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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg17905 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17905 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. AMALFI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia in Arco Felice (NA) alla Via R.
Annecchino, 194
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. LOMBARDI TIZIANA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele, 74
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
LI il 16/03/2016 e che dalla loro unione sono nati tre figli, , il 31.12.2013, il 28.06.2020 e Per_1 Per_2
il 13.11.2021, tutti minori, rappresentavano la Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Rilevato, sin dal decreto di fissazione della prima udienza,
l'importo eIGuo dell'assegno di mantenimento per i minori a carico del genitore non collocatario, all'udienza cartolare del
06.02.2025 le parti con note di trattazione scritta integravano i patti aumentando l'assegno di mantenimento;
raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita in LI (NA) alla Via I Traversa
2 Monteruscello, 21A, di proprietà dei genitori del IG. viene Parte_2
assegnata allo stesso, mentre la IG.ra abiterà in Parte_1
LI (NA) alla Via Antonio De Curtis, 23, scala B, interno 13, unitamente ai tre figli minori alla madre;
Persona_4
2) il IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra , Parte_2 Parte_1
un assegno di mantenimento, nella misura di € 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli minori oltre il 50% delle, spese scolastiche, - mediche e straordinarie come da protocollo tra l'Avvocatura
e la Magistratura del Tribunale di Napoli, nonché il proprio 50% dell'Assegno Unico al quale dichiara di rinunciare e che quindi percepirà per intero la IG.ra ; Parte_1
3) La somma stabilita di € 600,00 dovrà essere versata entro il giorno quindici di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione dall'anno successivo alla pronuncia di separazione in base alle variazioni ed indici ISTAT;
4) I figli minori e restano affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre
e regolamentazione dei tempi di permanenza col padre nei termini che seguono salvo diverso e migliore accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori.
Modalità e tempi di permanenza dei figli minori col padre: i minori trascorreranno col padre almeno due pomeriggi a settimana in linea di massima martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle 19,00 in periodo scolastico e dalle 17,00 alle 20,30 durante i periodi di vacanza, nonché
a settimane alterne dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 12 se non vanno a scuola) alle 19 00 della domenica in periodo scolastico e dalle ore 9,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica in periodo di
3 chiusura scolastico. In caso di impossibilità, per il padre, a prelevare i bambini nel giorno indicato, egli potrà chiedere il “recupero” in altro giorno da concordare, esclusivamente ove abbia dato preavviso alla madre entro 24 ore.
Quanto alle festività, per le natalizie alternanza di anno in anno tra i genitori dei-periodi 24/25 dicembre e 31 dicembre/1 gennaio con prelevamento dei minori dalla casa materna alle are 11,00 del giorno
Concordato e riaccompagnamento presso il domicilio materno entro le ore 20,00 del giorno stabilito;
il 26 dicembre lo trascorreranno col genitore con cui non hanno trascorso il Natale;
quanto all'Epifania i bambini pernotteranno ad anni alterni con ciascun 'genitore la notte del 5. gennaio (con prelevamento alle 16,00 dello stesso giorno e riaccompagnamento entro le 11 del giorno successivo) e trascorreranno il giorno 6 gennaio col genitore col quale non hanno pernottato, con prelevamento alle 11 del mattino e rientro entro le ore 20.00. Per le pasquali alternanza di anno in anno tra i genitori del giorno di Pasqua
e del lunedì in Albis;
alternanza di anno in anno tra i genitori per tutte le altre festività durante l'anno, sempre con prelevamento presso il domicilio materno alle 10,00 del mattino e rientro entro le ore 20,00.
I minori trascorreranno col padre l'onomastico, compleanno di lui e festa del papa;
con la madre l'onomastico, compleanno di lei e festa della mamma. Per gli onomastici ed i compleanni dei figli, ove i genitori non riescano a festeggiarli insieme, si alterneranno di anno in anno tra loro.
Durante le vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio/agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Nelle due settimane che i minori saranno in vacanza
4 con la madre resterà sospeso il diritto di visita paterno.
5) I coniugi ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio e/o recapito telefonico e autorizzano sin
d'ora reciprocamente il rispettivo rilascio dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n.5, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
5 Matrimonio anno 2016);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di LI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17905 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. AMALFI MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia in Arco Felice (NA) alla Via R.
Annecchino, 194
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. LOMBARDI TIZIANA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Vittorio
Emanuele, 74
RICORRENTI
1 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
LI il 16/03/2016 e che dalla loro unione sono nati tre figli, , il 31.12.2013, il 28.06.2020 e Per_1 Per_2
il 13.11.2021, tutti minori, rappresentavano la Per_3
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c.
Rilevato, sin dal decreto di fissazione della prima udienza,
l'importo eIGuo dell'assegno di mantenimento per i minori a carico del genitore non collocatario, all'udienza cartolare del
06.02.2025 le parti con note di trattazione scritta integravano i patti aumentando l'assegno di mantenimento;
raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, sita in LI (NA) alla Via I Traversa
2 Monteruscello, 21A, di proprietà dei genitori del IG. viene Parte_2
assegnata allo stesso, mentre la IG.ra abiterà in Parte_1
LI (NA) alla Via Antonio De Curtis, 23, scala B, interno 13, unitamente ai tre figli minori alla madre;
Persona_4
2) il IG. corrisponderà alla moglie, IG.ra , Parte_2 Parte_1
un assegno di mantenimento, nella misura di € 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento dei figli minori oltre il 50% delle, spese scolastiche, - mediche e straordinarie come da protocollo tra l'Avvocatura
e la Magistratura del Tribunale di Napoli, nonché il proprio 50% dell'Assegno Unico al quale dichiara di rinunciare e che quindi percepirà per intero la IG.ra ; Parte_1
3) La somma stabilita di € 600,00 dovrà essere versata entro il giorno quindici di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione dall'anno successivo alla pronuncia di separazione in base alle variazioni ed indici ISTAT;
4) I figli minori e restano affidati in maniera Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre
e regolamentazione dei tempi di permanenza col padre nei termini che seguono salvo diverso e migliore accordo raggiunto di volta in volta tra i genitori.
Modalità e tempi di permanenza dei figli minori col padre: i minori trascorreranno col padre almeno due pomeriggi a settimana in linea di massima martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle 19,00 in periodo scolastico e dalle 17,00 alle 20,30 durante i periodi di vacanza, nonché
a settimane alterne dall'uscita da scuola del sabato (o dalle ore 12 se non vanno a scuola) alle 19 00 della domenica in periodo scolastico e dalle ore 9,00 del sabato fino alle ore 20,30 della domenica in periodo di
3 chiusura scolastico. In caso di impossibilità, per il padre, a prelevare i bambini nel giorno indicato, egli potrà chiedere il “recupero” in altro giorno da concordare, esclusivamente ove abbia dato preavviso alla madre entro 24 ore.
Quanto alle festività, per le natalizie alternanza di anno in anno tra i genitori dei-periodi 24/25 dicembre e 31 dicembre/1 gennaio con prelevamento dei minori dalla casa materna alle are 11,00 del giorno
Concordato e riaccompagnamento presso il domicilio materno entro le ore 20,00 del giorno stabilito;
il 26 dicembre lo trascorreranno col genitore con cui non hanno trascorso il Natale;
quanto all'Epifania i bambini pernotteranno ad anni alterni con ciascun 'genitore la notte del 5. gennaio (con prelevamento alle 16,00 dello stesso giorno e riaccompagnamento entro le 11 del giorno successivo) e trascorreranno il giorno 6 gennaio col genitore col quale non hanno pernottato, con prelevamento alle 11 del mattino e rientro entro le ore 20.00. Per le pasquali alternanza di anno in anno tra i genitori del giorno di Pasqua
e del lunedì in Albis;
alternanza di anno in anno tra i genitori per tutte le altre festività durante l'anno, sempre con prelevamento presso il domicilio materno alle 10,00 del mattino e rientro entro le ore 20,00.
I minori trascorreranno col padre l'onomastico, compleanno di lui e festa del papa;
con la madre l'onomastico, compleanno di lei e festa della mamma. Per gli onomastici ed i compleanni dei figli, ove i genitori non riescano a festeggiarli insieme, si alterneranno di anno in anno tra loro.
Durante le vacanze estive almeno due settimane, anche non consecutive, nei mesi di luglio/agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ciascun anno. Nelle due settimane che i minori saranno in vacanza
4 con la madre resterà sospeso il diritto di visita paterno.
5) I coniugi ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio e/o recapito telefonico e autorizzano sin
d'ora reciprocamente il rispettivo rilascio dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi Parte_3
(atto n.5, parte II, s. A, reg. Atti
[...]
5 Matrimonio anno 2016);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di LI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 07/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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