infortunio” compilato e sottoscritto il giorno successivo dalla stessa istruttrice , “il cavallo ha abbassato la testa di Parte_3 colpo alzando gli arti posteriori ha fatto perdere l'equilibrio all'allieva facendola cadere bruscamente a terra di schiena” (cfr. Doc. 2 attori). La minore – che come “misure di prevenzione e protezione” indossava soltanto il “CAP” accusava fin da subito dolori alla schiena e veniva immediatamente portata al Pronto Soccorso.
Nel costituirsi parte convenuta non ha negato la circostanza della caduta, ma ha specificato che l'allieva aveva precedentemente praticato, in varie occasioni e presso altri centri, Parte_2
l'equitazione e che tale precedente esperienza, per quanto minima, sembrerebbe escludere che l'allieva fosse “ignara di ogni regola di equitazione”.
Ritiene inoltre la convenuta insussistenti i presupposti di cui agli artt. 2050. 2052, 2043 c.c., essendo stati acquisiti al giudizio elementi probatori tali da far ritenere il convenuto esente da CP_4
responsabilità, per aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno e/o ricorrendo il caso fortuito.
Ed infatti, quanto alla ricostruzione dei fatti accaduti il giorno 11.02.2018, sarebbe emerso che: alla ragazza è stato assegnato il cavallo chiamato “Pikachu” di 21 anni, regolarmente sellato;
che il cavallo
“Pikachu” in precedenza aveva sempre manifestato un carattere mansueto ed era quotidianamente utilizzato dal maneggio anche per attività con i bambini;
che la lezione si teneva all'interno di un'area recintata, con terreno sabbioso, sotto la direzione e il costante controllo del quadro tecnico sig.ra
. Parte_3
Dall'insieme degli elementi istruttori sopra indicati, risulterebbe, quindi, che la caduta da cavallo oggetto di giudizio si fosse verificata per un fatto non imputabile al circolo ippico, in quanto erano state predisposte ed attuate tutte le cautele necessarie a prevenire ed evitare il danno.
Inoltre, il moto improvviso ed anomalo del cavallo che ha cagionato la caduta, viste le circostanze,
l'età e l'indole dell'animale, non era in alcun modo prevedibile e, per la sua repentinità, non poteva neppure essere impedito in dall'istruttrice, configurando un “caso fortuito” non imputabile all'associazione sportiva.
Si è costituita l'assicurazione terza chiamata sollevando eccezione di prescrizione, eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa, opponendosi alla documentazione prodotta in giudizio, Con chiarendo che le condizioni di polizza prevederebbero un obbligo indennitario di solo a secondo rischio e contestando nel merito an e quantum della pretesa.
Con Con nota di udienza del 24.3.21 dichiara di rinunciare alle preliminari eccezioni di garanzia e, in particolare, a tutte le contestazioni, impugnazioni ed eccezioni svolte nei precedenti atti nei confronti di , riconoscendo che la stessa deve intendersi beneficiaria Controparte_7
delle coperture assicurative previste dalle polizze convenzione allegate alla sua comparsa di costituzione e risposta e richiamate nell'atto di chiamata in causa di terzi. ***
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
1. Della natura della responsabilità.
Il maneggio deve essere ritenuto responsabile dei danni occorsi all'attrice, che richiama le disposizioni di legge di cui agli artt. 2050, 2052, 2043 c.c.
Deve quindi chiarirsi quale delle presenti norme si applichi al caso concreto.
Dall'istruttoria orale e documentale condotta non è emerso con chiarezza quale fosse il grado di esperienza della ragazza;
la madre ha affermato che la stessa aveva fatto un paio di lezioni in precedenza e che aveva avuto modo di stare a contatto con alcuni ponies durante la frequenza di un centro estivo, dove gli stessi venivano fatti spazzolare ed accudire dai ragazzi, nulla di più.
A tal proposito va rilevato che la testimonianza resa dalla sig.ra non può essere considerata Tes_1
inammissibile, dal momento che la stessa non risulta avere un interesse concreto e tale da legittimare la propria partecipazione al giudizio in quanto madre della danneggiata.
La testimonianza resa potrà, quindi essere valutata in termini di attendibilità.
Quanto all'aspetto indagato, vale a dire l'esperienza della ragazza, si ritiene di poter concludere, anche alla luce dell'interrogatorio formale reso dalla sig.ra la quale ha affermato che la Parte_4
madre le aveva riferito che veva già fatto lezioni in un altro circolo, ove non si trovava bene, Pt_2
che le dichiarazioni rese siano coerenti le une con le altre.
quindi, per quanto non potesse ritenersi esperta, non era neppure una principiante alla prima Pt_2
lezione.
La responsabilità ex art. 2050 ha ad oggetto le attività pericolose.
Si tratta di una responsabilità di natura oggettiva sorta dall'esigenza di addebitare al soggetto che trae vantaggio da una qualche situazione, la responsabilità dei rischi che da essa derivano, a prescindere da ogni sua colpa.
In questo senso la regola della responsabilità oggettiva risponde ad un generale principio di equità e giustizia, a tenore del quale il rischio di danni a terzi, inevitabilmente connesso ad un'attività o ad una cosa, deve essere sopportato da chi esercita quell'attività o utilizza quella cosa.
La fattispecie di responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c. è stata introdotta, per la prima volta dal
Codice del 1942, con l'intento di sottrarre alla regola dell'art. 2043 c.c. il fenomeno delle attività pericolose, che aveva cominciato ad assumere proporzioni tali da rendere opportuna la previsione da parte del legislatore di un'apposita disciplina, in un'ottica di tutela del danneggiato.
E' stato così introdotto un regime di responsabilità maggiormente rigoroso rispetto alle regole generali, essendo previsto dall'art. 2050 c.c. che “chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Perché la fattispecie possa essere integrata deve trattarsi di un'attività, intesa quale continuità di atti e di predisposizione di mezzi e non quindi un solo atto isolato, ancorché molto pericoloso.
L'attività deve poi essere “pericolosa”. Poiché, astrattamente, ogni attività umana reca in sé un più o meno elevato grado di rischio, si rende necessario stabilire in base a quali parametri un'attività debba essere qualificata come pericolosa.
L'art. 2050 indica a tal fine due criteri: la natura dell'attività e la qualità dei mezzi adoperati. La norma in esame troverà pertanto applicazione sia in caso di attività oggettivamente pericolose che nel caso di attività che, pur non essendo oggettivamente pericolose, possono diventarlo in conseguenza del particolare tipo di strumenti adoperati dall'esercente.
In particolare, la pericolosità dell'attività deve essere valutabile secondo un giudizio prognostico, in modo da consentire all'operatore la predisposizione di adeguate misure di prevenzione.
È necessario, infine, che il danno sia causalmente riconducibile all'attività pericolosa esercitata, con la conseguenza che l'art. 2050 c.c. non ricomprende nel suo ambito quei danni che non si pongono in rapporto immediato con il carattere rischioso dell'attività stessa. Il nesso di causalità risulterà interrotto nel caso del fatto del danneggiato, nel caso del fatto del terzo oppure nel caso di una causa estranea non imputabile alla sfera giuridica dell'esercente.
L'art. 2050 c.c. prevede che ci si possa liberare da responsabilità solo provando di “avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”: la prova liberatoria non verte dunque sulle modalità del fatto che ha cagionato il danno, ma sulle modalità di organizzazione dell'attività pericolosa, che debbono apparire idonee a prevenire eventuali danni.
Si ritiene che l'art. 2050 sia applicabile all'equitazione soltanto nei casi in cui le caratteristiche concrete della vicenda rappresentino una maggiore esposizione ai rischi.
Potrebbe quindi ritenersi pericolosa l'attività se svolta da principianti, ignari di ogni regola di equitazione, o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio.
Contrariamente, nel caso in cui la lezione venga svolta all'interno del recinto di sabbia, alla costante presenza di un istruttore, con cavalli addestrati ad essere montati da persona non esperta, con percorsi conosciuti dal cavallo e dall'allievo, da parte di persone che, in quanto allievi, vengono portate a conoscenza delle regole fondamentali dell'equitazione, non può, in linea di principio, proprio per tali caratteristiche, essere annoverata tra le attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c., salvo l'accertamento, in fatto, di specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, idonee obiettivamente a rendere pericoloso lo svolgimento dell'attività equestre.
La stessa lezione di equitazione acquisterà quindi caratteristiche di pericolosità, agli effetti dell'art. 2050 c.c., qualora l'istruttore si allontani dal campo o permetta al principiante di muovere il cavallo in autonomia (senza sorvegliare), oppure qualora l'istruttore, pur rimanendo in campo, abbia assegnato all'allievo alle prime armi un cavallo non abituato alla scuola, oppure un cavallo non docile.
Nel caso in esame, alla luce del fatto che all'epoca quindicenne (la stessa avrebbe infatti Pt_2
festeggiato il quindicesimo compleanno qualche giorno dopo) e quindi non una bambina, avesse già svolto qualche lezione, stesse montando un cavallo già utilizzato per le lezioni ai ragazzi, all'interno di un recinto di sabbia, alla presenza dell'istruttrice, fa ritenere che quella svolta non fosse un'attività pericolosa.
La responsabilità del maneggio deve essere piuttosto rinvenuta nell'ipotesi di cui all'art. 2052 c.c.
Ai sensi dell'art. 2052 c.c., “il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Il primo presupposto della responsabilità per i danni da animali è che il danno sia «cagionato» dall'animale, ossia il danno deve essere “conseguente” al comportamento dell'animale, con esclusione quindi dei casi in cui l'animale è un corpo inerte.
Risulta inoltre del tutto irrilevante il requisito della pericolosità dell'animale, per cui la responsabilità in questione opererà anche se il danno proviene da un animale di indole mansueta, come è stato allegato per il cavallo in questione.
Il dettato normativo prevede, inoltre, che possano essere chiamati a risarcire i danni cagionati dall'animale solo il proprietario o l'utilizzatore dello stesso. Anche tale requisito è sussistente. Si tratta anche in questo caso di una responsabilità oggettiva, poiché il proprietario di un animale risponde, ai sensi dell'art. 2052 c.c., sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di causalità sussistente tra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, salvo prova del caso fortuito (ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno).
Quindi il gestore del maneggio si trova a rispondere (in quanto proprietario o utilizzatore in senso economico dell'animale) per ogni comportamento del cavallo che abbia arrecato un danno a cose o persone, comunque si sia verificato e in ragione del fatto che sia stato causato dall'animale.
Non avrà alcuna importanza indagare la “colpa” effettiva della condotta del gestore del perché ciò che rileva per l'applicazione dell'art. 2052 c.c. è soltanto che il comportamento dell'animale e l'incidenza causale sui danni subiti dal terzo.
Sarà possibile escludere la responsabilità del titolare del circolo equestre soltanto se si riuscirà a fornire prova che l'evento dannoso è stato causato da un fattore esterno o dalla condotta di terze persone.
Tale prova non è stata fornita da parte convenuta.
Il gestore del maneggio non potrà invocare il caso fortuito adducendo che l'animale è sempre stato docile e che il comportamento tenuto dall'animale era del tutto imprevedibile.
In effetti, sul punto la Giurisprudenza ha precisato che “l'imprevedibilità del comportamento da parte di un animale non può costituire caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario/custode, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio”(Cass., 9 aprile 2015, n. 7093).
Pertanto, l'imprevedibilità dei comportamenti di un animale, nel caso di specie un cavallo, non costituisce caso fortuito idoneo a esimere da responsabilità il gestore del maneggio.
In base, quindi, alla disciplina di cui all'art. 2052 cod. civ. grava sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre la prova del fortuito è a carico del danneggiante.
E' da ritenersi provato il nesso causale, mentre nessuna prova è stata fornita quanto al caso fortuito. Neppure la circostanza relativa all'ingresso dei cani nel recinto (non provata, in quanto negata dalla teste e riferita invece dalla madre della ragazza) modifica alcunchè quanto all'imputazione Tes_2
della responsabilità.
E' infatti circostanza pacifica la presenza di all'interno del recinto, in sella al cavallo, alla Pt_2
presenza dell'istruttrice.
E' altresì pacifico che la ragazza sia caduta a causa della reazione del cavallo;
la teste (la cui Tes_2
testimonianza deve essere ritenuta ammissibile, non avendo la stessa alcun interesse in causa, neppure in ragione del fatto che la stessa sia associata) non ha introdotto alcun elemento che potesse configurare una prova liberatoria fondata sul caso fortuito.
Parte convenuta deve quindi ritenersi responsabile dei danni cagionati ai sensi dell'art. 2052 c.c.
2. Del risarcimento del danno.
2.1.Del danno non patrimoniale.
Nella liquidazione del danno devono, quindi, essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale che connotano il caso concreto.
La determinazione del quantum risarcitorio dovrà avere quale punto di partenza la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata ed il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
La relazione della ctu dott.ssa (qui da intendersi integralmente richiamata) conferma la Per_1
sussistenza del nesso causale e riferisce che l'attrice ha riportato una frattura amielica da compressione dei corpi di T11, T12 ed L1.
Ne è conseguito – secondo la ricostruzione della c.t.u. – un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi centodiciotto giorni, di cui i primi tre al 100% , ulteriori settantacinque giorni al 75%, venti giorni al 50% ed infine gli ultimi venti giorni al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 15%.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione, dal momento che non si tratta di un sinistro stradale cagionato dalla circolazione dei veicoli per il quale sarebbe applicabile la normativa contenuta nel codice delle assicurazioni private.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.
deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità
che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la
Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226
e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 15%, alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad €
50.495,00 (con punto pari ad € 3.619,73 ed adeguato abbattimento con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del sinistro).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'attuale valore tabellare base di € 99,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 297,00 per i tre giorni di invalidità temporanea al 100%, euro 5.568,75 per i settantacinque giorni di invalidità parziale al 75%, € 990,00 per i venti giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 495,00 per i venti giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 7.350,75.
Non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo, non avendo l'attrice fornito alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese (applicato l'incremento per la sofferenza soggettiva di cui all'ultima versione della tabella, come sopra indicato), così come determinato dall' di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza Organizzazione_1
media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale,
oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
Come già detto, nel caso oggetto del presente procedimento non possono ritenersi sussistenti, in
primis per difetto stesso di allegazione da parte degli attori, le condizioni per una personalizzazione dell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi.
Il complessivo danno non patrimoniale deve, pertanto, essere liquidato nella misura di € 57.845,75.
2.2. Del danno patrimoniale.
La ctu riconosce il danno patrimoniale, per spese mediche sopportate dagli attori, nella somma di euro 94,65.
A queste deve aggiungersi la spesa sostenuta per la relazione redatta dal dott. di cui al Per_3
documento 10 (euro 1.220).
Parte attrice chiede inoltre il pagamento di quanto chiesto dallo studio per la propria attività CP_8
stragiudiziale (DOC. 9).
La Suprema Corte ha chiaramente specificato che il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale ha natura di risarcimento del danno emergente e che la relativa liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale e che la pretesa del danneggiante non può trovare accoglimento nel caso in cui la spesa sia risultata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi di qualche difficoltà (Cass. civ.,
Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Nel caso di specie, l'intervento della non si è rivelato concretamente utile dal momento CP_8
che non ha consentito all'attore di ricevere alcun acconto a titolo di risarcimento del danno e non aveva ad oggetto la risoluzione di questioni particolarmente complesse tali da giustificarne il rimborso, ai sensi di quanto insegnato dalla Suprema Corte.
Tale posta non può quindi essere presa in considerazione.
Deve quindi riconoscersi un danno patrimoniale nella misura di euro 1.314,65.
3. Degli interessi e della rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma,
Org_ devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già
sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass.
civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno
Org_ per anno rivalutato su base spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4. Dei rapporti tra parte convenuta ed assicurazione terza chiamata.
4.1. Dell'eccezione di prescrizione.
La terza chiamata anche in sede di memoria conclusionale ha riproposto l'eccezione di prescrizione, essendo, a suo dire, decorso più di un anno dal sinistro quando è stata messa al corrente dello stesso.
L'eccezione deve essere rigettata, dal momento che ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c. il termine di prescrizione deve essere individuato in due anni e non in un anno.
Tale termine, a far data dal giorno di causazione del sinistro alla data di chiamata in causa dell'assicurazione (gennaio 2020) non era ancora trascorso.
4.2. Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione La nullità della citazione comminata dall'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. si produce solo quando la determinazione della cosa oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritte dai nn. 3 e 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., siano state omesse o risultino assolutamente incerte, sulla base di una valutazione da effettuare caso per caso e avuto riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione (sul punto, ex multis: Cass. civ.,
sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751).
La ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, dovendosi pertanto accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia comunque in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore – come avvenuto nel caso di specie – o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (Cass. civ., sez. III, 21 novembre 2008,
n. 27670).
Deve ritenersi che, con riguardo al presente procedimento, il convenuto sia stato senza dubbio messo nella condizione non solo di comprendere le doglianze attoree ma anche di difendersi adeguatamente.
Nessun profilo di nullità dell'atto di citazione può dunque ravvisarsi e quindi va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
4.3.Delle ulteriori eccezioni.
L'assicurazione in sede di comparsa di costituzione e risposta ha sollevato una serie di eccezioni nei confronti della parte convenuta.
Con Successivamente, con nota di udienza del 24.3.21 dichiara di rinunciare alle preliminari
eccezioni di garanzia e, in particolare, a tutte le contestazioni, impugnazioni ed eccezioni svolte nei
precedenti atti nei confronti di , riconoscendo che la stessa deve Controparte_7
intendersi beneficiaria delle coperture assicurative previste dalle polizze convenzione allegate alla
sua comparsa di costituzione e risposta e richiamate nell'atto di chiamata in causa di terzi.
E' quindi pacifico che parte convenuta sia beneficiaria delle coperture assicurative previste dalle polizze allegate ai propri atti. Non è chiaro se la rinuncia abbia avuto ad oggetto anche la qualificazione dell'assicurazione prestata
Con da quale assicurazione di secondo rischio, poi riproposta in sede di conclusionale.
L'eccezione, se pure non rinunciata, andrebbe comunque rigettata.
Rappresenta parte attrice che il è beneficiario, quale affiliato/associato Controparte_4
a sua volta affiliata/convenzionata dei rapporti assicurativi stipulati da Org_3 CP_9
quest'ultima, compresa la polizza per la responsabilità civile verso terzi contratta con
[...]
. Controparte_10
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla terza chiamata e trova conferma in particolare nell'Appendice n. 9 a Polizza Convenzione 2017-2018 tra e (doc. 7 CP_9 CP_2
allegato a comparsa di costituzione), contenente l'estensione della garanzia in favore delle
Associazioni Equestri affiliate a quale appunto l' (per il CP_9 Controparte_7
tramite dell' . Org_3
La garanzia prestata da che ha corrisposto alla danneggiata la somma di euro Controparte_6
5.500 (circostanza non contestata), ha presupposti completamente diversi da quelli che riguardano il
Con rapporto tra parte convenuta ed : il rischio garantito, infatti, è l'infortunio, non la responsabilità
civile verso terzi;
i soggetti garantiti sono i tesserati, non le associazioni equestri.
La suddetta polizza non può quindi assumere rilevanza e far retrocedere a secondo rischio gli obblighi
Con riguardanti la responsabilità civile verso terzi facenti capo ad , unica legittimata passiva ai fini della manleva in ordine alle domande proposte nel presente giudizio.
L'eccezione deve quindi essere rigettata.
5. Divieto di cumulo tra indennità assicurativa e risarcimento del danno dovuto dal
responsabile civile.
Deve ricordarsi che, quale tesserato era beneficiaria di una polizza contro Org_3 Parte_2
gli infortuni prestata da in virtù della quale, per l'infortunio oggetto di causa, Controparte_6
ha ricevuto offerta di € 5.500 (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione). Non è stata contestata la circostanza secondo la quale la danneggiata abbia ricevuto tale somma.
In base al principio di non cumulabilità tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, detta somma dovrà essere sottratta del risarcimento dovuto.
La soluzione della questione è stata rimessa all'esame delle Sezioni Unite (n. 12565 del 2018) e coinvolge un tema di carattere più generale, che attiene alla individuazione della attuale portata del principio della compensatio lucri cum damno.
La compensatio lucri cum damno si riferisce al principio in virtù del quale, nelle ipotesi in cui il fatto illecito (contrattuale o derivante da responsabilità aquiliana) abbia prodotto anche conseguenze vantaggiose in capo al danneggiato. In tale ipotesi, in sede di determinazione dell'importo del risarcimento, si dovrà tener conto anche di esse.
Al riguardo, le Sezioni Unite sottolineano che se l'evento dannoso porta anche un vantaggio, questo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento, coprendo tutto il danno cagionato ma senza eccedere, non potendo essere fonte di arricchimento del danneggiato.
Sono di natura controversa la portata e l'ambito di operatività della figura stessa, ovvero i limiti entro i quali possa trovare applicazione la suddetta compensatio, soprattutto quando il vantaggio acquisito al patrimonio del danneggiato in connessione con il fatto illecito derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, appunto sulla base di fonti differenti, come nel caso di specie, in cui parte convenuta e l' sono entrambi soggetti obbligati, a titolo diverso, poiché vi è Controparte_6
responsabilità del terzo per danno prodotto da sinistro per il cui rischio il danneggiato si era assicurato,
facendo nascere un duplice rapporto bilaterale che vede, da un lato, la responsabilità civile da fatto illecito e, dall'altro lato, il rapporto discendente dal contratto assicurativo (con ). CP_6
La questione controversa consiste nel domandarsi se in tali ipotesi, l'incremento patrimoniale realizzatosi per effetto del beneficio collaterale avente titolo con un soggetto diverso tenuto per contratto o per legge ad erogare quella provvidenza, debba cumularsi con il risarcimento del danno a favore del danneggiato o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento. Resta fermo, invece, il fatto che la compensatio operi in tutti i casi in cui sussista coincidenza tra soggetto autore dell'illecito e soggetto chiamato per legge ad erogare il beneficio, eliminando la possibilità di duplicazioni nel risarcimento.
La sentenza individua l'elemento di raccordo tra i diversi piani su cui si fonda il risarcimento (fatto illecito) e l'indennizzo (il contratto di assicurazione) nell'istituto della surrogazione ex art. 1916 del codice civile.
La norma funge da strumento semplificatorio della questione con una duplice e concorrente finalità,
ovvero, da un lato, la salvaguardia del principio indennitario, per cui la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato e, dall'altro lato, la conservazione del principio di responsabilità (artt. 1218 e 2043 c.c.),
per cui l'autore del danno è in ogni caso tenuto all'obbligazione risarcitoria, senza possibilità di vedere eliminata o ridotta l'entità della relativa prestazione per effetto di una assicurazione non da lui, o per lui, stipulata.
Si tratta di una impostazione condivisa dalla giurisprudenza della Corte, la quale sottolinea che, “in
forza di tale principio, un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando
l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall'assicuratore e
dall'autore del danno, l'eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto
scongiurata dalla surrogazione legale dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino a concorrenza
di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Difatti, il subingresso automatico dell'assicuratore che ha pagato, nella posizione del danneggiato,
consente da un lato il recupero dal responsabile civile delle somme erogate – così evitando che il divieto di cumolo avvantaggi quest'ultimo - e dell'altro di scongiurare che il fatto illecito si trasformi in una fonte di lucro.
Le Sezioni Unite hanno inoltre ritenuto che, come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione di cui all'art. 1916, comma 1, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.
Questa interpretazione, secondo le Sezioni Unite, sarebbe confermata dall'analisi dell'art. 1203 c.c.,
il quale, attraverso l'ampio rinvio del n. 5 ("negli altri casi stabiliti dalla legge"), è suscettibile di comprendere nell'ambito della surrogazione legale, operante di diritto, anche questa peculiare successione a titolo particolare nel credito, nella quale la prestazione dell'assicuratore è diretta ad estinguere un rapporto diverso da quello surrogato.
In conclusione, al fine di risolvere il contrasto giurisprudenziale fin qui trattato, le Sezioni Unite
hanno enunciato il seguente principio di diritto: "il danno da fatto illecito deve essere liquidato
sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da
assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel
fatto".
Infatti, una volta che abbia riscosso l'indennizzo dal proprio assicuratore, il danneggiato non può agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un pregiudizio identico.
La somma di euro 5.500, ricevuta dalla danneggiata e pagata da dovrà quindi Controparte_6
essere sottratta dal totale del danno risarcibile.
6. Delle spese di lite e di c.t.u.
Si ritiene che la regolamentazione delle spese processuali debba avvenire sulla base della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che il valore utilizzato per la liquidazione – avvenuta sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, valori medi – si basa su quanto effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento.
Si precisa, inoltre, che il difensore di parte attrice ha richiesto la distrazione in proprio favore degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ., in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata.
Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del 27.10.2022, devono essere definitivamente poste a carico delle parti convenuta e terza chiamata, in solido tra loro, con condanna alla restituzione all'attrice di quanto a tale fine anticipato.
Anche le spese di c.t.p. sostenute dall'attore, debitamente documentate, devono essere poste a carico delle parti convenuta e terza chiamata, in solido tra loro.
La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta nei confronti dell'assicurazione va rigettata per carenza dei presupposti;
deve inoltre precisarsi che la terza chiamata ha rinunciato alle eccezioni svolte in sede di atto di costituzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_4
nella determinazione del sinistro, condanna la stessa e la compagnia assicuratrice
[...]
Con
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a pagare all'attore la somma di €
57.845,75 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 1.314,65 a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione, al netto della somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice (euro 5.500); Controparte_6
Con
- condanna solidalmente parte convenuta e la compagnia assicuratrice in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice delle spese processuali che, in questa proporzione, liquida in complessivi € 518,00 per anticipazioni ed € 14.103 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge (con distrazione in favore dell'avv. Maschio Luigi Antonio della quota di sua spettanza degli onorari, ex art. 93 cod. proc. civ.,
in considerazione della dichiarazione di procuratore antistatario dallo stesso effettuata);
- pone definitivamente e solidalmente a carico di parte convenuta e della terza chiamata le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del 27.10.2022, con condanna a restituire all'attore le spese di c.t.u. e c.t.p. a tal fine anticipate;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Treviso, 19.2.2024
Il Giudice
Marina Righi