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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/10/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2624 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICCOLI GAIA e ALBERTO C.F._1
CICCONE, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGLIO LUCIANO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/08/2025, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
NA (ME) il 31/07/1984, premesso:
- che con sentenza n. 1406/2024 pubblicata il 28/05/2024, il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio tra le parti in causa;
- che le condizioni di divorzio prevedevano l'affidamento del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con dimora privilegiata presso la madre nella casa coniugale sita in
Messina, Via XXVII Luglio n.65 Piazza Cairoli, con ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, nonché l'obbligo a carico dello di versare un contributo al Pt_1
mantenimento del figlio minore di €.700,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 70%;
- che la situazione era mutata in quanto la moglie intendeva trasferirsi insieme al minore in altro immobile, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio nei seguenti termini:
“1. La Sig.ra rinunzia all'assegnazione della casa coniugale sita in Messina CP_1
Via XXVII Luglio n.65, Piazza Cairoli essendo sua volontà trasferirsi in altro immobile a sua scelta unitamente al figlio;
2. Conseguentemente ordinare che venga cancellata la Per_1
trascrizione presente sull'immobile relativa all'anzidetta assegnazione;
3. Il Dott. a Pt_1
compensazione della detta rinunzia, si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo CP_1
complessivo una tantum di €.70.000,00 (euro settantamila,00) a titolo di contributo al mantenimento futuro del figlio minore (anche in previsione dell'acquisto di un Per_1
immobile da intestare al minore ed alla madre) e ciò in aggiunta al contributo al mantenimento già statuito in sede giudiziale;
4. Confermare per quant'altro le statuizioni della sentenza n.1406/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 28/5/2024; 5. Compensare integralmente le spese tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 01/10/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/08/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2624 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICCOLI GAIA e ALBERTO C.F._1
CICCONE, come da procura in atti,
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SCOGLIO LUCIANO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica condizioni divorzio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 05/08/2025, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
NA (ME) il 31/07/1984, premesso:
- che con sentenza n. 1406/2024 pubblicata il 28/05/2024, il Tribunale di Messina aveva pronunciato il divorzio tra le parti in causa;
- che le condizioni di divorzio prevedevano l'affidamento del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con dimora privilegiata presso la madre nella casa coniugale sita in
Messina, Via XXVII Luglio n.65 Piazza Cairoli, con ampia facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé, nonché l'obbligo a carico dello di versare un contributo al Pt_1
mantenimento del figlio minore di €.700,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 70%;
- che la situazione era mutata in quanto la moglie intendeva trasferirsi insieme al minore in altro immobile, rinunciando all'assegnazione della casa coniugale;
- che occorreva, pertanto, modificare le statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio;
- che sul punto le parti avevano raggiunto un accordo;
Tutto ciò premesso, chiedevano la modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio nei seguenti termini:
“1. La Sig.ra rinunzia all'assegnazione della casa coniugale sita in Messina CP_1
Via XXVII Luglio n.65, Piazza Cairoli essendo sua volontà trasferirsi in altro immobile a sua scelta unitamente al figlio;
2. Conseguentemente ordinare che venga cancellata la Per_1
trascrizione presente sull'immobile relativa all'anzidetta assegnazione;
3. Il Dott. a Pt_1
compensazione della detta rinunzia, si impegna a corrispondere alla Sig.ra l'importo CP_1
complessivo una tantum di €.70.000,00 (euro settantamila,00) a titolo di contributo al mantenimento futuro del figlio minore (anche in previsione dell'acquisto di un Per_1
immobile da intestare al minore ed alla madre) e ciò in aggiunta al contributo al mantenimento già statuito in sede giudiziale;
4. Confermare per quant'altro le statuizioni della sentenza n.1406/2024 emessa dal Tribunale di Messina il 28/5/2024; 5. Compensare integralmente le spese tra le parti”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 5 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 01/10/2025.
Ritiene il collegio che possa prendersi atto della modifica delle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti e la prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 05/08/2025, provvede come segue:
visto l'art. 471 bis.51 comma 5 c.p.c., prende atto della modifica delle condizioni di divorzio così come stabilita nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 02/10/2025.
La Presidente
(dott.ssa Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.