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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1271/2025 L.P. AO BARBARA contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del , CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1271 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA AO AR (C.F. = ) CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Reho (codice fiscale;
fax 06/88- C.F._2
937383, indirizzo di posta certificata o) come da Email_1 procura autenticata in calce al ricorso introduttivo su foglio separato, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
AN IA VO, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in via del CP_2
Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.8.2025 CC AR ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver svolto in qualità di docente servizi pre-ruolo in scuole statali a tempo determinato a partire dall'a.s. 2006/07 all'anno 2024/25; che il trattamento economico riservatole anno per anno dapprima ai sensi dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312 e poi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, era stato sempre determinato sulla base dello stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica;
che tale sistema è stato conservato nonostante il CCNL 2009 avesse introdotto un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e nonostante che la tabella contenente gli scaglioni della progressione economica sia stata rimodulata dal successivo accordo 2011; che tuttavia tale sistema doveva ritenersi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Ha quindi rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento della carriera scolastica preruolo e il conseguente diritto all'inserimento nella fascia retributiva corrispondente a tale anzianità con riconoscimento dei relativi adeguamenti retributivi e delle differenze stipendiali così maturate. Sotto altro profilo ha poi esposto che, quale docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente); che il predetto contributo alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo “accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare il diritto CP_1 di parte ricorrente alla progressione professionale retributiva per tutto il ser to alle dipendenze del CP_3 anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
condannare il alla corresponsione delle differenze stipendiali Controparte_1 maturate da ciascun ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
accertare il diritto di parte ricorrente a percepire ai sensi del CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere Controparte_1 le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipendiale 3, oltre interessi di legge;
ed inoltre accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui per ogni anno di cui in atti mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il Controparte_1 al pagamento, per ciascun anno scolastico di cui ai contratti di cui al presente ricorrente di € 500,00 ANNUI mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, oltre interessi per i seguenti anni scolastici (pec interruzione prescrizione in atti) 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente la prescrizione degli eventuali CP_1 cr vanti dalla ricostruzione dell'anzianità preruolo. Nel merito fatto richiamo all'orientamento RT di Giustizia Europea (Sent. 20 Settembre 2018 nella causa C-466/17) ha sostenuto l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento stipendiale dei docenti precari e la diversità di valutazione del servizio fornito, essendo costoro destinati ma coprire un posto non vacante, ma disponibile per ragioni contingenti e suscettibili di venir meno in ogni momento;
che la decurtazione del servizio pre-ruolo è comunque provvisoria essendo riconosciuta integralmente dopo un certo numero di anni tramite la rielaborazione della ricostruzione di carriera;
che nella ricostruzione non poteva essere compreso l'anno 2013 alla luce della pronuncia della RT Costituzionale di cui alla sentenza n. 178 del 2015 e della sentenza della S.C. Sez. L. n. 1726/2025 del 21.05.2025. In ordine alla cd. Carta docenti ha invece eccepito il difetto di legittimazione passiva del e dell Controparte_1 Controparte_2
anche alla luce del D.P.C.M. 208 del 2023. In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso
[...] nfondato in fatto e in diritto;
ha comunque rammentato che la recente conversione in legge (n.790 del 2025) del D.L. n.45 del 2025, modificativo dell'art. 1 co. 121 della L.107/2015, ha confermato il mancato riconoscimento del bonus di cui trattasi ai docenti con contratto sino al 30 giugno;
ha infine dedotto che il diritto rivendicato è da ritenersi ormai estinto o, comunque, inesigibile per l'intero ammontare richiesto dati i limiti temporali di spendibilità previsti dalla norma e che per l'anno in corso i criteri di definizione non sono stati adottati sicché la pretesa non potrebbe tradursi nell'attribuzione di una somma di denaro. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “accerti l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate dalla Controparte nel caso di riconoscimento integrale del servizio a tempo determinato nonché l'intervenuta prescrizione parziale del diritto alla “carta docente”; in subordine che respinga il ricorso, infondato in fatto e in diritto anche quanto al merito, come illustrato sub NEL MERITO. In via ulteriormente subordinata, cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, che il Giudice disponga che l'anno 2013 non sia considerato utile, sia ai fini della determinazione delle date di passaggio da una classe stipendiale alla successiva, sia ai fini della liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di arretrati per la ricostruzione di carriera;
e che la liquidazione degli arretrati da corrispondere sia al netto di quanto già corrisposto alla Ricorrente con la ricostruzione di carriera effettuata in sede di passaggio in ruolo. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Giudice attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE Parte ricorrente lamenta in primo luogo la natura discriminatoria delle norme che riconoscono ai docenti precari un trattamento retributivo corrispondente a quello delle posizioni economiche iniziali. In particolare, l'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312, disponeva che “Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”. Di analogo tenore risulta l'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della Scuola) il quale dispone che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. La stessa parte ricorrente rammenta che l'art. 606 dello stesso d.lgs 297/94 aveva disposto che le norme retributive sarebbero rimaste in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti e che in seguito il d.Lgs. 165/2001 aveva previsto la possibilità che i contratti collettivi potessero derogare alle norme di legge, disponendo la inapplicabilità delle norme non recepite, ma solo se incompatibili. Ha aggiunto che il personale della Scuola Pubblica, il CCNL 2009 aveva introdotto una progressione professionale riconoscendo allo stesso “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” secondo un sistema di scaglioni di anzianità (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) in seguito modificati CCNL 2011 con l'accorpamento dei primi due scaglioni in un'unica fascia 0-9). Nonostante tutto ciò lamenta la disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, continuando quest'ultimo ad essere retribuito con il trattamento relativo al primo scaglione senza ancora considerazione per l'anzianità maturata in virtù di pregressi contratti a tempo determinato. La questione è fondata. Nella sua attuale versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 1, lettera a) dell D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, l'art. 485 co. 1 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 recita “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. La questione è stata affrontata dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 in cui si è affermato che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. Sez. L, n. 22558 del 07/11/2016; Sez. L, n. 8945 del 06/04/2017; Sez. L, n. 20918 del 05/08/2019) In motivazione la RT ha rammentato che "a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (RT Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (RT di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani RT di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione convenuta è da escludere che il servizio svolto dal personale non di ruolo o le mansioni espletate differiscano sotto qualche profilo da quelle proprie del personale di ruolo sicché va decisamente smentito l'assunto che intende riconoscere una qualche giustificazione alla diversità di trattamento, non potendosi la motivazione trarre nel carattere temporaneo dell'incarico, vale a dire nella nozione tipica di lavoratore non di ruolo destinatario della tutela contro le discriminazioni. Va conseguentemente riconosciuta anche alla parte ricorrente il diritto alla progressione nel trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva in favore del personale docente di ruolo;
ovvero quella inizialmente prevista secondo la sequenza indicata nella tabella allegata (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) e a decorrere dalla entrata in vigore del CCNL 4 agosto 2011 secondo l'accorpamento dei primi due scaglioni (0-8). Tutto ciò rammentando che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valo-re retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Disciplina da intendersi estensibile anche al personale non di ruolo. Nella determinazione dello scaglione in cui va collocata la parte ricorrente occorre peraltro tenere conto della anzianità effettivamente maturata in virtù di contratti a termine, senza riconoscere alcuna operatività al principio che – in tema di ricostruzione della carriera del personale di ruolo
– equipara il servizio di almeno 180 giorni a quello annuale (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Il sistema di progressione economica del personale docente di ruolo come delineato dall'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 prevede infatti che il servizio preruolo sia considerato per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, ma al contempo opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni.
[...] (RT Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, CP_4 [...]
; 8.9.2011, causa C-177/10 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Persona_2 CP_5 4) ha ritenuto che anche tal isultare discriminatorio ogni qualvolta il trattamento economico determinato “senza valorizzare, … né le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489” risulti più favorevole di quello risultante dall'applicazione della normativa di legge (cfr. tra le altre Sez. L, n. 32576 del 23/11/2023). In ultimo va rammentato che in base al più recente pronunciamento della S.C. dal computo dell'anzianità da considerare ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, deve essere escluso l'anno 2013 per effetto del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) del d.P.R. n. 122 del 2013, del d.l. n. 3 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014) e dei CCNL 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014 (“In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010- 2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”. (Sez. L, n. 13618 del 21/05/2025) Tutto ciò premesso e passando all'esame del caso concreto, occorre considerare che previo riconoscimento del diritto alla progressione in base all'anzianità non di ruolo, la ricorrente ha invocato una condanna generica dell'amministrazione alle differenze stipendiali maturate oltre accessori anche in applicazione dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011. Sennonché occorre prendere atto che anche solo considerando la sequenza di incarichi descritta in ricorso a decorrere dal 9/11/2006, è da escludere che, alla data di entrata vigore del CCNL 2011 (1/9/2010), la parte ricorrente avesse maturato una anzianità utile alla maturazione del secondo scaglione (03/08) potendo a quella data vantare una anzianità effettiva di servizio non di ruolo pari a soli 164 giorni (pari a 5 mesi e 14 giorni); si aggiunga che fino a tutto l'a.s. 2017/18 non aveva mai svolto servizio per almeno 180 giorni l'anno. Con l'entrata in vigore del CCNL 2011 il passaggio al secondo scaglione retributivo avrebbe potuto maturarlo solo con il completamento dell'ottavo anno di servizio. L'esistenza di tale condizione non può ritenersi provata considerando che al giugno 2025 risulta conseguita una anzianità effettiva di 2699 giorni di servizio corrispondente a 7 anni 4 mesi e 24 giorni. Ipotizzando l'operatività del criterio semestrale di cui all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, il raggiungimento del secondo scaglione 9/15 potrebbe ritenersi raggiunto solo nell'a.s. 2025/26 attualmente in corso, ma avviato solo successivamente alla proposizione del ricorso. Alla luce delle considerazioni che precedono devono quindi ritenersi indimostrati il diritto all'inserimento nel superiore scaglione retributivo e la maturazione di differenze retributive.
DELLA CARTA DOCENTE L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte resistente deve essere disattesa, essendo il l'unico legittimato passivo in qualità di datore di Controparte_1 lavoro della parte ricorrente nonché erogatore della Carta del docente. Nel merito il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto. Occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a cic si post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_7 adotta ella presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”. Assodato il diritto al beneficio nei limiti individuati dalla S.C., non pare che valga sottolineare la circostanza che il medesimo non costituisce «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, co.121, ultimo periodo, L. n.107/ 2015) per negare che il contributo economico alla formazione del docente rientri tra «le condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, della direttiva 1999/70/CE non essendo il concetto riducibile al solo trattamento retributivo. La diversa natura del rapporto non costituisce inoltre motivazione utile e ragionevole di differenziazione tra docenti stante l'identità di funzioni all'interno del sistema scolastico e dato che l'obbligo di formazione deve intendersi gravante su entrambe le categorie di dipendenti. Né è sostenibile che l'instabilità dei docenti non di ruolo (e la possibilità che decidano di non reiterare l'iscrizione nelle liste per gli anni successivi) giustifichi il diverso trattamento, essendo la formazione utile anche e soprattutto allo svolgimento del servizio in corso di espletamento (identici argomenti valgono riguardo ai docenti destinati a colmare l'organico di fatto fino al 30 giugno).
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI Occorre in primo luogo verificare se la normativa in esame, nel menzionare tra gli aventi diritto al beneficio i soli docenti di ruolo sia conforme o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Al quesito occorre rispondere negativamente a) dovendosi riconoscere in capo a tutti i docenti, senza distinzioni, un eguale obbligo di partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionale ai sensi degli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4.8.1995, nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27.11.2007; b) dovendosi ravvisare in capo all'amministrazione il dovere di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63 del CCNL del 29 novembre 2007 e in attuazione del principio di buona amministrazione (cfr. sent. Consiglio di Stato n. 1842/2022); c) costituendo la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento un diritto che l'art. 64 del CCNL Comparto Scuola riconosce a tutto il personale, senza distinzioni, in funzione della piena realizzazione e dello sviluppo delle … professionalità … per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi. L'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può quindi rappresentare motivo valido per escludere i docenti precari dal godimento del beneficio in oggetto, risultando tale differenziazione quale atto discriminatorio in contrasto con la normativa euro-unitaria. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, infatti, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE così come interpretata dalla RT di Giustizia (v. CGUE sez. VI, 18.5.2022, n. 450). Ne deriva che l'esclusione dei docenti non di ruolo dalla fruizione del beneficio, operata dalla legge, è da ritenersi illegittima poiché non giustificata da ragioni obiettive. Alle medesime conclusioni è pervenuta la RT di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. Con tale pronuncia la RT ha affermato che 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico". Durata del Rapporto Sulla posizione delle restanti categorie di precari – che dalle premesse della pronuncia sembrerebbero esclusa dal beneficio – la RT non ha invece ritenuto di doversi pronunciare, sostenendo essere estranei al giudizio a quo i seguenti profili - se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro),
- se esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
- la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, … il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
- la rilevanza delle “ore” svolte, qualora il docente abbia avuto complessivamente assegnate, … per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. Ritiene tuttavia questo Tribunale che la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” (su cui si è basata la S.C. per limitare la categoria dei fruitori a coloro che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno), non sia stata operata dal legislatore per delimitarne l'ambito dei beneficiari ma al solo scopo di quantificare il beneficio;
che inoltre la possibilità di spesa nell'arco dei 24 mesi successivi e il richiamo al Piano triennale nazionale di formazione (a cui le norme richiedono di ispirare le iniziative di spesa), mostrano come l'orizzonte temporale delle esigenze che si intendono soddisfare con la carta sia ben più ampio di quello annuale cui si riferisce la norma ed evidenziano come l'attività formativa abbia lo scopo di garantire il futuro progressivo miglioramento del servizio scolastico. Sembra allora più ragionevole sostenere che il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il beneficio, possa essere garantito solo consentendovi l'accesso all'intero corpo docente, anche quella parte che, in ragione della appartenenza all'ordinario sistema di reclutamento del corpo docente, risulterà prevedibilmente destinataria di futuri incarichi di insegnamento, di frequenza e durata verosimilmente crescenti. Se ha quindi un senso escludere dal novero dei destinatari quei docenti che abbiano inteso uscire dal sistema scolastico nel senso ben chiarito dalla RT (ovvero coloro che si siano estromessi dalle graduatorie), pare rispondere maggiormente alla ratio del sistema l'estensione dei beneficiari a quei docenti precari che, pur non avendo prestato servizio per l'intero anno scolastico, si apprestino ad essere destinatari di incarichi di lungo periodo nel prossimo futuro. Si ritiene allora che la comparabilità delle condizioni atte a giustificare l'estensione del diritto ai docenti precari, non sia da ricercare nella estensione temporale della didattica annua, bensì nella comune appartenenza dei docenti al sistema scolastico e nella loro comune destinazione allo svolgimento di un servizio, il quale non ammette discriminazioni tra gli studenti fruitori quanto alla qualità del servizio reso il ragione del fatto che l'attività di docenza sia resa da alcuni per un periodo inferiore rispetto al termine delle attività didattiche. Vale d'altra parte la pena di considerare che il ricorso alle supplenze brevi con riconoscimento del relativo punteggio ai fini del progressivo avanzamento nelle graduatorie costituisce uno dei sistemi di reclutamento del sistema scolastico, sicché non appare coerente con il sistema una interpretazione delle norme che escluda dagli obiettivi di miglioramento del servizio una parte non indifferente di studenti (v. sul punto art. 6 dell'Accordo Quadro). La tesi, che il bonus sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, non convince perché, da una parte, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. D'altra parte, essa si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta, posto che ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 28.6.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022). E ciò depone per l'irrilevanza del termine di utilizzo della carta, come pure della scadenza del contratto a termine. La circostanza che l'ammissione al tempo parziale del personale di ruolo possa essere concessa nella misura minima del 50% non pare costituire un valido parametro per l'accesso al bonus del personale a tempo determinato: configurare il limite come condizione di fruizione del bonus, appare infatti in contrasto con le finalità perseguite, che, lo si ribadisce, sono quelle dell'aggiornamento delle competenze professionali, in vista delle future prestazioni, a prescindere dalla misura del servizio fornito nell'anno in corso. Né la limitazione della prestazione in ragione della misura del servizio svolto, consentirebbe di assicurare la parità di trattamento: il suddetto limite si giustifica con la preferenza del legislatore per i rapporti di lavoro a tempo pieno, evidentemente ritenuti più funzionali alle esigenze della istituzione scolastica;
è questa la ragione per cui il ricorso al tempo parziale è stato consentito in misura non inferiore al 50% e nel limite del 25% della dotazione organica. Ed è esclusivamente questa la ragione per cui, al sotto di tali limiti, il bonus non avrebbe potuto essere fruito da docenti di ruolo: perché non sarebbero potuti esistere docenti di ruolo chiamati a svolgere servizio per un numero di ore inferiore al limite previso. Il che non vale tuttavia a ravvisare una qualche incompatibilità logica tra la fruizione del bonus e prestazioni orarie inferiori al limite: le ragioni limitative del tempo parziale, infatti, nulla hanno a che fare con l'esigenza di formazione del corpo docente, sia esso di ruolo, a tempo pieno o parziale, o a tempo determinato;
sicché pare ingiustificato anche nell'obbiettivo della parità di trattamento, estendere alla fruizione del bonus da parte del personale non di ruolo, la condizione oraria minima di servizio che il legislatore ha inteso porre al personale di ruolo per tutt'altra finalità, vale a dire l'accesso al regime di tempo parziale. Tali conclusioni sembrano anzi avvalorate dal fatto che l'elargizione di cui si discute sia assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato) ovvero ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, situazioni nelle quali la stabilità di rapporto ed il potenzialmente prossimo rientro in servizio, rendono necessario (come per i docenti precari) un aggiornamento professionale, in vista del miglioramento delle prestazioni future. Le considerazioni fin qui esposte sono state avallate dalla CGUE la quale con pronuncia pregiudiziale emessa in data 3 luglio 2025 nella causa C‑268/24 la CGUE ha affermato che "… la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva";
“….Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare.” Il principio "pro rata temporis" è peraltro espressamente previsto dall'accordo (punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro) e dalla legge nazionale (art. 25 Dgs. n. 81/2015 secondo cui “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”). Per le ragioni esposte occorre ritenere che l'accesso al bonus sia da riconoscere anche ai docenti a tempo determinato, non solo quando ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 124 del 1999, ma a prescindere dalla durata dell'incarico effettivamente svolto nel corso dell'anno. Va aggiunto che alla luce dell'orientamento espresso dalla S.C., il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) - che relativamente all'anno 2023 ha riconosciuto il diritto ai docenti precari limitatamente a coloro che abbiano concluso "contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" - discostandosi dai suesposti principi non fa che perpetrare la situazione di discriminazione tra categorie di docenti del tutto equiparabili tra loro quanto alla natura del servizio prestato. Se ne ricava la necessità di disapplicare parzialmente anche il d.l. 69/23 quanto meno nella parte in cui giunge ad escludere dal beneficio i docenti precari con incarico annuale, a prescindere dalla natura del posto dai medesimi coperti. Natura dell'obbligazione – Retributiva o risarcitoria, pecuniaria e vincolata L'orientamento esposto dalla S.C. con la citata sentenza premette che "la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi"; "ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di CP_1 espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) …". Sulla scorta di tali considerazioni la RT ha quindi evidenziato che "già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali" giungendo ad affermare che "quella in esame è obbligazione sui generis " quanto alle finalità e alle modalità e ai tempi di fruizione. Ha quindi affermato che, per il conseguimento della prestazione, al docente precario che sia ancora parte del sistema scolastico – non necessariamente in quanto stabilmente in servizio (ciò che potrebbe verificarsi solo per il personale di ruolo) ma in quanto ancora regolarmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze – debba essere riconosciuta la possibilità di esperire l'ordinaria azione di adempimento in forma specifica. Allorché tuttavia il medesimo docente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, l'unica azione possibile sarebbe quella risarcitoria "per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio". Ha inoltre statuito che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento" sebbene "condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri" e dalla limitazione temporale della sua fruizione (prevedendo la norma che "l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo"). La provvista in questione non potrà essere una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato. Ove mai sussista un eventuale impedimento nell'ambito di tali modalità attuative, la prestazione non potrà definirsi impossibile e la somma in questione non potrà essere negata solo perché, ad esempio, il portale informatico del non abbia CP_1 previsto e tuttora non preveda l'accesso per i docenti (già) a tempo o, essendo conforme ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore che questi dia accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale – alle dipendenze del datore di lavoro, persistendo comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nemmeno può ipotizzarsi una sopravvenuta oggettiva impossibilità (cfr. Cass. sez. I, 22.6.2022 n. 20152), né alcuna eventuale diversa causa di estinzione dell'obbligazione: l'ultimarsi della supplenza non esclude la legittimazione del docente all'azione di adempimento;
solo la cancellazione dalle graduatorie e la conseguente "impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse, convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno"; l'impossibilità di conseguire il beneficio lascia quindi residuare in capo al docente il diritto al risarcimento dei danni da individuarsi in "possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro" e comunque da quantificarsi "entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio".
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE La RT di Cassazione ha chiarito che "la domanda di adempimento contrattuale … soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. …; per contro "La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale". In merito alla decorrenza ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento "decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Al contrario "il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità" con la precisazione "che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento". Nel caso in esame dall'elenco delle produzioni documentali fornita in ricorso non risulta allegata la prova della interruzione del termine di prescrizione nell'interesse della parte ricorrente, sicché il termine deve ritenersi maturato per tutti i crediti maturati prima dell'agosto 2020. In virtù delle considerazioni che precedono deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere dal la consegna di una carta avente un dato valore nominale, CP_1 utilizzabile, coerentem finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Tale diritto va riconosciuto (anche pro quota in ragione della durata di ciascun incarico) entro il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dal conferimento di ciascun incarico) da calcolarsi a ritroso dalla data di proposizione del ricorso (in ragione della data di proposizione dei ricorsi sono da ritenere prescritti gli importi relativi agli aa.ss. per i quali l'incarico risulta conferito in data antecedente il quinquennio precedente alla proposizione di ciascun ricorso). Il predetto valore deve intendersi maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico) alla concreta attribuzione. Il convenuto va CP_1 conseguentemente condannato al riconoscimento del beneficio in questione per ciascuno degli anni di servizio (anche parziale) svolti dalla parte ricorrente, come risultanti dal ricorso introduttivo, ma nei limiti della prescrizione quinquennale, e all'adozione delle attività necessarie a consentire alle stesse il pieno godimento del beneficio medesimo. Non essendo stata provata l'esistenza di ulteriori danni, il valore corrispondente a quello annuo della Carta, può invece essere riconosciuto a titolo risarcitorio in favore del ricorrente ormai estromesso dal sistema scolastico e dalle graduatorie per le supplenze, ma nei più ampi limiti della prescrizione decennale decorrente dalla definitiva estromissione dal sistema scolastico. In favore di costui il va condannato al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura CP_1 corrisponde ficio per ciascun anno di servizio reso (anche parzialmente), nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla fuoriuscita del docente dal sistema scolastico. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo parzialmente il ricorso proposto da AO AR nei confronti del dichiara il diritto di parte ricorrente alla Controparte_1 progressione professionale retributiva per tutto il servizio prestato alle dipendenze del CP_1 in virtù di contratti a tempo determinato;
respinge ogni altra domanda connessa al riconoscimento di tale diritto;
inoltre, accerta e dichiara il diritto di AO AR al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato da ciascuno svolti (anche parzialmente nell'ambito delle supplenze di breve durata) come da ricorsi introduttivi e segnatamente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; per l'effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il a costituire in favore della parte ricorrente CP_1 attualmente di ruolo o comunque inserit uatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito (anche pro quota) delle somme corrispondenti ai suddetti anni e periodi di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
in favore della parte ricorrente eventualmente cancellata dalle predette graduatorie condanna il al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della Carta CP_1 a per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, oltre interessi legali dalla cancellazione dalle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente;
compensa le spese di lite tra le parti. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1271/2025 L.P. AO BARBARA contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del , CP_1 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1271 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA AO AR (C.F. = ) CodiceFiscale_1 rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Reho (codice fiscale;
fax 06/88- C.F._2
937383, indirizzo di posta certificata o) come da Email_1 procura autenticata in calce al ricorso introduttivo su foglio separato, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_2
AN IA VO, dal Dottor Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in via del CP_2
Paradiso n.
4 - cap 01100 -, in quanto l'Avvocatura dello Stato non assumere direttamente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione. RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.8.2025 CC AR ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di aver svolto in qualità di docente servizi pre-ruolo in scuole statali a tempo determinato a partire dall'a.s. 2006/07 all'anno 2024/25; che il trattamento economico riservatole anno per anno dapprima ai sensi dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312 e poi dell'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, era stato sempre determinato sulla base dello stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica;
che tale sistema è stato conservato nonostante il CCNL 2009 avesse introdotto un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali e nonostante che la tabella contenente gli scaglioni della progressione economica sia stata rimodulata dal successivo accordo 2011; che tuttavia tale sistema doveva ritenersi in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Ha quindi rivendicato il diritto all'integrale riconoscimento della carriera scolastica preruolo e il conseguente diritto all'inserimento nella fascia retributiva corrispondente a tale anzianità con riconoscimento dei relativi adeguamenti retributivi e delle differenze stipendiali così maturate. Sotto altro profilo ha poi esposto che, quale docente a tempo determinato, non le era stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequi DPCM 23.9.2015 e DPCM 28.11.2016, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente); che il predetto contributo alla formazione del docente era stato riservato esclusivamente ai docenti di ruolo a tempo indeterminato con evidente discriminazione tra lavoratori del medesimo comparto che svolgono la medesima funzione. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo “accertare il servizio prestato, in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, da ciascun ricorrente alle dipendenze del resistente;
dichiarare il diritto CP_1 di parte ricorrente alla progressione professionale retributiva per tutto il ser to alle dipendenze del CP_3 anche in virtù di contratti a tempo determinato e a percepire, pertanto, le differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio;
condannare il alla corresponsione delle differenze stipendiali Controparte_1 maturate da ciascun ricorrente in ragione dell'anzianità di servizio, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
accertare il diritto di parte ricorrente a percepire ai sensi del CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere Controparte_1 le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipendiale 3, oltre interessi di legge;
ed inoltre accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui per ogni anno di cui in atti mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto. disapplicare la legge 107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, Condannare il Controparte_1 al pagamento, per ciascun anno scolastico di cui ai contratti di cui al presente ricorrente di € 500,00 ANNUI mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente, oltre interessi per i seguenti anni scolastici (pec interruzione prescrizione in atti) 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistataria”. Il convenuto si è costituito eccependo preliminarmente la prescrizione degli eventuali CP_1 cr vanti dalla ricostruzione dell'anzianità preruolo. Nel merito fatto richiamo all'orientamento RT di Giustizia Europea (Sent. 20 Settembre 2018 nella causa C-466/17) ha sostenuto l'esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento stipendiale dei docenti precari e la diversità di valutazione del servizio fornito, essendo costoro destinati ma coprire un posto non vacante, ma disponibile per ragioni contingenti e suscettibili di venir meno in ogni momento;
che la decurtazione del servizio pre-ruolo è comunque provvisoria essendo riconosciuta integralmente dopo un certo numero di anni tramite la rielaborazione della ricostruzione di carriera;
che nella ricostruzione non poteva essere compreso l'anno 2013 alla luce della pronuncia della RT Costituzionale di cui alla sentenza n. 178 del 2015 e della sentenza della S.C. Sez. L. n. 1726/2025 del 21.05.2025. In ordine alla cd. Carta docenti ha invece eccepito il difetto di legittimazione passiva del e dell Controparte_1 Controparte_2
anche alla luce del D.P.C.M. 208 del 2023. In subordine ha chiesto il rigetto del ricorso
[...] nfondato in fatto e in diritto;
ha comunque rammentato che la recente conversione in legge (n.790 del 2025) del D.L. n.45 del 2025, modificativo dell'art. 1 co. 121 della L.107/2015, ha confermato il mancato riconoscimento del bonus di cui trattasi ai docenti con contratto sino al 30 giugno;
ha infine dedotto che il diritto rivendicato è da ritenersi ormai estinto o, comunque, inesigibile per l'intero ammontare richiesto dati i limiti temporali di spendibilità previsti dalla norma e che per l'anno in corso i criteri di definizione non sono stati adottati sicché la pretesa non potrebbe tradursi nell'attribuzione di una somma di denaro. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo “accerti l'intervenuta prescrizione delle differenze retributive eventualmente maturate dalla Controparte nel caso di riconoscimento integrale del servizio a tempo determinato nonché l'intervenuta prescrizione parziale del diritto alla “carta docente”; in subordine che respinga il ricorso, infondato in fatto e in diritto anche quanto al merito, come illustrato sub NEL MERITO. In via ulteriormente subordinata, cioè nella denegata ipotesi di accoglimento della pretesa avversaria, che il Giudice disponga che l'anno 2013 non sia considerato utile, sia ai fini della determinazione delle date di passaggio da una classe stipendiale alla successiva, sia ai fini della liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di arretrati per la ricostruzione di carriera;
e che la liquidazione degli arretrati da corrispondere sia al netto di quanto già corrisposto alla Ricorrente con la ricostruzione di carriera effettuata in sede di passaggio in ruolo. Con vittoria delle spese, la cui liquidazione - nell'ipotesi in cui il Giudice attribuisca la vittoria sul punto alla Controparte - si domanda che tenga conto della natura seriale del contenzioso in materia e del conseguente lavoro minimo e routinario, da parte degli Avvocati e delle loro segreterie, nel predisporre il ricorso per numerosi clienti”. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DELLA PROGRESSIONE STIPENDIALE Parte ricorrente lamenta in primo luogo la natura discriminatoria delle norme che riconoscono ai docenti precari un trattamento retributivo corrispondente a quello delle posizioni economiche iniziali. In particolare, l'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n° 312, disponeva che “Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica”. Di analogo tenore risulta l'art. 526 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (Testo Unico della Scuola) il quale dispone che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. La stessa parte ricorrente rammenta che l'art. 606 dello stesso d.lgs 297/94 aveva disposto che le norme retributive sarebbero rimaste in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti e che in seguito il d.Lgs. 165/2001 aveva previsto la possibilità che i contratti collettivi potessero derogare alle norme di legge, disponendo la inapplicabilità delle norme non recepite, ma solo se incompatibili. Ha aggiunto che il personale della Scuola Pubblica, il CCNL 2009 aveva introdotto una progressione professionale riconoscendo allo stesso “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” secondo un sistema di scaglioni di anzianità (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) in seguito modificati CCNL 2011 con l'accorpamento dei primi due scaglioni in un'unica fascia 0-9). Nonostante tutto ciò lamenta la disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, continuando quest'ultimo ad essere retribuito con il trattamento relativo al primo scaglione senza ancora considerazione per l'anzianità maturata in virtù di pregressi contratti a tempo determinato. La questione è fondata. Nella sua attuale versione risultante dalle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 1, lettera a) dell D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, l'art. 485 co. 1 del d.lgs 16 aprile 1994, n. 297 recita “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/ 2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”. La questione è stata affrontata dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 in cui si è affermato che
“Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (cfr. Sez. L, n. 22558 del 07/11/2016; Sez. L, n. 8945 del 06/04/2017; Sez. L, n. 20918 del 05/08/2019) In motivazione la RT ha rammentato che "a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (RT Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 SA Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (RT di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani RT di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione convenuta è da escludere che il servizio svolto dal personale non di ruolo o le mansioni espletate differiscano sotto qualche profilo da quelle proprie del personale di ruolo sicché va decisamente smentito l'assunto che intende riconoscere una qualche giustificazione alla diversità di trattamento, non potendosi la motivazione trarre nel carattere temporaneo dell'incarico, vale a dire nella nozione tipica di lavoratore non di ruolo destinatario della tutela contro le discriminazioni. Va conseguentemente riconosciuta anche alla parte ricorrente il diritto alla progressione nel trattamento economico corrispondente a quello previsto dalla contrattazione collettiva in favore del personale docente di ruolo;
ovvero quella inizialmente prevista secondo la sequenza indicata nella tabella allegata (0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre) e a decorrere dalla entrata in vigore del CCNL 4 agosto 2011 secondo l'accorpamento dei primi due scaglioni (0-8). Tutto ciò rammentando che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valo-re retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Disciplina da intendersi estensibile anche al personale non di ruolo. Nella determinazione dello scaglione in cui va collocata la parte ricorrente occorre peraltro tenere conto della anzianità effettivamente maturata in virtù di contratti a termine, senza riconoscere alcuna operatività al principio che – in tema di ricostruzione della carriera del personale di ruolo
– equipara il servizio di almeno 180 giorni a quello annuale (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Il sistema di progressione economica del personale docente di ruolo come delineato dall'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 prevede infatti che il servizio preruolo sia considerato per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, ma al contempo opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni.
[...] (RT Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, CP_4 [...]
; 8.9.2011, causa C-177/10 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Persona_2 CP_5 4) ha ritenuto che anche tal isultare discriminatorio ogni qualvolta il trattamento economico determinato “senza valorizzare, … né le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489” risulti più favorevole di quello risultante dall'applicazione della normativa di legge (cfr. tra le altre Sez. L, n. 32576 del 23/11/2023). In ultimo va rammentato che in base al più recente pronunciamento della S.C. dal computo dell'anzianità da considerare ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, deve essere escluso l'anno 2013 per effetto del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) del d.P.R. n. 122 del 2013, del d.l. n. 3 del 2014 (conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014) e dei CCNL 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014 (“In tema di personale docente e A.T.A. della scuola statale, per il quale è previsto un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, le disposizioni inerenti al "blocco" degli incrementi retributivi per il periodo 2010- 2013, di cui agli artt. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010; 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; 1 del d.l. n. 3 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2014, nonché 1, comma 3, dei c.c.n.l. 13 marzo 2013 e 7 agosto 2014, comportano la "sterilizzazione" - ai soli fini economici, e non già agli effetti giuridici dell'anzianità - dell'annualità 2013, della quale è stata esclusa l'utilità ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, sino all'eventuale intervento della contrattazione collettiva che, previo stanziamento delle relative risorse, ne consenta il recupero”. (Sez. L, n. 13618 del 21/05/2025) Tutto ciò premesso e passando all'esame del caso concreto, occorre considerare che previo riconoscimento del diritto alla progressione in base all'anzianità non di ruolo, la ricorrente ha invocato una condanna generica dell'amministrazione alle differenze stipendiali maturate oltre accessori anche in applicazione dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011. Sennonché occorre prendere atto che anche solo considerando la sequenza di incarichi descritta in ricorso a decorrere dal 9/11/2006, è da escludere che, alla data di entrata vigore del CCNL 2011 (1/9/2010), la parte ricorrente avesse maturato una anzianità utile alla maturazione del secondo scaglione (03/08) potendo a quella data vantare una anzianità effettiva di servizio non di ruolo pari a soli 164 giorni (pari a 5 mesi e 14 giorni); si aggiunga che fino a tutto l'a.s. 2017/18 non aveva mai svolto servizio per almeno 180 giorni l'anno. Con l'entrata in vigore del CCNL 2011 il passaggio al secondo scaglione retributivo avrebbe potuto maturarlo solo con il completamento dell'ottavo anno di servizio. L'esistenza di tale condizione non può ritenersi provata considerando che al giugno 2025 risulta conseguita una anzianità effettiva di 2699 giorni di servizio corrispondente a 7 anni 4 mesi e 24 giorni. Ipotizzando l'operatività del criterio semestrale di cui all'art. 11, comma 14, l. 124/1999, il raggiungimento del secondo scaglione 9/15 potrebbe ritenersi raggiunto solo nell'a.s. 2025/26 attualmente in corso, ma avviato solo successivamente alla proposizione del ricorso. Alla luce delle considerazioni che precedono devono quindi ritenersi indimostrati il diritto all'inserimento nel superiore scaglione retributivo e la maturazione di differenze retributive.
DELLA CARTA DOCENTE L'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla parte resistente deve essere disattesa, essendo il l'unico legittimato passivo in qualità di datore di Controparte_1 lavoro della parte ricorrente nonché erogatore della Carta del docente. Nel merito il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto. Occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento. La Carta docenti ha la sua fonte nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 a tenore del quale:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_6 specialistica o a cic si post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_7 adotta ella presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23.9.2015 recante le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (GURI n. 243, del 19.10.2015) – così dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile”. L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., prevede che
“La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”. A ciò si aggiunga che, nel contesto di emergenza pandemica, il legislatore con l'art. 2 D.L. 22/2020 ha disposto che “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1 comma 121 della legge n. 107/2015”. Assodato il diritto al beneficio nei limiti individuati dalla S.C., non pare che valga sottolineare la circostanza che il medesimo non costituisce «retribuzione accessoria né reddito imponibile» (art.1, co.121, ultimo periodo, L. n.107/ 2015) per negare che il contributo economico alla formazione del docente rientri tra «le condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, della direttiva 1999/70/CE non essendo il concetto riducibile al solo trattamento retributivo. La diversa natura del rapporto non costituisce inoltre motivazione utile e ragionevole di differenziazione tra docenti stante l'identità di funzioni all'interno del sistema scolastico e dato che l'obbligo di formazione deve intendersi gravante su entrambe le categorie di dipendenti. Né è sostenibile che l'instabilità dei docenti non di ruolo (e la possibilità che decidano di non reiterare l'iscrizione nelle liste per gli anni successivi) giustifichi il diverso trattamento, essendo la formazione utile anche e soprattutto allo svolgimento del servizio in corso di espletamento (identici argomenti valgono riguardo ai docenti destinati a colmare l'organico di fatto fino al 30 giugno).
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI Occorre in primo luogo verificare se la normativa in esame, nel menzionare tra gli aventi diritto al beneficio i soli docenti di ruolo sia conforme o meno ai dettati costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e al diritto europeo. Al quesito occorre rispondere negativamente a) dovendosi riconoscere in capo a tutti i docenti, senza distinzioni, un eguale obbligo di partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionale ai sensi degli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4.8.1995, nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto scuola del 27.11.2007; b) dovendosi ravvisare in capo all'amministrazione il dovere di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario, coerentemente con quanto previsto dall'art. 63 del CCNL del 29 novembre 2007 e in attuazione del principio di buona amministrazione (cfr. sent. Consiglio di Stato n. 1842/2022); c) costituendo la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento un diritto che l'art. 64 del CCNL Comparto Scuola riconosce a tutto il personale, senza distinzioni, in funzione della piena realizzazione e dello sviluppo delle … professionalità … per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi. L'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può quindi rappresentare motivo valido per escludere i docenti precari dal godimento del beneficio in oggetto, risultando tale differenziazione quale atto discriminatorio in contrasto con la normativa euro-unitaria. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, infatti, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE così come interpretata dalla RT di Giustizia (v. CGUE sez. VI, 18.5.2022, n. 450). Ne deriva che l'esclusione dei docenti non di ruolo dalla fruizione del beneficio, operata dalla legge, è da ritenersi illegittima poiché non giustificata da ragioni obiettive. Alle medesime conclusioni è pervenuta la RT di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 del 27/10/2023, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. Con tale pronuncia la RT ha affermato che 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico". Durata del Rapporto Sulla posizione delle restanti categorie di precari – che dalle premesse della pronuncia sembrerebbero esclusa dal beneficio – la RT non ha invece ritenuto di doversi pronunciare, sostenendo essere estranei al giudizio a quo i seguenti profili - se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro),
- se esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.
- la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, … il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
- la rilevanza delle “ore” svolte, qualora il docente abbia avuto complessivamente assegnate, … per l'intera durata del periodo, diciotto ore o più. Ritiene tuttavia questo Tribunale che la taratura dell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” (su cui si è basata la S.C. per limitare la categoria dei fruitori a coloro che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31 agosto o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno), non sia stata operata dal legislatore per delimitarne l'ambito dei beneficiari ma al solo scopo di quantificare il beneficio;
che inoltre la possibilità di spesa nell'arco dei 24 mesi successivi e il richiamo al Piano triennale nazionale di formazione (a cui le norme richiedono di ispirare le iniziative di spesa), mostrano come l'orizzonte temporale delle esigenze che si intendono soddisfare con la carta sia ben più ampio di quello annuale cui si riferisce la norma ed evidenziano come l'attività formativa abbia lo scopo di garantire il futuro progressivo miglioramento del servizio scolastico. Sembra allora più ragionevole sostenere che il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con il beneficio, possa essere garantito solo consentendovi l'accesso all'intero corpo docente, anche quella parte che, in ragione della appartenenza all'ordinario sistema di reclutamento del corpo docente, risulterà prevedibilmente destinataria di futuri incarichi di insegnamento, di frequenza e durata verosimilmente crescenti. Se ha quindi un senso escludere dal novero dei destinatari quei docenti che abbiano inteso uscire dal sistema scolastico nel senso ben chiarito dalla RT (ovvero coloro che si siano estromessi dalle graduatorie), pare rispondere maggiormente alla ratio del sistema l'estensione dei beneficiari a quei docenti precari che, pur non avendo prestato servizio per l'intero anno scolastico, si apprestino ad essere destinatari di incarichi di lungo periodo nel prossimo futuro. Si ritiene allora che la comparabilità delle condizioni atte a giustificare l'estensione del diritto ai docenti precari, non sia da ricercare nella estensione temporale della didattica annua, bensì nella comune appartenenza dei docenti al sistema scolastico e nella loro comune destinazione allo svolgimento di un servizio, il quale non ammette discriminazioni tra gli studenti fruitori quanto alla qualità del servizio reso il ragione del fatto che l'attività di docenza sia resa da alcuni per un periodo inferiore rispetto al termine delle attività didattiche. Vale d'altra parte la pena di considerare che il ricorso alle supplenze brevi con riconoscimento del relativo punteggio ai fini del progressivo avanzamento nelle graduatorie costituisce uno dei sistemi di reclutamento del sistema scolastico, sicché non appare coerente con il sistema una interpretazione delle norme che escluda dagli obiettivi di miglioramento del servizio una parte non indifferente di studenti (v. sul punto art. 6 dell'Accordo Quadro). La tesi, che il bonus sia strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, non convince perché, da una parte, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. D'altra parte, essa si basa su una descrizione errata del funzionamento della carta, posto che ai sensi dell'art. 6 del d.P.C.M. 28.6.2016 “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022). E ciò depone per l'irrilevanza del termine di utilizzo della carta, come pure della scadenza del contratto a termine. La circostanza che l'ammissione al tempo parziale del personale di ruolo possa essere concessa nella misura minima del 50% non pare costituire un valido parametro per l'accesso al bonus del personale a tempo determinato: configurare il limite come condizione di fruizione del bonus, appare infatti in contrasto con le finalità perseguite, che, lo si ribadisce, sono quelle dell'aggiornamento delle competenze professionali, in vista delle future prestazioni, a prescindere dalla misura del servizio fornito nell'anno in corso. Né la limitazione della prestazione in ragione della misura del servizio svolto, consentirebbe di assicurare la parità di trattamento: il suddetto limite si giustifica con la preferenza del legislatore per i rapporti di lavoro a tempo pieno, evidentemente ritenuti più funzionali alle esigenze della istituzione scolastica;
è questa la ragione per cui il ricorso al tempo parziale è stato consentito in misura non inferiore al 50% e nel limite del 25% della dotazione organica. Ed è esclusivamente questa la ragione per cui, al sotto di tali limiti, il bonus non avrebbe potuto essere fruito da docenti di ruolo: perché non sarebbero potuti esistere docenti di ruolo chiamati a svolgere servizio per un numero di ore inferiore al limite previso. Il che non vale tuttavia a ravvisare una qualche incompatibilità logica tra la fruizione del bonus e prestazioni orarie inferiori al limite: le ragioni limitative del tempo parziale, infatti, nulla hanno a che fare con l'esigenza di formazione del corpo docente, sia esso di ruolo, a tempo pieno o parziale, o a tempo determinato;
sicché pare ingiustificato anche nell'obbiettivo della parità di trattamento, estendere alla fruizione del bonus da parte del personale non di ruolo, la condizione oraria minima di servizio che il legislatore ha inteso porre al personale di ruolo per tutt'altra finalità, vale a dire l'accesso al regime di tempo parziale. Tali conclusioni sembrano anzi avvalorate dal fatto che l'elargizione di cui si discute sia assicurata anche ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute (per evidenti ragioni di non discriminazione del docente malato) ovvero ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, situazioni nelle quali la stabilità di rapporto ed il potenzialmente prossimo rientro in servizio, rendono necessario (come per i docenti precari) un aggiornamento professionale, in vista del miglioramento delle prestazioni future. Le considerazioni fin qui esposte sono state avallate dalla CGUE la quale con pronuncia pregiudiziale emessa in data 3 luglio 2025 nella causa C‑268/24 la CGUE ha affermato che "… la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva";
“….Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato. In tali circostanze, la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non risulta conforme ai requisiti di cui al punto 69 della presente sentenza, circostanza che spetta tuttavia, in definitiva, al giudice del rinvio valutare.” Il principio "pro rata temporis" è peraltro espressamente previsto dall'accordo (punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro) e dalla legge nazionale (art. 25 Dgs. n. 81/2015 secondo cui “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”). Per le ragioni esposte occorre ritenere che l'accesso al bonus sia da riconoscere anche ai docenti a tempo determinato, non solo quando ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L. n. 124 del 1999, ma a prescindere dalla durata dell'incarico effettivamente svolto nel corso dell'anno. Va aggiunto che alla luce dell'orientamento espresso dalla S.C., il d.l. 13 giugno 2023, n. 69 (convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) - che relativamente all'anno 2023 ha riconosciuto il diritto ai docenti precari limitatamente a coloro che abbiano concluso "contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile" - discostandosi dai suesposti principi non fa che perpetrare la situazione di discriminazione tra categorie di docenti del tutto equiparabili tra loro quanto alla natura del servizio prestato. Se ne ricava la necessità di disapplicare parzialmente anche il d.l. 69/23 quanto meno nella parte in cui giunge ad escludere dal beneficio i docenti precari con incarico annuale, a prescindere dalla natura del posto dai medesimi coperti. Natura dell'obbligazione – Retributiva o risarcitoria, pecuniaria e vincolata L'orientamento esposto dalla S.C. con la citata sentenza premette che "la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi"; "ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di CP_1 espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.) …". Sulla scorta di tali considerazioni la RT ha quindi evidenziato che "già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali" giungendo ad affermare che "quella in esame è obbligazione sui generis " quanto alle finalità e alle modalità e ai tempi di fruizione. Ha quindi affermato che, per il conseguimento della prestazione, al docente precario che sia ancora parte del sistema scolastico – non necessariamente in quanto stabilmente in servizio (ciò che potrebbe verificarsi solo per il personale di ruolo) ma in quanto ancora regolarmente iscritto nelle graduatorie per le supplenze – debba essere riconosciuta la possibilità di esperire l'ordinaria azione di adempimento in forma specifica. Allorché tuttavia il medesimo docente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, l'unica azione possibile sarebbe quella risarcitoria "per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio". Ha inoltre statuito che "la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento" sebbene "condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri" e dalla limitazione temporale della sua fruizione (prevedendo la norma che "l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo"). La provvista in questione non potrà essere una somma “libera” dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato. Ove mai sussista un eventuale impedimento nell'ambito di tali modalità attuative, la prestazione non potrà definirsi impossibile e la somma in questione non potrà essere negata solo perché, ad esempio, il portale informatico del non abbia CP_1 previsto e tuttora non preveda l'accesso per i docenti (già) a tempo o, essendo conforme ai doveri di collaborazione e cooperazione gravanti sul debitore che questi dia accesso al portale a tali soggetti proprio al fine di provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto. Nell'ipotesi in cui il lavoratore non sia più – al momento della domanda giudiziale – alle dipendenze del datore di lavoro, persistendo comunque l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nemmeno può ipotizzarsi una sopravvenuta oggettiva impossibilità (cfr. Cass. sez. I, 22.6.2022 n. 20152), né alcuna eventuale diversa causa di estinzione dell'obbligazione: l'ultimarsi della supplenza non esclude la legittimazione del docente all'azione di adempimento;
solo la cancellazione dalle graduatorie e la conseguente "impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse, convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno"; l'impossibilità di conseguire il beneficio lascia quindi residuare in capo al docente il diritto al risarcimento dei danni da individuarsi in "possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro" e comunque da quantificarsi "entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio".
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE La RT di Cassazione ha chiarito che "la domanda di adempimento contrattuale … soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. …; per contro "La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale". In merito alla decorrenza ha precisato che la prescrizione dell'azione di adempimento "decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Al contrario "il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità" con la precisazione "che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento". Nel caso in esame dall'elenco delle produzioni documentali fornita in ricorso non risulta allegata la prova della interruzione del termine di prescrizione nell'interesse della parte ricorrente, sicché il termine deve ritenersi maturato per tutti i crediti maturati prima dell'agosto 2020. In virtù delle considerazioni che precedono deve essere accolta la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere dal la consegna di una carta avente un dato valore nominale, CP_1 utilizzabile, coerentem finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Tale diritto va riconosciuto (anche pro quota in ragione della durata di ciascun incarico) entro il termine di prescrizione quinquennale (decorrente dal conferimento di ciascun incarico) da calcolarsi a ritroso dalla data di proposizione del ricorso (in ragione della data di proposizione dei ricorsi sono da ritenere prescritti gli importi relativi agli aa.ss. per i quali l'incarico risulta conferito in data antecedente il quinquennio precedente alla proposizione di ciascun ricorso). Il predetto valore deve intendersi maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico) alla concreta attribuzione. Il convenuto va CP_1 conseguentemente condannato al riconoscimento del beneficio in questione per ciascuno degli anni di servizio (anche parziale) svolti dalla parte ricorrente, come risultanti dal ricorso introduttivo, ma nei limiti della prescrizione quinquennale, e all'adozione delle attività necessarie a consentire alle stesse il pieno godimento del beneficio medesimo. Non essendo stata provata l'esistenza di ulteriori danni, il valore corrispondente a quello annuo della Carta, può invece essere riconosciuto a titolo risarcitorio in favore del ricorrente ormai estromesso dal sistema scolastico e dalle graduatorie per le supplenze, ma nei più ampi limiti della prescrizione decennale decorrente dalla definitiva estromissione dal sistema scolastico. In favore di costui il va condannato al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura CP_1 corrisponde ficio per ciascun anno di servizio reso (anche parzialmente), nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla fuoriuscita del docente dal sistema scolastico. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accogliendo parzialmente il ricorso proposto da AO AR nei confronti del dichiara il diritto di parte ricorrente alla Controparte_1 progressione professionale retributiva per tutto il servizio prestato alle dipendenze del CP_1 in virtù di contratti a tempo determinato;
respinge ogni altra domanda connessa al riconoscimento di tale diritto;
inoltre, accerta e dichiara il diritto di AO AR al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di servizio a tempo determinato da ciascuno svolti (anche parzialmente nell'ambito delle supplenze di breve durata) come da ricorsi introduttivi e segnatamente per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; per l'effetto, disapplicata la legge 107/2015, nonché il DPCM 23.09.2015 nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016, condanna il a costituire in favore della parte ricorrente CP_1 attualmente di ruolo o comunque inserit uatorie per le supplenze, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n. 281 del 1-12-2016), la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito (anche pro quota) delle somme corrispondenti ai suddetti anni e periodi di servizio, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della Carta stessa;
in favore della parte ricorrente eventualmente cancellata dalle predette graduatorie condanna il al risarcimento dei danni da quantificarsi in misura corrispondente a quello della Carta CP_1 a per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, oltre interessi legali dalla cancellazione dalle graduatorie e nei limiti della prescrizione decennale da ciò decorrente;
compensa le spese di lite tra le parti. Viterbo lì, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO