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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2853/2023
vertente tra
Parte_1
LUIGI e avv. VILLANI GIORGIA)
Parte appellante contro
CP_1
SORDILLO IC)
Parte appellata
Controparte_2
(Avv. BARONE CAROLINA)
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4777/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 11.5.2023, non notificata
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da in Parte_1 opposizione all'intimazione di pagamento n. 09720229019975133/000 riferita ad avviso di addebito per crediti , notificata il 31.05.2022. CP_1
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione richiamando l'art. 68 Decreto Legge 18/2020 come da ultimo modificato, al comma 1 prevede infatti che ” Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, precisando che la sospensione aveva iniziato ad operare dal mese di marzo 2020 e fino al 31/08/2021.
Ha altresì ritenuto correttamente notificato l'avviso di addebito presupposto alla intimazione di pagamento in oggetto sul rilievo che “il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento di cui all'art.215 cpc: mentre quest'ultimo, laddove l'istanza di verificazione non sia proposta o abbia esito negativo, preclude l'utilizzabilità della scrittura il disconoscimento della conformità della copia all'originale non impedisce al giudice il ricorso ad altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, al fine di apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass.4395/2004). Nel caso di specie la conformità delle copie all'originale è corroborata dalla natura dei soggetti istituzionali da cui provengono - che rende del tutto inverosimile una volontaria alterazione del documento - dalla rispondenza ai comuni modelli di notificazione a mezzo posta, nonché dallo stesso comportamento processuale della parte opponente che ha effettuato il disconoscimento in maniera esplorativa, in difetto di qualsiasi contestazione specifica, semplicemente ipotizzando una non corrispondenza tra fronte e retro dell'avviso di ricevimento ( cfr. Cass.10855/10).”
Avverso detta sentenza ha interposto appello il Pt_1
Si sono costituiti ed resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, l' altresì CP_1 CP_2 CP_2 sollevando eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dello stesso e, in via solo subordinata (e finalizzata al pagamento delle spese), eccezione di carenza di legittimazione passiva (“in caso di accoglimento anche parziale del gravame, tenere indenne l' Controparte_2
dal pagamento delle spese di lite stante la carenza di legittimazione passiva, il buon
[...] operato ed il rispetto della normativa in materia”).
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 434 cpc in punto di specificità dei motivi di gravame, atteso che tale norma non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, evidenzia nel suo complesso le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
Ciò premesso, e venendo al merito, l'appellante formula i seguenti motivi di appello:
I) omessa notifica avviso di addebito: Violazione dell'art. 617 c.p.c., 2719 c.c. e 214 e ss. c.c. il Tribunale avrebbe dovuto annullare l'intimazione opposta per omessa notificazione dell'atto presupposto. Il ricorrente aveva infatti disconosciuto ex art. 2719 c.c. la conformità all'originale del documento 3) depositato dall' ovvero l'avviso di ricevimento dell'avviso di addebito , atteso che il fronte CP_1 non era riconducibile al retro;
il ricorrente aveva poi disconosciuto ex art. 215 c.p.c. la sottoscrizione apposta in luogo del ricevente apocrifa, e richiesto la produzione in giudizio dell'originale. Il giudice aveva errato nel ritenere il disconoscimento inefficacie ed aveva pretermesso l'avvenuto disconoscimento della sottoscrizione, cui sarebbe dovuta seguire l'istanza di verificazione da parte CP_ dell' che intendeva avvalersi del documento. Inoltre, erroneamente il giudice aveva ritenuto la conformità “corroborata” dalla “natura dei soggetti istituzionali da cui provengono” i documenti, non esistendo invero alcuna presunzione in tal senso.
II) eccezione di prescrizione Violazione dell'art. art. 3, commi 9 e 10, L 335 del 1995 il credito previdenziale è estinto per decorso del termine quinquennale in assenza di atti interruttivi. Il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere alla esecuzione forzata.
Invero alcuna sospensione della prescrizione poteva operare per il carico di cui alla intimazione opposta poiché, in relazione alla relativa pretesa, non era sospeso alcun termine di pagamento tra l'8.03.2020 e il 31.08.2021, posto che il termine per il pagamento di quanto asseritamente dovuto in base all'avviso di addebito era scaduto decorsi 60 giorni dalla relativa presunta notificazione. Non operando nel caso alcuna sospensione dei termini di pagamento, neppure poteva operare alcuna sospensione della prescrizione. Pertanto, del tutto inconferente il richiamo del Tribunale alla normativa emergenziale ed all'art. 12 d.lgs. 159/2015.
III) Omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione ai motivi di opposizione nn. III, IV e V. Nel caso di specie inoltre, appare di solare evidenza la nullità della sentenza gravata per omessa pronuncia in relazione ai motivi di ricorso, ai quali per brevità integralmente si rimanda per ritenerli qui integralmente riportati e trascritti, in particolare: illegittimità della formazione del (presunto) ruolo successivamente alla (presunta) notificazione dell'avviso di addebito costituendo ciò una illegittima duplicazione del titolo esecutivo relativamente al medesimo asserito diritto e comunque inesistenza del “secondo” titolo esecutivo costituito dal ruolo esattoriale;
eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 46/1999 dalla facoltà di iscrivere a ruolo;
illegittimità del modello utilizzato per la redazione dell'avviso di intimazione – violazione art. 50, comma 3 d.p.r. 602/73 - violazione artt. 21 septies, 3 l 241/1990 e 50 d.p.r.
602/73 - eccezione di inesistenza dei titoli esecutivi, ovvero i ruoli neppure indicati nell'atto impugnato.
Il primo motivo è infondato.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale il disconoscimento ex art. 2712 c.c. deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi idonei ad attestare la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (v. Cass 13/5/2021, n. 12794 e Cass.
2/9/2016, n. 17526).
Nella specie, deve ritenersi del tutto generica la contestazione mossa dal in primo grado, Pt_1 secondo la quale, con riferimento alla notifica dell'avviso, “il fronte non è riconducibile al retro” (v. verbale di udienza 17.11.2022): l'originario opponente non specifica, infatti, le ragioni di tale affermazione, né allega alcun elemento che induca a sospettare che il retro dell'avviso di ricevimento versato in atti non si riferisca al fronte dello stesso documento e che vi sia stato aggiunto artificiosamente. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione in calce all'avviso (che il ricorrente ritiene apocrifa in quanto a lui non riconducibile) va osservato che l'efficacia probatoria privilegiata riconosciuta alla scrittura privata dall'art. 2702 c.c. attiene soltanto a quella proveniente da una delle parti del giudizio, mentre la scrittura proveniente da terzi (quale, appunto, l'avviso con firma apparentemente apposta da persona diversa dal ricorrente) è priva dell'idoneità a costituire prova legale e, pertanto, non può formare oggetto di disconoscimento né di verificazione.
Le scritture di terzi hanno infatti un'efficacia meramente indiziaria, possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito e, in presenza di altre risultanze, concorrere a fondare la decisione del giudizio (Cass.
9.3.2020 n. 6650; Cass. 31.10.2014 n. 23155 in caso - analogo - di sottoscrizione apposta dal portiere dello stabile in calce ad avviso di ricevimento di raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione).
Sotto questo profilo, esclusa la necessità della verificazione della scrittura de qua, non può farsi a meno di rilevare
-che la raccomandata del cui avviso si tratta è stata inviata in via di Grottarossa n. 1282, Roma, ove il ricorrente risiede ed ha il domicilio, ed ove ha, pacificamente, ricevuto la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
-che l'avviso di ricevimento reca sul fronte il numero identificativo che compare nell'avviso di addebito;
-che la firma del ricevente, apposta sul retro dell'avviso de quo, risponde in modo inequivoco a quella di soggetto che il Tribunale di Roma (nella sentenza n. 5329/24, prodotta in Per_1 appello dall' e riguardante l'impugnazione da parte del di altra e diversa intimazione CP_1 Pt_1 di pagamento che ha come atto presupposto, tra gli altri, anche il suddetto avviso) indica come portiere dello stabile di via Grottarossa n. 1282 in cui, come visto, il abita. Pt_1
Pertanto, anche in mancanza di verificazione, e tenuto conto del complesso degli elementi in atti, deve ritenersi regolarmente eseguita la notifica dell'avviso di addebito sotteso all'opposta intimazione di pagamento.
Anche il motivo sulla prescrizione è infondato.
Osserva la Corte che il termine di 60 giorni è un termine per il pagamento, che - in quanto tale - non va confuso con il termine di prescrizione e che, ad ogni modo, non è destinato ad incidere sulla sua decorrenza.
Pertanto, correttamente il primo giudice ha individuato il dies a quo della prescrizione nel momento della notifica dell'avviso di addebito (18.4.2016) e ha poi applicato la sospensione del termine stesso previsto dalla normativa del periodo emergenziale (dall'8.3.2020 al 31.08.2021), desumendone il mancato decorso della prescrizione alla data di notifica dell'intimazione di pagamento del 31 maggio 2022.
Le ulteriori contestazioni relative ai vizi formali degli avvisi impugnati non possono trovare accoglimento in questa sede in quanto inammissibili, stante la mancata impugnazione nei termini di legge degli atti de quibus, nonostante la regolarità della relativa notifica.
Ne deriva la spettanza all' dell'importo di cui all'opposto avviso di addebito, sotteso all'atto CP_1 impugnato.
Va infine ritenuta la totale infondatezza dell'eccezione di carenza di ius postulandi dell' CP_2 sollevata dal nelle note di trattazione scritta. Pt_1
Lamenta l'appellante che la procura depositata risulta sottoscritta solo dal legale Avv. Barone e non anche dal soggetto che avrebbe dovuto conferire il potere di rappresentanza. Il rilievo è smentito per tabulas: la procura all'avv. Barone del 5.8.2022, depositata da CP_2 riporta la firma del Responsabile Atti Successivi del Giudizio dell' ( CP_3 [...]
autorizzato per procura speciale atto Not. a conferire il potere di CP_4 Parte_2 rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio): si legge in calce alla delega, riproducendone anche la veste grafica, - Il Responsabile Atti Successivi del Giudizio, Controparte_2
. Controparte_4 L'avv. Carolina Barone poi, apponendo la dicitura “è autentica” in calce all'atto di conferimento del mandato, con evidente legame, per assetto testuale, tra siffatta dicitura ed il nominativo del ha esercitato il suo potere di autenticazione della firma apposta in calce alla procura CP_4 rilasciata in suo favore.
Sulla base di quanto fin qui esposto, l'appello va respinto.
Assorbito l'esame sulla carenza di legittimazione passiva dell' CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del grado, che liquida in favore di ciascuna parte appellata in euro 2.000,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e
Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
Dott. Alberto Celeste