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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/10/2025, n. 2921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2921 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3179/2025 R.G. avente ad oggetto il mutamento di sesso promosso da
, nato l'[...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Castaldi Stefania, giusta procura in atti
- ricorrente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e verbale di udienza del 27.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, ha affermato l'esistenza sin dall'infanzia di tratti tipici del genere sessuale femminile, manifestando una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile;
e che, ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, provvedeva ad intraprendere un percorso di assestamento psicologico presso l'Azienda Sanitaria Locale NA3 Sud U.O.C. Consultorio InConTra, nonché terapia ormonale di assunzione degli estrogeni come da certificazione rilasciata da specialista dell'ASL NA3 Sud. Sulla scorta delle predette deduzioni e, rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, parte ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 da maschile a femminile, attribuendo a parte ricorrente il nome di " ", Per_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
All'udienza del 27.10.2025, parte ricorrente precisava di essersi sottoposta ad un percorso endocrinologico per la somministrazione di terapia ormonale già all'età di 14 anni con il consenso della madre;
confermava il proposito di effettuare un intervento di adeguamento dei caratteri sessuali finalizzato al raggiungimento del proprio benessere psicologico, avendo maturato la irrevocabile volontà di passare al sesso femminile.
Su tali conclusioni, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione in atti è emerso che, dal punto di vista psichiatrico, la struttura dell'identità femminile del ricorrente appare consolidata nel tempo di talché l'identità transessuale è autentica e sussistono i requisiti psico – fisici per la autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso;
dal punto di vista endocrinologico è stato accertato che “i vissuti di incongruenza di genere possono, dunque, essere riferiti ad un Quadro di Disforia di Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione” e che “all'esito della rivalutazione specialistica, è stato possibile confermare il quadro di Varianza di Genere, è stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale”.
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto, il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome. L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T.
Vicenza 2.8.00 in Dir. Fam. 2001, 220).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema Corte sentenza n.15138 del 21.05.2015 dep. 20.07.2015 che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile. La Suprema Corte, con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 30.04.1996 (causa C13/14) ed artt. 8 e
12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana, svolge una nuova interpretazione dell'art. 1 l. 164 del 1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali) e dell'art. 3 della stessa legge, nella nuova formulazione , che stabilisce che “quando risulta necessario” l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico. In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare (se quelli primari, cioè, organi sessuali o quelli secondari, cioè, ormoni, voce, interventi estetici). Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico , che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico , interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale (nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea.
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza C. Cost. 143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024). Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost. e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socioculturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico- chirurgico. Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 legge
164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso femminile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente.
In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome ” va sostituito il nome “ ”. Parte_1 Per_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , come identificato in epigrafe, Parte_1 nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove il nome del predetto è indicato con ” debba invece intendersi scritto e leggersi il Parte_1 nome ”; Per_1
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso femminile;
d) Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Nola, il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3179/2025 R.G. avente ad oggetto il mutamento di sesso promosso da
, nato l'[...] a [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Castaldi Stefania, giusta procura in atti
- ricorrente -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e verbale di udienza del 27.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.06.2025, il ricorrente di cui in epigrafe, ha affermato l'esistenza sin dall'infanzia di tratti tipici del genere sessuale femminile, manifestando una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile;
e che, ai fini della rettificazione di attribuzione di sesso, provvedeva ad intraprendere un percorso di assestamento psicologico presso l'Azienda Sanitaria Locale NA3 Sud U.O.C. Consultorio InConTra, nonché terapia ormonale di assunzione degli estrogeni come da certificazione rilasciata da specialista dell'ASL NA3 Sud. Sulla scorta delle predette deduzioni e, rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, parte ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 1 legge 164/1982 da maschile a femminile, attribuendo a parte ricorrente il nome di " ", Per_1 ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di apporre la rettificazione del relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche, consentendogli di iscriversi nelle liste di attesa presso un'Azienda Ospedaliera Nazionale al fine di eseguire il trattamento medico-chirurgico necessario ad adeguare i propri caratteri sessuali primari da maschili a femminili.
All'udienza del 27.10.2025, parte ricorrente precisava di essersi sottoposta ad un percorso endocrinologico per la somministrazione di terapia ormonale già all'età di 14 anni con il consenso della madre;
confermava il proposito di effettuare un intervento di adeguamento dei caratteri sessuali finalizzato al raggiungimento del proprio benessere psicologico, avendo maturato la irrevocabile volontà di passare al sesso femminile.
Su tali conclusioni, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione in atti è emerso che, dal punto di vista psichiatrico, la struttura dell'identità femminile del ricorrente appare consolidata nel tempo di talché l'identità transessuale è autentica e sussistono i requisiti psico – fisici per la autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso;
dal punto di vista endocrinologico è stato accertato che “i vissuti di incongruenza di genere possono, dunque, essere riferiti ad un Quadro di Disforia di Genere in soggetto nato maschio senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di transizione” e che “all'esito della rivalutazione specialistica, è stato possibile confermare il quadro di Varianza di Genere, è stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere femminile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale”.
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto, il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome. L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T.
Vicenza 2.8.00 in Dir. Fam. 2001, 220).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema Corte sentenza n.15138 del 21.05.2015 dep. 20.07.2015 che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile. La Suprema Corte, con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 30.04.1996 (causa C13/14) ed artt. 8 e
12 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana, svolge una nuova interpretazione dell'art. 1 l. 164 del 1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali) e dell'art. 3 della stessa legge, nella nuova formulazione , che stabilisce che “quando risulta necessario” l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico. In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare (se quelli primari, cioè, organi sessuali o quelli secondari, cioè, ormoni, voce, interventi estetici). Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico , che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico , interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale (nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea.
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza C. Cost. 143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024). Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost. e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socioculturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico- chirurgico. Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 legge
164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso femminile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente.
In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome ” va sostituito il nome “ ”. Parte_1 Per_1
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di , come identificato in epigrafe, Parte_1 nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove il nome del predetto è indicato con ” debba invece intendersi scritto e leggersi il Parte_1 nome ”; Per_1
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso femminile;
d) Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
Così deciso in Nola, il 28.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca