Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'udienza cartolare del 23/12/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6199/2022 del Ruolo generale a.c. vertente TRA nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
LAURETTA ALESSANDRO, presso il cui studio elett.te domiciliata in in Torre Annunziata alla piazza M. R. Imbriani n. 5 ricorrente
E CP_
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.to
AZZANO STEFANO , con cui elett.te domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in CP_ contraddittorio con l' il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare sulla sua pensione SOCOM n. 38522361, spettante in qualità di vedova totalmente e permanentemente inabile al proficuo lavoro.
La ricorrente ha sostenuto, con varie argomentazioni, il proprio diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare , beneficio previsto dalla L. n. 153/88, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668 del 20/08/1996. CP_ L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto con varie argomentazioni. Ciò premesso, si osserva che la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata. Nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto che, da luglio 2020, è titolare Parte_1 della pensione di reversibilità categoria SOCOM (certificato n. 38522361), liquidata con il sistema della contribuzione autonoma della gestione “COMMERCIANTI”, trattandosi di pensione al superstite liquidata a carico della gestione esercenti attività commerciali. La Legge n. 153/88 richiamata dalla sentenza n. 7668/96 della Suprema Corte, disciplina l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) , che viene riconosciuto, come afferma la citata sentenza, “ai soggetti titolari di pensione di reversibilità con contributi versati esclusivamente nella Gestione Lavoratori Dipendenti” (pensioni categoria SO, ossia pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Secondo quanto previsto dalla legge, tuttavia, alcune categorie di lavoratori sono escluse dalla normativa sull'Assegno al Nucleo Familiare (ANF). In particolare, si tratta dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti (cd. lavoratori autonomi dell'agricoltura), per i quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari (AF), nonché dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cd. pensionati da lavoro autonomo) ai quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione. Ebbene, come specificato dalla normativa previgente, l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) spetta ai titolari di pensione indiretta derivante esclusivamente da contribuzione da lavoro
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Nel caso di specie, la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità categoria SOCOM liquidata con il sistema della contribuzione autonoma della gestione “COMMERCIANTI”, pertanto, alla stessa non spetta l'Assegno al Nucleo Familiare. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e l'obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 15/11/2022 nei Parte_1 CP_ confronti dell' così provvede: a)rigetta la domanda;
b)compensa le spese di lite. Così deciso in Torre Annunziata il 06/05/2025 Il Tribunale Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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