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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO PP, Giudice
in data 28/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6626/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OI CA
elettivamente domiciliato presso Comune Di OI CA Comune 89042 OI CA RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1184 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1184 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1976/2025 depositato il
01/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 8.7.2024 alla Corte di Giustizia Tributaria notificato/spedito il 8.7.2024 al comune di OI CA, Ricorrente_1 (CF: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e domiciliata nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 1184 (cron. N. 3494), notificata il
17.5.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento IMU 2013, 2014, 2015, 2017, TARI 2014, 2015, 2017
e TASI 2015, sostenendo il difetto di potere di riscossione ex ART. 86 D.P.R. N. 602/73, la mancata notifica della ingiunzione e di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalla ingiunzione solo in occasione della notifica dell'atto impugnato;
decadenza dell'azione di recupero coatto e prescrizione del credito. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva in giudizio il Comune di OI CA;
seguivano memorie illustrative del ricorrente.
All'udienza camerale del 28.3.2025, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi da accogliere.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente il difetto di potere di riscossione diretta in capo al Comune di
OI CA e tuttavia occorre esaminare la questione della eventuale inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo che pure l'Ente sostiene di aver notificato. A prescindere infatti dalla sussistenza o meno del potere di riscossione diretta in capo all'Ente in forza della
Legge di bilancio del 2020, non risulta in atti la prova dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi sottesi al preavviso impugnato e di cui pure vi è menzione nell'atto medesimo, per cui sussiste nullità del preavviso per la mancata osservanza dell'iter procedimentale ( mancata notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento) che comporta vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”. (Cfr. Cass. SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06).
L'Ente, ancora una volta, come constatato in casi simili trattati dalla Sezione, pur in presenza di iscrizione e notifica di preavviso di fermo amministrativo per il recupero di somme ingenti per tributi locali, non si è costituito, e avendo il contribuente contestato – tra l'altro- la mancata notifica degli atti prodromici citati nel preavviso come regolarmente notificati, è necessario disporre della prova della notifica di tali atti, prova nel caso di specie mancante. Per tale motivo assorbente di ogni altra questione proposta dal ricorrente, il ricorso va accolto perché fondato, con ogni conseguenza di legge sull'atto impugnato.
Per il principio di soccombenza, all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell'Ente resistente alle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022 in misura di euro
546,00 in considerazione dell'oggetto, del valore della lite e delle fasi della stessa, e applicata la riduzione del 30 % su € 780,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione V di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e condanna alle spese come in motivazione
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO PP, Giudice
in data 28/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6626/2024 depositato il 08/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OI CA
elettivamente domiciliato presso Comune Di OI CA Comune 89042 OI CA RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1184 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1184 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1976/2025 depositato il
01/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il 8.7.2024 alla Corte di Giustizia Tributaria notificato/spedito il 8.7.2024 al comune di OI CA, Ricorrente_1 (CF: CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 e domiciliata nel di lui studio in Indirizzo_1, impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 1184 (cron. N. 3494), notificata il
17.5.2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento IMU 2013, 2014, 2015, 2017, TARI 2014, 2015, 2017
e TASI 2015, sostenendo il difetto di potere di riscossione ex ART. 86 D.P.R. N. 602/73, la mancata notifica della ingiunzione e di essere venuto a conoscenza dei debiti portati dalla ingiunzione solo in occasione della notifica dell'atto impugnato;
decadenza dell'azione di recupero coatto e prescrizione del credito. Concludeva chiedendo a questa Corte di Giustizia, previa sospensiva, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze.
Non si costituiva in giudizio il Comune di OI CA;
seguivano memorie illustrative del ricorrente.
All'udienza camerale del 28.3.2025, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e quindi da accogliere.
Parte ricorrente eccepisce preliminarmente il difetto di potere di riscossione diretta in capo al Comune di
OI CA e tuttavia occorre esaminare la questione della eventuale inammissibilità del ricorso per la regolare notifica degli atti prodromici al preavviso di fermo che pure l'Ente sostiene di aver notificato. A prescindere infatti dalla sussistenza o meno del potere di riscossione diretta in capo all'Ente in forza della
Legge di bilancio del 2020, non risulta in atti la prova dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi sottesi al preavviso impugnato e di cui pure vi è menzione nell'atto medesimo, per cui sussiste nullità del preavviso per la mancata osservanza dell'iter procedimentale ( mancata notificazione della cartella di pagamento e degli avvisi di accertamento) che comporta vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge, la cui rilevanza non è esclusa dalla possibilità, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di esercitare il proprio diritto di difesa a seguito della notificazione dell'avviso di mora, e che consente dunque al contribuente di impugnare quest'ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti”. (Cfr. Cass. SS.UU. 16412/07, sostanzialmente conforme a Cass. 7649/06, 24975/06).
L'Ente, ancora una volta, come constatato in casi simili trattati dalla Sezione, pur in presenza di iscrizione e notifica di preavviso di fermo amministrativo per il recupero di somme ingenti per tributi locali, non si è costituito, e avendo il contribuente contestato – tra l'altro- la mancata notifica degli atti prodromici citati nel preavviso come regolarmente notificati, è necessario disporre della prova della notifica di tali atti, prova nel caso di specie mancante. Per tale motivo assorbente di ogni altra questione proposta dal ricorrente, il ricorso va accolto perché fondato, con ogni conseguenza di legge sull'atto impugnato.
Per il principio di soccombenza, all'accoglimento del ricorso consegue la condanna dell'Ente resistente alle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate ex D.M.37/2018 e DM 147/2022 in misura di euro
546,00 in considerazione dell'oggetto, del valore della lite e delle fasi della stessa, e applicata la riduzione del 30 % su € 780,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4), con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sezione V di Reggio Calabria, accoglie il ricorso e condanna alle spese come in motivazione