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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17038 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. FRANCESCO GILIBERTI presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 C.F._2 in atti, dall'avv. BARBELLA GEMMA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/09/2024 , nato a [...], il Parte_1
29/06/1979 e , nata a [...] il [...], premettendo: Parte_2 di aver contratto matrimonio in Napoli il 25/06/2007; che dal matrimonio erano nati due figli: e entrambi nati in data Per_1 Per_2
01/10/2007; rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“A-) i coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia la loro residenza e il domicilio, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di residenza e/o di domicilio;
B-) i coniugi convengono l'affidamento condiviso dei figli minori e , i Per_2 Per_1 quali avranno collocamento privilegiato dalla madre;
C-) considerata l'età dei figli, il sig. terrà con sé i figli quando vorrà, Parte_1 concordando con loro gli incontri settimanali compatibilmente con le esigenze di vita e di studio dei minori.
Inoltre, i minori staranno con il padre nei fine settimana alternati con la madre dal venerdì pomeriggio alla domenica dopo cena;
- il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio, il giorno di pasqua degli anni dispari;
il 25 dicembre, il 1 gennaio, lunedì in Albis degli anni pari secondo il regime dell' alternanza tra i coniugi;
- la festa della mamma, i minori resteranno con la mamma;
- il 19 marzo, i minori trascorreranno la giornata col papà;
- i figli poi trascorreranno la ricorrenza del compleanno con il genitore festeggiato;
- i minori trascorreranno le vacanze estive, nel mese di agosto, con un genitore dal 1 al 15 agosto e con l'altro dal 16 al 31 agosto ad anni alterni dandosi reciproca comunicazione entro il
31 maggio di ciascun anno.
Entrambi i genitori allorché avranno con sé i figli per un periodo continuativo si obbligano
a comunicarsi tra di loro l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo ove si recheranno con i minori.
D-) il Sig si obbliga a versare alla sig.ra la somma di € 700,00 mensili, Parte_1 Pt_2 di cui € 500,00 per assegno di mantenimento dei figli minori, € 250,00 per ciascun figlio, ed €
200,00 quale contributo per l'affitto della casa da corrispondere con bonifico bancario;
E-) il contributo al mantenimento verrà corrisposto ogni 4 del mese tramite bonifico sul conto corrente della sig.ra : l'importo andrà rivalutato a far data dall'anno successivo Pt_2 alla data di sottoscrizione del presente ricorso, in misura pari alla variazione dell'indice dei
2 prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'Istat e pubblicate sulla
G.U.
F-) cadranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie così come regolate nel protocollo d' intesa tra il Tribunale di Napoli e Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Napoli del 7/3/18 .
G-) I dichiarano reciprocamente assenso per il rilascio e/o il rinnovo del Per_3 passaporto per sé e per i figli minori per l'espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.70, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2007); Parte_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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