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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/10/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.10916/2024 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
avv. LARONCA L B, M C LONGO Parte_1
E vv. A GALANTINO Controparte_1 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, inquadrato come capostazione, secondo il CCNL autoferrotramvieri, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:indennità di presenza, l'indennità di turni avvicendati e quella di carenza di personale ausiliario di stazione chiedeva di accertare il diritto al computo nel trattamento delle ferie anche di tali emolumenti con conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 816,00 per il periodo temporale gennaio 2008 – ottobre 2014 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.2888/2024 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “Ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e art. 10, d.lgs. n.
66 del 2003 il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare;
analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno (secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali). Stante l'indicato contesto normativo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che
“l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350). La Corte di Giustizia (15.09.2011, C 155/10,
MS c. BA) è nuovamente intervenuta in materia, rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, e se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63). Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi (si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini e dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Viceversa, esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore (come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite (il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione e Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-471/08, ). Pertanto, come Per_1 ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione
“feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con riferimento ai contratti conclusi dal
2 datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore), gli elementi retributivi correlati a status personale e professionale, qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali vanno riconosciuti anche nel periodo feriale. La giurisprudenza europea riportata è stata recepita anche a livello nazionale da Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2019, n. 13425: costituisce compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità o nesso intrinseco (cfr. CGUE, 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed Sentenza n. 2888/2024 pubbl. il 12/07/2024 RG n. 10308/2023 applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez. lav.,
17.10.2001, n. 12683). Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto (CGUE
15.09.2011) secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento dello stipendio di base ma anche, da un lato, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni incombenti in forza del contratto di lavoro e compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti quelli collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. È evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Come precedentemente evidenziato, la Corte di Giustizia ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che la retribuzione, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta"; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (cfr. Cass. n. 22401/20). Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, ossia quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire
3 tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“dare incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana si sofferma su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano e compensate” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103, comma 6, c.c., che esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione sulla computabilità di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore, cioè deve trattarsi di voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. L'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile, così e che il rinunciarvi potrebbe avere un effetto dissuasivo delle ferie (cfr. CGUE 22.05.2014). Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, nel caso de quo, si evidenzia sul punto la genericità e la carenza probatoria della domanda. Parte ricorrente si è limitata a menzionare solo alcune delle fonti concernenti le spettanze domandate (ad esempio, CCNL 1976, ACC. Naz
1981), senza tuttavia allegarle in atti, né ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente. Né tale carenza può essere assolta dal ricorrente successivamente con le note autorizzate. Sul punto, la Suprema Corte, del resto, ha più volte in via generale osservato che (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 8/6/2018, n. 15032) nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, tanto in primo grado quanto in grado d'appello, “presuppone la ricorrenza delle seguenti circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, e solo infine l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta comunque non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa”. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva produzione in giudizio e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire
4 lo spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato. Peraltro, preme evidenziare che, tenuto conto della settorialità delle spettanze ivi domandate in ricorso nonché della loro natura pattizia, l'onere di allegazione incombeva appunto sul ricorrente. Al riguardo, risulta dirimente quanto chiarito della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2014, n.19507), ove è in effetti precisato che i contratti collettivi (e, a maggior ragione, gli accordi aziendali) sono conoscibili d'ufficio dal giudice solo in quanto ufficialmente pubblicati (così i c.c.n.l. del pubblico impiego); per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito. In particolare “vi è un diverso atteggiarsi del concetto di <> della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un "fatto", almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio”. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (in modo tempestivo). Orbene, proprio sul presupposto di siffatto assunto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che alla "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi, precisando che nessun rilievo potesse essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non aveva preso in considerazione gli Accordi predetti ed aveva deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.” (cfr. in termini anche sentenza di questa Sezione lav. n.3411/2024 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
3.1. Alla luce delle direttive pretorie su riferite, deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento ragionevole della correlazione fra le voci economiche richieste e le mansioni svolte di capostazione.
3.2. Resta il fatto che la Sezione si è più volte espressa in termini negativi circa la computabilità ai fini delle ferie dell'indennità di presenza (cfr. in termini sentenze nn.98 e 747/2024 e 773 e 769/2023
i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.), dell'indennità di turni avvicendati (cfr .in termini sentenza. 773/2023 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
4. Ciò in disparte non può sottacersi che dalle emergenze processuali, ed alla luce in particolare dei conteggi allegati in ricorso, non vi sono elementi per ritenere che si tratti di incidenza non minima ed idonea a produrre anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
5 Il dato, a maggior ragione, diviene non significativo, considerando che il calcolo deve essere fatto, come correttamente eccepito dalla parte resistente, valutando esclusivamente quattro settimane di ferie annuali.
4.2. A fronte del deficit rilevato e della specifica contestazione sollevata dalla parte resistente, nulla ha replicato l'istante che nelle note conclusive ha omesso di quantificare l'incidenza del mancato computo degli emolumenti de quibus nella retribuzione feriale nei termini sopra riferiti. Alla luce delle emergenze processuali non può ragionevolmente affermarsi che il mancato inserimento di tali indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie ha prodotto in concreto il rischio che il ricorrente non fruisse delle sue ferie. Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata (cfr. anche sentenza Trib. Bologna sez.lav.
n.258/2024).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 23.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro n.10916/2024 R.G. Affari Contenziosi vertente
TRA
avv. LARONCA L B, M C LONGO Parte_1
E vv. A GALANTINO Controparte_1 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2024, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio la società intimata e, premesso di essere dipendente della parte convenuta, inquadrato come capostazione, secondo il CCNL autoferrotramvieri, deduceva di percepire mensilmente con continuità ed in modo non occasionale i seguenti emolumenti:indennità di presenza, l'indennità di turni avvicendati e quella di carenza di personale ausiliario di stazione chiedeva di accertare il diritto al computo nel trattamento delle ferie anche di tali emolumenti con conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 816,00 per il periodo temporale gennaio 2008 – ottobre 2014 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva la società intimata contestando la fondatezza dell'azione svolta. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza
2. Su una fattispecie analoga si è espressa la Sezione da ultimo con sentenza n.2888/2024 le cui argomentazioni sono condivise e vengono di seguito anche integralmente trasposte ex art. 118 disp. att.
c.p.c.: “Ciò premesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 Cost., art. 2109, comma 1 e 2, c.c. e art. 10, d.lgs. n.
66 del 2003 il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale e ad un periodo annuale di ferie retribuite, al quale non può rinunziare;
analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea prevede che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali ed a ferie annuali retribuite, per le quali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, ogni Stato può attivarsi e assume le misure necessarie affinché possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno (secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali). Stante l'indicato contesto normativo, va evidenziato che la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dapprima chiarito che
“l'espressione (di cui all'art. 7 della Direttiva N. 88/2003/CE n.d.r.), che figura in tale disposizione, significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione va mantenuta. In altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo" (cfr. Corte di Giustizia UE sez. i, 16.3.2006, n. 131, conf. Corte Giustizia UE Grande Sezione, 20.1.2009, n. 350). La Corte di Giustizia (15.09.2011, C 155/10,
MS c. BA) è nuovamente intervenuta in materia, rimarcando che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario. In tale contesto, come precisato dall'avvocato generale al par. 90 delle conclusioni, si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
un'indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Infatti, tanto la direttiva 2003/88 quanto l'accordo europeo prevedono solamente una tutela minima del diritto alla retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori durante le ferie annuali. Nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, e se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro (cfr., sentenza Parviainen, cit., punto 63). Orbene, quando la retribuzione percepita dal lavoratore è composta da diversi elementi (si pensi ad una retribuzione strutturata in un importo fisso annuo e in supplementi variabili correlati alla tipologia ed alla natura di mansioni svolte ed al tempo impiegato per il loro svolgimento), per determinare tale retribuzione ordinaria e, di conseguenza, l'importo cui ha diritto il lavoratore durante le ferie annuali, è necessario svolgere un'analisi specifica. Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva, deve essere preso in considerazione ai fini e dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. Viceversa, esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore (come le spese connesse al tempo che un lavoratore è costretto a trascorrere fuori sede), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva e l'espletamento delle mansioni affidate al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Ciò precisato, occorre aggiungere che, oltre agli elementi precedentemente descritti, anche quelli correlati allo status personale e professionale del lavoratore devono essere mantenuti durante le ferie annuali retribuite (il caso, sul quale si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione e Europea, era quello di una responsabile di cabina in una compagnia aerea assegnata temporaneamente, a causa della gravidanza, ad un posto a terra, alla quale è stato riconosciuto nel corso dell'assegnazione il diritto al mantenimento di elementi della retribuzione o integrazioni collegati al suo status professionale;
pertanto, le integrazioni collegate a qualità di superiore gerarchico, anzianità e qualifiche professionali devono essere mantenute – cfr. sentenza 01.07.2010, causa C-471/08, ). Pertanto, come Per_1 ribadito da CGUE, 22.05.2014, C-539/12 (accertato il diritto di un lavoratore a veder computato nella retribuzione
“feriale” non solo lo stipendio base ma anche l'importo delle provvigioni fissate con riferimento ai contratti conclusi dal
2 datore di lavoro che derivano da vendite realizzate da tale lavoratore), gli elementi retributivi correlati a status personale e professionale, qualità di superiore gerarchico, anzianità, qualifiche professionali vanno riconosciuti anche nel periodo feriale. La giurisprudenza europea riportata è stata recepita anche a livello nazionale da Cass. civ., sez. lav.,
17.05.2019, n. 13425: costituisce compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità o nesso intrinseco (cfr. CGUE, 15 settembre 2011, e a., C – 155/10, cit., punto 26) tra i vari elementi che Per_2 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed Sentenza n. 2888/2024 pubbl. il 12/07/2024 RG n. 10308/2023 applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. È altresì da tener presente che la giurisprudenza di legittimità è giunta a questa svolta europea dopo aver affermato, per lungo tempo, che, attesa l'inesistenza nell'ordinamento di un principio di onnicomprensività della retribuzione, la competenza a stabilire le componenti della retribuzione feriale, così come di ogni altra voce retributiva, spetta alla contrattazione collettiva (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.11.2018, n. 28937;
Cass. civ., sez. lav., 30.10.2017, n. 25760; Cass. civ., sez. lav., 21.05.2012, n. 7987; Cass. civ., sez. lav.,
17.10.2001, n. 12683). Tanto premesso, il punto fermo da cui partire non può che essere il principio di diritto (CGUE
15.09.2011) secondo il quale un lavoratore ha diritto, durante le sue ferie annuali, non solo al mantenimento dello stipendio di base ma anche, da un lato, agli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni incombenti in forza del contratto di lavoro e compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti quelli collegati allo status personale e professionale del lavoratore. Tali principi devono essere interpretati, di conseguenza, non come impositivi di una meccanica parificazione tra la retribuzione feriale e quella degli altri periodi dell'anno, bensì come rivolti a tutelare l'esigenza che il lavoratore non abbia a patire, quando va in ferie, di una riduzione sproporzionata del proprio trattamento retributivo, tale da avere un effetto dissuasivo dell'effettiva fruizione del diritto. È evidente, che, qualora non si assicurasse la coincidenza della retribuzione delle ferie annuali con quella ordinaria, si ingenererebbe una diminuzione del trattamento retributivo potenzialmente idonea a pregiudicare economicamente il lavoratore nell'esercizio del suo diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Come precedentemente evidenziato, la Corte di Giustizia ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7, n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che la retribuzione, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta"; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo. L'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
"ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (cfr. Cass. n. 22401/20). Ciò posto, per poter essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione feriale, una voce retributiva deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, ossia quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato (al punto da divenire
3 tutt'uno con la stessa e non semplicemente una particolare e cangiante modalità logistica, temporale o di altra natura della prestazione lavorativa); b) deve compensare uno specifico “disagio” (“dare incomodo”) derivante dall'espletamento di dette mansioni;
c) deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana si sofferma su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103 c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche “quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano e compensate” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103, comma 6, c.c., che esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Infine, come si trae in modo esplicito da CGUE 15.09.2011, la valutazione sulla computabilità di un'indennità – quindi, circa l'an, non il quantum - deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo. Pertanto, occorre anche considerare il dato della frequenza temporale dell'erogazione retributiva nella busta paga di ciascun lavoratore, cioè deve trattarsi di voci retributive percepite in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore. L'importo di tali voci deve essere congruo o comunque apprezzabile, così e che il rinunciarvi potrebbe avere un effetto dissuasivo delle ferie (cfr. CGUE 22.05.2014). Pertanto, voci che rimborsino spese meramente occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Occorre quindi verificare, alla luce dei principi stabiliti dal Giudice europeo, se le voci analiticamente indicate dal ricorrente costituiscano elementi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, che compensino specifici disagi derivanti da esse oppure siano correlate allo status professionale o personale dell'interessato, sempre tenendo conto della continuità e non occasionalità della percezione.
Ebbene, nel caso de quo, si evidenzia sul punto la genericità e la carenza probatoria della domanda. Parte ricorrente si è limitata a menzionare solo alcune delle fonti concernenti le spettanze domandate (ad esempio, CCNL 1976, ACC. Naz
1981), senza tuttavia allegarle in atti, né ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente. Né tale carenza può essere assolta dal ricorrente successivamente con le note autorizzate. Sul punto, la Suprema Corte, del resto, ha più volte in via generale osservato che (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lav., 8/6/2018, n. 15032) nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, tanto in primo grado quanto in grado d'appello, “presuppone la ricorrenza delle seguenti circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, e solo infine l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta comunque non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa”. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva produzione in giudizio e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire
4 lo spunto per integrare un quadro probatorio già tempestivamente delineato. Peraltro, preme evidenziare che, tenuto conto della settorialità delle spettanze ivi domandate in ricorso nonché della loro natura pattizia, l'onere di allegazione incombeva appunto sul ricorrente. Al riguardo, risulta dirimente quanto chiarito della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI, 16/09/2014, n.19507), ove è in effetti precisato che i contratti collettivi (e, a maggior ragione, gli accordi aziendali) sono conoscibili d'ufficio dal giudice solo in quanto ufficialmente pubblicati (così i c.c.n.l. del pubblico impiego); per il resto è necessario che la norma pattizia (oggetto di diretta interpretazione ovvero elemento interpretativo esterno) risulti ritualmente acquisita al fascicolo di parte nel giudizio di merito. In particolare “vi è un diverso atteggiarsi del concetto di <> della fonte normativa (quanto ad esistenza e a contenuto) - che, in ragione delle sopra espresse considerazioni, non sembra possa essere considerato più un "fatto", almeno nel giudizio di cassazione -, da parte del giudice esclusivamente con mezzi propri (iura novit curia) a seconda che si versi in una ipotesi di violazione del c.c.n.l. privatistico rispetto ad una in cui le questioni attengano ad un c.c.n.l. del pubblico impiego. Ed infatti, a differenza della legge e dei contratti collettivi del pubblico impiego (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale), il c.c.n.l. privatistico non è conoscibile se non con la collaborazione (onere di allegazione e di produzione) delle parti. Rilevante è, dunque, che la fonte normativa possa essere conosciuta dal giudice a prescindere dall'iniziativa di parte la quale, laddove necessaria (come nel caso del c.c.n.l. privato), resta assoggetta alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio”. Se è vero, poi, che ai sensi dell'art. 420 c.p.c., comma 5, il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, tale potere non può che essere esercitato in base alle allegazioni e deduzioni delle parti, restando la relativa eventualità pur sempre nell'ambito di applicazione del principio dispositivo e permanendo l'onere delle parti che vogliano far valere l'applicazione di un determinato contratto collettivo di provarne l'esistenza e di produrlo in giudizio (in modo tempestivo). Orbene, proprio sul presupposto di siffatto assunto, la Suprema Corte ha concluso ritenendo che alla "conoscibilità" degli Accordi nazionali del 2/10/1989 e dell'11/4/1995 fosse di ostacolo la tardiva allegazione e deduzione e la originaria mancanza di ogni contraddittorio in ordine alle questioni sollevate in relazione agli stessi, precisando che nessun rilievo potesse essere, dunque, mosso alla Corte territoriale che non aveva preso in considerazione gli Accordi predetti ed aveva deciso la causa sulla sola base delle deduzioni, in fatto ed in diritto, così come delineate e delimitate dalle posizioni assunte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado.” (cfr. in termini anche sentenza di questa Sezione lav. n.3411/2024 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
3.1. Alla luce delle direttive pretorie su riferite, deve rilevarsi che la parte ricorrente non ha indicato in ricorso elementi che consentano l'apprezzamento ragionevole della correlazione fra le voci economiche richieste e le mansioni svolte di capostazione.
3.2. Resta il fatto che la Sezione si è più volte espressa in termini negativi circa la computabilità ai fini delle ferie dell'indennità di presenza (cfr. in termini sentenze nn.98 e 747/2024 e 773 e 769/2023
i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.), dell'indennità di turni avvicendati (cfr .in termini sentenza. 773/2023 i cui rilievi vengono richiamati ai sensi dell'art. 118 c.p.c.).
4. Ciò in disparte non può sottacersi che dalle emergenze processuali, ed alla luce in particolare dei conteggi allegati in ricorso, non vi sono elementi per ritenere che si tratti di incidenza non minima ed idonea a produrre anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
5 Il dato, a maggior ragione, diviene non significativo, considerando che il calcolo deve essere fatto, come correttamente eccepito dalla parte resistente, valutando esclusivamente quattro settimane di ferie annuali.
4.2. A fronte del deficit rilevato e della specifica contestazione sollevata dalla parte resistente, nulla ha replicato l'istante che nelle note conclusive ha omesso di quantificare l'incidenza del mancato computo degli emolumenti de quibus nella retribuzione feriale nei termini sopra riferiti. Alla luce delle emergenze processuali non può ragionevolmente affermarsi che il mancato inserimento di tali indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie ha prodotto in concreto il rischio che il ricorrente non fruisse delle sue ferie. Applicando le coordinate ermeneutiche testè riferite, la domanda è infondata sotto tutti i profili e va pertanto rigettata (cfr. anche sentenza Trib. Bologna sez.lav.
n.258/2024).
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 23.10.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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