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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 185/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 185/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Simona Ronchi, elettivamente domiciliato in Luino (VA), Piazza
Risorgimento n. 21;
- parte opponente – nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio dall'Avv. Michela Cartasegna, elettivamente domiciliata in Milano,
Viale Montenero n. 17;
- parte opposta –
Conclusioni di parte opponente
Voglia il Tribunale ogni diversa istanza disattesa:
- respingere al domanda attorea perché in fondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e pertanto dichiarare che il Signor Parte_1
non risulta essere debitore nei confronti della Signora della Controparte_1 somma complessiva di € 2.279,87 per spese di mantenimento ordinario e straordinario come meglio specificato nell'atto di precetto opposto;
- condannare la Signora al pagamento delle spese ed onorari di Controparte_1
Giudizio.
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte opposta
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la validità / l'efficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato a controparte in data 29.12.23 per un importo complessivo di € 2.297,87 e per l'effetto condannare al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
delle somme ivi indicate, con la sola esclusione dell'importo di € 400,00 relativo al mantenimento ordinario di novembre 2023, in forza di decreto esecutivo n. 1608/2021 –
RG 819/2028 emesso dal Tribunale di Varese in data 04.02.2021 per tutti i motivi sopra indicati;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è l'atto di precetto notificato in data 29/12/2023, con il quale parte opposta ha intimato a parte opponente il pagamento di euro 2.279,87 [all. opposizione].
In particolare, tale importo risulterebbe dovuto in virtù delle statuizioni patrimoniali contenute nel decreto, pronunciato dal Tribunale di Varese, n. cronol. 1608/2021 pubbl. il
11/02/2021 [doc. 1 parte opposta] e sarebbe stato così determinato:
- euro 1.048,78 a titolo di importo residuo portato dall'atto di precetto notificato in data
20/07/2023;
- euro 500,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio (euro Persona_1
400,00 per il mese di novembre 2023 ed euro 100,00 quale residuo del mantenimento relativo al mese di settembre 2023);
- euro 348,31 a titolo di spese straordinarie;
- oltre spese legali.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa economica dell'opposta evidenziando che: (i) l'opposta ha notificato l'atto di precetto senza preventivamente comunicare le spese straordinarie né mettere in mora il debitore;
(ii) talune voci di spesa relative al contributo di mantenimento straordinario non risultano giustificate;
(iii) il contributo di mantenimento ordinario relativo al mese di novembre 2023 è stato corrisposto prima della notifica dell'atto di precetto;
(iv) la somma di euro 100,00 relativa al residuo del contributo di pagina 2 di 4 mantenimento dovuto per il mese di settembre 2023 deve essere compensata con quanto versato in eccedenza nel mese di giugno 2023.
Parte opposta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria, ritenendola infondata in fatto e in diritto e ribadendo la spettanza del pagamento delle somme di cui al precetto opposto, confermando tuttavia di aver ricevuto il pagamento di euro 400,00 a titolo di spese per il mantenimento relativo al mese di novembre 2023.
2. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1. Con il decreto sopra richiamato [doc. 1 parte opposta] il Tribunale di Varese ha così statuito: “affida il figlio in via esclusiva alla madre;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione e alla salute potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva;
pone a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo di €
400,00 mensili da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore”.
In virtù di tale pronuncia, dunque, l'odierno opponente risulta tenuto a corrispondere all'odierna opposta la somma mensile per contributo al mantenimento del figlio pari a euro
400,00 e a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
2.2. L'opponente, anzitutto, nulla ha contestato in merito alla somma di euro
1.048,78 quale residuo dell'importo complessivo portato dall'atto di precetto notificato in data 20/07/2023
Il predetto importo, pacifico e non contestato, risulta quindi dovuto dall'opponente.
Quanto all'importo di euro 100,00 quale residuo del contributo di mantenimento relativo al mese di settembre 2023, l'opponente ha dedotto una compensazione con le maggiori somme versate nelle mensilità antecedenti, ma nulla ha prodotto a sostegno di tale affermazione. In mancanza di prova di un controcredito, allora, l'opposizione deve essere rigettata sotto il profilo in esame.
Quanto al contributo di mantenimento relativo al mese di novembre 2023, si è già detto che la stessa parte opposta ha dato atto di aver ricevuto la somma di euro 400,00 che pertanto non risulta più dovuta e, limitatamente a questa, il precetto dovrà essere dichiarato inefficace.
pagina 3 di 4 Quanto all'importo di euro 348,31 a titolo di spese straordinarie, si ritiene che la somma di euro 61,80 di cui allo scontrino fiscale del 06/09/2023 non sia dovuta, in quanto il documento prodotto non indica nello specifico quali beni siano stati acquistati e se siano riconducibili a spese straordinarie effettuate nell'interesse del minore.
Viceversa, risulta dovuta la restante somma di cui al precetto, in quanto la documentazione ad esso allegata (scontrini e fatture) è idonea a provare che parte opposta ha sostenuto le spese ivi esposte nell'interesse del minore, con la precisazione che per quelle mediche nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, sicché parte opposta ha diritto di ottenerne la restituzione nella misura del 50%.
Alcun rilievo, ai fini della fondatezza dell'opposizione, assume invece la contestazione di parte opponente in relazione all'omesso invio, antecedentemente alla notifica del precetto, di una richiesta stragiudiziale di pagamento o di una messa in mora.
Tale omissione della parte opposta non determina la non spettanza delle somme oggetto di precetto ma, trattandosi di circostanza non contestata, è elemento rilevante ai fini della statuizione sulle spese di lite.
Queste, infatti, sia in ragione della soccombenza reciproca delle parti, sia in ragione della condotta extraprocessuale, devono essere integralmente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) per l'effetto dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto, limitatamente alla somma di euro 461,80 oltre alla quota riferibile di interessi legali;
3) rigetta nel resto l'opposizione;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Varese, 5/02/2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Leggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 185/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio dall'Avv. Simona Ronchi, elettivamente domiciliato in Luino (VA), Piazza
Risorgimento n. 21;
- parte opponente – nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 nel presente giudizio dall'Avv. Michela Cartasegna, elettivamente domiciliata in Milano,
Viale Montenero n. 17;
- parte opposta –
Conclusioni di parte opponente
Voglia il Tribunale ogni diversa istanza disattesa:
- respingere al domanda attorea perché in fondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e pertanto dichiarare che il Signor Parte_1
non risulta essere debitore nei confronti della Signora della Controparte_1 somma complessiva di € 2.279,87 per spese di mantenimento ordinario e straordinario come meglio specificato nell'atto di precetto opposto;
- condannare la Signora al pagamento delle spese ed onorari di Controparte_1
Giudizio.
pagina 1 di 4 Conclusioni di parte opposta
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la validità / l'efficacia dell'atto di precetto in rinnovazione notificato a controparte in data 29.12.23 per un importo complessivo di € 2.297,87 e per l'effetto condannare al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1
delle somme ivi indicate, con la sola esclusione dell'importo di € 400,00 relativo al mantenimento ordinario di novembre 2023, in forza di decreto esecutivo n. 1608/2021 –
RG 819/2028 emesso dal Tribunale di Varese in data 04.02.2021 per tutti i motivi sopra indicati;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto di causa è l'atto di precetto notificato in data 29/12/2023, con il quale parte opposta ha intimato a parte opponente il pagamento di euro 2.279,87 [all. opposizione].
In particolare, tale importo risulterebbe dovuto in virtù delle statuizioni patrimoniali contenute nel decreto, pronunciato dal Tribunale di Varese, n. cronol. 1608/2021 pubbl. il
11/02/2021 [doc. 1 parte opposta] e sarebbe stato così determinato:
- euro 1.048,78 a titolo di importo residuo portato dall'atto di precetto notificato in data
20/07/2023;
- euro 500,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio (euro Persona_1
400,00 per il mese di novembre 2023 ed euro 100,00 quale residuo del mantenimento relativo al mese di settembre 2023);
- euro 348,31 a titolo di spese straordinarie;
- oltre spese legali.
L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa economica dell'opposta evidenziando che: (i) l'opposta ha notificato l'atto di precetto senza preventivamente comunicare le spese straordinarie né mettere in mora il debitore;
(ii) talune voci di spesa relative al contributo di mantenimento straordinario non risultano giustificate;
(iii) il contributo di mantenimento ordinario relativo al mese di novembre 2023 è stato corrisposto prima della notifica dell'atto di precetto;
(iv) la somma di euro 100,00 relativa al residuo del contributo di pagina 2 di 4 mantenimento dovuto per il mese di settembre 2023 deve essere compensata con quanto versato in eccedenza nel mese di giugno 2023.
Parte opposta, ritualmente evocata e costituita in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria, ritenendola infondata in fatto e in diritto e ribadendo la spettanza del pagamento delle somme di cui al precetto opposto, confermando tuttavia di aver ricevuto il pagamento di euro 400,00 a titolo di spese per il mantenimento relativo al mese di novembre 2023.
2. L'opposizione è parzialmente fondata, nei limiti di quanto si dirà, per i seguenti motivi.
2.1. Con il decreto sopra richiamato [doc. 1 parte opposta] il Tribunale di Varese ha così statuito: “affida il figlio in via esclusiva alla madre;
dispone che le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione e alla salute potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva;
pone a carico di l'obbligo di Parte_1 contribuire al mantenimento del figlio minore mediante il versamento dell'importo di €
400,00 mensili da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore”.
In virtù di tale pronuncia, dunque, l'odierno opponente risulta tenuto a corrispondere all'odierna opposta la somma mensile per contributo al mantenimento del figlio pari a euro
400,00 e a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
2.2. L'opponente, anzitutto, nulla ha contestato in merito alla somma di euro
1.048,78 quale residuo dell'importo complessivo portato dall'atto di precetto notificato in data 20/07/2023
Il predetto importo, pacifico e non contestato, risulta quindi dovuto dall'opponente.
Quanto all'importo di euro 100,00 quale residuo del contributo di mantenimento relativo al mese di settembre 2023, l'opponente ha dedotto una compensazione con le maggiori somme versate nelle mensilità antecedenti, ma nulla ha prodotto a sostegno di tale affermazione. In mancanza di prova di un controcredito, allora, l'opposizione deve essere rigettata sotto il profilo in esame.
Quanto al contributo di mantenimento relativo al mese di novembre 2023, si è già detto che la stessa parte opposta ha dato atto di aver ricevuto la somma di euro 400,00 che pertanto non risulta più dovuta e, limitatamente a questa, il precetto dovrà essere dichiarato inefficace.
pagina 3 di 4 Quanto all'importo di euro 348,31 a titolo di spese straordinarie, si ritiene che la somma di euro 61,80 di cui allo scontrino fiscale del 06/09/2023 non sia dovuta, in quanto il documento prodotto non indica nello specifico quali beni siano stati acquistati e se siano riconducibili a spese straordinarie effettuate nell'interesse del minore.
Viceversa, risulta dovuta la restante somma di cui al precetto, in quanto la documentazione ad esso allegata (scontrini e fatture) è idonea a provare che parte opposta ha sostenuto le spese ivi esposte nell'interesse del minore, con la precisazione che per quelle mediche nessuna contestazione è stata sollevata dall'opponente, sicché parte opposta ha diritto di ottenerne la restituzione nella misura del 50%.
Alcun rilievo, ai fini della fondatezza dell'opposizione, assume invece la contestazione di parte opponente in relazione all'omesso invio, antecedentemente alla notifica del precetto, di una richiesta stragiudiziale di pagamento o di una messa in mora.
Tale omissione della parte opposta non determina la non spettanza delle somme oggetto di precetto ma, trattandosi di circostanza non contestata, è elemento rilevante ai fini della statuizione sulle spese di lite.
Queste, infatti, sia in ragione della soccombenza reciproca delle parti, sia in ragione della condotta extraprocessuale, devono essere integralmente compensate.
Per questi motivi
il Tribunale di Varese in composizione monocratica
SEZIONE SECONDA civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione;
2) per l'effetto dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto, limitatamente alla somma di euro 461,80 oltre alla quota riferibile di interessi legali;
3) rigetta nel resto l'opposizione;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Varese, 5/02/2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Leggio
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