Art. 12. (Istituzione dell'Ente Parco nazionale del Circeo) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti la regione e gli enti locali interessati, e' istituito l'Ente Parco nazionale del Circeo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede ai sensi dell' articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Nota all' art. 12 :
- L' art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , recante: legge quadro sulle aree protette, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, e' il seguente:
"Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento).
- 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di cui all'art. 9.".
2. L'istituzione e il funzionamento dell'Ente Parco sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Nota all' art. 12 :
- L' art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , recante: legge quadro sulle aree protette, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991, e' il seguente:
"Art. 34 (Istituzione di parchi e aree di reperimento).
- 1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:
a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
b) Gargano;
c) Gran Sasso e Monti della Laga;
d) Maiella;
e) Val Grande;
f) Vesuvio.
2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se gia' costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonche' le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli enti parco previsti dalla presente legge, e' affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformita' ai principi di cui all'art. 9.".