Articolo 2 della Legge 12 ottobre 1966, n. 863
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 ottobre 1966
Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1966