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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/10/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. US IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC PP Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 292 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Scardina Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.11.1940, non costituito in giudizio;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Pag. 1 di 6 R.G. n. 292/2024
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.09.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 — premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 21.09.1963 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Bagheria al n. 160, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1963) — ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché di: (i) disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in Bagheria nella Via
Luisa Sanfelice n. 37; (ii) porre a carico del resistente un assegno dell'importo non inferiore ad euro 500,00 a titolo di mantenimento della richiedente.
Il resistente, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito né è comparso alle udienze del 24.04.2024 — calendarizzata a soli fini conciliativi —
e del 18.09.2024, in cui è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza dell'1.10.2024, il Giudice delegato, adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere mensilmente in favore di la somma di euro Parte_1
400,00 per il mantenimento di quest'ultima.
Su richiesta di parte ricorrente, con sentenza non definitiva n. 1434/2024 (passata in giudicato in data 29.11.2024, giusta attestazione di cancelleria), il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 6 R.G. n. 292/2024
Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.09.2025, la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n. 1434/2024, con la quale
è stato pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da in Parte_1
considerazione del fatto che i figli, ormai maggiorenni, hanno da tempo lasciato la casa familiare, costituendo autonomi nuclei familiari.
L'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e nell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Il provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare del figlio.
Nel caso di specie, come già evidenziato, non sussistono tali esigenze, sicché la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Ciò posto, in ordine alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla pronuncia di separazione, occorre premettere alcune considerazioni sulla condizione personale ed economica delle parti.
La ricorrente — di anni ottanta, priva di redditi propri e dedita da sempre alla cura della casa e della famiglia — non risulta in grado, per età e condizioni personali, di svolgere un'attività lavorativa remunerata tale da assicurarle un'autonoma fonte di sostentamento.
Essa versa, pertanto, in una condizione di oggettiva non autosufficienza
Pag. 3 di 6 R.G. n. 292/2024
economica, che giustifica la richiesta di un contributo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.
Il resistente, per contro, non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha consentito di acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli allegati dalla ricorrente.
Risulta, comunque, che egli percepisca un trattamento pensionistico di circa €
1.300,00 mensili, che rappresenta la sua principale e stabile fonte di reddito.
Orbene, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato spetta a chi non disponga di redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per cause oggettive,
e deve essere commisurato alle condizioni economiche dei coniugi e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la evidente disparità tra le condizioni economiche delle parti induce a ritenere che la ricorrente, priva di ogni reddito e ormai in età avanzata, non possa provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, mentre il resistente dispone di un reddito certo che gli consente di contribuire, in misura proporzionata, al mantenimento della moglie.
Tenuto conto della durata del matrimonio (contratto il 21.09.1963), dell'età e delle condizioni della ricorrente, nonché della capacità economica del resistente, va riconosciuto in favore della prima un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, nel rispetto dei principi di proporzionalità, solidarietà e dignità personale che informano l'istituto.
Tale somma — da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. — dovrà essere versata da entro il giorno 5 di ogni mese. Controparte_1
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi per tutte le fasi effettivamente svolte di cui al D.M. n. 55/2014 (studio,
Pag. 4 di 6 R.G. n. 292/2024
introduttiva e decisionale) e del valore indeterminabile della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
Dal momento che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, le suddette spese devono essere versate in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” (Cass., n. 4003/2023; Cass. n. 4216/2020, Cass. n.
15817/2019, Cass. n. 5824/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza 1434/2024 pubblicata il 15.10.2024, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la complessiva somma di € 400,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento del coniuge, da versare a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
CONDANNA a pagare in favore dell'Erario le spese di lite, Controparte_1
liquidate in € 2.905,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e spese prenotate a debito da
Pag. 5 di 6 R.G. n. 292/2024
liquidarsi a cura della Cancelleria;
Così deciso in Termini Imerese, il 28/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC PP US IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. US IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. IC PP Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 292 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Scardina Letizia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.11.1940, non costituito in giudizio;
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
– interveniente necessario –
Pag. 1 di 6 R.G. n. 292/2024
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 4.09.2025.
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024 — premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 21.09.1963 Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di Bagheria al n. 160, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 1963) — ha domandato al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, nonché di: (i) disporre l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in Bagheria nella Via
Luisa Sanfelice n. 37; (ii) porre a carico del resistente un assegno dell'importo non inferiore ad euro 500,00 a titolo di mantenimento della richiedente.
Il resistente, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito né è comparso alle udienze del 24.04.2024 — calendarizzata a soli fini conciliativi —
e del 18.09.2024, in cui è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza dell'1.10.2024, il Giudice delegato, adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere mensilmente in favore di la somma di euro Parte_1
400,00 per il mantenimento di quest'ultima.
Su richiesta di parte ricorrente, con sentenza non definitiva n. 1434/2024 (passata in giudicato in data 29.11.2024, giusta attestazione di cancelleria), il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Pag. 2 di 6 R.G. n. 292/2024
Da ultimo, all'esito dell'udienza cartolare del 4.09.2025, la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n. 1434/2024, con la quale
è stato pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalla parte ricorrente.
Non appaiono sussistere i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da in Parte_1
considerazione del fatto che i figli, ormai maggiorenni, hanno da tempo lasciato la casa familiare, costituendo autonomi nuclei familiari.
L'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e nell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Il provvedimento di assegnazione, infatti, risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare del figlio.
Nel caso di specie, come già evidenziato, non sussistono tali esigenze, sicché la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata.
Ciò posto, in ordine alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla pronuncia di separazione, occorre premettere alcune considerazioni sulla condizione personale ed economica delle parti.
La ricorrente — di anni ottanta, priva di redditi propri e dedita da sempre alla cura della casa e della famiglia — non risulta in grado, per età e condizioni personali, di svolgere un'attività lavorativa remunerata tale da assicurarle un'autonoma fonte di sostentamento.
Essa versa, pertanto, in una condizione di oggettiva non autosufficienza
Pag. 3 di 6 R.G. n. 292/2024
economica, che giustifica la richiesta di un contributo al mantenimento da parte dell'altro coniuge.
Il resistente, per contro, non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha consentito di acquisire elementi ulteriori rispetto a quelli allegati dalla ricorrente.
Risulta, comunque, che egli percepisca un trattamento pensionistico di circa €
1.300,00 mensili, che rappresenta la sua principale e stabile fonte di reddito.
Orbene, l'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato spetta a chi non disponga di redditi adeguati e non sia in grado di procurarseli per cause oggettive,
e deve essere commisurato alle condizioni economiche dei coniugi e al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, la evidente disparità tra le condizioni economiche delle parti induce a ritenere che la ricorrente, priva di ogni reddito e ormai in età avanzata, non possa provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, mentre il resistente dispone di un reddito certo che gli consente di contribuire, in misura proporzionata, al mantenimento della moglie.
Tenuto conto della durata del matrimonio (contratto il 21.09.1963), dell'età e delle condizioni della ricorrente, nonché della capacità economica del resistente, va riconosciuto in favore della prima un assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili, nel rispetto dei principi di proporzionalità, solidarietà e dignità personale che informano l'istituto.
Tale somma — da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I. — dovrà essere versata da entro il giorno 5 di ogni mese. Controparte_1
In considerazione dell'esito del giudizio, le spese di lite devono essere poste a carico del resistente e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi per tutte le fasi effettivamente svolte di cui al D.M. n. 55/2014 (studio,
Pag. 4 di 6 R.G. n. 292/2024
introduttiva e decisionale) e del valore indeterminabile della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ex art. 5, comma 6, del predetto Decreto ministeriale).
Dal momento che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, le suddette spese devono essere versate in favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato” (Cass., n. 4003/2023; Cass. n. 4216/2020, Cass. n.
15817/2019, Cass. n. 5824/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
RICHIAMATA la sentenza 1434/2024 pubblicata il 15.10.2024, con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi;
RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
PONE A CARICO di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
la complessiva somma di € 400,00 mensili a titolo di Parte_1
mantenimento del coniuge, da versare a quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.;
CONDANNA a pagare in favore dell'Erario le spese di lite, Controparte_1
liquidate in € 2.905,00 oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15%,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta e spese prenotate a debito da
Pag. 5 di 6 R.G. n. 292/2024
liquidarsi a cura della Cancelleria;
Così deciso in Termini Imerese, il 28/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IC PP US IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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