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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2646/2024 R.G.; tra
e in Parte_1 Controparte_1
liquidazione, in persona della liquidatrice rappresentati e difesi CP_1
dall'Avv. Nicola Russo - opponenti;
e tramite procuratrice speciale Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Geniale Caruso - opposta; avente ad oggetto: “opposizione a precetto”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note in sostituzione di udienza del 26 febbraio 2025) è stata fissata udienza ex art. 281-sexies cpc con termine note del 9 aprile 2025; è stata riservata la decisione ex art.281-sexies ultimo comma cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
e Parte_2 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto (loro) notificato in data
25.05.2024, per il pagamento della residua somma di €78.220,36, oltre accessori, in forza del titolo esecutivo portato dal contratto di muto fondiario (atto pubblico del
04.11.2011 - rep.3814, racc.2877 ) con cui il Banco di Napoli S.p.A. concedeva in mutuo alla società opponente la somma di €120.000,00, da rimborsare in n.120 rate
1 mensili, con interessi, e il concedeva alla Banca ipoteca Parte_1
sull'immobile di sua proprietà, sito in località San Vito-Taranto, alla via Calata
Rinella n.9 (individuato al Catasto Fabbricati al foglio 294, particella 514, sub 9, p.T-
1, Cat.A/2), a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione derivante dal contratto di mutuo.
Gli opponenti hanno premesso che:
-Intesa succedeva all'originario istituto mutuante nella titolarità di Parte_3
tutti i diritti derivanti dal contratto di mutuo concluso dalla società
[...]
per effetto dell'incorporazione del Banco di Napoli S.p.A.; Controparte_4
-Intesa con contratto datato 10.03.2023, nell'ambito di una Parte_3
operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 L.n.130/1999, cedeva a un portafoglio di crediti a sofferenza comprendente anche Controparte_2
quello derivante dal contratto di mutuo d'interesse, come pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.32 del 16.03.2023, per gli effetti di cui all'art.58
T.U.B.; intende agire esecutivamente, anche mediante pignoramento Controparte_2
dell'immobile ipotecato, tramite la procuratrice speciale per Controparte_3
ottenere il pagamento dell'importo di €75.785,20, oltre €2.125,10 per interessi al
29.05.2023, quale somma residua rispetto all'originario finanziamento di
€120.000,00, erogato a titolo di mutuo alla società Controparte_1 Controparte_4
dal Banco di Napoli s.p.a., con obbligo di rimborso in 120 rate mensili, il cui
[...]
adempimento è garantito dall'ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà del
. Parte_1
Gli opponenti hanno contestato la valida formazione del titolo esecutivo azionato dalla deducendo che: Controparte_2
-la società cessionaria del credito per cui è giudizio è priva di legittimazione attiva in ragione del divieto di cessione in blocco dei crediti senza il riferimento strutturale o nominativo al contratto di cessione;
2 -la non è iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Controparte_2
T.U.B. e non può quindi svolgere attività di controllo e gestione delle operazioni di cartolarizzazione e attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma terzo, lett. c) della L.n.130/1999;
-conseguentemente, l'atto negoziale di conferimento dei poteri di rappresentanza alla mandataria è nullo ex art. 1418, comma primo, c.c. e la società Controparte_3
mandataria è priva di legittimazione processuale;
-il contratto di mutuo non costituisce titolo esecutivo perché all'atto di precetto notificato ai deducenti non sono stati allegati il contratto stesso e l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da cui risulti il trasferimento in favore del mutuatario delle somme svincolate;
-ai sensi dell'art. 2304 c.c., la società opposta avrebbe dovuto agire in precetto contro la società debitrice prima di escutere il Controparte_4
garante;
-le clausole del contratto di mutuo inerenti alla garanzia prestata dal Parte_1
sono nulle e abusive, avendo quest'ultimo agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale, stante l'assenza di qualsiasi collegamento funzionale con la società opponente, di cui non è né amministratore né socio.
Gli opponenti hanno quindi concluso nei seguenti termini:
-in via preliminare, per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva e processuale della parte precettante;
-in via principale, per la dichiarazione di nullità delle clausole del contratto di mutuo relative alla garanzia per ipoteca dell'immobile di proprietà del;
Parte_1
-per la dichiarazione di nullità ed inefficacia del contratto di mutuo e del precetto opposto con conseguente accertamento dell'inesistenza del diritto di credito vantato dal precettante e del suo diritto a procedere a esecuzione;
-con condanna della società opposta alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa, oltre a I.V.A. e C.A.P.
3 a mezzo della sua procuratrice speciale ha Controparte_2 Controparte_3
contestato la fondatezza dei motivi di opposizione, deducendo che:
-la prova della cessione del credito può essere fornita anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale e con qualsiasi documento, anche diverso dal contratto di cessione e, in particolare, a mezzo della specifica dichiarazione della cedente, prodotta in giudizio dalla cessionaria;
CP_5
-la pubblicazione della cessione di crediti da a sulla Controparte_6 CP_2
Gazzetta Ufficiale ha reso noto che , con contratto di cessione di crediti di data CP_2
13.03.2023, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt.
1.4 e
7.1 L.n. 130/1999, ha acquistato da i crediti della cedente, Controparte_7
derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche, sorti nel periodo compreso tra il 01.10.1955 e il 13.03.2023, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia
n.272/2008, risultanti da apposita lista dei codici identificativi dei rapporti da cui tali crediti hanno avuto origine, pubblicata sugli appositi siti web https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e www.intesasanpaolo.com, ai sensi dell'art.
7.1 L.n.130/1999;
-la prova della cessione del credito oggetto del giudizio a è data CP_8
dall'inclusione degli identificativi della società e del contratto di Controparte_1
mutuo dalla stessa concluso alla pag. 287, rigo 47-48, dell'elenco delle posizioni cedute, disponibile sul sito internet di;
Controparte_6
-in ogni caso, è risolutiva la produzione in giudizio della comunicazione scritta con cui dichiara in modo esplicito che lo specifico credito nei confronti Controparte_6
del NDG 6165821669000, derivante dal Controparte_4
mutuo n. 600075353852 è incluso nel perimetro della cessione di crediti a CP_2
;
[...]
-l'art. 106 T.U.B. non assume la connotazione di “norma imperativa”, attenendo alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e delle attività finanziarie in generale, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei
4 controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza, eventualmente presidiati anche da norme penali;
-tale norma non ha alcuna valenza civilistica e la sua eventuale violazione non produce conseguenze sulla validità degli atti sostanziali e processuali di tutela del credito in sede esecutiva o cognitiva eseguiti dagli operatori del settore finanziario;
-la somma concessa a mutuo alla società è stata costituita in “pegno Controparte_1
irregolare” a garanzia della restituzione della somma mutuata e del pagamento della penale contrattuale dell'1%, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento da parte della mutuataria a una delle obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di mutuo;
-la costituzione della somma in pegno “a garanzia della restituzione anticipata del mutuo”, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, non consente di dubitare dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria;
-l'accredito contabile della somma mutuata in favore della mutuataria, sul conto intestato alla stessa, indipendentemente dal riconoscimento alla banca di un diritto di ritenzione pattizio, quale forma di autotutela, ha creato un autonomo titolo di disponibilità dell'importo in capo alla mutuataria, tale da far ritenere perfezionato il contratto di mutuo quale contratto reale, e facendo sorgere l'obbligazione attuale di restituzione della somma;
-l'art. 2868 c.c. esclude che il terzo datore d'ipoteca per debito altrui possa invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore se il beneficio non è stato convenuto, come nel caso di specie;
-non vi è alcuna specificazione, da parte della difesa degli opponenti, circa le clausole del contratto di mutuo relative alla garanzia prestata dal di cui è Parte_1
stata contestata la nullità, di cui non sono stati specificamente dedotti i motivi;
-non vi è ragione di ritenere che l'ipoteca per debito altrui concessa da un soggetto in qualità di consumatore debba essere nulla per tale motivo;
-gli opponenti non hanno contestato né la sussistenza del credito in capo a CP_9
né il suo ammontare.
5 procuratrice di ha quindi concluso nei Controparte_3 Controparte_2
seguenti termini:
-in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con accertamento del diritto di di procedere a esecuzione nei confronti della società Controparte_2 [...]
e di quale terzo datore d'ipoteca Controparte_4 Parte_1
per debito altrui, mediante pignoramento dell'immobile ipotecato;
-in via riconvenzionale, per la condanna degli opponenti a pagare in favore di
[...]
l'importo di €75.785,20 per rate scadute e capitale residuo, oltre interessi di CP_2
mora al saggio convenzionalmente stabilito in contratto, in ogni caso entro il limite del “tasso soglia” dell'usura oggettiva, dal dovuto al saldo, con accertamento del diritto della creditrice di agire in via esecutiva mediante pignoramento dell'immobile ipotecato di proprietà del . Parte_1
*** *** ***
L'opposizione non è fondata.
La legittimazione attiva.
In punto di legittimazione attiva della società cessionaria deve osservarsi quanto segue.
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti
6 in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa
7 nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ha condiviso la rigorosa posizione espressa dalla Corte di Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Nella fattispecie, deve riconoscersi la legittimazione della cessionaria in forza della documentazione prodotta, tra cui la dichiarazione resa proprio dalla parte creditrice cedente in ordine allo specifico credito nei confronti del Controparte_7
8 NDG 6165821669000, derivante dal Controparte_4
mutuo n. 600075353852, incluso nell'ambito della cessione di crediti a . CP_2
L'art. 106 T.U.B.
In materia di cartolarizzazione dei crediti, l'art.2 della Legge n.130-1999 dispone che: i titoli emessi dalle c.d. PV (società appositamente costituite aventi a oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ex art. 3 della legge citata) “sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (comma 1); “La società cessionaria o la società emittente i titoli, se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto informativo” (comma 2); “Nel caso in cui i titoli oggetto di cartolarizzazione siano offerti ad investitori professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti indicazioni: (…) c) i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento” (comma 3); “i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti” (comma 6); “i soggetti di cui al comma 6 verificano che le operazioni siano conformi alla legge ed al prospetto informativo” (comma 6-bis).
Le indicate norme hanno la finalità di tutelare gli investitori, sicchè l'iscrizione nell'albo delle società che svolgono l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento costituisce una garanzia del sistema a tutela anche della concorrenza, affidabilità e stabilità di chi opera sul mercato con contestuale esigenza di prevenzione di fenomeni di riciclaggio.
9 La Circolare n. 288/2015 di Banca d'Italia ha evidenziato che la concreta realizzazione di un'operazione di cartolarizzazione è un procedimento complesso che può richiedere il coinvolgimento di numero elevato soggetti, anche diversi da quelli esplicitamente contemplati dalla legge n. 130/1999.
Al riguardo, al fine di assicurare la corretta gestione dei rischi rientranti nelle attività di “servicing”, è essenziale che i “servicer” identifichino, anche sulla base del prospetto informativo, i compiti e le funzioni spettanti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione e valutino gli impatti che la ripartizione delle competenze da esso risultante sia compatibile con i compiti spettanti al servicer stesso in base alla legge e non ne ostacoli il corretto espletamento.
La Circolare ha anche evidenziato che, nell'ambito di cartolarizzazioni aventi ad oggetto attivi derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, la Contr
può delegare la gestione del portafoglio cartolarizzato e i poteri di cui all'art. 4, comma 4-ter, l. n. 130/1999 – afferenti al diritto di rendere esigibile il credito ceduto
-, esclusivamente a banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106
TUB.
In punto di esternalizzazione di funzioni, dalla Circolare emerge che per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo, i servicer possono avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V.
La Banca d'Italia, nell'aggiornamento rubricato “ in operazioni di CP_10
cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza”, ha confermato la presenza di prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il c.d. master servicer, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla l. n. 130/1999 e lo special servicer, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non sottoposto alla vigilanza della
10 Banca d'Italia. Quindi, dalla lettura coordinata di tali norme si evince che, nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto alla gestione/recupero dei crediti (master servicer) deve essere una banca o un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 TUB mentre lo special servicer non è sottoposto alla vigilanza.
Il titolo esecutivo.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella pronuncia n.5841 del 5 marzo
2025, hanno affermato che “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo e con sentenza n. 5968 del 6 marzo 2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.
La posizione di . Parte_1
Il terzo datore d'ipoteca per debito altrui, secondo il disposto dell'art.2868 c.c., non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore se il beneficio non
è stato convenuto, come nel caso in esame.
I Giudici di legittimità hanno indicato i parametri cui ancorare l'accertamento dei requisiti soggettivi che definiscono il profilo del “consumatore” come prius per l'applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 206-2005.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella decisione n.5868 del 27 febbraio 2023, hanno affermato che: "la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
11 Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata". Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che "Gli artt.
1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile
1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società" (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau;
14 settembre 2016, C-534/15,
). Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista "di Per_1
riflesso", non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito. Questa
Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia Europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018). Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore". Poco prima dell'intervento delle Sezioni unite, la Corte (Cass. 10/01/2023, n. 429) aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15,
Tarcau, punto 29), "nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o
12 sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata" (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitra, punto 34) (…)”.
Alla luce di tali principi, spettava all'opponente fornire al Tribunale, con specifiche allegazioni, gli elementi volti a sostenere la qualità di consumatore e ad evidenziare le clausole inficiate da nullità per effetto della tutela consumeristica.
Per quanto esposto, la decisione deve essere reiettiva e gli opponenti in solido devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo e compensate per metà (art.92 secondo comma cpc) per effetto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità che hanno risolto con decisione nomofilattica la questione posta sub3) dell'atto di opposizione.
pqm
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.2646-2024 RG fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta l'opposizione;
-dispone la compensazione delle spese processuali in misura di metà e condanna gli opponenti, in solido, al pagamento di quelle non compensate, liquidate in €4.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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