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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1312/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI DAVIDE
E
nata il [...] ad [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHI DAVIDE
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 18.07.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, principalmente nell'interesse del figlio minore;
2) il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in
Alessandria, via Pastrengo, n. 7, con diritto per il padre, attesi età del figlio e sua indipendenza, di tenerlo con sé due/tre volte la settimana, a week end alterni, di comune accordo, non ritenendo necessario stilare calendario di visita per le ragioni di cui sopra, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sportive del minore stesso, obbligandosi i genitori a collaborare e a comunicare nella gestione e necessità quotidiane del figlio minore;
3) il figlio minore trascorrerà rispettivamente con ciascun genitore un periodo di vacanza estiva di quindici giorni, anche non consecutivi, o periodi anche più ampi, da concordarsi. Le festività natalizie e pasquali saranno alternativamente trascorse dal figlio con ciascun genitore invertendosi ogni anno rispetto al precedente, concordando che quanto sopra previsto sarà comunque sempre attuato compatibilmente con le esigenze di salute, istruzione ed educazione del figlio minore;
4) la casa coniugale di proprietà della sig.ra già da tempo lasciata dal marito, il quale si è CP_1
già trasferito in abitazione di proprietà sita in Alessandria, via Lumelli, n.23, rimarrà nella di lei disponibilità; 5) ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio minore direttamente quando lo avrà con sé, in ragione dell'età del figlio stesso, dei sostanzialmente paritetici tempi di permanenza di quest'ultimo coi genitori, della flessibilità nelle modalità di incontri e di visita coi genitori stessi e della condivisione dei compiti di cura e gestione;
7) I genitori si faranno carico delle spese di natura straordinaria nella percentuale del 50% ciascuno, spese indicate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria datato 20 luglio 2016 e dunque:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e universitarie pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento spese trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazione imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master d) gite scolastiche con pernottamento e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)un corso per attività extrascolastica ( sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dal genitore collocatario;
c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e-o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno di 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
( fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa
8) le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà interamente incassato dalla sig.ra
CP_1
9) i coniugi dichiarano di aver definito con i presenti accordi ogni rapporto di natura economica/patrimoniale, e pertanto di nulla più avere a pretendere e/o dare reciprocamente;
10) i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti in favore dei figli minori.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata ad [...] il [...], celebrato in Alessandria in data 29/08/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 100, Parte 1^, Serie 1, Anno 2010
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 1312/2025
avente per oggetto: separazione personale congiuntamente proposta da nato il [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI DAVIDE
E
nata il [...] ad [...]_1
rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHI DAVIDE
-ricorrenti
Parere del Pubblico Ministero in data 18.07.2025 trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione, nonché sentito il Pubblico
Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti
“-dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- ordinare al Comune di Alessandria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, principalmente nell'interesse del figlio minore;
2) il figlio minore rimarrà affidato a entrambi i genitori che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in
Alessandria, via Pastrengo, n. 7, con diritto per il padre, attesi età del figlio e sua indipendenza, di tenerlo con sé due/tre volte la settimana, a week end alterni, di comune accordo, non ritenendo necessario stilare calendario di visita per le ragioni di cui sopra, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori e le esigenze scolastiche, extrascolastiche e sportive del minore stesso, obbligandosi i genitori a collaborare e a comunicare nella gestione e necessità quotidiane del figlio minore;
3) il figlio minore trascorrerà rispettivamente con ciascun genitore un periodo di vacanza estiva di quindici giorni, anche non consecutivi, o periodi anche più ampi, da concordarsi. Le festività natalizie e pasquali saranno alternativamente trascorse dal figlio con ciascun genitore invertendosi ogni anno rispetto al precedente, concordando che quanto sopra previsto sarà comunque sempre attuato compatibilmente con le esigenze di salute, istruzione ed educazione del figlio minore;
4) la casa coniugale di proprietà della sig.ra già da tempo lasciata dal marito, il quale si è CP_1
già trasferito in abitazione di proprietà sita in Alessandria, via Lumelli, n.23, rimarrà nella di lei disponibilità; 5) ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio minore direttamente quando lo avrà con sé, in ragione dell'età del figlio stesso, dei sostanzialmente paritetici tempi di permanenza di quest'ultimo coi genitori, della flessibilità nelle modalità di incontri e di visita coi genitori stessi e della condivisione dei compiti di cura e gestione;
7) I genitori si faranno carico delle spese di natura straordinaria nella percentuale del 50% ciascuno, spese indicate nel Protocollo del Tribunale di Alessandria datato 20 luglio 2016 e dunque:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e universitarie pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studio seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento spese trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazione imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master d) gite scolastiche con pernottamento e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a)un corso per attività extrascolastica ( sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative dal genitore collocatario;
c) spese per la cura di animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo e spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c)viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d)centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e-o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno di 20 di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali e rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore documenti fiscali
( fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa
8) le parti concordano che l'Assegno Unico Universale verrà interamente incassato dalla sig.ra
CP_1
9) i coniugi dichiarano di aver definito con i presenti accordi ogni rapporto di natura economica/patrimoniale, e pertanto di nulla più avere a pretendere e/o dare reciprocamente;
10) i coniugi prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti in favore dei figli minori.”
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del Codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria in composizione collegiale pronuncia la separazione personale relativamente al matrimonio contratto da: , nato a [...] il [...] e da , Parte_1 Controparte_1
nata ad [...] il [...], celebrato in Alessandria in data 29/08/2010, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 100, Parte 1^, Serie 1, Anno 2010
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Alessandria, in data 22 luglio 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.