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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/11/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Dora
Alessia Limongelli, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 5012/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente a oggetto Responsabilità professionale, pendente tra
(C.f.: ), nato il [...] Parte_1 C.F._1 in Carinaro (Ce) ed elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada (Ce), alla via Paul Harris n° 20, nonché in Villa di Briano (Ce), alla via Provinciale n° 2, presso gli studi legali dell'Avv. Madonna Menotti (C.f.: C.F._2
p.e.c.: , che lo rappresenta e difende in giudizio giusta Email_1 procura alle liti in calce alla citazione.
- Attore -
e
(C.f.: ), nato il [...] in Controparte_1 C.F._3
ANAN (Na) ed elettivamente domiciliato in Napoli, al viale Maria Cristina di Savoia n° 2/A, presso lo studio legale dell'Avv. Pirolo Aristide (C.f.:
; p.e.c.: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2 difende in giudizio giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuto -
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/06/2025, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127ter
c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutte le domande e le eccezioni già formulate nei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 e 118 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, come novellati in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, della legge n° 69 del 18 giugno 2009, secondo il quale “ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”.
Con citazione ritualmente notificata alla controparte il 30/05/2020, Parte_1
(da qui in avanti solo ”) ha convenuto in giudizio
[...] Parte_1 CP_1
(da qui in avanti solo ”) chiedendo accogliersi le seguenti
[...] CP_1 conclusioni: “1. In via principale, accertare e dichiarare che il Dott. CP_1 ha svolto, nelle annualità dal 2012 al 2016, la sua attività di consulenza contabile, amministrativa e fiscale in favore dell'attore senza la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176, comma 2, c.c., ponendo in essere inadempienze e atti di mala gestio;
2. Accertare e dichiarare che l'Arch. Parte_1 ha subito, in conseguenza dell'operato del convenuto, i danni descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare il Dott. al risarcimento dei danni CP_1 tutti cagionati nello svolgimento della sua attività all'attore nella misura di: €
4.211,00 per imposta i.r.a.p. assolutamente non dovuta per le annualità 2013,
2014 e 2015; € 18.177,15 per sanzioni inflitte dall' all'Arch. per CP_2 Parte_1 contributi evasi, precisamente, la prima sanzione pari a € 879,15 e la seconda pari a € 17.298,00; e così danni per un totale pari a € 22.388,15 ovvero nella misura, maggiore o minore, che risulterà provata in corso di causa o, in subordine, che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art.
1226 c.c., oltre a interessi e rivalutazione;
- condannare, inoltre, il Dott.
al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con CP_1 attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
A fondamento della pretesa, l'attore ha dedotto che, dal 2012 al 2016, si era affidato al Dottor per la gestione e la consulenza in ambito Controparte_1 contabile, fiscale e tributario e che quest'ultimo, nell'ambito di detta attività, si era reso autore di atti di mala gestio, svolgendo le mansioni affidategli senza la
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diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176, comma 2, c.c.; che, più specificamente, gli anzidetti inadempimenti consistevano (1) nella mancata predisposizione del cosiddetto “quadro RR” per le annualità dal 2012 al 2016 e, dunque, nell'omessa determinazione del relativo contributo dovuto all' e CP_2
(2) nella predisposizione di una dichiarazione i.r.a.p. assolutamente non dovuta, essendo l'Architetto un professionista iscritto all'Ordine degli Architetti Parte_1
e privo di un'autonoma organizzazione, ossia privo del presupposto di detta imposta così come previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n° 446/1997; che, a causa di codesta mala gestio, l'Architetto aveva ricevuto due avvisi di Parte_1 accertamento dell' il primo per l'annualità 2012 pari a € 2.149,23, di cui € CP_2
1.270,08 per contributi non dichiarati e non versati e € 879,15 per sanzioni e il secondo per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016, pari a € 46.550,00, di cui €
29.252,00 per contributi non dichiarati e non versati e € 17.298,00 per sanzioni, nonché sopportato un esborso monetario di € 4.211,00 per un'imposta i.r.a.p. in realtà non dovuta.
Il 07/10/2020, si è costituito in giudizio chiedendo accogliersi Controparte_1 le seguenti conclusioni: “A) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva del Dottor , assumendo i Controparte_1 provvedimenti di legge;
B) In via subordinata, rigettare, per le ragioni esposte, la domanda attorea perché completamente destituita di fondamento in fatto e in diritto;
C) Condannare l'Arch. al pagamento delle spese, Parte_1 degli onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. e rimborso spese generali, oltre al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 96 c.c.”.
A fondamento della difesa, il convenuto ha preliminarmente eccepito la carenza della propria legittimazione/titolarità passiva, poiché l'attività fiscale in favore dell'Architetto , in realtà, non sarebbe stata svolta direttamente da lui ma Parte_1 dall'associazione professionale “Studio Ronga Bassolillo”, di cui sarebbe membro. Nel merito, il convenuto ha contestato l'addebito di entrambi gli inadempimenti prospettati dall'attore; in ordine all'omessa determinazione del contributo dovuto all' il dott. ha eccepito che l'Architetto CP_2 CP_1
, in quanto lavoratore dipendente abitualmente esercente anche attività di Parte_1 lavoro autonomo, sarebbe tenuto a iscriversi alla gestione separata dell' e CP_2
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che, essendo rimasto inadempiuto tale obbligo, mai sarebbe stato notiziato dal suo assistito della sua avvenuta iscrizione alla stessa tramite attribuzione d'ufficio della matricola da parte del predetto ente previdenziale, non potendo pertanto imputarglisi la mancata redazione del cosiddetto “quadro RR”; in ordine alle effettuate dichiarazioni i.r.a.p. asseritamente non dovute, il dott. ha CP_1 eccepito che il pagamento dell'imposta in esame da parte di professionisti iscritti ai rispettivi Ordini resterebbe escluso nel caso di lavoro autonomo solamente allorquando l'attività non sia autonomamente organizzata e che, essendo tuttora dibattuta in giurisprudenza la nozione di “autonoma organizzazione”, in assenza di riscontri a informative e precisazioni richieste all'Architetto , aveva Parte_1 prudenzialmente scelto di inviare la dichiarazione, al fine di tutelare l'interesse dell'attore evitandogli l'irrogazione di sanzioni amministrative e l'applicazione di interessi sul mancato versamento di un tributo, qualora in sede di controllo fosse stata acclarata la sua qualità di soggetto passivo i.r.a.p.; che, inoltre, le difficoltà interpretative relative alla nozione di “autonoma organizzazione” giustificano l'applicazione dell'art. 2236 c.c. con conseguente configurabilità della responsabilità per mala gestio solo in caso di dolo o di colpa grave.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., escussi tre testi (due su intimazione dell'attore e uno su intimazione del convenuto) e acquisita in atti la relazione redatta dal Consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione conclusioni e ivi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Nel merito
La domanda è parzialmente fondata e può accogliersi nei limiti che saranno precisati.
Ciò premesso, ai fini della disamina del merito della “res controversa” occorre stabilire: a) se vi sia stata colpa del professionista nell'adempimento della propria prestazione professionale;
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato all' attore, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, un danno risarcibile.
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Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, qual è il presente, è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Con particolare riferimento all'onere della prova in tema di responsabilità del commercialista, incombe sul cliente la prova oltre che della sussistenza del mandato professionale, del danno patito in nesso eziologicamente riconducibile al detto negligente comportamento (Cass. 9917/2010 e 13873/2020 in base alle quali la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente); con riferimento al danno risarcibile, il pregiudizio è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Erario per effetto dell'errore commesso dal commercialista;
detti oneri possono essere di due tipi: sanzioni ed interessi, conseguenti a fatti concretanti evasione o ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria;
maggiori imposte, conseguenti all'aver dichiarato all'Erario costi inferiori a quelli effettivamente sostenuti, ovvero redditi superiori a quelli effettivamente realizzati.
In via del tutto preliminare, va affermata la legittimazione processuale e sostanziale del convenuto dott. , cui l'attore ha conferito Controparte_3
l'incarico professionale.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento essenziale della domanda e concerne il merito della decisione. Pertanto,
l'onere relativo alla sua allegazione e dimostrazione grava sull'attore, salvo il riconoscimento o l'assunzione di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Le deduzioni o le argomentazioni di senso opposto del convenuto assumono la natura di mere difese, proponibili in ogni fase del processo, senza che l'eventuale contumacia possa considerare non contestati i fatti allegati dalla parte avversa o alterare la ripartizione degli oneri probatori. Restano ferme solo,
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in caso di tardiva costituzione, le eventuali preclusioni derivanti dall'allegazione e dalla prova di fatti che impediscono, modificano o estinguono la legittimazione del diritto non rilevabile dagli atti, e il giudice può rilevare la carenza di titolarità anche d'ufficio. (Sezioni Unite, sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, Rel. Curzio, a soluzione del contrasto rimesso al vaglio del Primo Presidente con ordinanza 13 febbraio 2015 n. 2977, in Dir. civ. cont. 25 maggio 2015).
Di conseguenza, la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un "fatto", un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, e tale onere di allegazione e prova grava sull'attore. La titolarità può essere provata positivamente dal ricorrente, ma può essere altresì dimostrata in base al comportamento processuale del convenuto, nel caso in cui quest'ultimo riconosca esplicitamente la suddetta titolarità o ponga in essere difese che siano incompatibili con la negazione della stessa;
la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che il ricorrente non è dotato di titolarità per il diritto azionato, costituisce una mera difesa, non è un'eccezione, né quindi un'eccezione in senso stretto e può essere proposta in ogni fase del giudizio;
a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la mancanza di titolarità del diritto anche d'ufficio.
A riguardo, il convenuto ha eccepito la sua estraneità al giudizio in quanto la domanda avrebbe dovuto esser rivolta all'associazione professionale di cui è membro “STUDIO ON BASSOLILLO”, anziché a lui personalmente.
L'eccezione non coglie nel segno atteso che l'esistenza dell'associazione tra professionisti non comporta automaticamente, che la titolarità del rapporto di prestazione d'opera spetti a quest'ultima piuttosto che al singolo professionista, occorrendo a tal fine la dimostrazione che gli associati abbiano inteso attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
L'esercizio in forma associata delle professioni intellettuali costituisce fenomeno sussumibile nella fattispecie giuridica dell'associazione non riconosciuta di cui all'art. 36 c.c., espressione della libertà di associazione ex art. 18 Cost. Gli
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accordi intercorsi tra gli associati rivestono, quindi, primaria importanza ed essi sono racchiusi nell'atto costitutivo e nello statuto (artt. 14-16 c.c.), atti questi ultimi non soggetti ad alcun requisito di forma né ad un particolare rigore contenutistico, fatta eccezione per l'indicazione dello scopo, che deve essere espressamente indicato, al fine di differenziare l'ambito di attività dell'associazione.
I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6994 del 22/03/2007).
L'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello associato - Controparte_4 cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11940 del 03/05/2024).
Dal carattere personale delle prestazioni professionali discende, quindi, la legittimazione attiva del singolo professionista rispetto al credito del compenso da incassare, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto dell'associazione professionale prevedano una legittimazione dello studio associato.
Ebbene, nella specie, dall'atto costitutivo dell'associazione professionale prodotto dal convenuto emerge solo la regola di ripartizione al 50% degli utili, ma nulla è
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previsto in ordine alla attribuzione allo studio associato della titolarità dei rapporti e del potere di rappresentanza del singolo associato.
In questi termini, il patto relativo all'associazione professionale ha una rilevanza meramente interna tra i professionisti, i quali rispondono personalmente (e non solidalmente ex art. 1292 c.c.) per l'eventuale inadempimento dell'incarico e il cliente potrà agire solo nei confronti del singolo professionista.
È evidente che vi possono essere obbligazioni assunte dall'associazione professionale di natura comune agli associati ( quali ad esempio quelle relative alle utenze, agli acquisti con i fornitori, agli affitti ecc.) proprio perché
l'associazione tra professionisti nasce anche per un'esigenza di ottimizzazione dei costi, rispetto a queste obbligazioni assunte per lo studio associato, spetta a quest'ultimo la responsabilità e la legittimazione passiva in uno a quella di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38cc.). Altre obbligazioni, invece, quali l'espletamento della prestazione professionale restano riferibili al singolo associato dello studio, soprattutto quelle derivanti dagli obblighi risarcitori per una eventuale responsabilità professionale. Per tale ragione, la giurisprudenza
è consolidata nel senso che l'associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta il trasferimento all'associazione professionale della titolarità del rapporto di prestazione d'opera, che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito, né l'insorgenza di un vincolo di solidarietà tra i professionisti dello stesso studio per l'adempimento della prestazione o la responsabilità nell'esecuzione della medesima (cfr., tra le altre, Cass. 6994/07,
22404/04, 13142/03, 4628/97, 1933/97, 79/93, 1405/89)” (Cass. 10 dicembre
2008, n. 28957). Pertanto, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 1 non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l'adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima pur in presenza dell'esistenza di un'aggregazione di interessi (studio associato) cui la legge riconosce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazioni di rapporti giuridici.
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Del resto, nella specie, non può assolutamente revocarsi in dubbio l'effettivo conferimento degli anzidetti incarichi di consulenza da parte dell'Architetto
al Dottor , trovando detta conclusione conforto nelle Parte_1 Controparte_1 risultanze dell'istruttoria testimoniale, ove (decennale amico e Testimone_1 collaboratore professionale dell'attore) ha dichiarato che “in più di un'occasione, tra il 2014 e il 2016/2017, mi sono recato insieme all'attore presso il suo commercialista Dott. dal quale mi feci fare anche un preventivo. […] CP_1
si occupava di tenere la contabilità dell'attore in relazione alla sua CP_1 attività professionale. […] nel periodo che ho detto l'ho accompagnato solo presso il e non so se si sia mai rivolto ad altri professionisti. Preciso CP_1 che quando l'ho accompagnato presso lo studio del lui si incontrava CP_1 solo con questo professionista;
ricordo che c'era soltanto una segretaria oltre al commercialista” e (moglie dell'attore) ha dichiarato che “mio Testimone_2 marito, nel periodo dal 2012 al 2016, si affidava al Dottore commercialista
per la gestione della contabilità. […] il commercialista doveva CP_1 occuparsi della gestione contabile della attività professionale nonché degli aspetti fiscali. […] mio marito si è sempre rivolto solo al come professionista CP_1
[…] mio marito non si è mai rivolto ad altri professionisti per gli aspetti fiscali e di contabilità della sua attività […] le volte in cui ho accompagnato mio marito presso lo studio del commercialista ci siamo relazionati sempre con lui […] presso lo studio erano presenti delle collaboratrici ma non saprei dire se vi erano altri commercialisti” (cfr. verbale d'udienza del 14/03/2023).
Ciò posto, parte attrice ha allegato la mala gestio del Dottor CP_1 nell'esecuzione degli incarichi di consulenza contabile, amministrativa e fiscale conferitigli, concretatasi nella mancata adozione della diligenza professionale prevista dall'art. 1176, comma 2, c.c.
Sul punto, devono richiamarsi i rilievi svolti dalla consulente Dottoressa
Commercialista - cui il Tribunale ritiene di aderire Parte_2 poiché congruamente motivati ed immuni da vizi. Le argomentazioni tecniche esposte dalla Consulente d'ufficio a sostegno delle proprie conclusioni, inoltre, nemmeno possono ritenersi scalfite dalle osservazioni all'elaborato peritale
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formulate dai Consulenti di parte, avendo l'Ausiliaria del Giudice riscontrato le stesse con motivazione convincente.
In merito alla mancata compilazione del quadro RR per le annualità 2012-
2016, la consulente – sulla scorta delle istruzioni di compilazione impartite dall'Agenzia delle Entrate, della pubblicazione dell' datata 03/04/2017 CP_2 nonché dell'estratto della circolare n° 72/2015 dalla stessa emessa – ha osservato che “Per entrambe le Gestioni vale la regola della «esclusività», nel senso che per la stessa attività l'iscrizione a esclude l'iscrizione alla Gestione CP_5
Separata e viceversa. Ai fini dell'individuazione dell'Ente previdenziale di CP_2 riferimento assume rilievo la «natura dell'attività» esercitata e la «qualificazione fiscale» del reddito percepito. Se l'attività svolta non rientra tra quelle professionali o tra quelle a esse assimilate e/o i redditi prodotti sono dichiarati nel quadro RC del Modello Redditi nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: la contribuzione previdenziale deve essere versata alla
Gestione Separata I.n.p.s.; - il professionista sarà cancellato da per CP_5 incompatibilità, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. L'Associato che esercita
«attività mista» professionale e non professionale, quale un professionista che svolge attività tipica di Ingegnere/Architetto e anche attività da «lavoro dipendente» o da «parasubordinazione» ha: 1) Obbligo del contributo sul reddito professionale a Gestione Separata 2) Obbligo del contributo integrativo a CP_2
sulla quota dei compensi professionali. Il professionista non può essere CP_5 iscritto a e verrà esonerato per «assoggettamento ad altra forma di CP_5 previdenza obbligatoria». Resta l'obbligo della dichiarazione annuale (se titolare di partita i.v.a.) e di corrispondere il contributo integrativo sugli eventuali compensi professionali” (cfr. da pagina 7 a pagina 9 della relazione di C.t.u.); così inquadrato l'obbligo previdenziale, la Consulente ha poi preso a riferimento “le ricevute di trasmissione dei dichiarativi presenti nel fascicolo telematico, da cui si può desumere la compilazione, oltre che del quadro del quadro RC destinato alla compilazione dei redditi da lavoro dipendente, del quadro RE destinato alla dichiarazione dei redditi derivanti dal lavoro autonomo […] Dai dati a disposizione […] appare evidente che per le annualità 2012/2016 l'Architetto
svolgeva sia attività di lavoro autonomo che di lavoro dipendente. Parte_1
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Tenendo conto della normativa sopra citata, secondo cui un professionista che svolge attività tipica di Ingegnere/Architetto e anche attività «lavoro dipendente» ha sia un obbligo del contributo sul reddito professionale a Gestione Separata
I.n.p.s. e sia un obbligo del contributo integrativo a sulla quota dei CP_5 compensi professionali, […] si ritiene che, trattandosi di contribuzione obbligatoria, la diligenza richiesta ai professionisti dall'art. 1176, comma 2, c.c., avrebbe dovuto indurre il Dott. alla compilazione del quadro RR. (…) CP_1
(cfr. pag. 9 e ss. della relazione di C.t.u.).
In merito alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione i.r.a.p.,
l'Ausiliaria nominata dal Tribunale - premesso che l'art. 2 del d.lgs. 446/1997 individua come presupposto di detta imposta l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi - ha evidenziato che “I requisiti individuati per la soggettività passiva i.r.a.p. sono dunque: • abitualità, per cui lo svolgimento dell'attività deve essere continuo;
• autonomia, per cui la mancanza di una qualsivoglia forma organizzativa presuppone la mancata soggettività passiva
i.r.a.p. È ormai consolidato che l'organizzazione va qualificata autonoma allorquando sia in grado, non solo, di amplificare l'opera del lavoratore autonomo, ma anche, di sganciare, almeno potenzialmente, l'attività dell'organizzazione in sé considerata: si avrà pertanto autonomia organizzativa ogniqualvolta la medesima si svilupperà e potrà essere esercitata in assenza del titolare. Ai fini dell'individuazione dell'autonoma organizzazione si rende necessario esaminare le dichiarazioni con specifico riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo, ponendo particolare attenzione ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore ed esaminando i quadri relativi al personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività e ai beni strumentali, e ripetere la verifica dell'esistenza dell'autonoma organizzazione con riferimento ai singoli anni d'imposta, atteso che il possesso di tale autonoma organizzazione può variare nel tempo essendo il professionista libero di modificare la struttura organizzativa di cui si serve” (cfr. da pagina 13 a pagina 14 della relazione di
C.t.u.); così descritto e interpretato il contenuto dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997, il
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Consulente tecnico d'ufficio ha poi evidenziato che “Sulla base della documentazione prodotta, la scrivente non dispone dei modelli dichiarativi per una corretta analisi” e che “I dati che è possibile estrapolare dalle ricevute di trasmissione dei dichiarativi, invece, consentono di individuare reddito complessivo e volume d'affari. Anno 2012: reddito complessivo € 21.980,00;
volume d'affari € 19.586,00. Anno 2013: reddito complessivo € 60.919,00;
volume d'affari € 70.471,00. Anno 2014: reddito complessivo € 62.051,00;
volume d'affari € 47.783,00. Anno 2015: reddito complessivo € 68.498,00;
volume d'affari € 34.466,00”, concludendo che “I dati disponibili non sono ritenuti dalla scrivente sufficienti per sviluppare un'attenta analisi e valutazione circa i presupposti impositivi, trattasi comunque di volumi d'affari che non farebbero pensare all'esistenza di un'autonoma organizzazione in grado di amplificare l'opera del lavoratore autonomo” (…) “parte attrice non ha fornito prova del danno, l'unica indicazione degli importi dovuti a titolo di i.r.a.p. è menzionata nell'atto di citazione “€ 4.211,00 per imposta i.r.a.p. non dovuta per le annualità 2013, 2014 e 2015”; per carenza documentale, non risulta possibile provare la mancanza o meno del presupposto impositivo (cfr. da pagina 14 a pagina 17 e pag. 22 della relazione di C.t.u.).
In definitiva, dunque, possono sicuramente condividersi le conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico d'ufficio laddove evidenzia la “presenza di irregolarità nell'operato del Dott. ” rinvenibili sia nella mancata compilazione del CP_1 quadro RR, che “prescindendo dall'iscrizione da parte dell'Architetto Parte_1 alla gestione separata sarebbe comunque dovuta avvenire, considerata la CP_2 concomitanza di lavoro autonomo (quadro RE della dichiarazione dei redditi) e dipendente (quadro RC della dichiarazione dei redditi)” e sia nella predisposizione e nell'invio della dichiarazione I.r.a.p. nonostante l'assenza del presupposto impositivo;
in merito alla gestione degli incarichi affidati al Dottor
, l'Ausiliaria del Giudice ha ulteriormente sottolineato che “per CP_1 entrambe le fattispecie […] non si è in presenza dell'ipotesi di “speciale difficoltà. Tuttavia, rispetto alla mancata compilazione del quadro RR, l'estratto contributivo ha reso evidente la piena conoscenza da parte dell'Architetto
circa il corretto comportamento da adottare. Pertanto, non si ritiene Parte_1
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escluso da responsabilità, essendo dimostrato che lo stesso non versava in stato di ignoranza incolpevole non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza ma, anzi, ben conosceva gli obblighi contributivi. Rispetto al pagamento dell'i.r.a.p., non è stata fornita prova del danno, la scrivente non può quantificarlo, atteso che
l'unica indicazione degli importi dovuti a titolo di i.r.a.p. è menzionata nell'atto di citazione […] ma non risultano depositate le dichiarazioni i.r.a.p. da cui desumere l'imposta dovuta, né le quietanze degli F24 che attestino l'avvenuto pagamento. La scrivente ritiene, inoltre, condivisibili le osservazioni di parte convenuta rispetto all'inerzia del sig. nella richiesta di rimborso i.r.a.p. Parte_1
Lo stesso, qualora avesse ritenuto di non essere soggetto passivo i.r.a.p. per assenza di autonoma organizzazione, avrebbe potuto agevolmente richiedere il rimborso dell'imposta versata, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n° 602/1973, entro il termine di 48 mesi dal versamento. […] Alla luce di ciò, la scrivente ritiene esserci mancata diligenza da parte del Dott. pertanto ove il CP_1 professionista, nello svolgimento dell'attività, non ponga la diligenza media, la sua responsabilità verso il cliente è disciplinata dai comuni principi della responsabilità contrattuale;
tuttavia, non lo si ritiene unico responsabile, atteso che l'Architetto , rispetto alla compilazione del quadro RR, era a Parte_1 conoscenza dell'esatto comportamento contributivo da adottare, così come dimostrato dall'estratto contributivo . Relativamente alla mancanza del CP_5 presupposto impositivo i.r.a.p., anche in questo caso, si evidenzia mancata diligenza del Dott. ma il contribuente, con l'uso dell'ordinaria CP_1 diligenza, avrebbe potuto richiedere il rimborso dell'imposta versata.
Ciò chiarito, il danno risarcibile va individuato nelle sanzioni e negli interessi che la parte attrice non sarebbe stata chiamata a sopportare in caso di corretto e diligente adempimento delle proprie prestazioni da parte del professionista.
Sulla base della documentazione depositata in atti, il danno subito da parte attrice
è pari a - € 879,15 quale totale della quota sanzioni anno 2012; - € 7.882,83 quale totale della quota sanzioni anno 2013; - € 4.235,71 quale totale della quota sanzioni anno 2014; - € 4.575,58 quale totale della quota sanzioni anno 2015; - €
1.446,66 quale totale della quota sanzioni anno 2016 per un totale di € 19.019,93.
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Il danno per indebito versamento dell'imposta i.r.a.p. non può essere riconosciuto non risultando depositate le dichiarazioni i.r.a.p. da cui desumere l'imposta dovuta, né le quietanze degli F24 che attestino l'avvenuto pagamento.
Da ultimo, nella specie, alla luce dei rilievi e degli accertamenti compiuti dal CTU va sicuramente riconosciuta una pari corresponsabilità dell'Architetto in Parte_1 quanto, in merito alla mancata compilazione del quadro RR, ha dimostrato di non versare in incolpevole ignoranza dell'obbligo contributivo laddove ha comunicato al professionista i propri redditi e ha versato i contributi integrativi e, in merito alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione i.r.a.p., è rimasto inerte nella richiesta di rimborso nonostante ritenesse di non essere soggetto passivo di detta imposta e ben potesse richiederlo entro 48 mesi dal versamento.
Secondo orientamento costante in giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n.
472/1997 la prova dell'assenza assoluta di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
non può, quindi, ritenersi esente da responsabilità il contribuente che non abbia vigilato sul professionista cui erano affidate le incombenze fiscali (Cass., Sez. V, 15 maggio 2019, n. 12901; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21061; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 27712).
Pertanto, in ragione della pari corresponsabilità del cliente il risarcimento dovuto va ridotto del 50% pertanto, il risarcimento dovuto dal Dottor in favore CP_1 dell'Architetto va contenuto entro la cifra di € 9.088,57 oltre agli Parte_1 interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data della domanda fino all'effettiva corresponsione.
2. Spese di lite
Le spese di lite, in virtù del parziale accoglimento della domanda e del pari concorso di responsabilità dell'attore possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n° 5012/2020 del Ruolo
Generale Affari Civili, avente a oggetto Responsabilità professionale, pendente tra
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e , ogni contraria istanza disattesa, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda, per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 9.088,57 (novemilaottantotto/57) oltre
[...] interessi al tasso previsto dall'art. 1284 c.c. dalla data della domanda fino alla effettiva corresponsione;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Aversa, il 05/11/2025
Il Giudice monocratico
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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