Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 07/05/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1074 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. Gioele Scrofani in sostituzione dell'Avv. GIULIANO
MASSIMO che insiste in tutto quanto dedotto ed eccepito in ricorso e nelle note e rilevato che CP_ l' ha depositato provvedimento di annullamento dell'atto impugnato chiede dichiararsi cessatala materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
virtù della soccombenza virtuale
Per l' è presente l'Avv. Cesare Cardile in sostituzione dell'Avv. Marcedone che CP_1
rappresenta di aver depositato provvedimento di annullamento e si associa alla chiesta declaratoria con compensazione delle spese di lite
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 07/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1074/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Giuliano giusta procura in atti;
Parte_1
opponente contro
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 16.03.2024 l'istante opponeva l'ordinanza ingiunzione n. OI-
001132934 notificata il 17.2.2024 con cui gli è stato ordinato ed ingiunto il versamento della complessiva somma di €. 1.203,00 fondata su un atto di accertamento per violazione CP_1 riguardante i mancati versamenti previdenziali relativi all'anno 2016; contestava “La violazione dell'art. 14 l. 689/81e quindi la decadenza dalla potestà sanzionatoria, la prescrizione, carenza di motivazione. Pertanto chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1 avversarie, deduceva la legittimità dell'operato dell'istituto; eccepiva l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 atteso che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr., Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del
d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili». Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso
CP_ All'udienza odierna, l' ha documentato l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere ma con condanna dell'Ente convenuto alle spese di lite in virtù della soccombenza virtuale.
Il procuratore dell' chiedeva la compensazione delle spese processuali. CP_1
Motivi della decisone
Alla luce dell'avvenuto annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001132934 impugnata, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, “laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito”, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l' resistente ha depositato provvedimento di CP_3 annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione opposta con la seguente motivazione
“…Considerato il dies a quo 24 otobre 2017, data in cui è stato approvato il Rendiconto
Generale per il periodo 2016 che rende certo il credito dell' , la notifica dell'atto di CP_3
accertamento del 12/07/2018 è avvenuta oltre il termine previsto dall'art. 14 della legge n.
689/198”, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere e condannarsi l'opposto al pagamento delle spese di lite atteso che il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M 55/14, avuto riguardo all'attività processuale svolta dalle parti ed al valore della causa, e ciò in ragione della intervenuto annullamento solo in data 30.4.2025
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna l' -in persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese CP_1 di lite che liquida in €. 678,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 7.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna