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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 01/08/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. dott.ssa Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE RITO LAVORO nella causa civile iscritta al n° 49 /2025 R.G.A.C., Oggetto: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
promossa da:
, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Bari ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Siena Via del Giglio 14, per procura generale ai rogiti Notaio allegata in atti Per_1
ATTRICE INTIMANTE
contro
, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi De CP_1
Angelis ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Siena via della
Sapienza 29, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTO OPPONENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto ritualmente notificato , quale Parte_1
erede di fu , ha convenuto in giudizio per ivi sentir Persona_2 CP_1
accogliere le seguenti conclusioni:” Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Siena, previ gli accertamenti e/o le declaratorie del caso: IN VIA PRINCIPALE: - dichiarare risolto il
1 contratto di locazione inter partes per grave inadempimento (morosità protratta per 35 mensilità come sopra meglio indicate) di parte conduttrice e conseguentemente condannare la stessa a rilasciare
l'immobile di cui è causa libero da persone e vuoto da cose nella piena disponibilità di parte locatrice, fissando ai sensi dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978, n. 392, la data per l'esecuzione del rilascio;
- ingiungere a parte convenuta il pagamento dei canoni di locazione già scaduti alla data odierna, per complessivi euro 35.000,00 relativi alle 35 mensilità non pagate, oltre ai canoni e spese ulteriori a scadere dalla data odierna fino all'effettivo rilascio, oltre interessi, spese e competenze del presente giudizio..”.
Si è costituito in giudizio contestando recisamente le avverse CP_1
domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Che l'Ill.mo
Sig. Giudice del Tribunale di Siena voglia: a)- In via preliminare Respingere la
richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc, essendo l'opposizione
fondata su prova scritta e sussistendo in ogni caso gravi motivi contrari. b)- Nel
merito, previo mutamento del rito e fissazione dell'udienza di discussione con termine per il deposito di memorie integrative, in accoglimento dell'opposizione
proposta, respingere la domanda di risoluzione perché infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso con vittoria di spese di lite, oltre spese generali e CPA come per
legge..”.
In sede di convalida di sfratto il giudice con ordinanza del 11.01.2025 ha ordinato il rilascio dell'immobile entro 60 giorni dalla convalida, disposto il mutamento di rito ed assegnato termine per l'introduzione della fase prodromica ostativa, ha, inoltre assegnato termine per il deposito delle memorie integrative e disposto l'assegnazione tabellare del giudizio di merito alla sottoscritta.
La causa è stata, quindi istruita mediante produzione documentale ed all'udienza del 20.05.2025 il nuovo giudice assegnatario ritenuta la causa pronta e
2 matura per la decisione su base documentale ha rinviato per discussione e contestuale decisione all'udienza del 31 luglio 2025, da tenersi ex art. 127ter c.p.c., formulando un'offerta ex art. 185bis c.p.c. ed assegnando termine per note concesse anche ai fini della discussione.
Nei termini assegnati le parti hanno dichiarato di non aderire alla proposta ex art. 185bis c.p.c. del giudice e depositato le note autorizzate ed il giudice ha deciso la stessa in data 1.08.2025 come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di convalida di sfratto per morosità intimata dalla parte attrice alla parte convenuta con contestuale condanna di al pagamento della complessiva somma di euro 35.000,00 CP_1
per i canoni scaduti, oltre ai canoni, spese ulteriori ed interessi legali a scadere dalla notifica dell'intimazione di sfratto fino all'effettivo rilascio.
Si è costituito confermando il mancato pagamento dei canoni CP_1
richiesti assumendo che in relazione al periodo dal novembre 2021 al maggio 2024
con scrittura privata successiva intercorsa fra e fu le CP_1 Persona_2
parti avevano concordato la sospensione del pagamento del canone di locazione fissato in 8.400,00 euro annui e dando atto di aver provveduto con bonifico del
7.01.2025 a sanare le mensilità da giugno 2024 a dicembre 2024 sanando la presunta morosità e chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Nelle memorie integrative autorizzate parte intimante ha contestato la riferibilità della scrittura privata depositata ex adverso al contratto per cui è causa riferendosi ad altro e diverso contratto che nulla ha a che vedere con quello oggetto di intimazione di sfratto insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma
3 dell'ordinanza di rilascio con condanna di al pagamento della somma CP_1
richiesta e precisata in atti
Questi in estrema sintesi i fatti di causa.
Sulla riferibilità della scrittura privata depositata in atti al contratto per
cui è giudizio
L'opposizione proposta dal è palesemente infondata e deve CP_1
essere disattesa e respinta per quanto segue.
La mera lettura della scrittura privata depositata da parte convenuta e del contratto sulla base del quale è stata chiesta la convalida di sfratto per morosità
evidenzia che la suddetta scrittura NON si riferisce al contratto per cui è giudizio.
Ciò emerge in maniera palese non solo dai riferimenti temporali dei due atti, ma soprattutto dai codici identificativi del contratto cui la scrittura privata si riferisce che non è e non può essere quello per cui è causa.
Da dette circostanze documentali ne consegue che il bonifico disposto in data
7.1.2025, che peraltro non ha sanato la morosità pregressa e relativa alla scrittura privata, non può in alcun modo andare a scomputo delle somme dovute in relazione al contratto per cui è causa.
L'opposizione proposta, pertanto, è palesemente infondata e deve essere disattesa e respinta dovendosi rilevare che in violazione di quanto già disposto dal giudice in sede di convalida l'immobile non è stato rilasciato nei 60 giorni dal
11.01.2025 e che pertanto persiste alla data odierna un'occupazione dell'immobile sine titulo.
Del resto, il grave inadempimento consistente nella discrezionale, unilaterale ed ingiustificata decisione di sospendere il pagamento del canone dovuto costituisce
4 un grave inadempimento contrattuale che giustifica la risoluzione richiesta da Pt_1
[...]
Per le dette considerazioni, quindi accoglie la domanda della parte intimante e per l'effetto dichiara risolto il contratto di locazione intercorso per grave inadempimento della parte intimata e per l'effetto condanna al CP_1
pagamento della somma di €. 35.000,00 quale somma dovuta alla data di introduzione del giudizio nonché al pagamento della medesima cifra pattuita come canone di locazione da detta data fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, che non ha visto istruttoria, quindi,
in complessivi €. 6.069,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie la domanda dell'intimante ed accertato il grave inadempimento della parte intimata dichiara risolto il contratto de quo e condanna
[...]
al pagamento della complessiva somma di €. 35.000,00, nonché CP_1
al pagamento del canone mensile contrattualmente previsto dalla data di notifica dell'atto di intimazione fino all'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
5 - visto l'art. 91 c.p.c. condanna al pagamento in favore di CP_1
delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi Parte_1
€. 6.069,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena lì 1 agosto 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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