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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/07/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4289 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.49 c.p.c. da
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato PRANDI Parte_1 C.F._1
LORENA , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da nota depositata per l'udienza cartolare del 22.5.25, che qui si intende trascritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di divorzio . Assumeva di essersi unita in matrimonio in data 14.2.1998 a LG (SS) con il resistente, e di aver avuto tre figli dal matrimonio: ( 10/12/2000) e le gemelle AT Per_1 ed ( 9.1.2003), tutti oggi maggiorenni . Assumeva che il matrimonio era entrato in crisi a Per_2 seguito del crescente disinteresse del marito il quale non partecipava ad alcuna delle decisioni relative alla crescita dei figli, ritenendo sufficiente colmare tali lacune con regali di tipo materiale come anche per quanto concerneva la stessa educazione dei figli, con la conseguenza per cui la madre era l'unico soggetto severo, rigoroso e intransigente a fronte di un padre invece molto permissivo, oltre che spesso superficiale. Rilevava che il marito non aveva mai avuto un'attività lavorativa stabile, affermando di svolgere attività imprenditoriale in ambito edilizio, tanta da essere coinvolto in svariate società, sebbene poi i vari lavori si rivelavano tutti piuttosto precari, sia quello di promoter di piccoli elettrodomestici o prodotti di cosmesi, come i contratti stagionali in un albergo di OR LN
, poi l'attività di dipendente presso un istituto di vigilanza ed infine alle dipendenze dell'aeroporto di
Orio al Serio. La ricorrente evidenziava come tale instabilità l'aveva portata ad ottenere dei prestiti, soprattutto da parte della sorella, per cercare di mantenere la famiglia. Ella assumeva che , nel corso degli anni , era poi capitato che il marito, per asseriti motivi di lavoro, si allontanasse anche per periodi lunghi di tempo da casa senza lasciare né recapiti né alcun tipo di sostegno economico e come, da sola, ella doveva anche, nel settembre 2021 patire lo sfratto dalla casa coniugale e quindi la necessità di trasferirsi altrove con i figli , riuscendo a trovare altra abitazione in Seriate grazie ad un finanziamento. Affermava che i figli, tutti maggiorenni, non erano ancora autonomi, tranne che da ottobre 2023 aveva avuto aveva sottoscritto un contratto di lavoro full time a tempo Per_3 indeterminato, di apprendistato alle dipendenze dell'Agenzia del lavoro Adecco, ed era ancora Per_2 con lavori precari a tempo determinato. Rilevava che a seguito dell'abbandono del tetto coniugale del marito nel Febbraio 2020 ella era riuscita a trovare lavoro alle dipendenze di Sogaer Security e che attualmente percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00, facendo anche turni notturni per poter raggiungere la somma di € 1.800,00. Assumeva che qualunque tipo di sforzo per arrivare ad una separazione consensuale con il marito era rimasto senza esito anche alla luce della irreperibilità dello stesso, che risultava scomparso in Lussemburgo e di cui non si conosceva nè residenza nè eventuale lavoro . Instava per ottenere la declaratoria dell'addebito per abbandono del tetto coniugale, abbandono avutosi appunto nel Febbraio 2020, ricordando in tal senso la gravità dell'abbandono anche per come sottolineato dalle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Chiedeva il versamento di un assegno di € 300,00 a figlio per il mantenimento degli stessi , per Per_4 chiedendo che l'assegno fosse versato fino al mese di settembre 2023. Cumulativamente instando anche per la pronuncia del divorzio tra le parti.
Ascoltata alla prima udienza di comparizione del 19 novembre 2024 la ricorrente dichiarava di guadagnare € 1.600,00 di stipendio base e anche di raggiungere il maggiore importo di € 1800,00 con straordinari e turni di notte, rappresentava che entrambe le gemelle erano diventate autonome, mentre il figlio che era al primo anno di laurea magistrale. Il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'onere di versare a favore del figlio maggiorenne Per_1
l'importo di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa si istruiva con l'escussione dei testi indicati e al termine veniva rinviata all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'articolo 473 bis-28 cpc che, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, si svolgeva in forma cartolare.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 14.2.1998
a LG (SS) e che dall'unione sono nati i tre figli maggiorenni ( 10/12/2000) e le gemelle Per_1
AT ed ( 9.1.2003) , il primo non ancora autonomo Per_2
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dalla ricorrente la quale riporta una separazione di fatto risalente a febbraio 2020.
L'irreperibilità del resistente dà contezza di tale separazione .
- Sulla richiesta di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito a causa dell'abbandono dello stesso: da febbraio 2020 egli infatti non solo non sarebbe più tornato a casa, ma avrebbe fatto perdere ogni contatto senza peraltro in alcun modo contribuire ai bisogni della famiglia e dei tre figli.
Per quanto concerne l'abbandono vale la pena ricordare i principi di diritto più volte enunciati dalla
Suprema Corte (Cass. Ord. 12241/2020, sent. 10719/2013, 25663/14, 12373/2005,
17056/2007)”l'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tal fatto”.
Nella presente fattispecie dall'escussione dei testi si ha contezza non solo della assenza del marito in modo prolungato, dal febbraio 2020 senza più rientro, ma anche della assoluta assenza di sostegno economico nonostante la presenza dei tre figli (vedi ud. 20.2.25). L'irreperibilità, anche per come provata nella ricerca anche in Lussemburgo del resistente per il tentativo di avere riscontri proprio per la separazione, sembra essere un ulteriore elemento a favore di tale “scomparsa” del resistente dalla vita della ricorrente e della stessa famiglia. Ciò allora è più che sufficiente per riconoscere fondata la domanda svolta dalla ricorrente.
L'addebito allora deve essere posto a carico del resistente.
Sulla richiesta di assegno per il figlio maggiorenne non autonomo.
La ricorrente ha evidenziato che il figlio , a differenze delle sorelle ed Per_1 Persona_5 Per_2
è universitario e non lavora.
La richiesta di assegno nei confronti di lui non può, in assenza di elementi reddituali goduti dal resistente contumace, che essere dato dal minimo riconosciuto per prassi da questo Tribunale e cioè con il versamento mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo che si riporta integralmente in seno al dispositivo.
Sulle spese di lite
Visto il ricorso cumulativo, le spese di lite devono essere liquidate nella decisione definitiva di divorzio.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (atto n. 8 , parte II , serie A, registro del Comune di
LG , Atti di Matrimonio dell'anno 1998 )
- dichiara che la separazione è da addebitare al marito Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LG (SS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera
D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- pone a carico del padre l'onere di versare a titolo di mantenimento ordinario del figlio , Per_1 maggiorenne non autonomo, un assegno di € 250,00 , oltre rivalutazione monetaria ISTAT annuale - pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative al figlio , secondo quanto stabilito dal c.d. Protocollo di Bergamo , di Per_6 seguito riportato:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES
e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Spese di lite relative alla presente pronuncia da liquidarsi al definitivo
- provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 26 6.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa ex art. art. 473-bis.49 c.p.c. da
, c.f. , assistita e difesa dall'avvocato PRANDI Parte_1 C.F._1
LORENA , come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da nota depositata per l'udienza cartolare del 22.5.25, che qui si intende trascritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, la ricorrente adiva questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione giudiziale e di divorzio . Assumeva di essersi unita in matrimonio in data 14.2.1998 a LG (SS) con il resistente, e di aver avuto tre figli dal matrimonio: ( 10/12/2000) e le gemelle AT Per_1 ed ( 9.1.2003), tutti oggi maggiorenni . Assumeva che il matrimonio era entrato in crisi a Per_2 seguito del crescente disinteresse del marito il quale non partecipava ad alcuna delle decisioni relative alla crescita dei figli, ritenendo sufficiente colmare tali lacune con regali di tipo materiale come anche per quanto concerneva la stessa educazione dei figli, con la conseguenza per cui la madre era l'unico soggetto severo, rigoroso e intransigente a fronte di un padre invece molto permissivo, oltre che spesso superficiale. Rilevava che il marito non aveva mai avuto un'attività lavorativa stabile, affermando di svolgere attività imprenditoriale in ambito edilizio, tanta da essere coinvolto in svariate società, sebbene poi i vari lavori si rivelavano tutti piuttosto precari, sia quello di promoter di piccoli elettrodomestici o prodotti di cosmesi, come i contratti stagionali in un albergo di OR LN
, poi l'attività di dipendente presso un istituto di vigilanza ed infine alle dipendenze dell'aeroporto di
Orio al Serio. La ricorrente evidenziava come tale instabilità l'aveva portata ad ottenere dei prestiti, soprattutto da parte della sorella, per cercare di mantenere la famiglia. Ella assumeva che , nel corso degli anni , era poi capitato che il marito, per asseriti motivi di lavoro, si allontanasse anche per periodi lunghi di tempo da casa senza lasciare né recapiti né alcun tipo di sostegno economico e come, da sola, ella doveva anche, nel settembre 2021 patire lo sfratto dalla casa coniugale e quindi la necessità di trasferirsi altrove con i figli , riuscendo a trovare altra abitazione in Seriate grazie ad un finanziamento. Affermava che i figli, tutti maggiorenni, non erano ancora autonomi, tranne che da ottobre 2023 aveva avuto aveva sottoscritto un contratto di lavoro full time a tempo Per_3 indeterminato, di apprendistato alle dipendenze dell'Agenzia del lavoro Adecco, ed era ancora Per_2 con lavori precari a tempo determinato. Rilevava che a seguito dell'abbandono del tetto coniugale del marito nel Febbraio 2020 ella era riuscita a trovare lavoro alle dipendenze di Sogaer Security e che attualmente percepiva uno stipendio di circa € 1.600,00, facendo anche turni notturni per poter raggiungere la somma di € 1.800,00. Assumeva che qualunque tipo di sforzo per arrivare ad una separazione consensuale con il marito era rimasto senza esito anche alla luce della irreperibilità dello stesso, che risultava scomparso in Lussemburgo e di cui non si conosceva nè residenza nè eventuale lavoro . Instava per ottenere la declaratoria dell'addebito per abbandono del tetto coniugale, abbandono avutosi appunto nel Febbraio 2020, ricordando in tal senso la gravità dell'abbandono anche per come sottolineato dalle recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Chiedeva il versamento di un assegno di € 300,00 a figlio per il mantenimento degli stessi , per Per_4 chiedendo che l'assegno fosse versato fino al mese di settembre 2023. Cumulativamente instando anche per la pronuncia del divorzio tra le parti.
Ascoltata alla prima udienza di comparizione del 19 novembre 2024 la ricorrente dichiarava di guadagnare € 1.600,00 di stipendio base e anche di raggiungere il maggiore importo di € 1800,00 con straordinari e turni di notte, rappresentava che entrambe le gemelle erano diventate autonome, mentre il figlio che era al primo anno di laurea magistrale. Il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del resistente l'onere di versare a favore del figlio maggiorenne Per_1
l'importo di € 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa si istruiva con l'escussione dei testi indicati e al termine veniva rinviata all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'articolo 473 bis-28 cpc che, su richiesta del procuratore di parte ricorrente, si svolgeva in forma cartolare.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 14.2.1998
a LG (SS) e che dall'unione sono nati i tre figli maggiorenni ( 10/12/2000) e le gemelle Per_1
AT ed ( 9.1.2003) , il primo non ancora autonomo Per_2
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dalla ricorrente la quale riporta una separazione di fatto risalente a febbraio 2020.
L'irreperibilità del resistente dà contezza di tale separazione .
- Sulla richiesta di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito a causa dell'abbandono dello stesso: da febbraio 2020 egli infatti non solo non sarebbe più tornato a casa, ma avrebbe fatto perdere ogni contatto senza peraltro in alcun modo contribuire ai bisogni della famiglia e dei tre figli.
Per quanto concerne l'abbandono vale la pena ricordare i principi di diritto più volte enunciati dalla
Suprema Corte (Cass. Ord. 12241/2020, sent. 10719/2013, 25663/14, 12373/2005,
17056/2007)”l'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tal fatto”.
Nella presente fattispecie dall'escussione dei testi si ha contezza non solo della assenza del marito in modo prolungato, dal febbraio 2020 senza più rientro, ma anche della assoluta assenza di sostegno economico nonostante la presenza dei tre figli (vedi ud. 20.2.25). L'irreperibilità, anche per come provata nella ricerca anche in Lussemburgo del resistente per il tentativo di avere riscontri proprio per la separazione, sembra essere un ulteriore elemento a favore di tale “scomparsa” del resistente dalla vita della ricorrente e della stessa famiglia. Ciò allora è più che sufficiente per riconoscere fondata la domanda svolta dalla ricorrente.
L'addebito allora deve essere posto a carico del resistente.
Sulla richiesta di assegno per il figlio maggiorenne non autonomo.
La ricorrente ha evidenziato che il figlio , a differenze delle sorelle ed Per_1 Persona_5 Per_2
è universitario e non lavora.
La richiesta di assegno nei confronti di lui non può, in assenza di elementi reddituali goduti dal resistente contumace, che essere dato dal minimo riconosciuto per prassi da questo Tribunale e cioè con il versamento mensile di € 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuovo protocollo che si riporta integralmente in seno al dispositivo.
Sulle spese di lite
Visto il ricorso cumulativo, le spese di lite devono essere liquidate nella decisione definitiva di divorzio.
Non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. B), della legge 898/1970 e succ. mod., la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice relatore affinchè questi – trascorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, cpc – provveda ad acquisire, sempre con le modalità di deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi conciliare ex art. 2 L 898/1970. Con le medesime note scritte le parti dovranno attestare il passaggio in giudicato della presente sentenza e confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...] (atto n. 8 , parte II , serie A, registro del Comune di
LG , Atti di Matrimonio dell'anno 1998 )
- dichiara che la separazione è da addebitare al marito Controparte_1
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LG (SS) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera
D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- pone a carico del padre l'onere di versare a titolo di mantenimento ordinario del figlio , Per_1 maggiorenne non autonomo, un assegno di € 250,00 , oltre rivalutazione monetaria ISTAT annuale - pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno , l'onere delle spese straordinarie relative al figlio , secondo quanto stabilito dal c.d. Protocollo di Bergamo , di Per_6 seguito riportato:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES
e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €.
200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. - Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
- Spese di lite relative alla presente pronuncia da liquidarsi al definitivo
- provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
Così deciso in Bergamo, alla Camera di Consiglio del 26 6.25.
Il Presidente est. dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino