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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1003 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 stessa ex art. 86 c.p.c., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, contumace;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, introdotto nelle forme del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e depositato in data 4.04.2024, l'AVV. Parte_1 conveniva in giudizio il , per sentire Controparte_1 accertare e dichiarare che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata, nell'interesse di anteriormente CP_2 all'introduzione del procedimento n. 1257/2020 R.G. Tribunale di Pisa e, per l'effetto, sentire liquidare a proprio favore il compenso, rideterminato in
€1.310,00 o in altra somma ritenuta congrua ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022. In particolare, per quanto d'interesse, la ricorrente deduceva che:
- con ricorso del 29.12.2020, introduceva, innanzi al Tribunale CP_2 di Pisa – Sezione Lavoro, con l'assistenza tecnica dell'odierna ricorrente, il procedimento n. 1257/2020, al fine di ottenere la condanna dell' CP_3
a corrispondere in suo favore l'indennità di disoccupazione NASpI nella misura pari ad € 2.944,95 o in quella risultante all'esito dell'espletanda istruttoria;
- prima del deposito del suddetto ricorso, in data 29.12.2020, CP_2 avanzava domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato all'Ordine degli Avvocati di Pisa mediante la piattaforma Gratuito Patrocinio Telematico, domanda che veniva allegata all'atto introduttivo del procedimento n. 1257/2020;
- con delibera n. 22/2021 del 15.01.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, veniva ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato e tale delibera veniva depositata nel fascicolo telematico in data 21.01.2021;
- il procedimento n. 1257/2020 si concludeva con sentenza n. 126/2024 del 26.03.2024, con cui il giudice accoglieva in toto le domande del ricorrente CP_2
- con successivo provvedimento del 28.03.2024, il giudice liquidava i compensi del difensore, riconoscendo a suo favore l'importo di €900,00,
“solo per le attività poste in essere dopo l'ammissione della parte al patrocinio dello Stato”;
- il suddetto decreto ha affermato un principio errato, atteso che i compensi dovuti al difensore sono da liquidare avuto riguardo all'attività svolta fin dal momento successivo al deposito dell'istanza di ammissione al beneficio, motivo per cui l'Avv. instaurava l'odierno giudizio di CP_2 opposizione a tale decreto.
2. All'udienza del 20.02.2025, verificata la regolarità della notificazione, veniva dichiarata la contumacia del e veniva fissata la Controparte_1 discussione orale della causa.
3. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. L'art. 109 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono “dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. Alla lettera della legge si è conformata, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità, affermando che “gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effet ti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale” (Cass. civ. ordinanza n. 3050/2021). Nel caso di specie, invece, il decreto di liquidazione opposto, preso atto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto CP_2
“di dover liquidare i compensi al difensore solo per le attività poste in essere dopo l'ammissione della parte al patrocinio dello Stato”. Tale provvedimento è, dunque, censurabile nella parte in cui non ha liquidato i compensi per le attività svolte dal difensore prima dell'ammissione al beneficio, a far data dalla presentazione dell'istanza presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Parte ricorrente ha provato, mediante le produzioni documentali (doc. 12 e 13 allegati al ricorso), che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per CP_2
è stata presentata in data 29.12.2020.
[...]
Pertanto, il compenso dovuto alla ricorrente deve essere rideterminato tenuto conto delle attività difensive svolte fin dal 29.12.2020. Rilevato che il compenso spettante al difensore non può essere superiore alla metà dei valori medi dei parametri di cui alla Tabella A del D.M. n. 55/2014 o inferiore alla metà dei minimi tariffari (v. ordinanza n. 201 del 18.05.2006 e ordinanza n. 350 del 15-29.07.2005 della Corte costituzionale) e che detto compenso dovrà essere ridotto della metà (artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002), il Tribunale reputa congruo riconoscere la somma di € 1.313,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuta. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...] 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del 29.03.2024, liquida in favore dell'Avv. Parte_1
l'importo di € 1.313,00 per compensi, oltre accessori di legge;
2) condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida in € 852, per Parte_1 onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Giudice, rientrato dalla camera di consiglio, ha dato lettura della seguente sentenza depositata telematicamente:
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1003 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso ex art. 170 D.P.R. 115/2002, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé Parte_1 C.F._1 stessa ex art. 86 c.p.c., con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo pec
Email_1
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, contumace;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.06.2025 parte attrice ha discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, introdotto nelle forme del ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. e depositato in data 4.04.2024, l'AVV. Parte_1 conveniva in giudizio il , per sentire Controparte_1 accertare e dichiarare che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata depositata, nell'interesse di anteriormente CP_2 all'introduzione del procedimento n. 1257/2020 R.G. Tribunale di Pisa e, per l'effetto, sentire liquidare a proprio favore il compenso, rideterminato in
€1.310,00 o in altra somma ritenuta congrua ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022. In particolare, per quanto d'interesse, la ricorrente deduceva che:
- con ricorso del 29.12.2020, introduceva, innanzi al Tribunale CP_2 di Pisa – Sezione Lavoro, con l'assistenza tecnica dell'odierna ricorrente, il procedimento n. 1257/2020, al fine di ottenere la condanna dell' CP_3
a corrispondere in suo favore l'indennità di disoccupazione NASpI nella misura pari ad € 2.944,95 o in quella risultante all'esito dell'espletanda istruttoria;
- prima del deposito del suddetto ricorso, in data 29.12.2020, CP_2 avanzava domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato all'Ordine degli Avvocati di Pisa mediante la piattaforma Gratuito Patrocinio Telematico, domanda che veniva allegata all'atto introduttivo del procedimento n. 1257/2020;
- con delibera n. 22/2021 del 15.01.2021 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, veniva ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato e tale delibera veniva depositata nel fascicolo telematico in data 21.01.2021;
- il procedimento n. 1257/2020 si concludeva con sentenza n. 126/2024 del 26.03.2024, con cui il giudice accoglieva in toto le domande del ricorrente CP_2
- con successivo provvedimento del 28.03.2024, il giudice liquidava i compensi del difensore, riconoscendo a suo favore l'importo di €900,00,
“solo per le attività poste in essere dopo l'ammissione della parte al patrocinio dello Stato”;
- il suddetto decreto ha affermato un principio errato, atteso che i compensi dovuti al difensore sono da liquidare avuto riguardo all'attività svolta fin dal momento successivo al deposito dell'istanza di ammissione al beneficio, motivo per cui l'Avv. instaurava l'odierno giudizio di CP_2 opposizione a tale decreto.
2. All'udienza del 20.02.2025, verificata la regolarità della notificazione, veniva dichiarata la contumacia del e veniva fissata la Controparte_1 discussione orale della causa.
3. La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento. L'art. 109 del d.P.R. 115/2002 stabilisce che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono “dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”. Alla lettera della legge si è conformata, in più occasioni, la giurisprudenza di legittimità, affermando che “gli effetti dell'amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell'art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effet ti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell'istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'ordine professionale” (Cass. civ. ordinanza n. 3050/2021). Nel caso di specie, invece, il decreto di liquidazione opposto, preso atto dell'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato, ha ritenuto CP_2
“di dover liquidare i compensi al difensore solo per le attività poste in essere dopo l'ammissione della parte al patrocinio dello Stato”. Tale provvedimento è, dunque, censurabile nella parte in cui non ha liquidato i compensi per le attività svolte dal difensore prima dell'ammissione al beneficio, a far data dalla presentazione dell'istanza presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Parte ricorrente ha provato, mediante le produzioni documentali (doc. 12 e 13 allegati al ricorso), che l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per CP_2
è stata presentata in data 29.12.2020.
[...]
Pertanto, il compenso dovuto alla ricorrente deve essere rideterminato tenuto conto delle attività difensive svolte fin dal 29.12.2020. Rilevato che il compenso spettante al difensore non può essere superiore alla metà dei valori medi dei parametri di cui alla Tabella A del D.M. n. 55/2014 o inferiore alla metà dei minimi tariffari (v. ordinanza n. 201 del 18.05.2006 e ordinanza n. 350 del 15-29.07.2005 della Corte costituzionale) e che detto compenso dovrà essere ridotto della metà (artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002), il Tribunale reputa congruo riconoscere la somma di € 1.313,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, se dovuta. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022 tenuto conto della natura e del valore della lite, nonché del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...] 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione del 29.03.2024, liquida in favore dell'Avv. Parte_1
l'importo di € 1.313,00 per compensi, oltre accessori di legge;
2) condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite in favore di che liquida in € 852, per Parte_1 onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri