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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NC, LA
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1293/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 947166 - 2023 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1677/2025 depositato il
05/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
REGIONE CALABRIA propone appello nei confronti di Resistente_1 per la riforma della sentenza n. 1236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 3, pronunciata il
21/11/2024 e depositata il 17/02/2025, con la quale era stato accolto (con compensazione delle spese) il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione n. 947166 – 2023, prot. n. 136250 del 23.3.23, notificato in data 14.07.2023, relativo alla tassa sulla concessione regionale n.
21/0600/34220, riguardante l'attività di agriturismo, annualità 2018, per un importo complessivo di € 438,16.
Nella sentenza di primo grado in motivazione si rileva che il decreto su cui si fonda l'atto impugnato (D. Lgs.
n. 230/91) non contiene riferimenti all'attività di agriturismo e, quindi, nell'ordinamento, con riferimento alla disciplina positiva sull'imponibilità contestata, non si rinvengono specifiche indicazioni.
Inoltre a decorrere dall'anno 2021, per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 19 novembre 2020, n. 19 (che ha integrato la legge regionale n. 14/2009), non può essere richiesta la tassa di cui si discute, con effetto retroattivo anche per le annualità precedenti.
Nell'atto di appello la Regione Calabria sostiene trattarsi di tassa riferita alla “autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione”, richiesta per la conduzione dell'attività, al pari “ … di una specie marca da bollo che si deve apporre di anno in anno sull'atto amministrativo per mantenerne attiva l'efficacia“.
Supporto normativo, ad avviso della Regione, è dato dalla legge regionale n. 11/1995, che assoggetta a tassazione tutte le autorizzazioni riferite alle attività ricomprese nella tabella allegata al d.lgs. n. 230/91, tra cui il richiamo indistinto ad “altre strutture ricettive”, per cui ogni attività ricettiva, comunque denominata, è soggetta alla tassa.
Con riguardo alla norma sopravvenuta la Regione assume che la stessa ha un effetto abrogativo “ex nunc”, per cui sono dovute le annualità anteriori.
Costituita parte ricorrente deduce che a decorrere dall'anno tributario 2021, per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche della L.R. 19 novembre 2020, n. 19 gli uffici tributari della Regione Calabria non possano richiedere la tassa sulle concessioni regionali per le attività agrituristiche. Ciò varrebbe anche per le annualità precedenti in quanto la tassa di concessione non trova riscontro alcuno né nella normativa statale né in quella regionale e la stessa è stata applicata solo in forza di una mera prassi orale frutto di un'interpretazione estensiva priva di fondamento giuridico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va osservato in proposito che la L.R. 19 novembre 2020, n. 19 non è retroattiva e la Relazione alle modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/2009 non è canone interpretativo.
A proposito dei lavori preparatori, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che ad essi può riconoscersi
“valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (“voluntas legis”), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa”. (Cass Civ. Sez. III, sent. n. 3550 del
21-05-1988).
Quanto alla sussistenza del presupposto impositivo, la tassa in questione trova il suo fondamento nel combinato disposto delle leggi regionali 31 dicembre 1971, n. 1, e 10 aprile 1995, n. 11, nonché del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230. L'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1995, in particolare, prevede che
“i provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa»”. Il punto 7.30 della tariffa suddetta prevede la necessità di autorizzazione igienico sanitaria per le attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e simili, certamente oggetto dell'attività di agriturismo.
Le spese di lite in ragione della giurisprudenza contrastante possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originario ricorso del contribuente;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO RODOLFO, Presidente
CEFALO NC, LA
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1293/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 947166 - 2023 TASSA SULLE CONCESSIONI REGIONALI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1677/2025 depositato il
05/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
REGIONE CALABRIA propone appello nei confronti di Resistente_1 per la riforma della sentenza n. 1236/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione 3, pronunciata il
21/11/2024 e depositata il 17/02/2025, con la quale era stato accolto (con compensazione delle spese) il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione n. 947166 – 2023, prot. n. 136250 del 23.3.23, notificato in data 14.07.2023, relativo alla tassa sulla concessione regionale n.
21/0600/34220, riguardante l'attività di agriturismo, annualità 2018, per un importo complessivo di € 438,16.
Nella sentenza di primo grado in motivazione si rileva che il decreto su cui si fonda l'atto impugnato (D. Lgs.
n. 230/91) non contiene riferimenti all'attività di agriturismo e, quindi, nell'ordinamento, con riferimento alla disciplina positiva sull'imponibilità contestata, non si rinvengono specifiche indicazioni.
Inoltre a decorrere dall'anno 2021, per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 19 novembre 2020, n. 19 (che ha integrato la legge regionale n. 14/2009), non può essere richiesta la tassa di cui si discute, con effetto retroattivo anche per le annualità precedenti.
Nell'atto di appello la Regione Calabria sostiene trattarsi di tassa riferita alla “autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione”, richiesta per la conduzione dell'attività, al pari “ … di una specie marca da bollo che si deve apporre di anno in anno sull'atto amministrativo per mantenerne attiva l'efficacia“.
Supporto normativo, ad avviso della Regione, è dato dalla legge regionale n. 11/1995, che assoggetta a tassazione tutte le autorizzazioni riferite alle attività ricomprese nella tabella allegata al d.lgs. n. 230/91, tra cui il richiamo indistinto ad “altre strutture ricettive”, per cui ogni attività ricettiva, comunque denominata, è soggetta alla tassa.
Con riguardo alla norma sopravvenuta la Regione assume che la stessa ha un effetto abrogativo “ex nunc”, per cui sono dovute le annualità anteriori.
Costituita parte ricorrente deduce che a decorrere dall'anno tributario 2021, per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche della L.R. 19 novembre 2020, n. 19 gli uffici tributari della Regione Calabria non possano richiedere la tassa sulle concessioni regionali per le attività agrituristiche. Ciò varrebbe anche per le annualità precedenti in quanto la tassa di concessione non trova riscontro alcuno né nella normativa statale né in quella regionale e la stessa è stata applicata solo in forza di una mera prassi orale frutto di un'interpretazione estensiva priva di fondamento giuridico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va osservato in proposito che la L.R. 19 novembre 2020, n. 19 non è retroattiva e la Relazione alle modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 14/2009 non è canone interpretativo.
A proposito dei lavori preparatori, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che ad essi può riconoscersi
“valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva della norma (“voluntas legis”), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al processo formativo di essa”. (Cass Civ. Sez. III, sent. n. 3550 del
21-05-1988).
Quanto alla sussistenza del presupposto impositivo, la tassa in questione trova il suo fondamento nel combinato disposto delle leggi regionali 31 dicembre 1971, n. 1, e 10 aprile 1995, n. 11, nonché del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230. L'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1995, in particolare, prevede che
“i provvedimenti amministrativi e gli altri atti indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno
1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni statali e regionali, di seguito denominata «tariffa», adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali ad essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalità indicate nella «tariffa»”. Il punto 7.30 della tariffa suddetta prevede la necessità di autorizzazione igienico sanitaria per le attività di ristorazione, somministrazione di alimenti e simili, certamente oggetto dell'attività di agriturismo.
Le spese di lite in ragione della giurisprudenza contrastante possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originario ricorso del contribuente;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.