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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2024, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottor Guido Santoro Presidente
Dottor Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 389/23 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.9.2023;
promossa da:
(CF Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Lana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via A. Diaz n. 11; appellante
contro
:
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Panato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Vicolo Ghiaia n. 7;
appellato;
In punto a: appello avverso sentenza n. 329/2023 del Tribunale di
Verona, pubblicata il 20 febbraio 2023;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito:
In riforma della sentenza n. 329/2023, n. 10564/2019 R.G., Rep. n.
696/2023 Tribunale di Verona emessa il 19.02.2023, pubblicata in data 20/02/2023 e notificata in data 22/02/2023, Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Venezia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'attore, odierno appellante, in primo grado e pertanto:
Per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 28/10/2019 adottata dal
corrente in via Mocenigo, 8, Controparte_2 relativamente al punto n. 6 dell'ordine del giorno.
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di avvocato, oltre IVA e CPA ed accessori di legge, di entrambi i giudizi di merito con conseguente restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Nel merito, in via principale:
-Respingere integralmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 329/2023,emessa il 19.02.2023 e pubblicata il
20.02.2023, nonché tutte le domande ivi formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti o per quelli ritenuti d'ufficio.
In ogni caso:
-Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona il Pt_1
, corrente in Verona Via Mocenigo n. 8, Controparte_1 chiedendo di accertare la nullità/ annullabilità della delibera condominiale adottata dal nell'assemblea Controparte_1 del 28.10.2019, lamentando che la delibera avrebbe approvato la collocazione di paletti sul marciapiede al confine della proprietà condominiale, come dissuasori per evitare il parcheggio di motocicli e autoveicoli, disponendo altresì la relativa spesa per forniture e posa in opera. Sosteneva la attrice che si sarebbe trattato di un Pt_2 mutamento della destinazione originaria del marciapiede, bene comune, in violazione del disposto di cui all'art. 1136 c.c.; sosteneva altresì che l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato quale innovazione ex art. 1120 co 1 c.c e che pertanto la delibera sarebbe stata invalida dal momento che non era stata approvata da almeno i due terzi del valore dell'edificio. Infine, lamentava carenza di informazioni sull'ordine del giorno in questione.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle CP_1 domande attoree.
3. Il Tribunale respingeva le domande di parte attrice con condanna alle spese, ritenendo che le opere deliberate non costituissero innovazione, ma semplicemente modificazione ex art. 1102 c.c., sicchè non sarebbero state necessarie le maggioranze aggravate previste dall'art. 1136 c.c.; il Tribunale infine statuiva che la delibera non era viziata da carenza di informazione.
4. Contro la sentenza n. 329/2023 del Tribunale di Verona ha promosso appello proponendo i seguenti motivi di Pt_1 impugnazione:
“1) Errata qualificazione giuridica dell'opera di installazione dei paletti dissuasori;
2) Errata motivazione in relazione alla nullità della delibera del punto n. 6 dell'ordine del giorno del 28.10.2019 per carenza di legittimazione del;
CP_1
3) Errata motivazione in merito all'annullabilità del punto n. 6 dell'ordine del giorno del 28.10.2019 per insufficienza della maggioranza deliberante”.
Parte appellante chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ma poi rinunciava alla richiesta di inibitoria.
5. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione CP_1 dell'appello per infondatezza e la conferma dell'appellata sentenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato. La delibera impugnata ha disposto l'installazione di “paletti dissuasori” allo scopo di impedire ai terzi di utilizzare il marciapiede condominiale per parcheggiare motociclette e biciclette.
La documentazione fotografica allegata e la stessa relazione tecnica dell'Arch. confermano che si tratta di strutture Testimone_1 rimovibili e pertanto la loro installazione non può essere qualificata quale innovazione, perché non modifica l'entità sostanziale del bene comune e non ne muta la destinazione originaria, realizzando solamente una diversa modalità d'uso dell'area soggetta ad occupazione di suolo pubblico;
si tratta pertanto di semplice modificazione, la cui attuazione non richiede una delibera votata da una maggioranza aggravata;
i condomini e i passanti possono continuare a transitare lungo il marciapiede antistante il CP_1
e i paletti non costituiscono, all'evidenza, barriera architettonica.
A tal fine va richiamato il principio secondo cui (Cass. n.3440/22,
Cass. n.20712/2017) in tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte ( Cass. n. 18052/2012). La delibera impugnata ha disposto l'installazione di
“paletti dissuasori” allo scopo di impedire ai terzi di utilizzare il marciapiede condominiale per parcheggiare motociclette e biciclette e non può essere qualificata quale innovazione, perché non modifica l'entità sostanziale del bene comune e non ne muta la destinazione originaria, realizzando solamente una diversa modalità d'uso del marciapiede;
si tratta pertanto di semplice modificazione disciplinata dall'art. 1102 c.c..
6.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto. Il
ha dato prova in primo grado di essere Controparte_1 tenuto al pagamento di una tassa di concessione al CP_3
, dal momento che occupa spazi destinati ad uso pubblico;
[...] pertanto aveva titolo per deliberare sull'argomento. Il bene di cui trattasi è un marciapiede di natura condominiale sottoposto alla tassa di occupazione di suolo pubblico perché ha accessibilità alla pubblica via. Il ha facoltà, trattandosi di bene comune, di CP_1 deliberare sulla sua gestione. Dal momento che le opere deliberate consentono un risparmio della tassa di occupazione, come il Tribunale ha rilevato in primo grado, l'argomento era correttamente indicato all'ordine del giorno come ”occupazione suolo pubblico - delibera in merito” e pertanto non si è verificata la carenza di informazione lamentata da parte appellante.
6.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato. Dal momento che le opere approvate dall'assemblea non rientrano tra le innovazioni di cui all'art. 1120 bensì tra le modificazioni ex art. 1102, la delibera non doveva essere assunta con il quorum qualificato di cui all'art. 1136 co 5 c.c; la delibera è stata approvata dalla maggioranza dei millesimi del valore totale del , da 25 CP_1 condomini presenti su 56 totali.
7. L'appello viene quindi rigettato e l'impugnata sentenza confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata, a titolo di spese legali, l'importo di € 6.000, oltre spese generali 15% , cpa ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 29 febbraio 2024.
Il Presidente
Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario
Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dottor Guido Santoro Presidente
Dottor Dario Morsiani Consigliere
Dottoressa Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 389/23 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.9.2023;
promossa da:
(CF Pt_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Lana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Via A. Diaz n. 11; appellante
contro
:
(CF ) Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Panato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Vicolo Ghiaia n. 7;
appellato;
In punto a: appello avverso sentenza n. 329/2023 del Tribunale di
Verona, pubblicata il 20 febbraio 2023;
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito:
In riforma della sentenza n. 329/2023, n. 10564/2019 R.G., Rep. n.
696/2023 Tribunale di Verona emessa il 19.02.2023, pubblicata in data 20/02/2023 e notificata in data 22/02/2023, Voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello di Venezia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dall'attore, odierno appellante, in primo grado e pertanto:
Per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 28/10/2019 adottata dal
corrente in via Mocenigo, 8, Controparte_2 relativamente al punto n. 6 dell'ordine del giorno.
Condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di avvocato, oltre IVA e CPA ed accessori di legge, di entrambi i giudizi di merito con conseguente restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellato:
“Nel merito, in via principale:
-Respingere integralmente l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 329/2023,emessa il 19.02.2023 e pubblicata il
20.02.2023, nonché tutte le domande ivi formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti o per quelli ritenuti d'ufficio.
In ogni caso:
-Condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona il Pt_1
, corrente in Verona Via Mocenigo n. 8, Controparte_1 chiedendo di accertare la nullità/ annullabilità della delibera condominiale adottata dal nell'assemblea Controparte_1 del 28.10.2019, lamentando che la delibera avrebbe approvato la collocazione di paletti sul marciapiede al confine della proprietà condominiale, come dissuasori per evitare il parcheggio di motocicli e autoveicoli, disponendo altresì la relativa spesa per forniture e posa in opera. Sosteneva la attrice che si sarebbe trattato di un Pt_2 mutamento della destinazione originaria del marciapiede, bene comune, in violazione del disposto di cui all'art. 1136 c.c.; sosteneva altresì che l'intervento avrebbe dovuto essere qualificato quale innovazione ex art. 1120 co 1 c.c e che pertanto la delibera sarebbe stata invalida dal momento che non era stata approvata da almeno i due terzi del valore dell'edificio. Infine, lamentava carenza di informazioni sull'ordine del giorno in questione.
2. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto delle CP_1 domande attoree.
3. Il Tribunale respingeva le domande di parte attrice con condanna alle spese, ritenendo che le opere deliberate non costituissero innovazione, ma semplicemente modificazione ex art. 1102 c.c., sicchè non sarebbero state necessarie le maggioranze aggravate previste dall'art. 1136 c.c.; il Tribunale infine statuiva che la delibera non era viziata da carenza di informazione.
4. Contro la sentenza n. 329/2023 del Tribunale di Verona ha promosso appello proponendo i seguenti motivi di Pt_1 impugnazione:
“1) Errata qualificazione giuridica dell'opera di installazione dei paletti dissuasori;
2) Errata motivazione in relazione alla nullità della delibera del punto n. 6 dell'ordine del giorno del 28.10.2019 per carenza di legittimazione del;
CP_1
3) Errata motivazione in merito all'annullabilità del punto n. 6 dell'ordine del giorno del 28.10.2019 per insufficienza della maggioranza deliberante”.
Parte appellante chiedeva altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ma poi rinunciava alla richiesta di inibitoria.
5. Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione CP_1 dell'appello per infondatezza e la conferma dell'appellata sentenza.
6. La Corte esamina i motivi di appello.
6.1. Il primo motivo di appello è infondato. La delibera impugnata ha disposto l'installazione di “paletti dissuasori” allo scopo di impedire ai terzi di utilizzare il marciapiede condominiale per parcheggiare motociclette e biciclette.
La documentazione fotografica allegata e la stessa relazione tecnica dell'Arch. confermano che si tratta di strutture Testimone_1 rimovibili e pertanto la loro installazione non può essere qualificata quale innovazione, perché non modifica l'entità sostanziale del bene comune e non ne muta la destinazione originaria, realizzando solamente una diversa modalità d'uso dell'area soggetta ad occupazione di suolo pubblico;
si tratta pertanto di semplice modificazione, la cui attuazione non richiede una delibera votata da una maggioranza aggravata;
i condomini e i passanti possono continuare a transitare lungo il marciapiede antistante il CP_1
e i paletti non costituiscono, all'evidenza, barriera architettonica.
A tal fine va richiamato il principio secondo cui (Cass. n.3440/22,
Cass. n.20712/2017) in tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'art. 1102 c.c., sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., per ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa;
per quanto concerne, poi, l'aspetto soggettivo, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, che non si confrontano con un interesse generale, bensì con quello del singolo condomino, al cui perseguimento sono rivolte ( Cass. n. 18052/2012). La delibera impugnata ha disposto l'installazione di
“paletti dissuasori” allo scopo di impedire ai terzi di utilizzare il marciapiede condominiale per parcheggiare motociclette e biciclette e non può essere qualificata quale innovazione, perché non modifica l'entità sostanziale del bene comune e non ne muta la destinazione originaria, realizzando solamente una diversa modalità d'uso del marciapiede;
si tratta pertanto di semplice modificazione disciplinata dall'art. 1102 c.c..
6.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere respinto. Il
ha dato prova in primo grado di essere Controparte_1 tenuto al pagamento di una tassa di concessione al CP_3
, dal momento che occupa spazi destinati ad uso pubblico;
[...] pertanto aveva titolo per deliberare sull'argomento. Il bene di cui trattasi è un marciapiede di natura condominiale sottoposto alla tassa di occupazione di suolo pubblico perché ha accessibilità alla pubblica via. Il ha facoltà, trattandosi di bene comune, di CP_1 deliberare sulla sua gestione. Dal momento che le opere deliberate consentono un risparmio della tassa di occupazione, come il Tribunale ha rilevato in primo grado, l'argomento era correttamente indicato all'ordine del giorno come ”occupazione suolo pubblico - delibera in merito” e pertanto non si è verificata la carenza di informazione lamentata da parte appellante.
6.3. Anche il terzo motivo di appello deve essere rigettato. Dal momento che le opere approvate dall'assemblea non rientrano tra le innovazioni di cui all'art. 1120 bensì tra le modificazioni ex art. 1102, la delibera non doveva essere assunta con il quorum qualificato di cui all'art. 1136 co 5 c.c; la delibera è stata approvata dalla maggioranza dei millesimi del valore totale del , da 25 CP_1 condomini presenti su 56 totali.
7. L'appello viene quindi rigettato e l'impugnata sentenza confermata. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma l'appellata sentenza come da motivazione.
Condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata, a titolo di spese legali, l'importo di € 6.000, oltre spese generali 15% , cpa ed iva di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 29 febbraio 2024.
Il Presidente
Dottor Guido Santoro
Il Giudice Ausiliario
Avv. Loretta Lenzi