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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2858/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gesuiti - San Vincenzo La Parte_1
Costa, Via Tommaso Campanella n. 22, presso lo studio dell'Avv. Luigi Bruno che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Yleana
Illuminato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti
- resistente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Spagnolio 1/H, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Calabrò che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Preliminarmente … L'annullamento intimazione di
pagamento n. 034 2023 90040039 12/000 notificata il 23.6.20223 mediante notifica massiva CRT
1 Calabria t all'odierna ricorrente avendo l' Email_1 [...]
preteso somme indovute talché riconducibili a titoli presupposti inesigibili Controparte_2
e giammai notificati. Contestualmente: L'accertamento e la dichiarazione giudiziale di inesigibilità
delle cartelle di pagamento n.
1. Cartella n. 03420170018530830000, notificata il 24/08/2017 €
27.658,28; 2. Cartella n. 03420180017990908000, notificata il 7/05/2019 € 6.128,72 poste a
fondamento dell'avviso di intimazione impugnato, indi per la dichiarazione di intervenuta
prescrizione e contestuale non debenza delle relative pretese. In ogni caso: Accertare l'infondatezza
della pretesa contributiva da parte degli Enti Impositori anche per come avanzata dall'Agente della
Riscossione e dichiarare la non debenza delle relative imposizioni, per l'effetto la dichiarazione di
nullità, annullabilità e /o inefficacia e/o inesistenza … degli atti di cui alla superiore epigrafe, giusti
motivi e ragioni di seguito precipuamente esposti nei limiti della competenza e giurisdizione di questa
Commissione; Contestualmente: Al rigetto d'ogni altra avversa eccezione e deduzione. Con vittoria
di spese e competenze di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario …”.
Conclusioni di “… Controparte_1
- nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto
inammissibile e del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale: a)
in denegata ipotesi di ritenuta prescrizione, totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli
atti opposti, condannare la resistente a corrispondere in favore Controparte_3
della l'importo del credito contributivo Controparte_1
contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia;
b) in denegata ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti,
condannare il dottor a corrispondere in favore della Pt_1 Controparte_1
l'importo del credito contributivo comprensivo di interessi e sanzioni
[...]
contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa…”.
2 Conclusioni di “… rigettare il ricorso spiegato da Controparte_2
controparte, per i motivi anzidetti, e per l'effetto dichiarare legittimi, validi gli atti impugnati. Il
tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La parte ricorrente ha agito in opposizione all'intimazione di pagamento n.
03420239004003912000 in relazione alle cartelle di pagamento nn. 03420170018530830000 e
03420180017990908000, afferenti a crediti della Controparte_1
secondo le conclusioni sopra trascritte.
[...]
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione anche per difetto di interesse ad agire;
la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento;
l'insussistenza della prescrizione;
l'insussistenza di vizi formali;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia,
secondo le conclusioni sopra trascritte.
In merito, deve rilevarsi che la costituzione di deve Controparte_2
considerarsi tempestiva in ragione del differimento della prima udienza al 23.2.2024.
Con ordinanza del 15.3.2024 si è rilevata l'irregolarità delle procure alle liti delle parti.
La parte ricorrente e Controparte_1
hanno sanato tali irregolarità, mentre
[...] Controparte_2
non ha depositato ulteriore documentazione. Si rileva, tuttavia, che la procura alle liti reca la firma del difensore, che autentica la firma della parte rappresentata, sicché la procura può ritenersi valida.
Con ordinanza del 4.5.2024 l'istanza di sospensiva degli atti impugnati formulata da parte ricorrente è stata rigettata.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 La parte ricorrente e Controparte_1 [...]
hanno depositato note scritte. CP_1
La parte ricorrente, nelle note scritte depositate il 20.10.2025, ha richiamato una sentenza resa inter partes, che assume già prodotta, con la quale asseritamente era stato annullato il credito impugnato, senza ulteriori specificazioni.
Deve anche evidenziarsi che risulta in atti un atto di citazione in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, che si riferisce anche ai crediti oggetto di giudizio.
In merito, tuttavia, la decidibilità dell'odierna controversia inibisce ogni ulteriore valutazione circa l'eventuale riunione dei fascicoli, che determinerebbe ritardo nella definizione del giudizio.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. La parte ricorrente muove, di fatto, le contestazioni che seguono.
2.1. Contesta l'intervenuta prescrizione del credito con argomentazione infondata, atteso che ha dato dimostrazione della notifica dell'intimazione Controparte_2
di pagamento n. 03420219002116753000 in data 29.10.2021 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in data 11.10.2022 (che contengono entrambe anche le cartelle di pagamento oggetto di giudizio), con valore interruttivo della prescrizione,
evidenziandosi che la notifica delle cartelle di pagamento è avvenuta nel 2017 e nel 2019.
2.2. Contesta la lesione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione in relazione alla mancata indicazione dell'organo giudiziario da adire e dei termini per l'impugnazione,
anche con riferimenti alla mancata ostensione delle cartelle di pagamento.
Contesta poi la decadenza della pretesa contributiva, la violazione dei termini ex artt. 537-
4 Tali argomentazioni sono caratterizzate da genericità e non hanno compiuti riferimenti fattuali all'oggetto del giudizio, sicché sono inammissibili.
2.3. Eccepisce l'inesistenza della notifica via PEC poiché proveniente da indirizzo PEC non contenuto nei pubblici registri.
Anche in tal caso, le argomentazioni si caratterizzano per genericità, dovendosi anche, per mera completezza di argomentazione, richiamare il principio per cui: “In tema di
notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di
riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile
dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi
sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da
un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 18684/2023) ed evidenziandosi che non vi sono argomentazioni compiute di parte ricorrente sull'incertezza che sarebbe derivata in ordine al soggetto che effettuava la notifica.
2.4. Contesta poi che la notifica via PEC sarebbe nulla poiché il messaggio accluso non è
l'originale dell'atto ma solo una copia in PDF senza attestazione di conformità, con argomentazioni ancora di radicale e manifesta genericità.
Deve evidenziarsi, in relazione alle notifiche via PEC, che la parte ricorrente non indica neppure gli atti di cui intende contestare la ricezione, muovendo le argomentazioni che si sono richiamate nel ricorso introduttivo, nel quale vi è solo il riferimento all'intimazione di pagamento oggetto di giudizio che è stata prodotta in atti dalla parte ricorrente (costituendo appunto l'oggetto del giudizio), sicché non può porsi alcuna questione in ordine alla ricezione della medesima.
2.5. Argomenta poi sulla circostanza per cui, se il contribuente sostiene che la notifica degli atti esecutivi e/o degli atti anteriori non è mai avvenuta o è avvenuta in modo irregolare e quindi è viziata, spetta ad dare prova della notifica. Controparte_2
5 L'argomentazione si caratterizza ancora per genericità, non sussistendo neppure contestazione compiuta della notifica (può presumersi delle cartelle di pagamento oggetto di giudizio), comunque dimostrata da . Controparte_2
2.6. Contesta l'omessa indicazione del calcolo degli interessi. Ancora, deve evidenziarsi che non vi è nessun concreto riferimento fattuale per tale contestazione, dovendosi peraltro rilevare che le contestazioni di merito avrebbero dovuto essere proposte nel termine indicato dall'art. 24, comma 5, D. Lgs. 46/1999 con decorrenza dalla notifica delle cartelle di pagamento.
In mancanza di tale tempestiva opposizione, il credito è incontestabile nel merito (tra le altre, in merito, Cass. Sez. Lav. 4506/2007; Cass. Sez. Lav. 18145/2012).
2.7. Contesta la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento. Si ripete, in merito, che ha dato Controparte_2
dimostrazione di tale notifica.
2.8. Contesta il vizio di motivazione in maniera ancora del tutto generica, non chiarendo quale ulteriore motivazione fosse necessaria oltre al richiamo alle cartelle di pagamento già
notificate.
2.9. Afferma che il credito è inesistente poiché, dalla documentazione allegata, il credito sarebbe stato interamente corrisposto.
In merito, deve rilevarsi che non sussistono concreti riferimenti fattuali per tale asserito pagamento - non dimostrato dalla parte debitrice, come suo onere - che oltretutto conferma indirettamente la sussistenza della posizione debitoria.
3. La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo per la posizione di
[comprendendosi Controparte_1
anche il contributo unificato per la domanda riconvenzionale proposta, atteso che tale esborso è stato comunque conseguente alla domanda proposta da parte ricorrente (cfr.
6 Cass. 31889/2019, che privilegia l'estensione del diritto di difesa della parte citata in giudizio, comprensivo anche della citazione del terzo a fini difensivi, salva l'ipotesi - qui non ricorrente - in cui tale citazione possa considerarsi nei termini di abusivo esercizio del diritto di difesa)].
In ordine alla domanda proposta nei confronti di , il Controparte_2
complessivo andamento del procedimento e la limitata attività processuale della parte determina la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di lite, che si liquidano in €. 43,00 per Controparte_1
esborsi ed €. 3.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti di Controparte_2
.
[...]
Si comunichi
Cosenza, 3.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
543 della legge 228/2012.