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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 916 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Iozzia e Salvatore Terranova
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società
Meeting sud srl, dichiarata fallita, per essere stato il proprio credito ammesso al passivo,
per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva contestando il diritto della ricorrente ad adire il Fondo di Garanzia
CP_
eccependo il fatto che la stessa non avrebbe fornito la documentazione necessaria e che avrebbe già percepito il TFR e prova di ciò sarebbe il modello stato il Cud 2010
da cui emergerebbe l'avventa percezione dello stesso
Quest'ultima eccezione è infondata
Il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Inoltre il credito della ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo lo stato passivo certificato successivo al
CUD, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Invero la Corte di cassazione ha statuito: “ L'esecutività dello stato passivo che abbia
accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in favore
del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n.
297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che CP_1
l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla
procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n. 2423/14).
Va inoltre evidenziato come, per il resto, parte ricorrente ha fornito la prova documentale dei requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro,
verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia
Pagina 2 Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1848,79 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1000,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 916 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avv. Vincenzo Iozzia e Salvatore Terranova
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano;
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Pagina 1 CP_ Parte ricorrente citava in giudizio per vedere riconosciuto il proprio diritto percepire il TFR, da parte del Fondo di Garanzia, quale dipendente della società
Meeting sud srl, dichiarata fallita, per essere stato il proprio credito ammesso al passivo,
per come certificato dagli organi della procedura in oggetto.
CP_ si costituiva contestando il diritto della ricorrente ad adire il Fondo di Garanzia
CP_
eccependo il fatto che la stessa non avrebbe fornito la documentazione necessaria e che avrebbe già percepito il TFR e prova di ciò sarebbe il modello stato il Cud 2010
da cui emergerebbe l'avventa percezione dello stesso
Quest'ultima eccezione è infondata
Il CUD è una dichiarazione unilaterale del datore di lavoro che non attesta l'effettivo versamento.
Inoltre il credito della ricorrente emerge dalla documentazione relativa all'ammissione al passivo della procedura concorsuale: essendo lo stato passivo certificato successivo al
CUD, deve quindi ritenersi che la somma ivi indicata non fosse stata effettivamente versata.
Invero la Corte di cassazione ha statuito: “ L'esecutività dello stato passivo che abbia
accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare di un credito per TFR in favore
del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 l. n.
297/1982, il subentro dell' nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che CP_1
l'istituto previdenziale possa in alcun modo contestarne l'assoggettabilità alla
procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il
profilo dell'an e del quantum debeatur.” (v Cassazione n. 2423/14).
Va inoltre evidenziato come, per il resto, parte ricorrente ha fornito la prova documentale dei requisiti specifici previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro,
verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), per l'intervento del fondo di garanzia
Pagina 2 Il ricorso va pertanto accolto
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di
TFR maturato
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
1848,79 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in € 1000,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 29.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 3