TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/07/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6653 /2018 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale dell' 8 maggio 2025, promossa da
(p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._3 dall'avv. Giuseppe Lombardo e dall'avv. Pietro Carrozza, giusta procura in atti, opponenti contro (p. iva e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_2 mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angiolella Bottaro, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 07.12.2018, la
[...]
e, nella qualità di fideiussori, Parte_5 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_4 ingiuntivo n. 1682/18 dell'11.10.2018, notificato in data 06.11.2018, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 328.606,15, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, a titolo di saldo debitorio dei Controparte_1 rapporti di conto corrente n. 500028812, acceso in data 24.01.2001, n. 30073608, acceso il 22.11.2006 e n. 30073611, acceso il 22.11.2006, presso il Banco di IC S.p.a. (poi , tutti estinti in data 16.03.2012 (con riferimento Controparte_3 ad altro rapporto di cui al rapporto n. 500010132, acceso il 09.06.2005 la pretesa era stata già rinunciata, con conseguente rideterminazione della somma ingiunta, con memorie integrative depositate in sede monitoria). A fondamento dell'opposizione proposta, hanno contestato la mancanza di prova scritta del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito, nel merito, l'illegittima applicazione ai rapporti di conto corrente di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Hanno, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. I fideiussori hanno, altresì, contestato la violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c., la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa ABI, nonché la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza;
hanno chiesto, altresì, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza Controparte_1 dell'opponente dalla facoltà di contestare gli estratti conto ex art. 1832 c.c. e la prescrizione delle pretese avverse, contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione. Con le memorie di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., la banca opposta, cessionaria del credito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie azionate da parte opponente. Espletata c.t.u. contabile sui rapporti oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunto in decisione. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima,
2 ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Sul punto, non può, infatti, essere condiviso quanto eccepito in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Il saldaconto, peraltro, ben può poi assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito anche nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (Cass. Civ., n. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca;
cfr. altresì Cass. Civ., n. 2607/2024 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente,
3 ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito”; conf. Cass. Civ. n. 29415/2020). Va, sempre preliminarmente, rigettata anche l'eccezione avanzata dalla banca opposta di decadenza dell'opponente per effetto della tacita approvazione dei conti correnti a lui inviati durante il rapporto contrattuale. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421; Cass. Civ.,19.03.2007 n. 6514; Cass. Civ., 14.06.2012 n. 9720; conf. Cass. Civ. n. 10043/2023). La giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi usurari che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione dell'opposta deve essere rigettata. Nel merito, l'opposizione azionata da parte opponente è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando i contratti di apertura di conto corrente e gli estratti conto, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e
4 fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta. Quanto alla documentazione prodotta in atti ed agli accertamenti eseguiti, va rilevato che stante la mancanza del contratto relativo al rapporto n. 500010132, ha, precisato, in sede di osservazioni alla bozza di c.t.u., Controparte_1 che “il conto corrente n. 500010132 (già 000000063291, originario 4800 455002475) non è stato oggetto di richiesta del decreto ingiuntivo, così come quantificata nelle note integrative, e pertanto non può essere valutato in sede di opposizione” (pag. 16 della c.t.u.). Il consulente non ha, pertanto, effettuato alcun ricalcolo in relazione al predetto conto, rispetto al quale ha, altresì, dato atto dell'assenza di periodi contabili successivi al 31.12.2010 (pag. 15). Va, poi, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca ai contratti oggetto di causa di interessi usurari, formulata dall'opponente. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
5 l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. Ed invero, in merito deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. Civ., Sez. Un., 20.06.2018, n. 16303; conf. Cass. Civ., 30.11.2022, n. 35190). Alla luce di quanto dedotto, la domanda va, quindi, rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata sommatoria, emergendo dalle stesse allegazioni di parte attrice, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi ove indicati siano singolarmente considerati senza l'aggiunta di commissioni di massimo scoperto (v. all. 09 – prospetto pag. 29 e ss. della c.t.p.). Né è ammissibile la sussistenza della cd. usura oggettiva sopravvenuta. Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, infatti, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
6 qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Va parimenti rigettata l'eccezione di illegittima applicazione di interessi ultralegali. Gli stessi risultano specificamente pattuiti tra le parti con riferimento ai rapporti di cui ai n. 500028812 e n. 30073608 sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Il c.t.u. ha, infatti, osservato che i tassi di interesse attivi e passivi sono stati determinati puntualmente, provvedendo in sede di ricalcolo ad applicare i tassi convenzionali per i rapporti n. 500028812 e n. 30073608 (v. pag. 11 e ss. della c.t.u.). Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). In ordine, invece, al rapporto n. 30073611, il consulente ha dato atto della mancanza di alcuna condizione contrattuale, sicchè lo stesso ha provveduto ad applicare il tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, lett. a, del D.lgs n. 385/93. Sul punto, va rilevato che la banca opposta, solo in sede di osservazioni alla bozza di c.t.u., ha prodotto un documento contrattuale recante condizioni identiche a quelle previste per il contratto n. 30073608 (v. pag. 19), sicchè il consulente correttamente ne ha ritenuto l'inutilizzabilità (“per quanto riguarda la citata ulteriore, e tardiva, produzione documentale, lo scrivente, in assenza dell'opportuna autorizzazione di controparte, la deve ritenere non utilizzabile ai fini del proprio mandato”), alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, secondo la quale, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del previo consenso delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, con la precisazione che dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 21.02.2023, n. 5370, che richiama Cass. Civ., Sez. Un., 01.02.2022, n. 3086, la quale ha statuito che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti
7 limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa
o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”). Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha dato atto della pattuizione nei contratti in atti (n. 500028812 e n. 30073608), sottoscritti dal correntista, di un sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale a condizioni di reciprocità, con la conseguenza che l'applicazione dell'anatocismo deve ritenersi legittima. In ordine, invece, al rapporto n. 30073611, stante la mancanza di alcuna condizione contrattuale, il consulente ha provveduto ad applicare la capitalizzazione semplice (pag. 14). L'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è, invece, fondata. Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
“indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il cor-rentista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è
“legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo
8 scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373). Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato la mancanza di una clausola nei contratti analizzati che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, escludendo dal conteggio ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto applicata dalla banca dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al giugno 2009. In particolare, per il rapporto n. 500028812, ha precisato che “la modalità di calcolo della “commissione di massimo scoperto” non è stata individuata in maniera puntuale e, dall'esame dei movimenti contabili, risulta applicata sull'intero affidamento utilizzato” (pag. 11), mentre per il rapporto n. 30073608
“la modalità di calcolo della “commissione di massimo scoperto” non è stata individuata in maniera corretta, in quanto non risulta indicato il relativo
“periodo di riferimento” (pag. 12). Il consulente ha, poi, riscontrato che non risulta comunicato dalla banca al cliente l'adeguamento della c.m.s. e delle altre commissioni alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis, per entrambi i rapporti in contestazione, provvedendo a ricostruire il saldo del conto, escludendo tutte le commissioni non pattuite. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca opposta, la stessa deve essere accolta alla luce delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico, il quale ha considerato prescritte, in quanto solutorie e, pertanto, insuscettibili di ripetizione, tutte le somme versate dal cliente (in extra fido) in data antecedente al 07.12.2008, in relazione agli interessi, c.m.s. ed altre commissioni non dovute, essendo l'atto di citazione, interruttivo della prescrizione, stato notificato in data 07.12.2018 e non essendovi prova in atti dell'invio di lettere di messa in mora in data antecedente. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di valute fittizie, avendo la stessa formulato le proprie contestazioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico. Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo lo stesso attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza integrativa in atti), il saldo del conto corrente n. 30073611 deve essere ricalcolato, alla data del 16.03.2012, in € 217.949,12 a debito per il correntista, il rapporto n. 30073608, va ricalcolato in € 49.512,00 a
9 credito per il correntista e il saldo del conto n. 500028812 in € 45.851,69 a debito per il correntista. Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione avanzata dai fideiussori in merito alla decadenza della banca dalla fideiussione rilasciata per non aver agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è stata, infatti, oggetto di espressa rinuncia da parte dei fideiussori nell'art. 6 delle fideiussioni del 15.02.2001, del 02.08.2001 e del 28.01.2002 rilasciate da e , ed in Parte_4 Parte_3 quelle del 22.11.2006 rilasciate da e Parte_4 Parte_2 specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. da quest'ultimo (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Quanto poi alla censurata nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, perché conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, secondo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, deve rilevarsi come la stessa sia rimasta sfornita di prova per omessa produzione nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., del modello elaborato dall' nel 2003 e della pronuncia Pt_6 dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441). Sebbene, infatti, trattasi di nullità rilevabile d'ufficio, i presupposti di fatto fondanti la stessa devono esser acquisiti nel giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (Cass. Civ., n. 4867/2024; Cass. Civ., n. 26604/2024) Sul punto, va poi precisato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può in ogni caso trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dagli opponenti deve, pertanto, essere rigettata, avendo questi ultimi affermato la
“nullità della fideiussione ex art. 2, legge 287/1990” (v. pag. 19 della citazione), senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c.
10 l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437). Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate per indeterminatezza dell'oggetto delle stesse e per la violazione degli obblighi informativi. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., infatti, “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”. La giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di osservare che “l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. omnibus, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. Civ., sez. I, 31.01.2017, n. 2492). Ebbene, nel caso di specie, deve affermarsi la legittimità delle fideiussioni in atti, in quanto non solo i contratti del 15.02.2001, del 02.08.2001 e del 28.01.2002 sottoscritti da e , e del 22.11.2006 sottoscritti da Parte_4 Parte_3
e specificano l'ammontare massimo della garanzia Parte_4 Parte_2 prestata (rispettivamente di £ 260.000.000, £ 325.000.000, € 200.000,00 ed € 400.000,00) ma individuano con sufficiente chiarezza nelle operazioni commerciali che intercorreranno tra la garantita e l'istituto bancario le transazioni suscettibili di dare luogo all'escussione della garanzia. Va, poi, rigettata l'eccezione dei fideiussori per la quale la banca avrebbe violato gli obblighi di buona fede e correttezza. Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della configurabilità della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero la mera conoscibilità, da parte del creditore delle condizioni economiche del debitore, ossia dell'indebolimento della garanzia generale del credito del debitore principale. In tema di onere probatorio, la giurisprudenza specifica che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione,
11 abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23422; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Ancona, sez. II, 04.02.2021, n. 160; Tribunale Milano, sez. VI, 16.09.2019, n. 8208; Tribunale Napoli, sez. II, 02.05.2017, n. 4984; conf. Cass. Civ., 23.05.2005, n. 10870; Tribunale Milano, n. 7281/2013). Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi in primo luogo la genericità della doglianza di parte opponente, la quale non ha fornito specifiche indicazioni di circostanze concrete sulle quali fondare la propria censura in ordine dell'omessa informazione da parte della banca nei confronti dei fideiussori circa l'andamento dell'obbligazione principale, non allegando neppure un mutamento in pejus delle condizioni economiche della società debitrice nè specificando da quali elementi dovrebbe inferirsi che l'istituto bancario ne era a conoscenza e le operazioni poste in essere dalla banca per erogare ulteriore credito. A ciò si aggiunga che e risultano dagli atti di Parte_4 Parte_2 causa legali rappresentanti pro tempore. Orbene, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Ne consegue che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e/o socio della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé, quanto al legale rappresentante la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29.11.2019 n. 31227; Cass. Civ., n. 7587/2001; Cass. Civ., n. 3761/2006; Cass. Civ., n. 7444/2017) e quanto al socio e/o al consigliere di amministrazione la presunzione di conoscenza della situazione debitoria, in ragione delle prerogative a questi spettanti di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita. In tale ipotesi, infatti, si presume in capo all'amministratore o al legale rappresentante della società o al socio la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale in cui la stessa versa senza la necessità di una preventiva informazione da parte del creditore. La domanda azionata ai sensi dell'art. 1956 c.c va pertanto integralmente rigettata. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di € 263.800,81, - di
12 cui € 217.949,12, quale saldo negativo del rapporto n. 30073611 ed € 45.851,69, a titolo di saldo negativo del rapporto n. 500028812 - oltre interessi dalla domanda (6.11.18) al soddisfo. La domanda di ripetizione proposta dagli opponenti deve, invece, essere rigettata atteso che è subentrata all'istituto di credito Controparte_1 cessionario solo nel lato attivo del rapporto ceduto e non anche in ordine alle passività o eventuali conseguenze risarcitorie o restitutorie, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione. Ed invero, l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve inevitabilmente essere circoscritta ai rapporti fra il “solvens” e il destinatario del pagamento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il cessionario del credito in blocco ex art. 58 T.U.B. non può, infatti, ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito inerente ad un contratto di conto corrente stipulato dalla banca cedente con parte attrice. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eventuali nullità dello stesso (Cass. Civ., 10.01.2001, n. 575, richiamata da Cass. Civ., 09.07.2014, n. 15610), ma non può rivolgere le medesime contestazioni in via di azione né di eccezione di compensazione nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente (cfr., Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843, ha precisato che “per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”; conf., Cass.
13 Civ., 02.05.2022, n. 13735; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Calabria, 02.11.2022, n. 1224; Tribunale Cosenza, 27.12.2022, n. 2190). Nelle operazioni di cartolarizzazione, il difetto di legittimazione passiva della cessionaria si giustifica, quindi, sia sulla scorta della differenza tra cessione del contratto e cessione del credito, ma anche in base alla considerazione del regime speciale della cartolarizzazione stessa, che rende i crediti oggetto di tali operazioni un vero e proprio patrimonio separato a destinazione vincolata, sicché deve ritenersi la banca cedente legittimata passivamente rispetto alla domanda di ripetizione formulata dall'opponente. Prescindendo dall'eccezione di legittimazione passiva della cessionaria del credito in ordine alle domande di ripetizione di indebito, va, peraltro, osservato che non potrebbe disporsi la condanna al pagamento dell'indebito nei confronti dei fideiussori in assenza di allegazione e deduzione in ordine all'avvenuto pagamento da parte di questi ultimi dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore (a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della banca), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c., consente (…) al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass. Civ., sez. I, 04.12.2019, n. 31653, la quale ha evidenziato che “non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, avendo accertato che per effetto del ricalcolo degl'interessi con esclusione della capitalizzazione trimestrale e rettifica delle valute il saldo finale del conto corrente risultava in attivo, ha condannato la Banca alla restituzione del relativo importo, senza considerare che, a seguito della dichiarazione di fallimento della correntista, unica legittimata alla riproposizione della domanda, il curatore non aveva proseguito il giudizio. Non poteva d'altronde ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla restituzione, non essendo stato allegato nè provato che essi avessero provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della Banca, e dovendosi quindi escludere che fossero legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Brescia sez. I, 15.06.2020, n. 623). Né appare opportuno, per esigenze di economia processuale, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente Controparte_3 come richiesto nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. da parte
14 opponente, la quale non ha formulato nell'atto introduttivo nessuna istanza di chiamata in causa della stessa a si sensi dell'art. 269 c.p.c. Le medesime considerazioni valgono per la domanda risarcitoria e di cancellazione della segnalazione alla centrale rischi. A ciò si aggiunga l'infondatezza comunque nel merito di entrambe. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo gli opponenti fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbero subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitati ad allegare il danno subito. Va, infine, rigettata anche la domanda di accertamento in ordine all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, considerato che la stessa appare generica e che l'opponente non ha fornito prova dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia da parte di soggetto verso il quale la domanda era invero rivolta e che è Controparte_3 estraneo al giudizio. Va, altresì, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dall'opponente in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opposta e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità
15 aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, tenuto conto per parziale accoglimento dell'opposizione vanno compensate in ragione di metà con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della restante metà liquidata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra 260.000,00 e 520.0000,00, Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste definitivamente a carico di parte opposta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6653/2018 R.G., così provvede:
1.accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1682/18, emesso dal Tribunale di Messina in data del 11.10.2018;
2. accerta che il conto corrente n. 30073611 presentava alla data del 16.03.2012 un saldo a debito per il correntista di € 217.949,12 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta della predetta somma, oltre interessi dalla domanda (6.11.18) al soddisfo;
3.accerta che il conto corrente n. 500028812 presentava alla data del 16.03.2012 un saldo a debito per il correntista di € 45.851,69 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' opposta, della predetta somma, oltre interessi dalla domanda (6.11.18) al soddisfo;
4. accerta che il conto corrente n. 30073608 presentava alla data del 16.03.2012 un saldo a credito per il correntista di € 49.512,00;
5. rigetta le altre domande;
7. compensa le spese di lite in ragione di metà con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della restante metà, liquidata in € 5614,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
16 8. pone definitivamente le spese ed onorari di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico dell' opposta. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
17
(p. iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._3 dall'avv. Giuseppe Lombardo e dall'avv. Pietro Carrozza, giusta procura in atti, opponenti contro (p. iva e, per essa, la Controparte_1 P.IVA_2 mandataria in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Angiolella Bottaro, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 07.12.2018, la
[...]
e, nella qualità di fideiussori, Parte_5 Parte_2 Pt_3
e hanno proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_4 ingiuntivo n. 1682/18 dell'11.10.2018, notificato in data 06.11.2018, con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 328.606,15, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di
[...]
quale cessionaria del credito, a titolo di saldo debitorio dei Controparte_1 rapporti di conto corrente n. 500028812, acceso in data 24.01.2001, n. 30073608, acceso il 22.11.2006 e n. 30073611, acceso il 22.11.2006, presso il Banco di IC S.p.a. (poi , tutti estinti in data 16.03.2012 (con riferimento Controparte_3 ad altro rapporto di cui al rapporto n. 500010132, acceso il 09.06.2005 la pretesa era stata già rinunciata, con conseguente rideterminazione della somma ingiunta, con memorie integrative depositate in sede monitoria). A fondamento dell'opposizione proposta, hanno contestato la mancanza di prova scritta del credito e dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto ed eccepito, nel merito, l'illegittima applicazione ai rapporti di conto corrente di interessi ultralegali, usurari, anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e valute fittizie. Hanno, pertanto, chiesto la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e, in via riconvenzionale, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti. I fideiussori hanno, altresì, contestato la violazione dell'art. 1957 c.c. e dell'art. 1956 c.c., la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa ABI, nonché la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza;
hanno chiesto, altresì, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
costituendosi in giudizio, ha eccepito la decadenza Controparte_1 dell'opponente dalla facoltà di contestare gli estratti conto ex art. 1832 c.c. e la prescrizione delle pretese avverse, contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione. Con le memorie di cui all'art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., la banca opposta, cessionaria del credito, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie azionate da parte opponente. Espletata c.t.u. contabile sui rapporti oggetto di causa, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. ed assunto in decisione. Va, preliminarmente, rilevato, ai fini della decisione, che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio (cfr. tra le tante, Cass. Civ. n. 5055/1999; Cass. Civ. n. 15186/2004; Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale “l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio, mentre spetta all'opponente convenuto sostanziale la prova dei fatti estintivi o impeditivi (Cass. 5844/2006; Cass. 17371/2003). La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima,
2 ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto. A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo e di prova scritta del credito dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione. Sul punto, non può, infatti, essere condiviso quanto eccepito in ordine all'irrilevanza dell'estratto di conto corrente certificato ex art. 50 T.U.B. prodotto, il quale riveste, nel giudizio monitorio, piena efficacia probatoria. In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario va, infatti, distinta la fase monitoria nella quale è ormai pacifica l'idoneità dell'estratto di saldaconto, dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnato dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili, e il successivo giudizio contenzioso di opposizione instaurato dal cliente, nel quale spetta all'istituto di credito, in caso di contestazione, produrre l'ordinario estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca (cfr., Cass. Civ., 23.01.2023, n. 1892; Cass. Civ., 24.12.2020, n. 29577; Cass. Civ., 19.10.2016, n. 21092; Cass. Civ., 03.05.2011, n. 9695; v. anche nella giurisprudenza di merito, tra le atnte, Tribunale Crotone, sez. I, 02.03.2022, n. 194, secondo il quale, “il saldaconto certificato ex art 50 T.U.B. è idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 c.p.c. e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, avendo dunque valore probatorio limitato alla sola fase monitoria”). Il saldaconto, peraltro, ben può poi assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito anche nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., allorquando l'opponente non abbia in modo specifico contestato la conformità di detto saldaconto alle scritture contabili della banca, limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle sue singole voci, nonché avuto riguardo al suo complessivo comportamento processuale (Cass. Civ., n. 12818/24; in tema di necessaria contestazione delle risultanze di cui alle riproduzioni della banca;
cfr. altresì Cass. Civ., n. 2607/2024 secondo cui “ne deriva che, in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite, in relazione alla loro conformità a quelli conservati nell'archivio (cartaceo o digitale che sia) della banca, va affermata l'applicabilità alla stampa della pagina web contenente le movimentazioni del conto corrente de quo, del principio della presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente,
3 ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni in proposito”; conf. Cass. Civ. n. 29415/2020). Va, sempre preliminarmente, rigettata anche l'eccezione avanzata dalla banca opposta di decadenza dell'opponente per effetto della tacita approvazione dei conti correnti a lui inviati durante il rapporto contrattuale. Per costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23421; Cass. Civ.,19.03.2007 n. 6514; Cass. Civ., 14.06.2012 n. 9720; conf. Cass. Civ. n. 10043/2023). La giurisprudenza ammette pacificamente la possibilità di contestare l'illecita applicazione sia degli interessi usurari che della capitalizzazione trimestrale degli interessi, oltre che l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto anche dopo che sia trascorso il termine per contestare le risultanze degli estratti conto, con la conseguenza che l'eccezione dell'opposta deve essere rigettata. Nel merito, l'opposizione azionata da parte opponente è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi che seguono. In omaggio ai principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento: al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando i contratti di apertura di conto corrente e gli estratti conto, su cui si fonda la pretesa monitoria, sicchè non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale senza negare il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e
4 fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati, né contestato nel merito la debenza della somma ingiunta. Quanto alla documentazione prodotta in atti ed agli accertamenti eseguiti, va rilevato che stante la mancanza del contratto relativo al rapporto n. 500010132, ha, precisato, in sede di osservazioni alla bozza di c.t.u., Controparte_1 che “il conto corrente n. 500010132 (già 000000063291, originario 4800 455002475) non è stato oggetto di richiesta del decreto ingiuntivo, così come quantificata nelle note integrative, e pertanto non può essere valutato in sede di opposizione” (pag. 16 della c.t.u.). Il consulente non ha, pertanto, effettuato alcun ricalcolo in relazione al predetto conto, rispetto al quale ha, altresì, dato atto dell'assenza di periodi contabili successivi al 31.12.2010 (pag. 15). Va, poi, rigettata l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca ai contratti oggetto di causa di interessi usurari, formulata dall'opponente. Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
5 l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597). Traslando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice appaiono infondate, avendo la stessa contestato l'usurarietà del tasso di interesse applicato, calcolando il medesimo sulla base di una errata metodologia. Ed invero, in merito deve evidenziarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. Civ., Sez. Un., 20.06.2018, n. 16303; conf. Cass. Civ., 30.11.2022, n. 35190). Alla luce di quanto dedotto, la domanda va, quindi, rigettata per aver erroneamente ritenuto usurario l'interesse applicato laddove calcolato tramite una errata sommatoria, emergendo dalle stesse allegazioni di parte attrice, infatti, che le clausole contrattuali non violano la normativa antiusura, laddove gli interessi corrispettivi ove indicati siano singolarmente considerati senza l'aggiunta di commissioni di massimo scoperto (v. all. 09 – prospetto pag. 29 e ss. della c.t.p.). Né è ammissibile la sussistenza della cd. usura oggettiva sopravvenuta. Per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, infatti, deve ritenersi che allorquando il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della Legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del creditore di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere
6 qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. Civ., 30.01.2018 n. 2311; Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017 n. 24675), escludendosi, pertanto, la possibile configurabilità della c.d. usura oggettiva sopravvenuta. Va parimenti rigettata l'eccezione di illegittima applicazione di interessi ultralegali. Gli stessi risultano specificamente pattuiti tra le parti con riferimento ai rapporti di cui ai n. 500028812 e n. 30073608 sicchè alcuna censura sul punto può essere mossa dal cliente. Il c.t.u. ha, infatti, osservato che i tassi di interesse attivi e passivi sono stati determinati puntualmente, provvedendo in sede di ricalcolo ad applicare i tassi convenzionali per i rapporti n. 500028812 e n. 30073608 (v. pag. 11 e ss. della c.t.u.). Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). In ordine, invece, al rapporto n. 30073611, il consulente ha dato atto della mancanza di alcuna condizione contrattuale, sicchè lo stesso ha provveduto ad applicare il tasso di interesse di cui all'art. 117, comma 7, lett. a, del D.lgs n. 385/93. Sul punto, va rilevato che la banca opposta, solo in sede di osservazioni alla bozza di c.t.u., ha prodotto un documento contrattuale recante condizioni identiche a quelle previste per il contratto n. 30073608 (v. pag. 19), sicchè il consulente correttamente ne ha ritenuto l'inutilizzabilità (“per quanto riguarda la citata ulteriore, e tardiva, produzione documentale, lo scrivente, in assenza dell'opportuna autorizzazione di controparte, la deve ritenere non utilizzabile ai fini del proprio mandato”), alla luce del costante orientamento della Suprema Corte, secondo la quale, in materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del previo consenso delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, con la precisazione che dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti (cfr. Cass. Civ., sez. I, 21.02.2023, n. 5370, che richiama Cass. Civ., Sez. Un., 01.02.2022, n. 3086, la quale ha statuito che “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti
7 limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa
o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso”). Non merita parimenti accoglimento la censura relativa all'applicazione da parte della banca di interessi anatocistici. In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Ebbene, nel caso di specie, il c.t.u. ha dato atto della pattuizione nei contratti in atti (n. 500028812 e n. 30073608), sottoscritti dal correntista, di un sistema di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi con cadenza trimestrale a condizioni di reciprocità, con la conseguenza che l'applicazione dell'anatocismo deve ritenersi legittima. In ordine, invece, al rapporto n. 30073611, stante la mancanza di alcuna condizione contrattuale, il consulente ha provveduto ad applicare la capitalizzazione semplice (pag. 14). L'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è, invece, fondata. Deve, infatti, ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto
“indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il cor-rentista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca”, con la conseguenza che non è
“legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo
8 scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale” (Cass. Civ., sez. I, 20.06.2022, n. 19825; conf. Cass. Civ., sez. I, 15.01.2024, n. 1373). Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato la mancanza di una clausola nei contratti analizzati che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, escludendo dal conteggio ogni addebito a titolo di commissione di massimo scoperto applicata dalla banca dall'inizio del rapporto di conto corrente fino al giugno 2009. In particolare, per il rapporto n. 500028812, ha precisato che “la modalità di calcolo della “commissione di massimo scoperto” non è stata individuata in maniera puntuale e, dall'esame dei movimenti contabili, risulta applicata sull'intero affidamento utilizzato” (pag. 11), mentre per il rapporto n. 30073608
“la modalità di calcolo della “commissione di massimo scoperto” non è stata individuata in maniera corretta, in quanto non risulta indicato il relativo
“periodo di riferimento” (pag. 12). Il consulente ha, poi, riscontrato che non risulta comunicato dalla banca al cliente l'adeguamento della c.m.s. e delle altre commissioni alla nuova disciplina prevista dall'art. 2 bis D.L. n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 bis, per entrambi i rapporti in contestazione, provvedendo a ricostruire il saldo del conto, escludendo tutte le commissioni non pattuite. Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dalla banca opposta, la stessa deve essere accolta alla luce delle risultanze cui è pervenuto il consulente tecnico, il quale ha considerato prescritte, in quanto solutorie e, pertanto, insuscettibili di ripetizione, tutte le somme versate dal cliente (in extra fido) in data antecedente al 07.12.2008, in relazione agli interessi, c.m.s. ed altre commissioni non dovute, essendo l'atto di citazione, interruttivo della prescrizione, stato notificato in data 07.12.2018 e non essendovi prova in atti dell'invio di lettere di messa in mora in data antecedente. Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione di parte opponente di applicazione da parte della banca di valute fittizie, avendo la stessa formulato le proprie contestazioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, senza specificamente indicare in che termini e quando ciò sarebbe avvenuto, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, ma limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico. Alla luce della ricostruzione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio (dalle cui risultanze non vi è motivo di discostarsi avendo lo stesso attentamente analizzato la documentazione in atti, sicchè possono accogliersi le conclusioni cui è pervenuto con la consulenza integrativa in atti), il saldo del conto corrente n. 30073611 deve essere ricalcolato, alla data del 16.03.2012, in € 217.949,12 a debito per il correntista, il rapporto n. 30073608, va ricalcolato in € 49.512,00 a
9 credito per il correntista e il saldo del conto n. 500028812 in € 45.851,69 a debito per il correntista. Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione avanzata dai fideiussori in merito alla decadenza della banca dalla fideiussione rilasciata per non aver agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. La disposizione di cui all'art. 1957 c.c. è stata, infatti, oggetto di espressa rinuncia da parte dei fideiussori nell'art. 6 delle fideiussioni del 15.02.2001, del 02.08.2001 e del 28.01.2002 rilasciate da e , ed in Parte_4 Parte_3 quelle del 22.11.2006 rilasciate da e Parte_4 Parte_2 specificatamente approvate ai sensi dell'art. 1341 c.c. da quest'ultimo (“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”). Quanto poi alla censurata nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, perché conforme allo schema redatto dall'Associazione Bancaria Italiana, secondo l'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, deve rilevarsi come la stessa sia rimasta sfornita di prova per omessa produzione nel rispetto dei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., del modello elaborato dall' nel 2003 e della pronuncia Pt_6 dell'Autorità di Vigilanza del 2 maggio 2005 (cfr. Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Salerno sez. I, 23.02.2022, n. 678; Corte d'Appello Catania, sez. I, 09.02.2022, n. 263; Tribunale Firenze, sez. III, 07.07.2020, n. 1609; Tribunale Napoli, sez. II, 19.05.2020, n. 3500; Tribunale Milano, 20.07.2022, n. 6441). Sebbene, infatti, trattasi di nullità rilevabile d'ufficio, i presupposti di fatto fondanti la stessa devono esser acquisiti nel giudizio nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie (Cass. Civ., n. 4867/2024; Cass. Civ., n. 26604/2024) Sul punto, va poi precisato che l'eccezione avanzata da parte opponente di nullità della fideiussione non può in ogni caso trovare accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Civ., Sez. Un., 30.12.2021, n. 41994). L'eccezione avanzata dagli opponenti deve, pertanto, essere rigettata, avendo questi ultimi affermato la
“nullità della fideiussione ex art. 2, legge 287/1990” (v. pag. 19 della citazione), senza allegare alcuna circostanza idonea a determinare ai sensi dell'art. 1419 c.c.
10 l'estensione all'intero negozio della nullità delle singole clausole, la quale, come evidenziato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, deve essere provata dalla parte interessata (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.05.2023, n. 15146; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia sez. II, 02.03.2023, n. 484; Tribunale Napoli Nord sez. III, 01.03.2023, n. 846; Corte appello Milano sez. IV, 24.02.2023, n. 641; Tribunale Torino, sez. I, 04.02.2022, n. 437). Va, altresì, rigettata l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate per indeterminatezza dell'oggetto delle stesse e per la violazione degli obblighi informativi. Ai sensi dell'art. 1938 c.c., infatti, “la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito”. La giurisprudenza, in particolare, ha avuto modo di osservare che “l'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall'art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. omnibus, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all'indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito” (Cass. Civ., sez. I, 31.01.2017, n. 2492). Ebbene, nel caso di specie, deve affermarsi la legittimità delle fideiussioni in atti, in quanto non solo i contratti del 15.02.2001, del 02.08.2001 e del 28.01.2002 sottoscritti da e , e del 22.11.2006 sottoscritti da Parte_4 Parte_3
e specificano l'ammontare massimo della garanzia Parte_4 Parte_2 prestata (rispettivamente di £ 260.000.000, £ 325.000.000, € 200.000,00 ed € 400.000,00) ma individuano con sufficiente chiarezza nelle operazioni commerciali che intercorreranno tra la garantita e l'istituto bancario le transazioni suscettibili di dare luogo all'escussione della garanzia. Va, poi, rigettata l'eccezione dei fideiussori per la quale la banca avrebbe violato gli obblighi di buona fede e correttezza. Per costante giurisprudenza, infatti, ai fini della configurabilità della liberazione di cui all'art. 1956 c.c. è necessaria la conoscenza, ovvero la mera conoscibilità, da parte del creditore delle condizioni economiche del debitore, ossia dell'indebolimento della garanzia generale del credito del debitore principale. In tema di onere probatorio, la giurisprudenza specifica che “il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione,
11 abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. Civ., sez. I, 17.11.2016, n. 23422; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Ancona, sez. II, 04.02.2021, n. 160; Tribunale Milano, sez. VI, 16.09.2019, n. 8208; Tribunale Napoli, sez. II, 02.05.2017, n. 4984; conf. Cass. Civ., 23.05.2005, n. 10870; Tribunale Milano, n. 7281/2013). Ebbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi in primo luogo la genericità della doglianza di parte opponente, la quale non ha fornito specifiche indicazioni di circostanze concrete sulle quali fondare la propria censura in ordine dell'omessa informazione da parte della banca nei confronti dei fideiussori circa l'andamento dell'obbligazione principale, non allegando neppure un mutamento in pejus delle condizioni economiche della società debitrice nè specificando da quali elementi dovrebbe inferirsi che l'istituto bancario ne era a conoscenza e le operazioni poste in essere dalla banca per erogare ulteriore credito. A ciò si aggiunga che e risultano dagli atti di Parte_4 Parte_2 causa legali rappresentanti pro tempore. Orbene, l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. Ne consegue che “i presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante e/o socio della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé, quanto al legale rappresentante la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (cfr., ex multis, Cass. Civ., 29.11.2019 n. 31227; Cass. Civ., n. 7587/2001; Cass. Civ., n. 3761/2006; Cass. Civ., n. 7444/2017) e quanto al socio e/o al consigliere di amministrazione la presunzione di conoscenza della situazione debitoria, in ragione delle prerogative a questi spettanti di ispezionare i libri sociali, esaminare lo stato patrimoniale ed ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari, consentono al fideiussore di essere pienamente informato sulla situazione debitoria della società garantita. In tale ipotesi, infatti, si presume in capo all'amministratore o al legale rappresentante della società o al socio la perfetta conoscenza della situazione patrimoniale in cui la stessa versa senza la necessità di una preventiva informazione da parte del creditore. La domanda azionata ai sensi dell'art. 1956 c.c va pertanto integralmente rigettata. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma complessiva di € 263.800,81, - di
12 cui € 217.949,12, quale saldo negativo del rapporto n. 30073611 ed € 45.851,69, a titolo di saldo negativo del rapporto n. 500028812 - oltre interessi dalla domanda (6.11.18) al soddisfo. La domanda di ripetizione proposta dagli opponenti deve, invece, essere rigettata atteso che è subentrata all'istituto di credito Controparte_1 cessionario solo nel lato attivo del rapporto ceduto e non anche in ordine alle passività o eventuali conseguenze risarcitorie o restitutorie, derivanti da fatti o circostanze verificatesi in epoca antecedente alla cessione. Ed invero, l'azione di ripetizione dell'indebito, considerata la sua natura restitutoria ed il suo carattere personale, deve inevitabilmente essere circoscritta ai rapporti fra il “solvens” e il destinatario del pagamento. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il cessionario del credito in blocco ex art. 58 T.U.B. non può, infatti, ritenersi soggetto passivo in riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito inerente ad un contratto di conto corrente stipulato dalla banca cedente con parte attrice. Il debitore ceduto può, quindi, opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, comprese quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito e le eventuali nullità dello stesso (Cass. Civ., 10.01.2001, n. 575, richiamata da Cass. Civ., 09.07.2014, n. 15610), ma non può rivolgere le medesime contestazioni in via di azione né di eccezione di compensazione nei confronti del cessionario, il quale non è subentrato nella posizione contrattuale del creditore cedente (cfr., Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843, ha precisato che “per espressa disposizione di legge (art. 3, comma 2) i crediti che formano oggetto di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono un vero e proprio "patrimonio separato", ad ogni effetto, rispetto a quello della società veicolo e rispetto a quello relativo ad altre operazioni di cartolarizzazione. Tale patrimonio, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge è a destinazione vincolata, in via esclusiva, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. In altri termini, il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è funzionale, in via esclusiva, al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. Ciò detto, in un simile quadro, consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire, come nella specie, la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" di cui si diceva, "scaricandone", così, le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo”; conf., Cass.
13 Civ., 02.05.2022, n. 13735; v. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Reggio Calabria, 02.11.2022, n. 1224; Tribunale Cosenza, 27.12.2022, n. 2190). Nelle operazioni di cartolarizzazione, il difetto di legittimazione passiva della cessionaria si giustifica, quindi, sia sulla scorta della differenza tra cessione del contratto e cessione del credito, ma anche in base alla considerazione del regime speciale della cartolarizzazione stessa, che rende i crediti oggetto di tali operazioni un vero e proprio patrimonio separato a destinazione vincolata, sicché deve ritenersi la banca cedente legittimata passivamente rispetto alla domanda di ripetizione formulata dall'opponente. Prescindendo dall'eccezione di legittimazione passiva della cessionaria del credito in ordine alle domande di ripetizione di indebito, va, peraltro, osservato che non potrebbe disporsi la condanna al pagamento dell'indebito nei confronti dei fideiussori in assenza di allegazione e deduzione in ordine all'avvenuto pagamento da parte di questi ultimi dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore (a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della banca), alla luce dell'orientamento giurisprudenziale per il quale “il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, desumibile dagli artt. 1939 e 1945 c.c., consente (…) al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, è solo il titolare dell'interesse leso” (Cass. Civ., sez. I, 04.12.2019, n. 31653, la quale ha evidenziato che “non può pertanto condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, avendo accertato che per effetto del ricalcolo degl'interessi con esclusione della capitalizzazione trimestrale e rettifica delle valute il saldo finale del conto corrente risultava in attivo, ha condannato la Banca alla restituzione del relativo importo, senza considerare che, a seguito della dichiarazione di fallimento della correntista, unica legittimata alla riproposizione della domanda, il curatore non aveva proseguito il giudizio. Non poteva d'altronde ritenersi che gli appellanti vantassero un autonomo titolo alla restituzione, non essendo stato allegato nè provato che essi avessero provveduto al pagamento dell'importo dovuto a titolo di saldo debitore, a seguito dell'escussione delle fideiussioni da parte della Banca, e dovendosi quindi escludere che fossero legittimati in proprio all'esercizio dell'azione di ripetizione dell'indebito”; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Brescia sez. I, 15.06.2020, n. 623). Né appare opportuno, per esigenze di economia processuale, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della cedente Controparte_3 come richiesto nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. da parte
14 opponente, la quale non ha formulato nell'atto introduttivo nessuna istanza di chiamata in causa della stessa a si sensi dell'art. 269 c.p.c. Le medesime considerazioni valgono per la domanda risarcitoria e di cancellazione della segnalazione alla centrale rischi. A ciò si aggiunga l'infondatezza comunque nel merito di entrambe. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”). Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della esistenza del danno, non avendo gli opponenti fornito prova di uno specifico pregiudizio che avrebbero subito dall'illegittima applicazione di clausole nulle, né emerge la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitati ad allegare il danno subito. Va, infine, rigettata anche la domanda di accertamento in ordine all'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, considerato che la stessa appare generica e che l'opponente non ha fornito prova dell'avvenuta segnalazione del suo nominativo presso la Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia da parte di soggetto verso il quale la domanda era invero rivolta e che è Controparte_3 estraneo al giudizio. Va, altresì, rigettata la domanda azionata ex art. 96 c.p.c. dall'opponente in carenza di alcuna allegazione e prova in ordine alla mala fede o colpa grave di parte opposta e del danno subito atteso che, anche in tema di responsabilità
15 aggravata per lite temeraria la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. è richiesta pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, dell'effettiva esistenza di un danno, in conseguenza del comportamento processuale della controparte (Cass. Civ., 19.07.2004, n. 13355). Non ricorrono, peraltro, neppure i presupposti per la condanna d'ufficio dovendosi condividere quell'impostazione ormai consolidata in giurisprudenza secondo cui “presupposto indefettibile per la sua applicazione è comunque l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà” (Tribunale Palermo, 06.11.2019, negli stessi termini Corte d'Appello Ancona, 28.10.2019; Tribunale Milano, 09.01.2020). Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, tenuto conto per parziale accoglimento dell'opposizione vanno compensate in ragione di metà con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della restante metà liquidata, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, applicando parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra 260.000,00 e 520.0000,00, Le spese di c.t.u. devono, invece, essere poste definitivamente a carico di parte opposta che l'ha resa necessaria applicando ai rapporti delle clausole invalide.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6653/2018 R.G., così provvede:
1.accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1682/18, emesso dal Tribunale di Messina in data del 11.10.2018;
2. accerta che il conto corrente n. 30073611 presentava alla data del 16.03.2012 un saldo a debito per il correntista di € 217.949,12 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta della predetta somma, oltre interessi dalla domanda (6.11.18) al soddisfo;
3.accerta che il conto corrente n. 500028812 presentava alla data del 16.03.2012 un saldo a debito per il correntista di € 45.851,69 e, per l'effetto, condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' opposta, della predetta somma, oltre interessi dalla domanda (6.11.18) al soddisfo;
4. accerta che il conto corrente n. 30073608 presentava alla data del 16.03.2012 un saldo a credito per il correntista di € 49.512,00;
5. rigetta le altre domande;
7. compensa le spese di lite in ragione di metà con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della restante metà, liquidata in € 5614,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
16 8. pone definitivamente le spese ed onorari di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico dell' opposta. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 4 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
17