Articolo 8 della Legge 29 dicembre 1983, n. 744
Articolo 7Articolo 9
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14 gennaio 1984
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1984, annesso allo stato di previsione; del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 14 gennaio 1984