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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12522/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.11.2024 da
1) Parte_1 nato/a AR (VA) cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosy Fidanza (C.F. ) e Avv. Anna Premoli (C.F. C.F._2
C.F._3 presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato/a Repubblica di Corea (EE) cittadino/a: Parte_4
Cod. Fisc. C.F._4 residente in [...] con l'Avv. Monica Ferrari (C.F. ) C.F._5 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 24.1.1998 in Milano
(anno 1998 atto n. 2 parte II serie A)
In regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 4 con il seguente figlio: nato il [...] e cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1 - I coniugi dichiarano di vivere separatamente, già da dieci anni, in due immobili distinti e che il figlio sin dal 2014, risiede e convive stabilmente con il padre , attualmente Per_1 Parte_1 presso l'immobile sito in Rescaldina (MI), alla Via Trieste n. 10, di proprietà di quest'ultimo.
2 - I coniugi dichiarano che il figlio è, oggi, maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
La Sig.ra corrisponderà la somma di €. 200,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a Parte_3 titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie del conto corrente intestato al Sig. Parte_1
, a decorrere dal mese di novembre 2024.
[...]
La Sig.ra avrà facoltà di continuare ad acquistare e fornire capi d'abbigliamento al Parte_3 figlio nella misura e secondo le modalità che riterrà più opportune, senza diritto a rimborsi da Per_1 parte del Sig. . Parte_1
3 - I coniugi dichiarano di farsi carico, ognuno nella misura del 50%, delle spese straordinarie in favore del figlio determinate e regolamentate dalle linee guida del Tribunale di Milano, qui Per_1 integralmente richiamate e ciò a decorrere dal mese di novembre 2024.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite posta elettronica, sms o messaggio whatsApp o, in caso di mancata risposta, a mezzo raccomandata con prova di avvenuta ricezione), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche tramite posta elettronica, sms o messaggio whatsApp o a mezzo raccomandata con prova di avvenuta ricezione), nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche tramite posta elettronica, sms o messaggio whatsApp o, in caso di mancata risposta, a mezzo raccomandata con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (scontrini, fatture, ricevute ecc..) entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4 - Quanto alle disposizioni in materia di diritto di visita, in ragione della maggiore età di si Per_1 ritiene di non dover disporre sul punto, precisando, in ogni caso, che il Sig. Parte_1 autorizza sin da ora la Sig.ra a far visita al figlio convivente con lui, presso il Parte_3 Per_1 proprio immobile sito in Rescaldina (MI), alla Via Trieste n. 10, in caso di malattia o di impossibilità a muoversi da parte di quest'ultimo o su richiesta dello stesso, previo congruo avviso al Sig. Parte_1
pagina 2 di 4 . Pt_1
5 - I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e rinunciano, reciprocamente, alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento. I coniugi dichiarano di avere già definito, con reciproca soddisfazione, ogni altro rapporto patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra, anche con riferimento alla convivenza coniugale ed al pregresso mantenimento del figlio (sia ordinario che straordinario sostenuto fino a questo momento, precisando che eventuali spese straordinarie per prestazioni e/o acquisti già effettuati o iniziati in epoca antecedente al deposito del ricorso verranno interamente sostenute dal genitore che se ne è fatto carico) e di null'altro da pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio in AR (VA) in data 24.01.1998
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato
Dott.ssa Chiara Delmonte.
Così deciso in Milano, l'8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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