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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1173/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1173/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIO Parte_1 C.F._1
MARIA BASAGLIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIO CP_1 C.F._2
MARIA BASAGLIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 24/06/2021 a Sirtori e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di Legge.
2. Quanto alla casa coniugale di proprietà fra i coniugi al 50% le parti convengono che la SI.ra acquisti la quota del SI. secondo il seguente Parte_1 CP_1 accordo economico. Premesso che il SI. aveva provveduto a pagare la CP_1 somma di € 30.000,00 per l'acquisto, aveva altresì pagato € 2.000,00 per elettrodomestici e pagato tre rate del mutuo (€ 600,00 x 3) per € 1.800,00. Il tutto per un totale di € 33.800,00 a cui dedurre € 1.250,00 pagate dalla SI.ra per spese d'Agenzia Parte_1
Immobiliare, ammontare € 32.550,00. Tale ammontare – a fronte della cessione della quota del
50% da a – sarà versato, quale corrispettivo CP_1 Parte_1 della vendita, dalla SI.ra al SI. come segue: Parte_1 CP_1
• € 10.000,00 alla firma del presente ricorso;
• Il rimanente sarà versato in ventun rate mensili da € 1.000,00 più una finale da € 1.550,00, saldo quanto previsto dal punto 6.
3. Entrambi i coniugi sono muniti di propria autovettura tg. FZ911GN per CP_1
e tg. FC960KN per;
le vetture stesse rimarranno nel possesso dei Parte_1 rispettivi proprietari (doc. 6).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonome, sicché non è previsto alcun contributo di mantenimento di una per l'altra.
5. La SI.ra sosterrà in proprio il pagamento del residuo debito per Parte_1 mutuo ammontante ad € 204.814,99 (doc. 7).
6. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute al 50% ciascuno dai coniugi;
in concreto la SI.ra provvederà ad anticipare il pagamento Parte_1 per intero detraendo il 50% dello stesso da quanto dovuto dal SI. in fora CP_1 del punto 2 del presente atto.
***
Decorsi i termini di Legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., come sostituita dal deposito di note sintetiche, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Sirtori;
ALTRE DISPOSIZIONI PARIMONIALI
2. Come concordato fra le parti nella fase di separazione nessun contributo economico sarà versato da una parte all'altra.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, precisando che la condizione di cui al punto 2) relativa all'acquisto da parte di
[...]
della quota di comproprietà della casa coniugale di cui è titolare Parte_1 CP_1
è da intendersi quale mero obbligo assunto reciprocamente dalle parti che dovrà
[...] essere perfezionato mediante atto notarile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Sirtori il 24/06/2021, con
[...] atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2021, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, precisando che la condizione di cui al punto 2) relativa all'acquisto da parte di della quota di comproprietà della casa Parte_1 coniugale di cui è titolare è da intendersi quale mero obbligo assunto CP_1 reciprocamente dalle parti che dovrà essere perfezionato mediante atto notarile;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sirtori per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1173/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIO Parte_1 C.F._1
MARIA BASAGLIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LUCIO CP_1 C.F._2
MARIA BASAGLIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 24/06/2021 a Sirtori e dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 18/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle seguenti
“CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di Legge.
2. Quanto alla casa coniugale di proprietà fra i coniugi al 50% le parti convengono che la SI.ra acquisti la quota del SI. secondo il seguente Parte_1 CP_1 accordo economico. Premesso che il SI. aveva provveduto a pagare la CP_1 somma di € 30.000,00 per l'acquisto, aveva altresì pagato € 2.000,00 per elettrodomestici e pagato tre rate del mutuo (€ 600,00 x 3) per € 1.800,00. Il tutto per un totale di € 33.800,00 a cui dedurre € 1.250,00 pagate dalla SI.ra per spese d'Agenzia Parte_1
Immobiliare, ammontare € 32.550,00. Tale ammontare – a fronte della cessione della quota del
50% da a – sarà versato, quale corrispettivo CP_1 Parte_1 della vendita, dalla SI.ra al SI. come segue: Parte_1 CP_1
• € 10.000,00 alla firma del presente ricorso;
• Il rimanente sarà versato in ventun rate mensili da € 1.000,00 più una finale da € 1.550,00, saldo quanto previsto dal punto 6.
3. Entrambi i coniugi sono muniti di propria autovettura tg. FZ911GN per CP_1
e tg. FC960KN per;
le vetture stesse rimarranno nel possesso dei Parte_1 rispettivi proprietari (doc. 6).
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4. Le parti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonome, sicché non è previsto alcun contributo di mantenimento di una per l'altra.
5. La SI.ra sosterrà in proprio il pagamento del residuo debito per Parte_1 mutuo ammontante ad € 204.814,99 (doc. 7).
6. Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute al 50% ciascuno dai coniugi;
in concreto la SI.ra provvederà ad anticipare il pagamento Parte_1 per intero detraendo il 50% dello stesso da quanto dovuto dal SI. in fora CP_1 del punto 2 del presente atto.
***
Decorsi i termini di Legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., come sostituita dal deposito di note sintetiche, rimettere la causa nel ruolo e autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Sirtori;
ALTRE DISPOSIZIONI PARIMONIALI
2. Come concordato fra le parti nella fase di separazione nessun contributo economico sarà versato da una parte all'altra.”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, precisando che la condizione di cui al punto 2) relativa all'acquisto da parte di
[...]
della quota di comproprietà della casa coniugale di cui è titolare Parte_1 CP_1
è da intendersi quale mero obbligo assunto reciprocamente dalle parti che dovrà
[...] essere perfezionato mediante atto notarile.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Sirtori il 24/06/2021, con
[...] atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2021, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte, precisando che la condizione di cui al punto 2) relativa all'acquisto da parte di della quota di comproprietà della casa Parte_1 coniugale di cui è titolare è da intendersi quale mero obbligo assunto CP_1 reciprocamente dalle parti che dovrà essere perfezionato mediante atto notarile;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sirtori per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 14 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada