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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5342/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. TO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI BERARDINO VALERIO avv. Di Stefano sost.
Controparte_1
Avv. DI BERARDINO VALERIO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. VITALE DANIELE avv. Ricciardi sost.
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR TO Perinelli
AF RE
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. TO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) domiciliati presso il difensore avv. DI BERARDINO VALERIO che C.F._2 li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t. domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 presso il difensore avv. VITALE DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1106/2021 resa in data 19/07/2021 dal Tribunale di
Tivoli.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 17.09.2021 Parte_2
hanno proposto appello contro la sentenza n.1106/2021 pubblicata in
[...]
2 data 19/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.1665/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di e Controparte_3
. Controparte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: "Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Controparte_1 in regime di indennizzo diretto, la compagnia al fine di sentirla Controparte_2 condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in euro
25.617,02 quanto all ed in euro 19.769,99 quanto alla , derivante da un CP_1 Pt_1 sinistro stradale nel quale è rimasto coinvolto il primo. Più in particolare, gli attori hanno dedotto che il giorno 23 febbraio 2014, alle ore 12:30 circa, si trovava alla Controparte_1 guida della motocicletta Ducati di proprietà della e percorreva la strada S.P. 44 B, Pt_1 con direzione Monte Livata - Subiaco, quando, giunto all'altezza del km 12 circa, veniva tamponato dall'autovettura BMW X5, targata CP065PG, assicurata con di Controparte_4 proprietà e condotta dalla signora che, insieme al compagno, viaggiava Controparte_3 anch'essa in direzione Subiaco. Gli attori hanno assunto che il veicolo BMW X5, a causa di una distrazione della conducente, ritardava la frenata e urtava leggermente, con il paraurti anteriore, la gomma posteriore della moto Ducati condotta dall provocandone la CP_1 caduta e procurando danni alla persona e al mezzo di proprietà dell'attrice. Per tali motivi gli attori hanno convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa al fine di essere risarciti del danno subito. La costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea contestando in radice che si sia verificato un sinistro secondo le modalità descritte negli scritti difensivi di parte attrice. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Integrato il contraddittorio nei confronti della responsabile civile, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23 dicembre 2020, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..".
§ 3. - Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: "Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2015, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: -A- rigetta la domanda;
-B- condanna gli attori alla refusione, in favore della compagnia convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-C- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.; -D- compensa interamente tra parte attrice e la litisconsorte necessaria le spese di lite".
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: "La domanda risarcitoria non può
3 ritenersi fondata, non potendo riconoscersi credibilità alla dinamica del sinistro narrata dagli attori, né alla testimonianza fornita dal teste . È emerso, infatti, dalla c.t.u. Testimone_1 modale espletata nel corso del giudizio, l'assoluta impossibilità che la moto condotta dall sia stata tamponata dalla BMW X5. Gli attori affermano che "l'urto tra la CP_1 macchina e la moto è stato di lieve entità, ma essendo la motocicletta in questione priva di paraurti, non appena la macchina ha toccato la gomma posteriore della stessa, ha perso aderenza al terreno ed è rimbalzata al suolo più volte fino ad andare a sbattere contro un palo sul ciglio della carreggiata, provocando seri danni" (cfr., prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) e, tuttavia, il consulente dell'ufficio ha correttamente e coerentemente chiarito che, data la conformazione dei mezzi coinvolti nel sinistro, conformazione chiaramente rappresentata nell'elaborato peritale (cfr. immagine che segue, tratta dalla pagina 7 della relazione) l'urto del paraurti anteriore del Suv con la ruota posteriore della moto avrebbe inevitabilmente comportato (anche) l'impatto con la targa posteriore del motociclo che, invece, non presenta segno alcuno di tamponamento (cfr. pag. 5 della relazione peritale, ove si legge:
"Dalla ricostruzione grafica si evince come già al tempo t=0 secondi (inizio impatto), in cui il paraurti anteriore del BMW tocca la ruota posteriore della moto anche la targa CP_5 posteriore di quest'ultima risulti colpita dalla parte anteriore del veicolo BMW, con suo conseguente danneggiamento dovuto al successivo avanzamento della BMW X5 durante la fase di urto. Tuttavia, dall'esame fotografico della parte posteriore della moto (Foto 6 e 7) non si rilevano danni che possano essere stati causati dal tamponamento: in particolare la targa appare integra e contrariamente a quanto sopra illustrato non riporta alcun danno, quali deformazioni e/o schiacciamenti avvenuti lungo l'asse longitudinale della moto, che si possano ritenere compatibili con un tamponamento. E' quindi da escludere il tamponamento tra i due veicoli quale causa dell'incidente della moto non essendo, i danni rilevati sulla parte CP_5 posteriore della moto, compatibili con un tamponamento tra i due veicoli"). Non solo, il c.t.u., con ragionamento immune da vizi e assolutamente coerente con gli accertamenti effettuati ed il materiale posto a sua disposizione dalle parti, ha anche affermato che: "La più probabile causa dell'incidente è da ricercarsi nella elevata velocità della moto è stata stimata CP_5 una velocità di ingresso in curva compresa tra gli 88 e i 92 Km/h, maggiore del limite imposto in quel tratto di strada, pari a 40 Km/h e maggiore della velocità critica di ingresso in curva pari a 81 Km/h. Tale eccesso di velocità all'ingresso in curva ha quindi determinato la perdita di controllo del mezzo, con i conseguenti danni subiti dalla moto e dal suo conducente" (cfr. pag. 19 della relazione peritale). Le conclusioni cui è giunto il consulente dell'ufficio, non inficiate dalle osservazioni del consulente tecnico degli attori (osservazioni cui il c.t.u. ha risposto in maniera adeguata e pertinente chiarendo, ad esempio, che la deformazione
4 uniforme verso destra del porta targa e dei tubi di scarico della moto è riconducibile ad una forza che ha agito in maniera trasversale rispetto alla moto, e non al tamponamento che avrebbe, invece, dovuto lasciare segni di schiacciamento o deformazione lungo l'asse longitudinale del mezzo), devono essere condivise non in virtù di impostazione preconcetta, come affermato dagli attori nelle comparse conclusionali, ma in quanto logiche e coerenti con le emergenze fattuali ritraibili dalle fotografie in atti (cfr. fotografie 6 e 7 a pagina 8 della relazione peritale). Ed infatti, il tema centrale, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non è tanto la dedotta bassa velocità di marcia, né l'entità dell'urto, ma la conformazione stessa dei mezzi coinvolti che non consente di ritenere possa esservi stato un tamponamento (durante la marcia di entrambi i mezzi) senza che vi sia stata deformazione, schiacciamento, danneggiamento, sia pur minimo, della targa del motociclo (essendo difficile, se non impossibile, immaginare che la macchina abbia potuto "toccare" la ruota e non la targa). Al riguardo parte attrice afferma che la testimonianza resa da ha confermato Testimone_1 pienamente la dinamica del sinistro e, pertanto, deve prevalere sulla consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo di prova. Orbene, circa la testimonianza, non possono non evidenziarsi delle incongruenze nel comportamento del teste in occasione del sinistro, incongruenze tali da non riuscire ad attribuire alla deposizione piena credibilità. Appare infatti, ben strano che il pur trovandosi a bordo della vettura che avrebbe provocato Tes_1 il sinistro, abbia ritenuto di non dover chiamare i soccorsi, né di attendere l'arrivo del 118, né, soprattutto, quello dei verbalizzanti ai quali affidare i rilievi sullo stato dei luoghi e dei mezzi,
e ai quali rendere la propria testimonianza nell'immediatezza del fatto. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla la quale nella propria comparsa, oltre a confermare integralmente CP_3 la dinamica del sinistro narrata dagli attori, ha aggiunto di essersi sincerata delle condizioni dell e, una volta vista arrivare l'ambulanza, di essersi allontanata con il proprio CP_1 compagno avendo un impegno importante per l'ora di pranzo. Ebbene, valendo (ancor più) per la Segatori le stesse considerazioni svolte per il teste deve osservarsi che la Tes_1
"confessione giudiziale" resa dal responsabile del danno che sia proprietario del veicolo assicurato (dunque litisconsorte necessario, come nel caso in esame), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma va liberamente apprezzata dal giudice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2733 c.c., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cassazione civile 13 novembre 2014 n. 24187 e, da ultimo,
Tribunale Napoli 12 aprile 2021 n. 3404 e Corte Appello L'Aquila 1 dicembre 2020 n. 1660).
Nel caso in esame, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, delle risultanze della c.t.u. e di quanto si evince dal cartellino dell'emergenza redatto dal personale del 118 intervenuto sul
5 luogo del sinistro in soccorso dell (cartellino ove è dato leggersi che il mezzo CP_1 coinvolto nel sinistro è "1 due ruote" - cfr. nota di deposito della compagnia convenuta del 18 maggio 2017), deve escludersi possa attribuirsi piena attendibilità alla prova testimoniale ed alla comparsa di risposta della Infine, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio CP_3 disposta da questo giudice ed espressamente richiesta anche da parte attrice (cfr. verbale di udienza del 19 settembre 2016), è a rilevarsi che la stessa è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica. Nel caso in esame, mancando agli atti un rapporto sul sinistro redatto dagli agenti di Polizia o dai Carabinieri (che non risulta siano stati chiamati da alcuno), si è reso necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro considerato il contrasto tra la deposizione testimoniale e le emergenze documentali
(fotografie della parte posteriore della moto allegate da entrambe le parti e perizia. CP_5 sulla moto redatta per la compagnia assicurativa -doc. 5 allegato comparsa di risposta
[...]
. Orbene, una volta disposto l'accertamento peritale, i risultati della consulenza CP_2 tecnica d'ufficio sono pienamente valutabili dal giudice, al pari dei mezzi di prova offerti dalle parti, senza che vi sia un "ordine di preferenza" nella valutazione degli elementi che concorrono a fondare la decisione. In definitiva, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, mentre vanno compensate tra l'attore e la terza chiamata in causa la quale, come visto, ha pienamente aderito alla impostazione processuale della controparte.".
§ 5. - Con l'atto di appello e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: "Voglia" l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, e con ogni declaratoria del caso e di legge: - riformare la sentenza del
Tribunale di Tivoli n.1106/2021 pubblicata il 19/07/2021, in quanto viziata da errori tecnici di cui alla C.T.U. del primo grado, fatti propri dal Giudice del Tribunale, come esposto nei motivi di gravame e pertanto, - rinnovare, davanti l'Ecc.ma Corte, la consulenza tecnica d'ufficio, svolta in primo grado, con nomina di nuovo consulente, in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti ed, - accertare che le modalità del sinistro sono avvenute come descritto in citazione, dagli attori, in primo grado, e per l'effetto, - dichiarare e condannare la
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, obbligata al Controparte_2 risarcimento della somma complessiva di € 25.617,02, come da perizia di parte del medico- legale dotto svolta in 1° grado, per tutti i danni fisici subiti da nel Per_1 Controparte_1 sinistro descritto in narrativa, o nella diversa somma che risulterà a seguito di consulenza tecnica medico-legale che la Corte vorrà disporre, oltre agli interessi legali ed alla
6 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta compagnia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a risarcire alla il danno subito dalla sua motocicletta Ducati, targa DG Parte_1
22250, quantificato in € 19.769,99 o nella misura maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, anche a mezzo di C.T.U., oltre al fermo tecnico, alla svalutazione monetaria del veicolo, nonché, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
- dichiarare, responsabile Controparte_3 del sinistro di cui in narrativa, e -condannare la già in giudizio, Controparte_2 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, quale sostituto ex lege, della compagnia assicurativa del danneggiante, in virtù della procedura di indennizzo diretto:1) a risarcire per tutti i danni fisici subiti da come sopra quantificati, nel sinistro di cui è Controparte_1 gravame, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché; 2) a risarcire del danno subito Parte_1 dalla sua motocicletta Ducati, targa DG 22250, come sopra quantificato o nella misura maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, anche a mezzo di C.T.U., oltre al fermo tecnico, alla svalutazione monetaria del veicolo, nonché, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, la convenuta compagnia Assicurativa al pagamento delle Controparte_2 competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa".
§ 6. - ha resistito al gravame e costituitasi con comparsa Controparte_2 del 20.01.2022 ha così concluso "Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
e avverso la sentenza n. 1924/2021 resa dal Tribunale di Tivoli,
[...] Controparte_1
Dott.ssa Messa, ed emettere l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c.. NEL MERITO, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1924/2021 resa dal Tribunale di Tivoli, Dott.ssa Messa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la gravata pronuncia. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari processuali del presente grado di giudizio"
non si è costituita e all'udienza del 16.02.2022 ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato "1) Vizi tecnici della C.T.U. dell'Ing. Persona_2
7 con conseguente errore di valutazione del Giudice del Tribunale che fa propri tali rilievi errati." gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha negato che la dinamica del sinistro si fosse verificata come prospettato dagli attori, perché: 1)
l'accostamento dei mezzi avrebbe escluso il contatto del paraurti del Suv sulla ruota posteriore della motocicletta e 2) la targa della motocicletta non presentava evidenti segni di tamponamento.
Deducevano che dalla dinamica del movimento dei veicoli era assolutamente possibile desumere che il Suv avesse potuto sfiorare la ruota posteriore della motocicletta, circostanza confermata dal fatto che il leggero tocco aveva interessato marginalmente anche la targa, che era stata leggermente spostata, come si evinceva dalle fotografie allegate al doc.4) del fascicolo di primo grado, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale.
Precisavano che il Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata aveva acriticamente riportato e trascritto, con tanto di fotografie, i risultati della consulenza del C.T.U., Ing. Per_2 anche contro le dichiarazioni rese dai testimoni assunti nel corso del giudizio.
Deducevano, alla stregua delle osservazioni del proprio c.t.p., che da un leggero tocco sulla ruota - possibile a fronte della brusca frenata dell'autovettura - ci si poteva aspettare un piccolo spostamento della targa, come in realtà era documentato dalle fotografie agli atti, male interpretate, prima dal CTU e poi dal primo Giudice.
Allegavano inoltre che il proprio c.t.p. aveva replicato alle osservazioni del c.t.u. evidenziando che il porta targa del motociclo - e di conseguenza gli indicatori direzionali e la targa integrati nel porta targa stesso - era visibilmente spostato verso destra, con la conseguenza che era verosimile ritenere che la BMW X5 avesse urtato debolmente (data la bassa velocità relativa fra i due mezzi all'impatto), l'angolare inferiore sinistro e contestualmente il pneumatico posteriore sul lato esterno sinistro, spingendo la verso destra, causandone l'abbattimento CP_5 sul fianco sinistro e il successivo strisciamento lungo il ciglio stradale verso il terrapieno roccioso.
Deducevano quindi che non si poteva pretendere che da un leggero tocco sulla ruota posteriore della motocicletta, derivassero segni evidenti di tamponamento desumibili dal porta-targa divelto o dal posteriore della motocicletta spezzato.
Contestavano inoltre l'attribuzione della caduta all'eccessiva velocità tenuta dalla in CP_5 curva, avendo utilizzato il c.t.u. una formula di calcolo errata, dovendosi diversamente ricondurre le cause della caduta a quanto descritto nell'atto introduttivo del giudizio e quindi alla condotta di guida distratta della conducente della BMW.
§ 8.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto "2) Errata valutazione delle prove testimoniali nel primo grado" gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata in relazione alla
8 valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado.
Evidenziavano che il trasportato nella BMW SO IE all'udienza del 19/09/2016, aveva così riferito: "E' vero quanto mi si legge, ero trasportato a bordo del veicolo BMW x5 tg.
CP065PG; confermo la dinamica così come descritta nel capitolo di prova, preciso che la signora effettivamente ritardava la frenata, perché distratta, e urtava leggermente la CP_3 moto ducati nella gomma posteriore, facendole perdere il controllo", ciononostante il giudice di primo grado non lo aveva ritenuto credibile per non aver atteso il servizio 118 e le autorità verbalizzanti, criticando il vaglio cui era stato assoggettato l'esito della testimonianza non essendo il conducente della in pericolo di vita ed essendo presenti altre persone. CP_5
Precisavano, che se il e la conducente si erano allontanati, era chiaramente Tes_1 CP_3 rimasta solo la motocicletta e il suo conducente, l' non potendosi neanche pretendere CP_1 che nell'immediatezza di un intervento di quel tipo il personale del pronto intervento interrogasse l' circa le modalità dell'incidente, essendo l' in stato CP_1 CP_1 confusionale.
Censuravano quindi la libera valutazione della confessione contenuta nella comparsa di risposta della che abbinata alla prova testimoniale avrebbe dovuto portare il primo giudice, CP_3 unitamente agli altri elementi evidenziati, a ricostruire la dinamica del sinistro nel senso prospettato dagli attori, costituendo oltretutto la c.t.u. elemento di ausilio al giudice che non poteva andare a scapito delle altre risultanze istruttorie.
Concludevano quindi previa rinnovazione della c.t.u. per l'accoglimento delle domande risarcitorie sia per il ristoro dei danni alla moto quantificati in euro 19.769,99 come da preventivo in atti, oltre fermo tecnico e svalutazione sia per il ristoro dei danni al conducente pari ad euro 25.617,02.
§ 9. - Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342
c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che
9 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione degli appellanti.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
Quanto poi alle istanze istruttorie va confermata l'ordinanza di questa Corte del 16.02.2022 per cui non era necessario disporre una nuova c.t.u. per stabilire le cause del sinistro dal momento che il consulente nominato in primo grado aveva esaurientemente spiegato che "data la conformazione dei mezzi…l'urto del paraurti anteriore del SUV con la ruota posteriore della moto avrebbe inevitabilmente comportato (anche) l'impatto con la targa posteriore del motociclo che, invece, non presenta segno alcuno di tamponamento" ed aveva adeguatamente risposto alle osservazioni del c.t. di parte.
§ 10. - Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Plurimi, infatti, sono gli aspetti che condivisibilmente hanno condotto il giudice di primo grado a rigettare le domande.
Anzitutto debbono evidenziarsi le ragionevoli e adeguate motivazioni sottese alle risultanze della prova orale per cui il primo giudice ha così motivato "Orbene, circa la testimonianza, non possono non evidenziarsi delle incongruenze nel comportamento del teste in occasione del sinistro, incongruenze tali da non riuscire ad attribuire alla deposizione piena credibilità.
Appare infatti, ben strano che il pur trovandosi a bordo della vettura che avrebbe Tes_1 provocato il sinistro, abbia ritenuto di non dover chiamare i soccorsi, né di attendere l'arrivo del 118, né, soprattutto, quello dei verbalizzanti ai quali affidare i rilievi sullo stato dei luoghi e dei mezzi, e ai quali rendere la propria testimonianza nell'immediatezza del fatto".
Invero appare singolare per quanto dedotto dagli stessi appellanti - per cui l' si CP_1 trovava in stato confusionale - che dopo essersi fermati a prestare soccorso la conducente e il trasportato sulla BMW non avessero atteso l'arrivo del 118 ovvero della polizia stradale rientrando nell'id quod plerumque accidit l'attesa dei soccorsi vieppiù a fronte di un motociclista in stato confusionale.
10 Del pari pienamente condivisibile la motivazione sul valore probatorio della non contestazione della atteso che secondo Cass.civ.n.11940/2006 (e ss. conformi) nei giudizi aventi ad CP_3 oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore, nei cui confronti questi propone la domanda, e il proprietario del veicolo danneggiante, la confessione resa dal danneggiante al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non anche nei confronti dell'assicuratore, rispetto al quale la confessione è elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice.
Dunque, il primo giudice risulta aver fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova e delle risultanze istruttorie in relazione alla specifica fattispecie afferente litisconsorzio necessario con l'assicurazione, che, sin dalla propria costituzione in giudizio (cfr., pag.n.2 comparsa di risposta) ha contestato la dinamica del sinistro evidenziando che la caduta del motociclista ben poteva essersi verificata autonomamente.
Invero, a tale riguardo, debbono prendersi in considerazione anche i documenti prodotti dalla
Compagnia in data 18.05.2017 ben prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile disposta in primo grado con ordinanza del 18.01.2020, ossia il cartellino- verbale di intervento del servizio 118, in cui, in relazione ai dettagli dell'accaduto e intervista con il paziente, si evidenziava "caduto con la moto" e quanto ai mezzi coinvolti: "1 due ruote".
A ciò deve aggiungersi che il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che "dall'esame fotografico della parte posteriore della moto (foto 6 e 7) non si rilevano danni che possano essere stati causati dal tamponamento: in particolare la targa appare integra e contrariamente a quanto sopra illustrato non riporta alcun danno, quali deformazioni e/o schiacciamenti avvenuti lungo l'asse longitudinale della moto, che si possano ritenere compatibili con un tamponamento. E' quindi da escludere il tamponamento tra i due veicoli quale causa dell'incidente della moto non essendo, i danni rilevati sulla parte posteriore della moto, compatibili con un CP_5 tamponamento tra i due veicoli".
Tali conclusioni sono state adeguatamente valutate dal primo giudice avendo vieppiù il c.t.u. precisato che considerate le conformazioni dei veicoli, relative altezze da terra e ubicazione della targa, la stessa avrebbe comunque dovuto subire a seguito dell'urto, una deformazione, risultando diversamente integra dalle fotografie in atti, a ciò aggiungendosi che il disarcionamento del conducente della moto – descritto dal teste in primo grado – Tes_1 risultava rispondente ad un urto diretto nella parte centrale del pneumatico con necessità di contatto anche con la targa che per quanto evidenziato anche nelle rappresentazioni grafiche allegate alla c.t.u. era rimasta integra e priva di deformazioni di sorta.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
11 § 11. - Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate - tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) - in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 17.09.2021 avverso la sentenza Controparte_1
n.1106/2021 resa in data 19/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti e in solido Parte_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata Controparte_2 che liquida complessivamente in euro 3.933,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti e . Parte_1 Controparte_1
Roma, 12.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. TO Perinelli
12
Sezione VI civile
R.G. 5342/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:20
Presidente Dott. TO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI BERARDINO VALERIO avv. Di Stefano sost.
Controparte_1
Avv. DI BERARDINO VALERIO
Appellato/i
Controparte_2
Avv. VITALE DANIELE avv. Ricciardi sost.
Controparte_3
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR TO Perinelli
AF RE
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. TO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5342 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) domiciliati presso il difensore avv. DI BERARDINO VALERIO che C.F._2 li rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(c.f. , in persona del l.r.p.t. domiciliata Controparte_2 P.IVA_1 presso il difensore avv. VITALE DANIELE che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1106/2021 resa in data 19/07/2021 dal Tribunale di
Tivoli.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 17.09.2021 Parte_2
hanno proposto appello contro la sentenza n.1106/2021 pubblicata in
[...]
2 data 19/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.1665/2015, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di e Controparte_3
. Controparte_2
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: "Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio, Parte_1 Controparte_1 in regime di indennizzo diretto, la compagnia al fine di sentirla Controparte_2 condannare al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in euro
25.617,02 quanto all ed in euro 19.769,99 quanto alla , derivante da un CP_1 Pt_1 sinistro stradale nel quale è rimasto coinvolto il primo. Più in particolare, gli attori hanno dedotto che il giorno 23 febbraio 2014, alle ore 12:30 circa, si trovava alla Controparte_1 guida della motocicletta Ducati di proprietà della e percorreva la strada S.P. 44 B, Pt_1 con direzione Monte Livata - Subiaco, quando, giunto all'altezza del km 12 circa, veniva tamponato dall'autovettura BMW X5, targata CP065PG, assicurata con di Controparte_4 proprietà e condotta dalla signora che, insieme al compagno, viaggiava Controparte_3 anch'essa in direzione Subiaco. Gli attori hanno assunto che il veicolo BMW X5, a causa di una distrazione della conducente, ritardava la frenata e urtava leggermente, con il paraurti anteriore, la gomma posteriore della moto Ducati condotta dall provocandone la CP_1 caduta e procurando danni alla persona e al mezzo di proprietà dell'attrice. Per tali motivi gli attori hanno convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa al fine di essere risarciti del danno subito. La costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea contestando in radice che si sia verificato un sinistro secondo le modalità descritte negli scritti difensivi di parte attrice. La causa è stata istruita mediante prova testimoniale ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio. Integrato il contraddittorio nei confronti della responsabile civile, la causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23 dicembre 2020, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..".
§ 3. - Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: "Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1666 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2015, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: -A- rigetta la domanda;
-B- condanna gli attori alla refusione, in favore della compagnia convenuta, delle spese di lite che liquida in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
-C- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.; -D- compensa interamente tra parte attrice e la litisconsorte necessaria le spese di lite".
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: "La domanda risarcitoria non può
3 ritenersi fondata, non potendo riconoscersi credibilità alla dinamica del sinistro narrata dagli attori, né alla testimonianza fornita dal teste . È emerso, infatti, dalla c.t.u. Testimone_1 modale espletata nel corso del giudizio, l'assoluta impossibilità che la moto condotta dall sia stata tamponata dalla BMW X5. Gli attori affermano che "l'urto tra la CP_1 macchina e la moto è stato di lieve entità, ma essendo la motocicletta in questione priva di paraurti, non appena la macchina ha toccato la gomma posteriore della stessa, ha perso aderenza al terreno ed è rimbalzata al suolo più volte fino ad andare a sbattere contro un palo sul ciglio della carreggiata, provocando seri danni" (cfr., prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) e, tuttavia, il consulente dell'ufficio ha correttamente e coerentemente chiarito che, data la conformazione dei mezzi coinvolti nel sinistro, conformazione chiaramente rappresentata nell'elaborato peritale (cfr. immagine che segue, tratta dalla pagina 7 della relazione) l'urto del paraurti anteriore del Suv con la ruota posteriore della moto avrebbe inevitabilmente comportato (anche) l'impatto con la targa posteriore del motociclo che, invece, non presenta segno alcuno di tamponamento (cfr. pag. 5 della relazione peritale, ove si legge:
"Dalla ricostruzione grafica si evince come già al tempo t=0 secondi (inizio impatto), in cui il paraurti anteriore del BMW tocca la ruota posteriore della moto anche la targa CP_5 posteriore di quest'ultima risulti colpita dalla parte anteriore del veicolo BMW, con suo conseguente danneggiamento dovuto al successivo avanzamento della BMW X5 durante la fase di urto. Tuttavia, dall'esame fotografico della parte posteriore della moto (Foto 6 e 7) non si rilevano danni che possano essere stati causati dal tamponamento: in particolare la targa appare integra e contrariamente a quanto sopra illustrato non riporta alcun danno, quali deformazioni e/o schiacciamenti avvenuti lungo l'asse longitudinale della moto, che si possano ritenere compatibili con un tamponamento. E' quindi da escludere il tamponamento tra i due veicoli quale causa dell'incidente della moto non essendo, i danni rilevati sulla parte CP_5 posteriore della moto, compatibili con un tamponamento tra i due veicoli"). Non solo, il c.t.u., con ragionamento immune da vizi e assolutamente coerente con gli accertamenti effettuati ed il materiale posto a sua disposizione dalle parti, ha anche affermato che: "La più probabile causa dell'incidente è da ricercarsi nella elevata velocità della moto è stata stimata CP_5 una velocità di ingresso in curva compresa tra gli 88 e i 92 Km/h, maggiore del limite imposto in quel tratto di strada, pari a 40 Km/h e maggiore della velocità critica di ingresso in curva pari a 81 Km/h. Tale eccesso di velocità all'ingresso in curva ha quindi determinato la perdita di controllo del mezzo, con i conseguenti danni subiti dalla moto e dal suo conducente" (cfr. pag. 19 della relazione peritale). Le conclusioni cui è giunto il consulente dell'ufficio, non inficiate dalle osservazioni del consulente tecnico degli attori (osservazioni cui il c.t.u. ha risposto in maniera adeguata e pertinente chiarendo, ad esempio, che la deformazione
4 uniforme verso destra del porta targa e dei tubi di scarico della moto è riconducibile ad una forza che ha agito in maniera trasversale rispetto alla moto, e non al tamponamento che avrebbe, invece, dovuto lasciare segni di schiacciamento o deformazione lungo l'asse longitudinale del mezzo), devono essere condivise non in virtù di impostazione preconcetta, come affermato dagli attori nelle comparse conclusionali, ma in quanto logiche e coerenti con le emergenze fattuali ritraibili dalle fotografie in atti (cfr. fotografie 6 e 7 a pagina 8 della relazione peritale). Ed infatti, il tema centrale, nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non è tanto la dedotta bassa velocità di marcia, né l'entità dell'urto, ma la conformazione stessa dei mezzi coinvolti che non consente di ritenere possa esservi stato un tamponamento (durante la marcia di entrambi i mezzi) senza che vi sia stata deformazione, schiacciamento, danneggiamento, sia pur minimo, della targa del motociclo (essendo difficile, se non impossibile, immaginare che la macchina abbia potuto "toccare" la ruota e non la targa). Al riguardo parte attrice afferma che la testimonianza resa da ha confermato Testimone_1 pienamente la dinamica del sinistro e, pertanto, deve prevalere sulla consulenza tecnica d'ufficio che non è un mezzo di prova. Orbene, circa la testimonianza, non possono non evidenziarsi delle incongruenze nel comportamento del teste in occasione del sinistro, incongruenze tali da non riuscire ad attribuire alla deposizione piena credibilità. Appare infatti, ben strano che il pur trovandosi a bordo della vettura che avrebbe provocato Tes_1 il sinistro, abbia ritenuto di non dover chiamare i soccorsi, né di attendere l'arrivo del 118, né, soprattutto, quello dei verbalizzanti ai quali affidare i rilievi sullo stato dei luoghi e dei mezzi,
e ai quali rendere la propria testimonianza nell'immediatezza del fatto. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla la quale nella propria comparsa, oltre a confermare integralmente CP_3 la dinamica del sinistro narrata dagli attori, ha aggiunto di essersi sincerata delle condizioni dell e, una volta vista arrivare l'ambulanza, di essersi allontanata con il proprio CP_1 compagno avendo un impegno importante per l'ora di pranzo. Ebbene, valendo (ancor più) per la Segatori le stesse considerazioni svolte per il teste deve osservarsi che la Tes_1
"confessione giudiziale" resa dal responsabile del danno che sia proprietario del veicolo assicurato (dunque litisconsorte necessario, come nel caso in esame), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma va liberamente apprezzata dal giudice, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2733 c.c., comma 3, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cassazione civile 13 novembre 2014 n. 24187 e, da ultimo,
Tribunale Napoli 12 aprile 2021 n. 3404 e Corte Appello L'Aquila 1 dicembre 2020 n. 1660).
Nel caso in esame, alla luce delle considerazioni innanzi svolte, delle risultanze della c.t.u. e di quanto si evince dal cartellino dell'emergenza redatto dal personale del 118 intervenuto sul
5 luogo del sinistro in soccorso dell (cartellino ove è dato leggersi che il mezzo CP_1 coinvolto nel sinistro è "1 due ruote" - cfr. nota di deposito della compagnia convenuta del 18 maggio 2017), deve escludersi possa attribuirsi piena attendibilità alla prova testimoniale ed alla comparsa di risposta della Infine, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio CP_3 disposta da questo giudice ed espressamente richiesta anche da parte attrice (cfr. verbale di udienza del 19 settembre 2016), è a rilevarsi che la stessa è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica. Nel caso in esame, mancando agli atti un rapporto sul sinistro redatto dagli agenti di Polizia o dai Carabinieri (che non risulta siano stati chiamati da alcuno), si è reso necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio sulla dinamica del sinistro considerato il contrasto tra la deposizione testimoniale e le emergenze documentali
(fotografie della parte posteriore della moto allegate da entrambe le parti e perizia. CP_5 sulla moto redatta per la compagnia assicurativa -doc. 5 allegato comparsa di risposta
[...]
. Orbene, una volta disposto l'accertamento peritale, i risultati della consulenza CP_2 tecnica d'ufficio sono pienamente valutabili dal giudice, al pari dei mezzi di prova offerti dalle parti, senza che vi sia un "ordine di preferenza" nella valutazione degli elementi che concorrono a fondare la decisione. In definitiva, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, mentre vanno compensate tra l'attore e la terza chiamata in causa la quale, come visto, ha pienamente aderito alla impostazione processuale della controparte.".
§ 5. - Con l'atto di appello e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: "Voglia" l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, e con ogni declaratoria del caso e di legge: - riformare la sentenza del
Tribunale di Tivoli n.1106/2021 pubblicata il 19/07/2021, in quanto viziata da errori tecnici di cui alla C.T.U. del primo grado, fatti propri dal Giudice del Tribunale, come esposto nei motivi di gravame e pertanto, - rinnovare, davanti l'Ecc.ma Corte, la consulenza tecnica d'ufficio, svolta in primo grado, con nomina di nuovo consulente, in accoglimento dei motivi di appello sopra esposti ed, - accertare che le modalità del sinistro sono avvenute come descritto in citazione, dagli attori, in primo grado, e per l'effetto, - dichiarare e condannare la
[...]
in persona del Legale Rappresentante pro tempore, obbligata al Controparte_2 risarcimento della somma complessiva di € 25.617,02, come da perizia di parte del medico- legale dotto svolta in 1° grado, per tutti i danni fisici subiti da nel Per_1 Controparte_1 sinistro descritto in narrativa, o nella diversa somma che risulterà a seguito di consulenza tecnica medico-legale che la Corte vorrà disporre, oltre agli interessi legali ed alla
6 rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al giorno dell'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta compagnia, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, a risarcire alla il danno subito dalla sua motocicletta Ducati, targa DG Parte_1
22250, quantificato in € 19.769,99 o nella misura maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, anche a mezzo di C.T.U., oltre al fermo tecnico, alla svalutazione monetaria del veicolo, nonché, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
- dichiarare, responsabile Controparte_3 del sinistro di cui in narrativa, e -condannare la già in giudizio, Controparte_2 in persona del Legale Rappresentante pro tempore, quale sostituto ex lege, della compagnia assicurativa del danneggiante, in virtù della procedura di indennizzo diretto:1) a risarcire per tutti i danni fisici subiti da come sopra quantificati, nel sinistro di cui è Controparte_1 gravame, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché; 2) a risarcire del danno subito Parte_1 dalla sua motocicletta Ducati, targa DG 22250, come sopra quantificato o nella misura maggiore o minore che la Corte riterrà di giustizia, anche a mezzo di C.T.U., oltre al fermo tecnico, alla svalutazione monetaria del veicolo, nonché, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo;
- condannare, altresì, la convenuta compagnia Assicurativa al pagamento delle Controparte_2 competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa".
§ 6. - ha resistito al gravame e costituitasi con comparsa Controparte_2 del 20.01.2022 ha così concluso "Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza, deduzione e richiesta disattesa, IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare la inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello proposto dai Sigg.ri Parte_1
e avverso la sentenza n. 1924/2021 resa dal Tribunale di Tivoli,
[...] Controparte_1
Dott.ssa Messa, ed emettere l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c.. NEL MERITO, respingere l'appello proposto dai Sigg.ri e avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1924/2021 resa dal Tribunale di Tivoli, Dott.ssa Messa, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in toto la gravata pronuncia. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari processuali del presente grado di giudizio"
non si è costituita e all'udienza del 16.02.2022 ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato "1) Vizi tecnici della C.T.U. dell'Ing. Persona_2
7 con conseguente errore di valutazione del Giudice del Tribunale che fa propri tali rilievi errati." gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha negato che la dinamica del sinistro si fosse verificata come prospettato dagli attori, perché: 1)
l'accostamento dei mezzi avrebbe escluso il contatto del paraurti del Suv sulla ruota posteriore della motocicletta e 2) la targa della motocicletta non presentava evidenti segni di tamponamento.
Deducevano che dalla dinamica del movimento dei veicoli era assolutamente possibile desumere che il Suv avesse potuto sfiorare la ruota posteriore della motocicletta, circostanza confermata dal fatto che il leggero tocco aveva interessato marginalmente anche la targa, che era stata leggermente spostata, come si evinceva dalle fotografie allegate al doc.4) del fascicolo di primo grado, contrariamente a quanto evidenziato dal Tribunale.
Precisavano che il Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata aveva acriticamente riportato e trascritto, con tanto di fotografie, i risultati della consulenza del C.T.U., Ing. Per_2 anche contro le dichiarazioni rese dai testimoni assunti nel corso del giudizio.
Deducevano, alla stregua delle osservazioni del proprio c.t.p., che da un leggero tocco sulla ruota - possibile a fronte della brusca frenata dell'autovettura - ci si poteva aspettare un piccolo spostamento della targa, come in realtà era documentato dalle fotografie agli atti, male interpretate, prima dal CTU e poi dal primo Giudice.
Allegavano inoltre che il proprio c.t.p. aveva replicato alle osservazioni del c.t.u. evidenziando che il porta targa del motociclo - e di conseguenza gli indicatori direzionali e la targa integrati nel porta targa stesso - era visibilmente spostato verso destra, con la conseguenza che era verosimile ritenere che la BMW X5 avesse urtato debolmente (data la bassa velocità relativa fra i due mezzi all'impatto), l'angolare inferiore sinistro e contestualmente il pneumatico posteriore sul lato esterno sinistro, spingendo la verso destra, causandone l'abbattimento CP_5 sul fianco sinistro e il successivo strisciamento lungo il ciglio stradale verso il terrapieno roccioso.
Deducevano quindi che non si poteva pretendere che da un leggero tocco sulla ruota posteriore della motocicletta, derivassero segni evidenti di tamponamento desumibili dal porta-targa divelto o dal posteriore della motocicletta spezzato.
Contestavano inoltre l'attribuzione della caduta all'eccessiva velocità tenuta dalla in CP_5 curva, avendo utilizzato il c.t.u. una formula di calcolo errata, dovendosi diversamente ricondurre le cause della caduta a quanto descritto nell'atto introduttivo del giudizio e quindi alla condotta di guida distratta della conducente della BMW.
§ 8.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto "2) Errata valutazione delle prove testimoniali nel primo grado" gli appellanti hanno censurato la sentenza appellata in relazione alla
8 valutazione delle prove testimoniali assunte in primo grado.
Evidenziavano che il trasportato nella BMW SO IE all'udienza del 19/09/2016, aveva così riferito: "E' vero quanto mi si legge, ero trasportato a bordo del veicolo BMW x5 tg.
CP065PG; confermo la dinamica così come descritta nel capitolo di prova, preciso che la signora effettivamente ritardava la frenata, perché distratta, e urtava leggermente la CP_3 moto ducati nella gomma posteriore, facendole perdere il controllo", ciononostante il giudice di primo grado non lo aveva ritenuto credibile per non aver atteso il servizio 118 e le autorità verbalizzanti, criticando il vaglio cui era stato assoggettato l'esito della testimonianza non essendo il conducente della in pericolo di vita ed essendo presenti altre persone. CP_5
Precisavano, che se il e la conducente si erano allontanati, era chiaramente Tes_1 CP_3 rimasta solo la motocicletta e il suo conducente, l' non potendosi neanche pretendere CP_1 che nell'immediatezza di un intervento di quel tipo il personale del pronto intervento interrogasse l' circa le modalità dell'incidente, essendo l' in stato CP_1 CP_1 confusionale.
Censuravano quindi la libera valutazione della confessione contenuta nella comparsa di risposta della che abbinata alla prova testimoniale avrebbe dovuto portare il primo giudice, CP_3 unitamente agli altri elementi evidenziati, a ricostruire la dinamica del sinistro nel senso prospettato dagli attori, costituendo oltretutto la c.t.u. elemento di ausilio al giudice che non poteva andare a scapito delle altre risultanze istruttorie.
Concludevano quindi previa rinnovazione della c.t.u. per l'accoglimento delle domande risarcitorie sia per il ristoro dei danni alla moto quantificati in euro 19.769,99 come da preventivo in atti, oltre fermo tecnico e svalutazione sia per il ristoro dei danni al conducente pari ad euro 25.617,02.
§ 9. - Preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342
c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che
9 mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione degli appellanti.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
Quanto poi alle istanze istruttorie va confermata l'ordinanza di questa Corte del 16.02.2022 per cui non era necessario disporre una nuova c.t.u. per stabilire le cause del sinistro dal momento che il consulente nominato in primo grado aveva esaurientemente spiegato che "data la conformazione dei mezzi…l'urto del paraurti anteriore del SUV con la ruota posteriore della moto avrebbe inevitabilmente comportato (anche) l'impatto con la targa posteriore del motociclo che, invece, non presenta segno alcuno di tamponamento" ed aveva adeguatamente risposto alle osservazioni del c.t. di parte.
§ 10. - Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Plurimi, infatti, sono gli aspetti che condivisibilmente hanno condotto il giudice di primo grado a rigettare le domande.
Anzitutto debbono evidenziarsi le ragionevoli e adeguate motivazioni sottese alle risultanze della prova orale per cui il primo giudice ha così motivato "Orbene, circa la testimonianza, non possono non evidenziarsi delle incongruenze nel comportamento del teste in occasione del sinistro, incongruenze tali da non riuscire ad attribuire alla deposizione piena credibilità.
Appare infatti, ben strano che il pur trovandosi a bordo della vettura che avrebbe Tes_1 provocato il sinistro, abbia ritenuto di non dover chiamare i soccorsi, né di attendere l'arrivo del 118, né, soprattutto, quello dei verbalizzanti ai quali affidare i rilievi sullo stato dei luoghi e dei mezzi, e ai quali rendere la propria testimonianza nell'immediatezza del fatto".
Invero appare singolare per quanto dedotto dagli stessi appellanti - per cui l' si CP_1 trovava in stato confusionale - che dopo essersi fermati a prestare soccorso la conducente e il trasportato sulla BMW non avessero atteso l'arrivo del 118 ovvero della polizia stradale rientrando nell'id quod plerumque accidit l'attesa dei soccorsi vieppiù a fronte di un motociclista in stato confusionale.
10 Del pari pienamente condivisibile la motivazione sul valore probatorio della non contestazione della atteso che secondo Cass.civ.n.11940/2006 (e ss. conformi) nei giudizi aventi ad CP_3 oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato, l'assicuratore, nei cui confronti questi propone la domanda, e il proprietario del veicolo danneggiante, la confessione resa dal danneggiante al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non anche nei confronti dell'assicuratore, rispetto al quale la confessione è elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice.
Dunque, il primo giudice risulta aver fatto buon governo dei principi in materia di onere della prova e delle risultanze istruttorie in relazione alla specifica fattispecie afferente litisconsorzio necessario con l'assicurazione, che, sin dalla propria costituzione in giudizio (cfr., pag.n.2 comparsa di risposta) ha contestato la dinamica del sinistro evidenziando che la caduta del motociclista ben poteva essersi verificata autonomamente.
Invero, a tale riguardo, debbono prendersi in considerazione anche i documenti prodotti dalla
Compagnia in data 18.05.2017 ben prima dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile disposta in primo grado con ordinanza del 18.01.2020, ossia il cartellino- verbale di intervento del servizio 118, in cui, in relazione ai dettagli dell'accaduto e intervista con il paziente, si evidenziava "caduto con la moto" e quanto ai mezzi coinvolti: "1 due ruote".
A ciò deve aggiungersi che il c.t.u. ha chiaramente evidenziato che "dall'esame fotografico della parte posteriore della moto (foto 6 e 7) non si rilevano danni che possano essere stati causati dal tamponamento: in particolare la targa appare integra e contrariamente a quanto sopra illustrato non riporta alcun danno, quali deformazioni e/o schiacciamenti avvenuti lungo l'asse longitudinale della moto, che si possano ritenere compatibili con un tamponamento. E' quindi da escludere il tamponamento tra i due veicoli quale causa dell'incidente della moto non essendo, i danni rilevati sulla parte posteriore della moto, compatibili con un CP_5 tamponamento tra i due veicoli".
Tali conclusioni sono state adeguatamente valutate dal primo giudice avendo vieppiù il c.t.u. precisato che considerate le conformazioni dei veicoli, relative altezze da terra e ubicazione della targa, la stessa avrebbe comunque dovuto subire a seguito dell'urto, una deformazione, risultando diversamente integra dalle fotografie in atti, a ciò aggiungendosi che il disarcionamento del conducente della moto – descritto dal teste in primo grado – Tes_1 risultava rispondente ad un urto diretto nella parte centrale del pneumatico con necessità di contatto anche con la targa che per quanto evidenziato anche nelle rappresentazioni grafiche allegate alla c.t.u. era rimasta integra e priva di deformazioni di sorta.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
11 § 11. - Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate - tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) - in euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre in assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e con atto di citazione notificato in data 17.09.2021 avverso la sentenza Controparte_1
n.1106/2021 resa in data 19/07/2021 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti e in solido Parte_1 Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata Controparte_2 che liquida complessivamente in euro 3.933,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti e . Parte_1 Controparte_1
Roma, 12.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. TO Perinelli
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