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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 102-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni promosso da (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1986 e da (C.F.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(MC) il 06/08/1990, entrambi residenti in [...], rappresentati dall'Avv. FRANCESCA PENTERICCI e con l'ausilio dell'OCC, Avv. LUCA
CARRESCIA; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
vista la nota integrativa depositata dai ricorrenti in data 25/08/2025, nella quale è dato atto dell'impossibilità di ottenere una proposta di acquisto da parte delle comproprietarie della quota del diritto di nuda proprietà di cui risulta titolare, e sentite le Parte_2 parti all'udienza del 11/09/2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 02/07/2025 hanno Parte_1 Parte_2 avanzato proposta familiare di liquidazione controllata dei propri beni ex artt. 66 e 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2,
CCII; ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri conviventi della stessa famiglia (coniugi) e avendo il sovraindebitamento, per la parte preponderante, origine comune;
Pagina 1 ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, gli stessi hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 188.320,65, di cui euro
182.311,94 massa passiva d euro 181.421,40 massa passiva ) Parte_1 Parte_2 derivante dalle vicende connesse all'acquisto di immobile da adibire a residenza familiare, mediante la stipula di contratto di mutuo trentennale, ed in particolare alla debenza delle imposte e spese notarili conseguenti di cui i ricorrenti hanno ritenuto erroneamente di andare esenti per sgravi fiscali;
ai suddetti accadimenti è seguito l'accesso a plurimi finanziamenti onde poter provvedere alle spese di restauro del suddetto immobile, all'acquisto del mobilio, al rientro di quelli precedentemente contratti, nonché per far fronte alle comuni esigenze di vita del nucleo familiare;
Pagina 2 atteso che risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad euro Parte_1
1.200,00 circa e pari ad euro 700,00 circa, integralmente assorbiti, e Parte_2 neanche sufficienti, per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dai ricorrenti e da due figli minori, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
MASSA ATTIVA COMUNE:
i. immobile sito nel Comune di Falconara Marittima (AM), Via Ferdinando Magellano, 2
– piano 2, censito al Catasto terreni e fabbricati al foglio 22, part. 1068, sub 9, con annesso garage/cantina;
ii. crediti:
− conto corrente n. 40408/1000/00005837 acceso presso Intesa Sanpaolo - Filiale di
Falconara Marittima (AN), che alla data del 31/03/2025 presentava un saldo negativo pari a € - 585,90;
− conto corrente n. 001037621966 acceso presso il cui saldo Controparte_1 alla data del 31/12/2024 era pari a € 843,35;
Controparte_2
i. stipendio pari ad euro 1.200,00 circa mensili che il ricorrente ritrae dalla propria attività di dipendente della Società Cooperativa CE.DI. Marche, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
Controparte_3
i. immobili: diritto di nuda proprietà per ¼ dell'immobile di civile abitazione sito in
Potenza Picena (MC), Via dei Cappuccini, 28, - Piano terra, censito al Catasto terreni e fabbricati al Foglio 29, Part. 708, Sub. 3 con annesso garage/cantina;
ii. stipendio pari ad euro 700,00 mensili che la ricorrente ritrae dalla propria attività di P dipendente della . FF. , al netto della Controparte_4 somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
iii. autovettura di tipo Ssangyong RJ RDD AF21C tg. EA779WM;
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di
Pagina 3 organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile di debitori per il sostentamento proprio e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dai ricorrenti, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.595,00 la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere
(a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dai ricorrenti per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,
DICHIARA
Pagina 4 l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei debitori
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, avv. Luca Carrescia;
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dovendosi, pertanto, ritenere sospesa ogni cessione del quinto e rateazione di finanziamento attualmente operante sugli stipendi dei ricorrenti, e dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di tipo Ssangyong RJ RDD AF21C tg. EA779WM, intestata a
, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del Parte_2 giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia in € 2.595,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità
c.d. “home banking”), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto Con bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del
Pagina 5 ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Giuliana Filippello il Presidente dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Roberto Sereni Lucarelli Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello Giudice rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni promosso da (C.F.: ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1986 e da (C.F.: , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(MC) il 06/08/1990, entrambi residenti in [...], rappresentati dall'Avv. FRANCESCA PENTERICCI e con l'ausilio dell'OCC, Avv. LUCA
CARRESCIA; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
vista la nota integrativa depositata dai ricorrenti in data 25/08/2025, nella quale è dato atto dell'impossibilità di ottenere una proposta di acquisto da parte delle comproprietarie della quota del diritto di nuda proprietà di cui risulta titolare, e sentite le Parte_2 parti all'udienza del 11/09/2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 02/07/2025 hanno Parte_1 Parte_2 avanzato proposta familiare di liquidazione controllata dei propri beni ex artt. 66 e 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2,
CCII; ritenuto ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto trattasi di membri conviventi della stessa famiglia (coniugi) e avendo il sovraindebitamento, per la parte preponderante, origine comune;
Pagina 1 ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali dei debitori risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dagli stessi nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, gli stessi hanno accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 188.320,65, di cui euro
182.311,94 massa passiva d euro 181.421,40 massa passiva ) Parte_1 Parte_2 derivante dalle vicende connesse all'acquisto di immobile da adibire a residenza familiare, mediante la stipula di contratto di mutuo trentennale, ed in particolare alla debenza delle imposte e spese notarili conseguenti di cui i ricorrenti hanno ritenuto erroneamente di andare esenti per sgravi fiscali;
ai suddetti accadimenti è seguito l'accesso a plurimi finanziamenti onde poter provvedere alle spese di restauro del suddetto immobile, all'acquisto del mobilio, al rientro di quelli precedentemente contratti, nonché per far fronte alle comuni esigenze di vita del nucleo familiare;
Pagina 2 atteso che risulta percettore di un reddito netto mensile pari ad euro Parte_1
1.200,00 circa e pari ad euro 700,00 circa, integralmente assorbiti, e Parte_2 neanche sufficienti, per assicurare al proprio nucleo familiare, composto dai ricorrenti e da due figli minori, un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:
MASSA ATTIVA COMUNE:
i. immobile sito nel Comune di Falconara Marittima (AM), Via Ferdinando Magellano, 2
– piano 2, censito al Catasto terreni e fabbricati al foglio 22, part. 1068, sub 9, con annesso garage/cantina;
ii. crediti:
− conto corrente n. 40408/1000/00005837 acceso presso Intesa Sanpaolo - Filiale di
Falconara Marittima (AN), che alla data del 31/03/2025 presentava un saldo negativo pari a € - 585,90;
− conto corrente n. 001037621966 acceso presso il cui saldo Controparte_1 alla data del 31/12/2024 era pari a € 843,35;
Controparte_2
i. stipendio pari ad euro 1.200,00 circa mensili che il ricorrente ritrae dalla propria attività di dipendente della Società Cooperativa CE.DI. Marche, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
Controparte_3
i. immobili: diritto di nuda proprietà per ¼ dell'immobile di civile abitazione sito in
Potenza Picena (MC), Via dei Cappuccini, 28, - Piano terra, censito al Catasto terreni e fabbricati al Foglio 29, Part. 708, Sub. 3 con annesso garage/cantina;
ii. stipendio pari ad euro 700,00 mensili che la ricorrente ritrae dalla propria attività di P dipendente della . FF. , al netto della Controparte_4 somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
iii. autovettura di tipo Ssangyong RJ RDD AF21C tg. EA779WM;
Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie
– nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di
Pagina 3 organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore e dai suoi familiari, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.
Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile di debitori per il sostentamento proprio e della loro famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dai ricorrenti, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 2.595,00 la somma necessaria al mantenimento del nucleo familiare, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere
(a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità dei ricorrenti di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269 CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dai ricorrenti per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai “crediti posteriori” e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte “in funzione” della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,
DICHIARA
Pagina 4 l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei beni dei debitori
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
; C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, avv. Luca Carrescia;
ORDINA ai debitori, sopra meglio generalizzati, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dovendosi, pertanto, ritenere sospesa ogni cessione del quinto e rateazione di finanziamento attualmente operante sugli stipendi dei ricorrenti, e dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di tipo Ssangyong RJ RDD AF21C tg. EA779WM, intestata a
, che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del Parte_2 giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia in € 2.595,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità
c.d. “home banking”), vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto Con bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del
Pagina 5 ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 11 settembre 2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Giuliana Filippello il Presidente dott. Roberto Sereni Lucarelli
Pagina 6