Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 17482/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di LI, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17482/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in LI alla Riviera di Chiaia 180 presso Parte_1
l'avv. Simona De Martino, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE E
Condominio in LI, Via Francesco Crispi 74, in persona dell'amministratore con studio professionale in LI in LI alla Via G. Bausan 11 Controparte_1
CONVENUTO
Nonché
e , elettivamente domiciliati in LI alla Via Controparte_2 Controparte_3
G. Bausan 36 presso gli avv.ti Attilio Doria e Riccardo Maria Raimondi, dai quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa d'intervento
INTERVENTORI
Oggetto: Opposizione a delibera condominiale pagina 1 di 4
La delibera condominiale impugnata va annullata.
ha convenuto nel presente giudizio il Condominio in LI, Via Parte_1
Francesco Crispi 74, chiedendo di dichiarare nulla e/o annullare e/o dichiarare inesistente e/o illegittima la delibera del 22/4/2022 assunta dall'assemblea del Condominio convenuto sul 3° capo all' OdG, con vittoria delle spese di lite;
il Condominio convenuto è rimasto contumace;
sono intervenuti in giudizio
[...]
e , chiedendo di rigettare l'opposizione e condannare CP_2 Controparte_3
a risarcire i danni che avrebbe subito a causa del ritardo nella Pt_1 CP_3 installazione dell'impianto ascensore prevista colla delibera impugnata, ritardo dovuto alla formulata opposizione, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dall'ing. ora la causa va Persona_1 decisa. Con la deliberazione impugnata da , l'assemblea del Condominio in Parte_1
LI, Via Francesco Crispi 74, ha approvato la richiesta del condomino CP_3
di poter installare un elevatore dal cortile condominiale al balcone lato Nord
[...] dell'appartamento in comproprietà tra lui e per rimuovere Controparte_2 barriere architettoniche che gli impedirebbero di accedere a tale immobile, trovandosi egli in condizione di handicap grave. Il Condominio non si è costituito a seguito dell'impugnazione, ma sono intervenuti e sia quali condomini sia CP_2 CP_3 quali comproprietari esclusivi di un appartamento nell'edificio di Via Crispi 74, chiedendo sia di rigettare l'opposizione, sia di condannare gli opponenti a risarcire i danni da loro subiti quali proprietari esclusivi a causa del ritardo nella esecuzione della delibera impugnata, a causa appunto dell'opposizione. Come affermato da Cass. 2636/2021, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento - che nel caso sia a favore del condominio, siccome volto a sostenere la validità della delibera impugnata, va qualificato come adesivo dipendente “ e dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata … stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell'amministratore nei giudizi relativi all'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea”. Secondo l'attore, tale intervento adesivo dipendente sarebbe inammissibile, essendo la parte che si intenderebbe sostenere in giudizio, ossia il , rimasta Controparte_4 contumace, e dunque non potendo gli interventori compiere alcun atto di impulso processuale. C'è però che i sono interessati al rigetto Controparte_5 dell'opposizione anche quali proprietari della unità immobiliare che sarebbe beneficiata dalla esecuzione della delibera impugnata, tanto che hanno proposto domanda di risarcimento per il ritardo nell'eseguire la deliberazione che l'opposizione può loro provocare – e pertanto vanno qualificati anche come interventori adesivi autonomi, rispetto ai quali la contumacia di una delle parti è certamente irrilevante. In ogni caso, a pagina 2 di 4 parte la predetta domanda di risarcimento, gli interventori non hanno compiuto alcun atto d'impulso processuale, essendosi limitati a svolgere argomentazioni e produrre documenti nei termini richiesti dalla parte attrice, per cui hanno svolto una mera funzione di sostegno della posizione del Condominio, che non si vede per quale ragione debba essere preclusa, pur essendo il Condominio rimasto contumace: l'art. 105 cpc non vieta l'intervento adesivo dipendente in favore della parte contumace. Con un primo motivo d'opposizione, sostiene che la deliberazione del 22/4/2022 Pt_1 sul 3° capo all'Ordine del Giorno impugnata vada annullata, per non essere egli mai stato convocato a parteciparvi, come invece previsto dall'art. 1136.6 cc e dall'art. 66 disp.att. cc, nonché dall'art. 32 del Regolamento del Condominio convenuto. Per dimostrare che il condominio sia stato regolarmente convocato, gli interventori Pt_1 hanno depositato un avviso di ricevimento di una società di servizi postali autorizzata con licenza del Ministero dello Sviluppo Economico, Posta Express, attestante che nelle date del 6/4/2022 e dell'8/4/2022 il in LI (tramite Controparte_4
l'amministratore tentò di far pervenire una raccomandata a e CP_1 Parte_1
(proprio all'indirizzo di LI, ), ma in entrambe le date il CP_6 Controparte_4 destinatario risultò assente;
sulla cartolina, firmata da un soggetto qualificato come
“addetto alla distribuzione” vi sono poi due timbri tondi incomprensibili e una stampigliatura: “compiuta giacenza postaexpress ag. LI 8”; oltre a ciò vi è un foglio non firmato in cui si legge di una raccomandata EX (il cui numero identificativo corrisponde a quello presente sull0'avviso di ricevimento di cui si è appena detto) accettata il 5/4/2022, “Non consegnata/Assenza destinatario/In Giacenza” il 6 e l'8/4/2022, e “Non consegnata/Compiuta giacenza/Resa al Mittente” il 9/5/2022. La documentazione prodotta dagli interventori non è sufficiente a dimostrare che l'attore sia stato regolarmente convocato all'assemblea del 22/4/2022: non risulta infatti che la raccomandata in questione sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario, tramite un avviso di giacenza che lo abbia posto in condizione di sapere che il plico era disponibile presso un ufficio postale. Se non viene immesso un avviso nella cassetta postale del destinatario, oppure se un avviso non viene affisso alla porta della sua abitazione, egli non può sapere che si è tentato di recapitargli un plico, e che potrà ancora ritirarlo in un determinato luogo per un certo periodo di tempo. Sono gli stessi interventori a citare il seguente principio giurisprudenziale, enunciato da Cass. 23396/2027 e confermato poi da Cass. 8275/2019: “In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile ratione temporis), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro.” (per inciso, l'attuale formulazione dell'art. 66 disp.att.
pagina 3 di 4 cc differisce da quello vigente quando vennero emesse le due pronunce sopra riportate, in quanto prevede nuove modalità per convocare l'assemblea condominiale, ma per quanto concerne la convocazione mediante raccomandata AR, il principio di diritto è ancora attuale). Quindi, la raccomandata deve ritenersi consegnata al destinatario assente, nel momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza: in questo caso, però, non risulta che l'avviso di giacenza sia stato rilasciato. Successivamente alle due pronunce sopra riportate, Cass. 20273/2022 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto invalida la convocazione del condomino, laddove era stato prodotto un avviso di ricevimento che attestava che il destinatario era assente al tentativo di recapito, nonché la
“compiuta giacenza”, senza comprovare che fosse stato rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, di per sé idoneo a consentirne il ritiro: esattamente come nel caso che qui si esamina. Conseguentemente a quanto sin qui argomentato, l'opposizione va accolta, e la delibera impugnata va annullata, in quanto l'attore non è provato che l'attore sia stato convocato per partecipare all'assemblea che adottò la deliberazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (valore tra euro 52001 e 260000, in base al valore dell'impianto elevatore come determinato dal CTU, parametro medio), incluse le spese della consulenza tecnica d'ufficio – che, stante l'esito della lite, è stata disposta inutilmente.
PQM
Il Tribunale di LI, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 17482/2022 RGAC tra:
, attore;
Condominio in LI, Via Francesco Crispi 74, convenuto;
Parte_2
e , interventori;
così provvede: Controparte_2 Controparte_3
1) Annulla la deliberazione impugnata adottata dal Condominio convenuto in data 22/4/2022 sul punto 3 all'Ordine del Giorno;
2) Condanna il Condominio convenuto e gli interventori a rimborsare all'attore ogni somma che questi documenti di aver versato al CTU in base ai decreti di liquidazione in atti;
3) Condanna il Condominio convenuto e gli interventori a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 545 per esborsi ed € 14000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 20/1/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4